TRIBUNALE DI CHIETI – SENTENZA N. 156/2025 DEL 26/03/2025
Tribunale Ordinario di Chieti SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 618/2022, promossa da:
Parte_1
(CF.:
P.IVA_1
, con sede legale in via Sagittario, 141,
66100 Chieti, (CH), in persona del rappresentante legale pro tempore, sig.
[...]
Parte_2
, nonché quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. omissis , elettivamente domiciliati come in atti.
contro
OPPONENTI
CP_1
(C.F.:
C.F._1
), rappresentato e difeso dall’Avv. omissi elettivamente domiciliato come in atti.
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/22
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Alla udienza del 2.12.24, svoltasi con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L’opponente: “[…] Si riporta al contenuto tutto dei suoi atti e delle relative memorie, precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione in opposizione. […] Ne consegue, come, in ogni caso, la domanda dell’odierno convenuto opposto dovrà essere rigettata e, in ogni caso rideterminata”.
L’opposto: “[…] In via preliminare: 1. Rigettarsi l’eccezione d’incompetenza per materia del Giudice ordinario proposta da controparte e per l’effetto dichiararsi la competenza del Giudice adito per tutti i motivi sopra esposti; 2. Concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta idonea, né su eccezioni di pronta soluzione e che vi è prova del credito dell’esponente. Nel merito, in via principale: - respingersi l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto; Nel merito in via subordinata: per le ragioni esposte, anche singolarmente
considerate, dirsi comunque la
Parte_1
, in persona del legale
rappresentante pro tempore, ed il Suo Presidente
Parte_2
, in qualità di
obbligati in solido, tenuti a pagare, al convenuto, per le causali di cui in narrativa gli emolumenti/compensi di cui al contratto per prestazione sportiva dilettantistica e
condannarsi quindi gli stessi a pagare a
CP_1
l’importo pari ad € 12.000,00 o
altra diversa somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante ricorso all’equità, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese liquidate in decreto e le successive occorrende; Nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi ove
verrà dichiarata la fondatezza dell’assunto rispetto al terzo sig.
Parte_3
, di cui
controparte chiede l’ammissione alla chiamata in causa, condannarsi quest’ultimo a pagare al convenuto l’importo pari ad € 12.000,00 o altra diversa somma risultante in corso di causa, in via autonoma ovvero solidale con l’opponente; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
- In data 1.9.20, la
Parte_1
e CP_1
stipularono un
contratto in forza del quale il secondo assumeva verso la prima l’incarico di allenatore, per la
stagione 2020/2021, della squadra di pallavolo femminile
Parte_1
militante nel campionato nazionale B 1. Nel contratto le parti pattuirono un corrispettivo in favore del NIBBIO di €. 24.000,00 (da erogarsi in 12 rate mensili di €. 2.000,00 ciascuna) e la durata dell’incarico di allenatore dall’1.9.20 all’1.9.21.
- Con ricorso monitorio del 20.1.21, il
CP_1
chiese al Tribunale l’emissione, nei confronti
della
Parte_1
e del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
Parte_2
, in proprio, di un decreto ingiuntivo per il pagamento, in suo favore, della
somma di €. 12.000,00, oltre accessori, a saldo del corrispettivo residuo spettantegli per le
prestazioni rese nella stagione agonistica 2020/2021.
- Il Tribunale di Chieti, in accoglimento del ricorso, emise il decreto ingiuntivo n. 66/22.
- Gli ingiunti – nel proporre opposizione al citato provvedimento – hanno chiesto al Tribunale: “In via preliminare: - dichiarare l’incompetenza del Giudice adito e, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice incompetente, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice del Lavoro competente, conseguentemente
condannare il sig
CP_1
al pagamento delle spese processuali; In via preliminare
subordinata: - autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo
Parte_3
[…] e a tal fine fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
affinché il medesimo sia condannato a tenere indenne la
Parte_1 Parte_1
, in persona
del legale rappresentante, sig.
Parte_2
, nonché in proprio, e manlevarli da
ogni conseguenza sfavorevole dovesse derivare in denegata e non creduta ipotesi
dall’accoglimento, in tutto o in parte, delle pretese del sig
CP_1
; Nel merito: - In
via principale: Dichiarare la nullità e l’illegittimità del decreto ingiuntivo n. . D.I. 66/2022,
N. 76/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Chieti, conseguentemente, revocare il decreto medesimo per illegittimità ed infondatezza, in diritto ed in fatto, delle domande tutte
avanzate dal sig
CP_1
nei confronti della
Parte_1
, in persona del
legale rappresentante, sig.
Parte_2
, nonché in proprio; - In via subordinata: -
accertare le effettive somme dovute dall’opponente anche all’esito dell’attività istruttoria. In
ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, gli opponenti hanno dedotto, in sintesi per quanto
d’interesse, che: il rapporto intercorso tra la
Parte_1
ed il
CP_1
(disciplinato dal contratto stipulato tra le parti in data 1.9.20) era qualificabile come rapporto continuativo e coordinato, con conseguente competenza per materia sulla controversia del
Giudice del Lavoro; nel maggio 2021, il
CP_1
era receduto unilateralmente dal contratto -
così cagionando un danno alla esponente, rimasta prova di allenatore – sicchè non gli era dovuto il corrispettivo (pari ad €. 6000,00) relativo al periodo giugno/settembre 2021; quanto alla ulteriore parte di corrispettivo rivendicata, relativa al periodo antecedente a detto
recesso, non sussisteva la prova del fatto che il
CP_1
avesse svolto le prestazioni di cui al
contratto, posto che la coeva recrudescenza della pandemia da Covid 19 aveva portato il Governo (con il DPCM del 3.11.20 e con provvedimenti successivi) a vietare lo svolgimento delle prestazioni sportive; la sopravvenuta impossibilità di esecuzione delle prestazioni di cui al contratto intercorso tra le parti – dovuta alla pandemia – era altresì comprovata dal fatto
che il
CP_1
, nel periodo in oggetto, aveva percepito dallo Stato, a titolo di indennità per il
blocco delle attività sportive, la somma complessiva di euro 4.000,00; la considerazione sia del “grave inadempimento contrattuale” del NIBBIO, sia della impossibilita sopravvenuta delle sue prestazioni di allenatore (per il Covid 19), dimostrava la infondatezza della pretesa monitoria dello stesso; in ogni caso, sussisteva il diritto degli esponenti – nel caso di
riconoscimento della fondatezza di quella pretesa – di essere tenuti indenni da
Parte_3
[...]
il quale, nel contratto oggetto di causa, aveva prestato garanzia per le obbligazioni
assunte dalla associazione sportiva e che per questo si chiedeva di chiamare in causa.
- Il
CP_1
- nel costituirsi nel giudizio di opposizione – ha chiesto al Tribunale: “In via
preliminare: 1. Rigettarsi l’eccezione d’incompetenza per materia del Giudice ordinario proposta da controparte e per l’effetto dichiararsi la competenza del Giudice adito per tutti i motivi sopra esposti; 2.Concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta idonea, né su eccezioni di pronta soluzione e che vi è prova del credito dell’esponente Nel merito, in via principale: - respingersi l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua
parte il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto; Nel merito in via subordinata: per le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, dirsi comunque la
Presidente
Parte_1
Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Suo
, in qualità di obbligati in solido, tenuti a pagare, al
convenuto, per le causali di cui in narrativa gli emolumenti/compensi di cui al contratto per
prestazione sportiva dilettantistica e condannarsi quindi gli stessi a pagare a
CP_1
l’importo pari ad € 12.000,00 o altra diversa somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante ricorso all’equità, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese liquidate in decreto e le successive occorrende; Nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi ove verrà dichiarata la fondatezza dell’assunto rispetto al
terzo sig.
Parte_3
, di cui controparte chiede l’ammissione alla chiamata in causa,
condannarsi quest’ultimo a pagare al convenuto l’importo pari ad € 12.000,00 o altra diversa somma risultante in corso di causa, in via autonoma ovvero solidale con l’opponente; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
A sostegno di tal domande ed eccezioni, il
CP_1
ha controdedotto, in sintesi per quanto
d’interesse, che: l’avversa eccezione di incompetenza era infondata, essendo tra le parti
intercorso un rapporto di lavoro autonomo; la istanza della controparte di chiamata in causa
di Parte_3
era dilatoria ed irrilevante ai fini di causa; la
Parte_1
[...]
, dopo avergli corrisposto in ritardo i primi compensi mensili, da marzo 2021 aveva
cessato di corrispondergli il compenso mensile pattuito; ciò nonostante, egli aveva continuato a prestare le proprie attività di allenatore e – a maggio 2021 – lungi dal recedere dal rapporto in corso - si era limitato a preannunciare, in un comunicato stampa, la propria volontà di non
proseguire la propria collaborazione con la
Parte_1
per la stagione
successiva 2021/2022; la pandemia da Covid 19 (la cui esistenza era ben nota al momento della conclusione del contratto) non aveva comportato alcuna interruzione dell’attività
sportiva della squadra, che l’esponente aveva continuato ad allenare regolarmente; la
[...]
Parte_1
, prima del presente giudizio, non gli aveva mai contestato
inadempimenti di sorta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto in questione; il fatto, addotto dalla controparte, per cui egli avrebbe percepito una indennità statale a causa della pandemia, era indimostrata e, in ogni caso, irrilevante; le avverse difese erano temerarie.
6. Nel prosieguo del giudizio: sono state rigettate l’istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta, nonché l’eccezione di incompetenza e la istanza di chiamata in causa avanzate da parti opponenti (con ordinanza del 17.10.22, qui richiamata per relationem); sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale; la causa è quindi giunta alla odierna decisione.
7. La opposizione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
8. Si conferma, innanzitutto, il rigetto della eccezione preliminare degli opponenti (reso con la ordinanza adottata alla udienza del 17.10.22) di incompetenza per materia del Giudice adito in via monitoria, sollevata sull’assunto – dagli stessi ribadito in comparsa conclusionale - della asserita riconducibilità del rapporto di cui è causa nell’alveo dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
8.1 Infatti, nel contratto in oggetto le parti:
-) qualificarono espressamente il rapporto di lavoro ivi concordato come rapporto di lavoro autonomo, rinviando alla relativa disciplina del codice civile (cfr. l’ art. 3 [Qualificazione del rapporto]: “Il rapporto così costituito tra la società e il tecnico è da intendersi prestazione sportiva dilettantistica ed in quanto tale, sia fini civilistici che fiscali, di lavoro autonomo”; cfr. l’art. 16 [Rinvio]: “Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile in tema di lavoro”);
-) stabilirono che il
CP_1
avrebbe avuto piena autonomia decisionale nella scelta delle
modalità e dei tempi di espletamento di tale prestazione di lavoro (cfr. l’art. 4 [Diritti e obbligazioni del tecnico]: “Per l'espletamento del suo incarico il tecnico avrà piena autonomia decisionale riguardo a metodi e tempi di allenamento, pur nel rispetto dei programmi concordati con il suo sodalizio”);
-) concordarono che il tecnico avrebbe potuto svolgere, nello stesso periodo di durata del contratto, “qualsiasi ulteriore attività lavorativa a carattere non sportivo non incompatibile” con i suoi impegni di allenatore (cfr. la lett. d) delle premesse: “Il tecnico rimane libero di svolgere qualsiasi attività ulteriore a carattere non sportivo che non sia incompatibile con gli impegni presi con la sottoscrizione del presente accordo”; per il rilievo di una tale possibilità di concomitante svolgimento di altri lavori, ai fini della esclusione di un rapporto di lavoro subordinato, in una fattispecie relativa alla qualificazione dell'attività lavorativa di un maestro di tennis presso il CUS, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 28525 del 01/12/2008).
8.2 Tali elementi, congiuntamente considerati, escludono la ricorrenza – nella specie – di un rapporto di lavoro sussumibile nell’alveo di quelli rientranti nel riparto di affari di competenza del Giudice del Lavoro.
- Passando all’esame del merito della controversia, deve rilevarsi che il
CP_1
- nell’agire
per il pagamento del corrispettivo di cui al contratto concluso con la controparte - ha assolto
all’onere probatorio sullo stesso gravante.
9.1 Giova al riguardo sottolineare in diritto che, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007; Cass. N. 1743 del 2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Cass. N. 20073 del 2004).
Vige “il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, “la colpa dell'inadempiente è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14124 del 26/10/2000).
9.2 Nella specie, il
CP_1
- il quale, in via monitoria, ha esercitato l’azione di adempimento
del contratto ripassato con la controparte – ha assolto, in giudizio, agli oneri di allegazione e di prova sullo stesso gravanti, posto che:
-) ha prodotto il contratto dell’1.9.20, concluso con la
Parte_1
e nel
quale le parti pattuirono un compenso per il primo di €. 24.000,00 complessive, da versarsi entro l’1.9.20 ed in rate mensili di €. 2000,00;
-) ha dedotto il fatto “negativo” di non essere stato pagato da aprile 2021, per complessivi €.
12.000,00;
-) ha dimostrato (attraverso la produzione del contratto) la intervenuta scadenza delle obbligazioni pecuniarie inadempiute.
- Gli opponenti hanno ammesso (cfr. la citazione in opposizione ed i successivi atti
processuali) di avere corrisposto al
CP_1
soltanto 12.000,00 euro (in luogo dei 24.000,00
euro complessivi concordati), ma – ad asserita giustificazione di tale omesso pagamento – hanno eccepito due fatti impeditivi ed estintivi della avversa pretesa pecuniaria, quali, in particolare:
a) l’avere il
CP_1
receduto dal rapporto contrattuale a maggio 2021, con conseguente
inesistenza del diritto dello stesso di pretendere di essere remunerato dei compensi (pari a
complessivi €. 6000,00) per il periodo successivo;
b) il non avere il
CP_1
(con riferimento al periodo antecedente a maggio 2021) eseguito le
prestazioni di cui al contratto, per impossibilità sopravvenuta delle stesse, in ragione della recrudescenza della pandemia da Covid 19 e dei divieti governativi di svolgimento delle attività sportive.
- Tuttavia, la considerazione delle risultanze processuali fa ritenere, da un lato, che gli
opponenti non hanno fornito prova dei summenzionati assunti e, dall’altro e
correlativamente, che sia stata acquisita la prova positiva contraria agli assunti medesimi.
- Infatti, con riferimento all’asserito recesso anticipato ed ingiustificato dal rapporto, che il
CP_1
avrebbe operato a maggio 2021, gli opponenti hanno dedotto che lo stesso era
avvenuto con un comunicato stampa del 28 maggio 2021, che gli stessi hanno prodotto in giudizio (cfr. il doc. 5).
-
- 1 Tuttavia, come correttamente sostenuto dal
CP_1
, sin dalla sua costituzione in
giudizio, e come chiaramente evincibile dalla lettura del documento summenzionato (il quale, peraltro, non è un comunicato stampa, bensì un articolo pubblicato on line sul sito
separano”), in esso il tecnico si limitò a dichiarare (nell’intervista rilasciata al sito) che non
sarebbe stato l’allenatore della 2021/2022.
Parte_1
nella stagione successiva
Dunque, non solo non esiste alcun comunicato stampa con cui il
CP_1
abbia mai
comunicato di recedere dall’incarico di allenatore per la stagione (all’epoca) in corso, ma quello che – secondo gli opponenti – sarebbe stato la prova del recesso rappresenta, invece, soltanto una intervista in cui il tecnico preannunciava che non avrebbe rinnovato il proprio ruolo di allenatore della squadra teatina per la successiva stagione 2021/2022.
-
- 2 Peraltro, ad ulteriore smentita dell’assunto degli opponenti per cui il
CP_1
aveva
interrotto ingiustificatamente il rapporto a maggio 2021 milita la considerazione del fatto che i primi non hanno mai dedotto né, tanto meno, comprovato di avere avuto “reazioni” di sorta a tale asserito ed improvviso recesso (ad es. con lettere di protesta, con inviti a continuare il rapporto, con l’assunzione di un altro allenatore, etc: cfr. il vuoto di allegazioni e di prove al riguardo), nonostante gli stessi nel processo abbiano dedotto che “l’improvvisa decisione del
CP_1
di venir meno ai patti contrattuali comportava un ingente danno al sodalizio che
aveva investito sul tecnico, che la scrivente si riserva sin d’ora di quantificare” (cfr. l’atto di
citazione in opposizione).
-
- 3 Pertanto, essendosi rivelato inveritiero il fatto addotto dai debitori come estintivo della pretesa pecuniaria del NIBBIO relativo ai compensi pattuiti per i mesi da maggio a settembre 2021, la relativa pretesa deve ritenersi pienamente fondata.
- Alla stessa conclusione di fondatezza deve pervenirsi in relazione alla pretesa pecuniaria
residua del NIBBIO, relativa al periodo anteriore a maggio 2021.
Infatti, anche il fatto “impeditivo” addotto dai debitori a giustificazione del mancato pagamento dei compensi di detto periodo (il non avere il NIBBIO eseguito le prestazioni di allenatore, per impossibilità sopravvenuta delle stesse, in ragione della recrudescenza della pandemia da Covid 19 e dei divieti governativi di svolgimento delle attività sportive) non è risultato dimostrato ed, anzi, è stato smentito dalla istruttoria espletata.
-
- 1 Infatti, i testi escussi hanno confermato sia che il campionato 2020/2021 si svolse regolarmente (seppur con uno slittamento temporale dovuto al Covid) e che ad esso partecipò
la squadra allenata dal
CP_1
, sia che - nella medesima stagione sportiva- vennero eseguiti
con continuità gli allenamenti della squadra, da parte del predetto tecnico (cfr. la
testimonianza di
Testimone_1
agente sportivo libero professionista, ed indifferente ai
fini di causa: “[…] 5. Vero che l’ultima partita del campionato dell’anno in questione (2020- 2021) venne giocata il 30 aprile 2021 a Nocciano? Sì, mi sembra di ricordare che l’ultima
partita del campionato venne giocata in casa a Nocciano ma non ricordo esattamente la data. Ricordo che il campionato era stato riformulato per il periodo Covid e l’ultima partita
riguardava play-off e veniva giocata tra
Parte_1
e Per_1
. Sono a
conoscenza di tale circostanza in quanto in quella stagione ero agente dell’allenatore
CP_1
[...]
e di alcune giocatrici della
Parte_1
. 9. Vero che a tutti gli allenamenti
che si svolgevano quotidianamente durante la stagione sportiva/campionato era presente
come Allenatore
CP_1
presso la palestra della società? Per quanto ne so è vera la
circostanza in quanto aveva un contratto e nessuno mi ha mai chiamato per dirmi che il
CP_1
non stava lavorando. 10. Vero che
CP_1
ha sempre presenziato a partite e
allenamenti della squadra Teatina? Sì, ho già risposto sopra”. cfr. la testimonianza di
Testimone_2
, giocatrice della
Parte_1
nella stagione sportiva 2020-
2021: “[…] 5.Vero che l’ultima partita del campionato dell’anno in questione (2020-2021) venne giocata il 30 aprile 2021 a Nocciano? Sì è vero, io ero presente durante la gara ma non ho giocato la partita di cui al capitolo […]. 9. Vero che a tutti gli allenamenti che si svolgevano quotidianamente durante la stagione sportiva/campionato era presente come
Allenatore
CP_1
presso la palestra della società? Sì è vero e tanto posso dire rispetto alla
categoria B1 cui facevo parte […]. Il campionato è stato sospeso durante il periodo Covid ma non ricordo esattamente il periodo e né quante volte; sono stata assente ad alcuni allenamenti a Nocciano perché ho avuto il Covid. Voglio precisare che quando ho risposto sì alla domanda di cui al capitolo intendevo “quotidianamente” il riferimento allo standard del programma settimanale. Voglio precisare che anche se il campionato è stato sospeso come ho detto sopra gli allenamenti sono stati fatti ma sospesi durante la quarantena Covid
allorquando qualche giocatrice riscontrava la positività del Covid. 10. Vero che
CP_1
[...]
ha sempre presenziato a partite e allenamenti della squadra Teatina? Per quanto io
ricordi sì è vera la circostanza”).
Le testimonianze di cui sopra devono ritenersi pienamente attendibili in quanto:
-) sono state rese in modo analitico e senza contraddizioni;
-) sono risultate coerenti nei contenuti l’una rispetto all’altra;
-) provengono da soggetti pacificamente indifferenti rispetto alla causa;
-) non sono stati avversati né, tanto meno, confutati da alcun elemento probatorio di segno contrario ad opera degli opponenti.
-
- 2 Va inoltre rilevato – ad abundantiam – come anche l’assunto degli opponenti (contestato dall’opposto) per cui – ad asserita conferma del presunto, sopravvenuto e definitivo “blocco” degli allenamenti e delle partite della stagione 2020/2021, per la
pandemia (blocco smentito – come visto – dalla istruttoria testimoniale esperita) – il
CP_1
aveva percepito l’indennità statale di sussidio per i lavoratori del settore dello sport è rimasto
privo di qualsivoglia elemento di sostegno probatorio.
Infatti, dalla dichiarazione dei redditi prodotta da parte opposta (su ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c.) non si evince in alcun modo una tale erogazione, la quale, peraltro - quando anche fosse avvenuta – non inciderebbe in alcun modo sul rapporto sinallagmatico sotteso al
contratto tra il
CP_1
e la società sportiva teatina (contratto che il primo, come visto, ha
regolarmente adempiuto) e – di conseguenza – sulle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla predetta società, come corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla controparte.
- In conclusione, la opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
- La disciplina delle spese di lite segue – ex lege – la soccombenza solidale degli opponenti, con liquidazione come da dispositivo, applicando i compensi medi delle cause di valore pari all’importo del credito azionato in via monitoria.
- La avvenuta prospettazione da parte dei soccombenti, al fine di contrastare le pretese
pecuniarie della controparte, di fatti risultati non veritieri (il recesso della controparte a maggio 2021; l’avvenuta, definitiva e radicale impossibilità delle prestazioni nel 2021) impone la condanna degli stessi per lite temeraria, ad una sanzione pecuniaria, ex art. 96, comma III, c.p.c., che si quantifica equitativamente - tenendo conto del valore e della durata della causa – in €. 2.000,00, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 618/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
la opposizione a decreto ingiuntivo.
RIGETTA
CONDANNA
gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell’opposto, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
CONDANNA
gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’opposto di una sanzione pecuniaria ex art. 96, III comma, c.p.c. di €. 2.000,00, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Alla Cancelleria.
Chieti, 26.3.25
Il Giudice Dott. Gianluca Falco