TRIBUNALE DI CHIETI – SENTENZA N. 156/2025 DEL 26/03/2025


 

 

 

Tribunale Ordinario di Chieti SEZIONE CIVILE


 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 618/2022, promossa da:

 

 


 

Parte_1


(CF.:


P.IVA_1


, con sede legale in via Sagittario, 141,


 

66100  Chieti,  (CH),  in  persona  del  rappresentante  legale  pro  tempore,  sig.


[...]


 

Parte_2


, nonché questultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. omissis , elettivamente domiciliati come in atti.

 

 

 

contro


 

 

OPPONENTI


 

 


 

CP_1


(C.F.:


C.F._1


), rappresentato e difeso dall’Avv.  omissi elettivamente domiciliato come in atti.

 

 

 

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/22


 

 

OPPOSTO


 

 

CONCLUSIONI

 

Alla udienza del 2.12.24, svoltasi con le modalidi cui all’art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:


 

 

L’opponente: “[…] Si riporta al contenuto tutto dei suoi atti e delle relative memorie, precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione in opposizione. […] Ne consegue, come, in ogni caso, la domanda dell’odierno convenuto opposto dovrà essere rigettata e, in ogni caso rideterminata”.

L’opposto: “[…] In via preliminare: 1. Rigettarsi l’eccezione d’incompetenza per materia del Giudice ordinario proposta da controparte e per l’effetto dichiararsi la competenza del Giudice adito per tutti i motivi sopra esposti; 2. Concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta idonea, né su eccezioni di pronta soluzione e che vi è prova del credito dell’esponente. Nel merito, in via principale: - respingersi l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto;  Nel  merito  in  via  subordinata:  per  le  ragioni  esposte,  anche  singolarmente


considerate,   dirsi  comunque  la


Parte_1


 in   persona   del   legale


 

rappresentante  pro  tempore,  ed  il  Suo  Presidente


Parte_2


,  in  qualità  di


 

obbligati in solido, tenuti a pagare, al convenuto, per le causali di cui in narrativa gli emolumenti/compensi   di   cui   a contratt per   prestazione   sportiva   dilettantistic e


condannarsi quindi gli stessi a pagare a


CP_1


l’importo pari ad € 12.000,00 o


 

altra diversa somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante ricorso all’equità, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese liquidate in decreto e le successive occorrende; Nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi ove


verrà dichiarata la fondatezza dell’assunto rispetto al terzo sig.


Parte_3


, di cui


 

controparte chiede l’ammissione alla chiamata in causa, condannarsi quest’ultimo a pagare al convenuto limporto pari ad € 12.000,00 o altra diversa somma risultante in corso di causa, in via autonoma ovvero solidale con l’opponente; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.


 

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ART. 132 C.P.C.)

 

 


  1. In  data  1.9.20,  la

Parte_1


e               CP_1


stipularono  un


 

contratto in forza del quale il secondo assumeva verso la prima l’incarico di allenatore, per la


 

stagione 2020/2021, della squadra di pallavolo femminile


Parte_1


 

militante nel campionato nazionale B 1. Nel contratto le parti pattuirono un corrispettivo in favore del NIBBIO di €. 24.000,00 (da erogarsi in 12 rate mensili di €. 2.000,00 ciascuna) e la durata dell’incarico di allenatore dall’1.9.20 all’1.9.21.


  1. Con ricorso monitorio del 20.1.21, il

CP_1


chiese al Tribunale l’emissione, nei confronti


 

della


Parte_1


e del suo legale rappresentante pro tempore


[...]


 

Parte_2


, in proprio, di un decreto ingiuntivo per il pagamento, in suo favore, della


 

somma di €. 12.000,00, oltre accessori, a saldo del corrispettivo residuo spettantegli per le

 

prestazioni rese nella stagione agonistica 2020/2021.

 

  1. Il Tribunale di Chieti, in accoglimento del ricorso, emise il decreto ingiuntivo n. 66/22.
  2. Gli ingiunti – nel proporre opposizione al citato provvedimento – hanno chiesto al Tribunale: “In via preliminare: - dichiarare l’incompetenza del Giudice adito e, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice incompetente, con rimessione  delle  parti  dinanzi  al  Giudice  del  Lavoro  competente,  conseguentemente

condannare  il  sig


CP_1


al  pagamento  delle  spese  processuali;  In  via  preliminare


 

subordinata: - autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo


Parte_3


 

[…] e a tal fine fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,


 

affinché il medesimo sia condannato a tenere indenne la


Parte_1             Parte_1


, in persona


 

del legale rappresentante, sig.


Parte_2


, nonché in proprio, e manlevarli da


 

ogni   conseguenz sfavorevol dovesse   derivare   in   denegata    non   creduta   ipotesi


 

dallaccoglimento, in tutto o in parte, delle pretese del sig


CP_1


; Nel merito: - In


 

via principale: Dichiarare la nullità e l’illegittimità del decreto ingiuntivo n. . D.I. 66/2022,

 

N. 76/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Chieti, conseguentemente, revocare il  decreto medesimo  per  illegittimità  ed  infondatezza,  in  diritto  ed  in  fatto,  delle  domande  tutte


avanzate dal sig


CP_1


nei confronti della


Parte_1


, in persona del


 

 


legale rappresentante, sig.


Parte_2


, nonché in proprio; - In via subordinata: -


 

accertare le effettive somme dovute dall’opponente anche all’esito dellattività istruttoria. In

 

ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.

 

A sostegno di tali domande ed eccezioni, gli opponenti hanno dedotto, in sintesi per quanto


 

dinteresse, che: il rapporto intercorso tra la


Parte_1


ed il


CP_1


 

(disciplinato dal contratto stipulato tra le parti in data 1.9.20) era qualificabile come rapporto continuativo e coordinato, con conseguente competenza per materia sulla controversia del


Giudice del Lavoro; nel maggio 2021, il


CP_1


era receduto unilateralmente dal contratto -


 

così cagionando un danno alla esponente, rimasta prova di allenatore – sicchè non gli era dovuto il corrispettivo (pari ad €. 6000,00) relativo al periodo giugno/settembre 2021; quanto alla ulteriore parte di corrispettivo rivendicata, relativa al periodo antecedente a detto


recesso, non sussisteva la prova del fatto che il


CP_1


avesse svolto le prestazioni  di cui al


 

contratto, posto che la coeva recrudescenza della pandemia da Covid 19 aveva portato il Governo (con il DPCM del 3.11.20 e con provvedimenti successivi) a vietare lo svolgimento delle prestazioni sportive; la sopravvenuta impossibilidi esecuzione delle prestazioni di cui al contratto intercorso tra le parti – dovuta alla pandemia – era altrecomprovata dal fatto


che il


CP_1


, nel periodo in oggetto, aveva percepito dallo Stato, a titolo di indenniper il


 

blocco delle attività sportive, la somma complessiva di euro 4.000,00; la considerazione sia del “grave inadempimento contrattualedel  NIBBIO, sia della impossibilita sopravvenuta delle sue prestazioni di allenatore (per il Covid 19), dimostrava la infondatezza della pretesa monitoria  dello  stesso;  in  ogni  caso,  sussisteva  il  diritto  degli  esponenti   nel  caso  di


riconoscimento della  fondatezza  di quella pretesa   di essere tenuti indenni  da


Parte_3


 

[...]


il quale, nel contratto oggetto di causa, aveva prestato garanzia per le obbligazioni


 

assunte dalla associazione sportiva e che per questo si chiedeva di chiamare in causa.


 

  1. Il

CP_1


  • nel costituirsi nel giudizio di opposizione – ha chiesto al Tribunale: In via

 

preliminare: 1. Rigettarsi l’eccezione d’incompetenza per materia del Giudice ordinario proposta da controparte e per l’effetto dichiararsi la competenza del Giudice adito per tutti i motivi sopra esposti; 2.Concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta idonea, né su eccezioni di pronta soluzione e che vi è prova del credito dell’esponente Nel merito, in via principale: - respingersi l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua


 

 

parte il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata, in fatto e in diritto; Nel merito in via subordinata: per le ragioni esposte, anche singolarmente considerate, dirsi comunque la


 

 

Presidente


Parte_1


Parte_2


, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Suo

 

,  in  qualità  di  obbligati  in  solido,  tenuti  a  pagare,  al


 

convenuto, per le causali di cui in narrativa gli emolumenti/compensi di cui al contratto per


 

prestazione sportiva dilettantistica e condannarsi quindi gli stessi a pagare a


CP_1


 

l’importo pari ad € 12.000,00 o altra diversa somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante ricorso all’equità, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese liquidate in decreto e le successive occorrende; Nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi ove verrà dichiarata la fondatezza dell’assunto rispetto al


terzo sig.


Parte_3


, di cui controparte chiede l’ammissione alla chiamata in causa,


 

condannarsi quest’ultimo a pagare  al convenuto l’importo pari ad € 12.000,00  o altra diversa somma risultante in corso di causa, in via autonoma ovvero solidale con l’opponente; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.


A sostegno di tal domande ed eccezioni, il


CP_1


ha controdedotto, in sintesi per quanto


 

dinteresse,  che:  l’avversa  eccezione  di  incompetenza  era  infondata,  essendo  tra  le  parti

 

intercorso un rapporto di lavoro autonomo; la istanza  della controparte di chiamata in causa


 

di              Parte_3


era  dilatoria  ed  irrilevante  ai  fini  di  causa;  la


Parte_1


 

[...]


,  dopo avergli corrisposto in ritardo i primi compensi mensili, da marzo 2021 aveva


 

cessato di corrispondergli il compenso mensile pattuito; ciò nonostante, egli aveva continuato a prestare le proprie attività di allenatore e – a maggio 2021 – lungi dal recedere dal rapporto in corso - si era limitato a preannunciare, in un comunicato stampa, la propria volontà di non


proseguire    la propria collaborazione con la


Parte_1


per la stagione


 

successiva 2021/2022; la  pandemia da Covid 19 (la cui esistenza era ben nota  al momento della  conclusione  del  contratto)  non  aveva  comportato  alcuna  interruzione  dell’attività


sportiva della squadra, che l’esponente aveva continuato ad allenare regolarmente; la


[...]


 

Parte_1


 prima   de presente   giudizio,   non   gli   aveva   ma contestato


 

inadempimenti di sorta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto in questione; il fatto, addotto dalla controparte, per cui egli avrebbe percepito una indennità statale a causa della pandemia, era indimostrata e, in ogni caso, irrilevante; le avverse difese erano temerarie.


 

 

6.   Nel prosieguo del giudizio: sono state rigettate l’istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta, nonché l’eccezione di incompetenza e la istanza di chiamata in causa avanzate da parti opponenti (con ordinanza del 17.10.22, qui richiamata per relationem); sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale; la causa è quindi giunta alla odierna decisione.

7.  La opposizione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.

8.  Si conferma, innanzitutto, il rigetto della eccezione preliminare degli opponenti (reso con la ordinanza adottata alla udienza del 17.10.22) di incompetenza per materia del Giudice adito in via monitoria, sollevata sull’assunto – dagli stessi ribadito in comparsa conclusionale - della asserita riconducibilità del rapporto di cui è causa nell’alveo dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.

8.1  Infatti, nel contratto in oggetto le parti:

 

-) qualificarono espressamente il rapporto di lavoro ivi concordato come rapporto di lavoro autonomo, rinviando alla relativa disciplina del codice civile (cfr. l’ art. 3 [Qualificazione del rapporto]: “Il rapporto così costituito tra la società e il tecnico è da intendersi prestazione sportiva dilettantistica ed in quanto tale, sia fini civilistici che fiscali, di lavoro autonomo”; cfr. l’art. 16 [Rinvio]: “Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile in tema di lavoro);


-) stabilirono che il


CP_1


avrebbe avuto piena autonomia decisionale nella scelta delle


 

modalità e dei tempi di espletamento di tale prestazione di lavoro (cfr. l’art. 4 [Diritti e obbligazioni del tecnico]: “Per l'espletamento del suo incarico il tecnico avrà piena autonomia decisionale riguardo a metodi e tempi di allenamento, pur nel rispetto dei programmi concordati con il suo sodalizio);

-) concordarono che il tecnico avrebbe potuto svolgere, nello stesso periodo di durata del contratto, qualsiasi ulteriore attività lavorativa a carattere non sportivo non incompatibile” con i suoi impegni di allenatore (cfr. la lett. d) delle premesse: Il tecnico rimane libero di svolgere qualsiasi attività ulteriore a carattere non sportivo che non sia incompatibile con gli impegni presi con la sottoscrizione del presente accordo”; per il rilievo di una tale possibilidi concomitante svolgimento di altri lavori, ai fini della esclusione di un rapporto di lavoro subordinato, in una fattispecie relativa alla qualificazione dell'attività lavorativa di un maestro di tennis presso il CUS, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 28525 del 01/12/2008).


 

 

8.2  Tali elementi, congiuntamente considerati, escludono la ricorrenza – nella specie – di un rapporto di lavoro sussumibile nell’alveo di quelli rientranti nel riparto di affari di competenza del Giudice del Lavoro.


  1. Passando all’esame del merito della controversia, deve rilevarsi che il

CP_1


  • nell’agire

 

per il pagamento del corrispettivo di cui al contratto concluso con la controparte - ha assolto

 

all’onere probatorio sullo stesso gravante.

 

9.1  Giova al riguardo sottolineare in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007; Cass. N. 1743 del 2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Cass. N. 20073 del 2004).

Vige “il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale,  una  volta  provata  dal  creditore  l'esistenza  di  un  diritto  destinato  ad  essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Vertendosi in tema di responsabilicontrattuale, la colpa dell'inadempiente è presunta sino a  prova  contraria  e  tale  presunzione  è  superabile  solo  da  risultanze  positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005; Cass.  Sez. 2, Sentenza n. 14124 del 26/10/2000).


9.2  Nella specie, il


CP_1


  • il quale, in via monitoria, ha esercitato l’azione di adempimento

 

del contratto ripassato con la controparte – ha assolto, in giudizio, agli oneri di allegazione e di prova sullo stesso gravanti, posto che:


-) ha prodotto il contratto dell’1.9.20, concluso con la


Parte_1


e nel


 

quale le parti pattuirono un compenso per il primo di €. 24.000,00 complessive, da versarsi entro l’1.9.20 ed in rate mensili di €. 2000,00;


 

 

-) ha dedotto il fatto negativo” di non essere stato pagato da aprile 2021, per complessivi €.

 

12.000,00;

 

-)  ha  dimostrato  (attraverso  la  produzione  del  contratto)  la  intervenuta  scadenza  delle obbligazioni pecuniarie inadempiute.

  1. Gli  opponenti  hanno  ammesso  (cfr.  la  citazione  in  opposizione  ed  i  successivi  atti

 

processuali) di avere corrisposto al


CP_1


soltanto 12.000,00 euro (in luogo dei 24.000,00


 

euro complessivi concordati), ma – ad asserita giustificazione di tale omesso pagamento – hanno eccepito due fatti impeditivi ed estintivi della avversa pretesa pecuniaria, quali, in particolare:


a) l’avere il


CP_1


receduto dal rapporto contrattuale a maggio 2021, con conseguente


 

inesistenza del diritto dello stesso di pretendere di essere remunerato dei compensi (pari a

 

complessivi €. 6000,00) per il periodo successivo;


 

b) il non avere il


CP_1


(con riferimento al periodo antecedente a maggio 2021) eseguito le


 

prestazioni di cui al contratto, per impossibilità sopravvenuta delle stesse, in ragione della recrudescenza della pandemia da Covid 19 e dei divieti governativi di svolgimento delle attività sportive.

  1. Tuttavia, la considerazione delle risultanze processuali fa ritenere, da un lato, che  gli

 

opponenti    non    hanno    fornito    prova    dei    summenzionati    assunti    e,    dall’altro    e

 

correlativamente, che sia stata acquisita la prova positiva contraria agli assunti medesimi.

 

  1. Infatti, con riferimento all’asserito recesso anticipato ed ingiustificato dal rapporto, che il

 

CP_1


avrebbe  operato  a  maggio  2021,  gli  opponenti  hanno  dedotto  che  lo  stesso  era


 

avvenuto con un comunicato stampa del 28 maggio 2021, che gli stessi hanno prodotto in giudizio (cfr. il doc. 5).


    1. 1    Tuttavia,  come  correttamente  sostenuto  dal

CP_1


,  sin  dalla  sua  costituzione  in


 

giudizio, e come chiaramente evincibile dalla lettura del documento summenzionato (il quale, peraltro,  non  è  un  comunicato  stampa,  bensì  un  articolo  pubblicato  on  line  sul  sito


www.ilgiornaledichieti.it,  dal titolo Le strade della pallavolo teatina e di


CP_1              si


 

separano”), in esso il tecnico si limitò a dichiarare (nell’intervista rilasciata al sito) che non


 

sarebbe  stato  l’allenatore  della 2021/2022.


Parte_1


nella  stagione  successiva


 

 


Dunque,  non  solo  non  esiste  alcun  comunicato  stampa  con  cui  il


CP_1


abbia  mai


 

comunicato di recedere dall’incarico di allenatore per la stagione (allepoca) in corso, ma quello che – secondo gli opponenti – sarebbe stato la prova del recesso rappresenta, invece, soltanto una intervista in cui il tecnico preannunciava che non avrebbe rinnovato il proprio ruolo di allenatore della squadra teatina per la successiva stagione 2021/2022.


    1. 2   Peraltro, ad ulteriore smentita dell’assunto degli opponenti per  cui il

CP_1


aveva


 

interrotto ingiustificatamente il rapporto a maggio 2021 milita la considerazione del fatto che i primi non hanno mai dedotto né, tanto meno, comprovato di avere avuto “reazioni” di sorta a tale asserito ed improvviso recesso (ad es. con lettere di protesta, con inviti a continuare il rapporto, con l’assunzione di un altro allenatore, etc: cfr. il vuoto di allegazioni e di prove al riguardo), nonostante gli stessi nel processo abbiano dedotto che  l’improvvisa decisione del


CP_1


di venir meno ai patti contrattuali comportava un ingente danno al sodalizio che


 

aveva investito sul tecnico, che la scrivente si riserva sin d’ora di quantificare” (cfr. l’atto di

 

citazione in opposizione).

 

    1. 3  Pertanto, essendosi rivelato inveritiero il fatto addotto dai debitori come estintivo della pretesa pecuniaria del NIBBIO relativo ai compensi pattuiti per i mesi da maggio a settembre 2021, la relativa pretesa deve ritenersi pienamente fondata.
  1. Alla stessa conclusione di fondatezza deve pervenirsi in relazione alla pretesa pecuniaria

 

residua del NIBBIO, relativa al periodo anteriore a maggio 2021.

 

Infatti, anche il fatto “impeditivo” addotto dai debitori a giustificazione del mancato pagamento dei compensi di detto periodo (il non avere il NIBBIO eseguito le prestazioni di allenatore, per impossibilità sopravvenuta delle stesse, in ragione della recrudescenza della pandemia da Covid 19 e dei divieti governativi di svolgimento delle attività sportive) non è risultato dimostrato ed, anzi, è stato smentito dalla istruttoria espletata.

    1. 1   Infatti, i  testi escussi  hanno  confermato siche il campionato 2020/2021 si svolse regolarmente (seppur con uno slittamento temporale dovuto al Covid) e che ad esso parteci

la squadra allenata dal


CP_1


, sia che - nella medesima stagione sportiva-  vennero eseguiti


 

con   continuità   gli   allenamenti   della   squadra d part de predetto   tecnic (cfr.   la


 

testimonianza di


Testimone_1


agente sportivo libero professionista, ed indifferente ai


 

fini di causa: “[…] 5. Vero che l’ultima partita del campionato dellanno in questione (2020- 2021) venne giocata il 30 aprile 2021 a Nocciano? Sì, mi sembra di ricordare che l’ultima


 

 

partita del campionato venne giocata in casa a Nocciano ma non ricordo esattamente la data. Ricordo che il campionato era stato riformulato per il periodo Covid e lultima partita


riguardava  play-off  e  veniva  giocata  tra


Parte_1


e      Per_1


.  Sono  a


 

conoscenza di tale circostanza in quanto in quella stagione ero agente dell’allenatore


CP_1


 

[...]


e di alcune giocatrici della


Parte_1


. 9. Vero che a tutti gli allenamenti


 

che si svolgevano quotidianamente durante la stagione sportiva/campionato era presente


 

come  Allenatore


CP_1


presso  la  palestra  della  società?  Per  quanto  ne  so  è  vera  la


 

circostanza in quanto aveva un contratto e nessuno mi ha mai chiamato per dirmi che il


 

CP_1


non stava lavorando. 10. Vero che


CP_1


ha sempre presenziato a partite e


 

allenamenti  della  squadra  Teatina?  Sì,  ho  g risposto  sopra”.  cfr.  la  testimonianza  di


 

Testimone_2


, giocatrice della


Parte_1


nella stagione sportiva 2020-


 

2021: “[…] 5.Vero che l’ultima partita del campionato dell’anno in questione (2020-2021) venne giocata il 30 aprile 2021 a Nocciano? Sì è vero, io ero presente durante la gara ma non ho giocato la partita di cui al capitolo […]. 9. Vero che a tutti gli allenamenti che si svolgevano quotidianamente durante la stagione sportiva/campionato era presente come


Allenatore


CP_1


presso la palestra della società? Sì è vero e tanto posso dire rispetto alla


 

categoria B1 cui facevo parte […]. Il campionato è stato sospeso durante il periodo Covid ma non ricordo esattamente il periodo e né quante volte; sono stata assente ad alcuni allenamenti a Nocciano perché ho avuto il Covid. Voglio precisare che quando ho risposto sì alla domanda di cui al capitolo intendevo “quotidianamente” il riferimento allo standard del programma settimanale. Voglio precisare che anche se il campionato è stato sospeso come ho detto sopra gli allenamenti sono stati fatti ma sospesi durante la quarantena Covid


allorquando qualche giocatrice riscontrava la positività del Covid. 10. Vero che


CP_1


 

[...]


ha sempre presenziato a partite e allenamenti della squadra Teatina? Per quanto io


 

ricordi sì è vera la circostanza”).

 

Le testimonianze di cui sopra devono ritenersi pienamente attendibili in quanto:

 

-) sono state rese in modo analitico e senza contraddizioni;

 

-) sono risultate coerenti nei contenuti luna rispetto all’altra;

 

-) provengono da soggetti pacificamente indifferenti rispetto alla causa;

 

-) non sono stati avversati né, tanto meno, confutati da alcun elemento probatorio di segno contrario ad opera degli opponenti.


 

 

    1. 2    Va inoltre rilevato – ad abundantiam come anche l’assunto degli opponenti (contestato dall’opposto) per cui – ad asserita conferma del presunto, sopravvenuto e definitivo  “blocco”     degli  allenamenti  e  delle  partite  della  stagione  2020/2021,  per  la

pandemia (blocco smentito – come visto – dalla istruttoria testimoniale esperita) – il


CP_1


 

aveva percepito l’indennità statale di sussidio per i lavoratori del settore dello sport è rimasto

 

privo di qualsivoglia elemento di sostegno probatorio.

 

Infatti, dalla dichiarazione dei redditi prodotta da parte opposta (su ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c.) non si evince in alcun modo una tale erogazione, la quale, peraltro - quando anche fosse  avvenuta   non  inciderebbe  in  alcun  modo  sul  rapporto  sinallagmatico  sotteso  al


contratto tra il


CP_1


e la società sportiva teatina (contratto che il primo, come visto, ha


 

regolarmente adempiuto) e – di conseguenza – sulle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla predetta società, come corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla controparte.

  1. In conclusione, la opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
  2. La disciplina delle spese di lite segue – ex lege – la soccombenza solidale degli opponenti, con liquidazione come da dispositivo, applicando i compensi medi delle cause di valore pari all’importo del credito azionato in via monitoria.
  3. La avvenuta prospettazione da parte dei soccombenti, al fine di contrastare le  pretese

 

pecuniarie della controparte, di fatti risultati non veritieri (il recesso della controparte a maggio 2021; l’avvenuta, definitiva e radicale impossibilidelle prestazioni nel 2021) impone la condanna degli stessi per lite temeraria, ad una sanzione pecuniaria, ex art. 96, comma III, c.p.c., che si quantifica equitativamente - tenendo conto del valore e della durata della causa – in €. 2.000,00, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

P.Q.M.

 

 

 

Il  Tribunale,  definitivamente  pronunciando  nella  causa  iscritta  al  R.G.  n.  618/22,  ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:

 

 


 

 

la opposizione a decreto ingiuntivo.


RIGETTA


 

 

CONDANNA

 

gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell’opposto, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.

 

 

CONDANNA

 

gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’opposto di una sanzione pecuniaria ex art. 96, III comma, c.p.c. di €. 2.000,00, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Alla Cancelleria.

 

Chieti, 26.3.25

 

Il Giudice Dott. Gianluca Falco

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