TRIBUNALE DI GENOVA – SENTENZA N. 1247/2025 DEL 05/05/2025

 

Il Tribunale di Genova

VI Sezione Civile

In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 6553/2022 promossa da:

 

Parte_1

 


 

 

contro


-parte attrice-


 

Controparte_1

 


Omissis

 

-parte convenuta-


CONCLUSIONI come da verbale dell’udienza odierna.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di

discussione orale della causa;

  1. -    Con   decreto   ingiuntivo    n.    1536    del   7.6.2022,    non

provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Genova ingiungeva al


[...]


 

Parte_2


(nel prosieguo, brevitas, anche


Pt_3


 

[...]


), in persona del rappresentante legale pro tempore, il pagamento, in


favore di


Controparte_1


(brevitas, anche


CP_1


, della somma pari


ad € 447.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per lattività di scouting svolta da quest’ultima monitorando nel panorama calcistico mondiale calciatori potenzialmente tesserabili per la squadra di calcio (doc. 1). Assumeva che: tale accordo, sottoscritto in data 1.6.2020, prevedeva la durata di mesi 24 -dal 1.6.2020 al 30.6.2022-   ed un corrispettivo


complessivo di € 450.000,00; il


Pt_1


provvedeva al pagamento della


prima fattura n. 4/2020 (doc. 2 monitorio) emessa da


CP_1


(doc. 3


monitorio)   per   il    valore   di   €   61.000,00   (50.000,00   +   iva)   e, successivamente, di un acconto di € 41.000,00 (doc. 5-6 monitorio) a


fronte della fattura n. 5/2020 (doc. 4 monitorio);


CP_1


risultava


creditrice verso il Club per la somma di € 447.000,00 (€ 350,000,00 fatture insolute + 77.000,00 iva) (doc. 7 monitorio); essa procedeva con la costituzione in mora del Club visto il credito vantato verso questultimo (doc. 8 monitorio).


  1. Il

Pt_1


proponeva opposizione, deducendo ed eccependo che:


laccordo prevedeva determinati obblighi a carico dellopposta, tra i quali la trasmissione al Genoa periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, di filmati e/o altro materiale audiovisivo sui calciatori potenzialmente di interesse, preferibilmente in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 o 30 giugno 2022, eventualmente accompagnato da relazioni scritte” di cui all’art. 4.1. ii); gli obblighi di rendicontazione erano ritenuti essenziali rispetto alla corretta esecuzione dello stesso, e dunque in mancanza di adeguate evidenze scritte in ordine all’attività svolta


da      CP_1


il   Pt_1


potrà sollevare eccezione di inadempimento ai sensi ex art.


1460 c.c. e dunque potrà rifiutarsi di eseguire i pagamenti previsti alle singole scadenze; nonostante il versamento dellacconto per una somma di € 102.000,00 per mero spirito collaborativo, l’opposta non aveva mai fatto fronte ai suoi obblighi negoziali previsti nella scrittura privata; con la corrispondenza del 26.3.2022, contestava la missiva di controparte e richiedeva in ripetizione quanto gcorrisposto allopposta (doc. 3 opponente); la prestazione non era mai stata resa, quindi limporto di € 102.000,00 era stato indebitamente ricevuto.


  1. Si costituiva in  giudizio

CP_1


il quale asseriva che:


lopponente non aveva mai sollevato contestazioni sulloperato della stessa; i pagamenti erano stati effettuati in virtù della prestazione resa dallopposta “per cui non può invocare un’eccezione di inadempimento per delle prestazioni che ha accettato; lobbligo di rendicontazione di cui allart. 4.4.


verteva su quanto disposto allart. 4.2., ossia sullobbligo a carico di


[...]


 

CP_1


del “pagamento di quanto ad essi (dipendenti e/o collaboratori della


stessa


CP_1


dovuto, a titolo di retribuzione, ritenute fiscali, e previdenziali,


indennità, rimborsi spesa e/o a qualsivoglia altro titolo; le relazioni scritte ex art.

4.1 ii) erano soltanto eventuali, ma venivano, insieme con i filmati ed altro


materiale audiovisivo, messe a disposizione del Club da parte di


CP_2


 

[...]


operatore di


CP_1


il quale teneva rapporti con l’allora


amministratore delegato del


Controparte_3


(docc. comparsa di


costituzione), al quale veniva consegnato personalmente il materiale, almeno fino a novembre del 2021, finché non è avvenuto il cambio di proprietà  del  Club;  il  parziale  pagamento  effettuato  dallopponente


escludeva loperatività delleccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., da ritenersi poi ammessa solo quando sia evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta secondo un’interpretazione di buona fede” nel caso di adempimenti in tempi diversi; vi erano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante l’infondatezza dellopposizione su prova scritta.

  1. Con provvedimento del 3.4.2023 la presente Giudice, ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendo allo stato sufficientemente provati l’esecuzione della prestazione da parte della convenuta opposta, né la portata e lassolvimento dell’obbligo di rendicontazione (art. 4.1. ii e 4.4. regolamento negoziale), assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
  2. - Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., le parti richiamavano quanto gdedotto con i precedenti atti difensivi.

Con memoria ex. art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., lopponente contestava i

rilievi di controparte sulla consegna del materiale avvenuta personalmente


verso lallora amministratore delegato del


Pt_2 , non essendo intervenuta


tra le parti nessuna modifica negoziale che consentisse di superare lobbligazione di rendicontazione (l’art. 11.3. prevedeva che nessuna modifica e integrazione potrà esservi apportata senza espressa approvazione scritta tra le Parti”), mentre, circa il pagamento parzialmente effettuato, sottolineava che esso non era altro che la conseguenza della malagestione del Club da parte della precedente Proprietà (doc. 5, 6, 7). Lopposta formulava capitoli di prova per testi, allegando il contratto di cessione del 20.06.2020


delle prestazioni sportive del calciatore


Parte_4


al Genoa. Con


memoria ex. art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., lopponente integrava le produzioni di cui alla seconda memoria istruttoria e contestava il contratto di cessione del calciatore, in quanto non attinente alla fattispecie oggetto della presente causa, oltre ad evidenziare la nullità di tale produzione, stante la mancata registrazione di Fly Football quale agente sportivo secondo quanto prescritto dai Regolamenti agenti sportivi FICG (doc. 9). L’opposta ribadiva quanto già sostenuto con i precedenti atti difensivi, specificando la superfluità del richiamo all’art. 11 del rapporto negoziale, nonché la irrilevanza della gestione non oculata” della precedente Proprietà.

  1. – Alludienza del 23.5.2025, la presente Giudice, ritenuta la prova orale dedotta da parte convenuta opposta inammissibile e la causa matura

per la decisione, rinviava la stessa allodierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

*****


  1. – La domanda proposta da in sede monitoria è infondata.

CP_1


nei confronti del


Pt_1


Il regolamento negoziale prevede: allart. 3, che il


Pt_1


affida a


CP_1


l’incarico di svolgere attività di cd. Scouting consistente nel monitoraggio del panorama

calcistico nel territorio mondiale, individuando calciatori, potenzialmente tesserabili per


il  Pt_1


salva la facoltà di quest’ultimo di verificarne le effettive qualità e di assumere


ogni decisione finale in ordine alla formulazione di proposte e/o al tesseramento”;

all’art. 4.1 che “Lattività di scouting consisterà, in via esemplificativa e non esaustiva,


nelle seguenti attività: … ii) nella trasmissione al


Pt_1


periodicamente, con cadenza


almeno bimestrale, o su richiesta, di filmati e/o altro materiale audiovisivo sui calciatori potenzialmente di interesse, preferibilmente in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 o 30 giugno 2022, eventualmente accompagnato da relazioni scritte …; iii) nello svolgimento di ogni e qualsiasi altra attività preordinata e/o funzionale al cd. Scouting,


con rendicontazione scritta bimestrale nei confronti del


Pt_1


ivi incluso il monitoraggio


di specifici calciatori che, nel corso del contratto, saranno indicati dal


Pt_1


; all’art.


4.2 che “


CP_1


eseguirà l’incarico con mezzi propri e propria autonomia di


organizzazione, mettendo a disposizione propri dipendenti e/o collaboratori, di cui dichiara e garantisce l’elevata competenza tecnica e professionalità, restando esclusivamente responsabile per il pagamento di quanto ad essi dovuto, a titolo di retribuzione, ritenute fiscali e previdenziali, indennità, rimborsi spesa e/o a qualsivoglia altro titolo; allart. 4.4. che “Le parti specificano che gli obblighi di rendicontazione previsti dallart. 4.2 del presente contratto devono considerarsi essenziali rispetto alla corretta esecuzione dello stesso, e dunque in mancanza di adeguate evidenze scritte in


ordine  all’attività  svolta da


CP_1


il  Genoa  potrà  sollevare  eccezione  di


inadempimento ex art. 1460 c.c. e dunque potrà rifiutarsi di eseguire i pagamenti previsti alle singole scadenze. In base alle pattuizioni stipulate dalle parti, quindi, Fly aveva lonere di informare il Genoa dello svolgimento della propria attività mediante la trasmissione di filmati e/o altro materiale audiovisivo, eventualmente accompagnato da relazioni scritte (clausola n.

4.1. ii), nonché attraverso una rendicontazione scritta bimestrale che desse conto di ogni altra attivipreordinata e/o funzionale allo scouting (art.

4.1. iii). Tale obbligazione era definita essenziale dalle parti medesime (art.

4.4.) e il suo assolvimento è centrale al fine di dimostrare la effettiva realizzazione  della  prestazione  di  Fly  in  favore  del  Club,  tanto  da


giustificare, sia in forza dei principi generali che governano lordinamento, sia della clausola negoziale n. 4.4. sopra riportata (che va intesa come riferita alla precedente pattuizione di cui al punto 4.1. e non, come sostenuto dalla convenuta opposta, a quella n. 4.2.), la sollevazione delleccezione di inadempimento.

Orbene, nella fattispecie, Fly non ha assolto lonere probatorio siffatto, non avendo prodotto nessuna rendicontazione e/o filmato o altro materiale audiovisivo ed avendo formulato capitoli di prova -i quali avrebbero potuto astrattamente dimostrare la trasmissione di filmati e/o altro materiale audiovisivo anche in assenza di relazioni scritte, previste quali eventuali dalla clausola n. 4.1. ii)- generici (cfr. ordinanza del 23.05.2025). Infatti, essi sono privi di contestualizzazione temporale, oltre che di qualunque altra indicazione afferente al luogo e alle modalità di svolgimento dei fatti; in particolare, circoscrivendo lanalisi ai capitoli maggiormente rilevanti, si osserva come il capitolo lett. d), del seguente


tenore la Fly si interfacciava sempre con lamm.re delegato del


Parte_1


fornendogli una relazione scritta, non consente di contestualizzare nel tempo la circostanza -al fine di comprendere se la rendicontazione avvenisse nei termini negoziali-, né varrebbe comunque a dare dimostrazione della relazione scritta; il capitolo lett. e), secondo cui lattività di monitoraggio e segnalazione di calciatori avveniva anche mediante invio di video a mezzo telefonino e


direttamente allamministratore delegato del


Parte_1


, è nuovamente priva


di contestualizzazione temporale e di qualunque elemento che consenta di provare ladempimento della prestazione; il capitolo lett. j, in base al quale


per espressa volontà della società e dellallora amministratore delegato del

Pt_1


C.F.C. - dott.


Controparte_3


- le relazioni scritte della


CP_1


nonché i


filmati o altro materiale audio-visivo che riguardavano potenziali calciatori da acquistare venivano consegnate direttamente e personalmente nelle sue mani o condivise con lui a mezzo piattaformi digitali, presenta le medesime criticità sopra evidenziate.

Inoltre, le due e-mails prodotte con la comparsa di costituzione e risposta, contenenti brevi descrizioni di due calciatori, non integrano la rendicontazione come dalle parti enucleata.

Pertanto, in difetto della dimostrazione dellesecuzione della propria prestazione, Fly non ha diritto al proprio corrispettivo ed il decreto ingiuntivo va revocato.


  1. – Per le medesime ragioni, va accolta la domanda riconvenzionale

del


Pt_1


non apparendo dovuta nessuna somma in ottemperanza al


contratto, non adempiuto da Fly. Lopposta va quindi condannata al pagamento della somma di euro 102.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;

  1. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione superiore ad euro 520.000,00 (520.000,00 aumentato del 10% ex art. 6 comma 1 dm 55/2014) ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, al mancato svolgimento dellistruttoria e alla brevità della discussione orale.

PQM

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:

  1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1536 emesso dal Tribunale di Genova in data 7.6.2022;

  1. dichiara tenuta e per leffetto condanna

Controparte_1        al


pagamento, in favore di


Parte_1


, della somma di €


102.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;


  1. condanna

Controparte_1


al pagamento, in favore di


[...]


 

Parte_1


delle spese di lite che liquida in € 843,00 per


esborsi ed in € 15.957,80 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Genova, 08.05.2025

 

 

La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel

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