TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 878/2023 DEL 02/02/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45450/2020 promossa da:
Parte_1
(C.F.
P.IVA_1
, con il patrocinio dell’avv. Omissis ed elettivamente domiciliato in VIA DE’ MARCHI N. 4/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. Omissis
contro
ATTORE/OPPONENTE
CP_1
(C.F.
C.F._1
, con il patrocinio dell’avv. DI
Omissis e dell’avv. Omissis ( C.F._2
) VIA TASSO, 31 24121 BERGAMO; elettivamente domiciliato in VIA T. TASSO,
31 24121 BERGAMO presso il difensore avv. Omissis
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, l’opponente come da memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c., e l’ opposto come da foglio depositato in via telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 16569/2020 il Tribunale di Milano ha
ingiunto alla società sportiva
Parte_1
di pagare al
signor
CP_1
al somma di euro 18.000,00 oltre interessi e
spese del monitorio a titolo di compensi per le prestazioni professionali rese in qualità di agente sportivo in favore del club
Parte_1
in relazione alla negoziazione del nuovo
contratto con il calciatore sottoscritto in data 1.6.2017
Persona_1
di cui al contratto
La società
Parte_1
si è opposta al decreto ingiuntivo
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva
del signor
CP_1
, essendo attivamente legittimata la società
Controparte_4
, nel merito, ha contestato la pretesa
creditoria per essersi il contratto del calciatore
Persona_1
con la società
Parte_1
risolto in data 31.8.2018 e per non
avere l’opposto fornito prova alcuna dell’attività svolta.
Ha concluso chiedendo , in via preliminare, respingersi la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi qualsivoglia domanda proposta dall’opposto con vittoria delle spese del giudizio
L’opposto si è costituito in giudizio resistendo all’opposizione e
chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito respingersi l’opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese del giudizio. Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte tutte le richieste istruttorie, all’udienza del 2.2.2023 la causa è stata decisa all’esito della discussione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza della sentenza.
L’opposizione è fondata e va accolta.
Risulta fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’opposto.
Il titolo che fonda la pretesa creditoria è costituito dal contratto
di rappresentanza sottoscritto in data 1.6.2017 tra il signor
[...]
CP_1
“ nella sua qualità di Procuratore Sportivo e Legale
rappresentante della
Organizzazione_1
P. IVA
P.IVA_2
“ ( cfr doc. 1 del fascicolo monitorio ) e la società opponente. Dunque titolare del rapporto contrattuale e del credito per i compensi per le prestazioni rese in favore della società opponente
non è il signor
CP_1
persona fisica bensì la società
[...]
Controparte_4
sottoscritto il contratto.
per conto della quale quest’ultimo ha
Tale conclusione trova conferma nel fatto che nel contratto non è
indicato il codice fiscale del signor
CP_1
bensì unicamente
la partita IVA della società
Controparte_3
, inoltre le fatture
n. 13 del 3.11.2017 e 4 del 28.2.2018, relative delle prime due
scadenze contrattuali, sono state emesse dalla società
CP_3
[...]
( cfr doc. 1 e 2 di parte opponente ) e sono state pagate
dalla società opponente a tale società ( doc. 2 e 8 di parte opponente ). Parimenti la bozza di fattura con scadenza 28.2.2020 relativa alla 3° e 4° rata del compenso, oggetto del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, trasmessa con mail del 21.2.2020 è
stata anch’essa emessa dalla società
CP_2
con indicazione
della parti IVA della società, così come è stato fatto per le fatture relative alle prime due rate ( cfr doc. 3 del monitorio ). Nulla
consente di riferire il rapporto contrattuale al signor persona fisica.
CP_1
Quanto sopra esposto dimostra il difetto di legittimazione attiva dell’opposto e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo, non
essendo l’opposto monitoria.
CP_1
titolare del credito azionato in via
In ragione della soccombenza vanno poste a carico dell’opposto le spese del giudizio , come liquidate in dispositivo a norma del d.m.55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 16569/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.10.2020 nel procedimento monitorio r.g.n. 33528/2020,
condanna l’opposto a rifondere all’opponente le spese del giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali e gli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 2 febbraio 2023
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler