TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 1454/2024 DEL 07/02/2024

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7664/2020 promossa da:


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


),  con  il  patrocinio  dellavv. Omissis , elettivamente domiciliato in VIA AIRELLA, 12 03043 CERVARO  presso il difensore avv. Omissi 


 

 

 

 

Controparte_1


 

 

 

(C.F.


 

contro

 

C.F._2


ATTORE/I

 

 

),  con  il  patrocinio  dell’avv.  Omissis  e      elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO, 24 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. Omissis

CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato (a seguito dell’ordinanza di incompetenza


 

del Tribunale di Como) il sig.


Parte_1


conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di


 

Milano il sig.


Controparte_1


chiedendo l’accertamento della responsabilità extracontrattuale del


 

convenuto e la sua condanna al pagamento di € 2.386.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e competenze.

L’attore, calciatore professionista, argomentava di essere stato dolosamente indotto dal convenuto,


 

procuratore  sportivo,  a  sottoscrivere  un  accordo


Organizzazione_1


di  risoluzione


 

anticipata del contratto di prestazione sportiva in essere con la società (Doc. 7 attore) e a rinunciare di conseguenza al proprio residuo compenso di € 2.526.000,00 in occasione della chiusura della finestra


estiva del calciomercato in modo da essere libero di procurarsi un nuovo ingaggio   per la stagione


2015/2016. Della somma promessa dallOrg_


a titolo di buonuscita di € 430.000,00, il sig.


Parte_1


 

rappresentava di aver ricevuto da


CP_1


(tramite la società destinataria del pagamento del club)


 

soltanto il minor importo di € 140.000,00 (Doc. 15 attore), mentre la restante parte veniva trattenuta dal convenuto.


Costituendosi  nel  giudizio,


Controparte_1


domandava  il  rigetto  delle  domande  attoree  poiché


 

infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore


 

antistatario ai sensi dellart. 93 c.p.c. In particolare, negava di aver raggiunto l’accordo con la


[...]


 

Org_1


nell’interesse  del  calciatore  per  garantirgli  una  buonuscita  e,  anzi,  documentava


 

l’esistenza di un incarico a lui conferito proprio dalla società (Doc. 3 convenuto) per addivenire all’accordo di risoluzione con il giocatore senza aggravi per il club (punti 3a e 3b del contratto), pattuendo un compenso professionale di € 430.000,00, da corrispondersi in due tranche da € 215.000,00 con scadenza il 30.9.2015 e il 30.11.2015. Nella prospettazione di parte convenuta, i


rapporti professionali con il sig.


Parte_1


avrebbero avuto inizio solo successivamente alla risoluzione


con lOrg_


con un conferimento di incarico prima orale, volto al tesseramento del calciatore con il


[...]


 

Org_3


de19.11.2015 (Doc. 5  convenuto), e poi scritto, con la sottoscrizione in data


 

13.6.2017 di un formale mandato (Doc. 8 convenuto) a seguito del quale il sig.


CP_1


partecipava


 

quale intermediario alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il


Organizzazione_4


 

(Doc. 9 fasc. conv.). Le parti avrebbero poi concluso il 19.12.2017 un accordo di risoluzione (Doc. 10


 

fasc. conv.) con il quale pattuivano la restituzione da parte del sig.


Parte_1


di somme date a prestito,


 

mai invece menzionando gli insoluti a carico del convenuto derivanti dall’operazione con lInter. Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., produzione documentale e prova orale, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui allart. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La vicenda come desunta dall’istruttoria svolta può essere sintetizzata come segue.


 

È documentale la sottoscrizione in data 30.8.2015 di un accordo tra la


Organizzazione_1    e


CP_1


 

[...]


(Doc. 3 fasc. conv.) volto a ottenere, tramite l’intermediazione del procuratore, un patto di


 

risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva stipulato con il sig.


Parte_1


, altrimenti in


 

scadenza il 30.6.2017, ovvero la cessione del giocatore a un terzo club (punto 3 dellaccordo). L’attività di negoziazione, da condursi nell’esclusivo interesse della società sportiva entro la chiusura della finestra di calciomercato per la stagione 2015/2016, sarebbe stata remunerata al raggiungimento dell’obiettivo  per  un  complessivo  importo  di   430.000,00.  In  data  31.8.2015  il  giocatore  si


determinava a stipulare un accordo di risoluzione anticipata con lOrg_ (Doc. 7 fasc. Att.), dichiarando


 

di nulla avere a che pretendere dalla società sportiva, e il 22.10.2015 riceveva dal sig. bonifico di 140.000,00 recante la causale resiliation Org_ – 1ere tranche(Doc. 15 fasc. att.).


CP_1     un


 

Già in data 30.8.2015 l’attore aveva sottoscritto una clausola di esclusività in favore dell’agenzia


[...]


 

Parte_2


per  l’ingaggio  con  lo


Org_3


(Doc.  A-C  memoria  n.  3


 

convenuto), società calcistica con la quale parte attrice stipulava il 19.11.2015 un accordo della durata di un anno (Doc. 5 fasc. Conv.), poi prorogato con lettera del 2.5.2016 e sottoposto ad adeguamento contrattuale il 5.10.2016 (Doc. 6 fasc. conv.).


L’esistenza di rapporti professionali tra il sig.


Parte_1


e il sig.


CP_1


nel periodo successivo alla


conclusione del contratto con lOrg_


non è contestata e trova riscontro anche nell’invio alla società


 

CP_2


(riconducibile  al  convenuto)  della  notifica  dell’atto  di  citazione  indirizzato  a


Parte_1


 

dall’agenzia PEM (Doc. B fasc. conv.), che contestava la violazione della clausola di esclusiva e la


 

sottoscrizione del contratto di lavoro con lo


Org_3


senza l’intermediazione dell’agenzia. Soltanto il


 

13.6.2017 le parti stipulavano per iscritto un contratto di rappresentanza (Doc. 8 fasc. conv.) nonché una convenzione relativa ai diritti di immagine e d’intermediazione con riferimento al contratto con lo


Org_3


(Doc. 7 fasc.) benché nellambito del 1° contratto professionale firmato dal calciatore


 

e dallo


Org_3


il sig.


CP_1


all’art. 14 veniva identificato come l’intermediario per conto


 

della società calcistica. Parte convenuta prestava poi l’attività di intermediario per conto di nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di lavoro sportivo con il club


Parte_1 Org_4


[...]


(Doc. 9 fasc. conv., che comprende il contratto di rappresentanza tra club, calciatore e


 

agente). Tra le parti interveniva infine una risoluzione consensuale il 19.12.2017 del mandato (all. 11


 

memoria n. 2 convenuto), con la quale le parti regolavano altresì un prestito di denaro al sig.


Parte_1


 

da parte del sig. alla vicenda Org_2


CP_1


e senza fare parola di eventuali richieste di risarcimento o pagamenti legate


Come noto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. il danneggiato è onerato di provare la condotta illecita, il dolo o

 

la colpa del danneggiante, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno. Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto l’onere della prova a proprio carico neppure relativamente alle condotte  decettive  dolose  o  colpose  asseritamente  messe  in  atto  dal  convenuto  e  tanto  meno


relativamente alla loro idoneità a cagionare un danno ingiusto poiché la scelta del sig.


Parte_1    di


risolvere anticipatamente il contratto di lavoro con l’Org_


entro la chiusura della finestra estiva del


 

Org_5


, e di rinunciare al compenso residuo deve ritenersi il frutto di una volontà libera e


 

consapevole del giocatore, chiaramente orientata a evitare di trascorrere la successiva stagione fuori dalla rosa dei giocatori convocati dal club. Nella stessa prospettazione difensiva attorea, infatti, risulta


che


Parte_1


era  stato  già  più  volte  sollecitato  dalla


Controparte_3


a  trovare  una  soluzione


 

professionale alternativa  in  quanto  le sue prestazioni non rientravano  più  nel  piano tecnico della squadra (fatto reso noto anche dalla stampa, come da estratti di pubblicazioni sportive prodotte in atti).


Ragione per la quale, per evitare di rimanere in panchina, lo stesso attore allega che l’agente


[...]


 

CP_4


aveva già preso contatti con altre società apparentemente intenzionate al tesseramento per


la nuova stagione e, anzi, egli stesso aveva conferito mandato alla Part


per ottenere un contratto con lo


 

Org_3


(all. A e C fasc. conv.). La circostanza, rimasta comunque priva di riscontro, che il


 

CP_1


avrebbe a titolo personale falsamente promesso a


Parte_1


di procurargli una importante


 

buonuscita ed un nuovo ingaggio, avrebbe dunque al più rafforzato una volontà già autonomamente determinatasi alla risoluzione del contratto con lOrg_2 Si ritiene che la prova orale assunta non sia idonea a superare la mancanza di qualsivoglia riscontro scritto di un accordo di contenuto contrastante


con la scrittura a firma dello


Parte_1


di cui al doc. 7 fasc. conv.; ma anche diversamente opinando e


 

ritenendo le dichiarazioni  del  teste, padre dellattore, alquanto schiette, nonostante lo strettissimo vincolo di parentela e lauto asserita qualità di procuratore dellepoca del figlio, esse nulla dicono in


merito ai rapporti tra


Parte_1    e


CP_1


immediatamente precedenti alla riunione del 31.8.2015 e


dimostrerebbero semmai che era stata la stessa società dellOrg_


a proporre una buonuscita prima di


 

800.000   (in occasione di una telefonata alla società e non al


CP_1


e poi, nell’imminenza della


 

chiusura  della  finestra  del  calcio  mercato  estiva,  di  euro  430.000,00  per  incentivare


Parte_1     a


 

sottoscrivere la risoluzione del contratto e, pertanto, che la condotta decettiva sarebbe ascrivibile alla società calcistica, con eventuali riflessi sulla validità dell’accordo risolutivo non oggetto del presente


contenzioso. La condotta del sig.


CP_1


in qualità di procuratore formalmente incaricato dalla società


 

e agente nel suo interesse (Doc. 3 fasc. conv.), non può dunque considerarsi fonte di responsabilità extracontrattuale né idonea a trarre in inganno il giocatore e cioè ad indurlo ad una decisione diversa


poiché è assolutamente verosimile che

Org_


Parte_1


si sia determinato a consentire allo scioglimento del


vincolo contrattuale con l’         proprio in quanto consapevole delle conseguenze negative derivanti

 

dalla eventuale prosecuzione del rapporto con la squadra nero azzurra che non avrebbe utilizzato le sue prestazioni calcistiche ed intenzionato a trovare nuove opportunità lavorative altrove. Opportunità che si sono concretizzate, a distanza di pochi mesi dall’intervenuta risoluzione, con la sottoscrizione di un


contratto con lo

Org_3


(Doc. 5 fasc. conv.) da parte di


Parte_1


che ha poi continuato la sua


 

attività professionistica al


Org_4


grazie all’intermediazione del procuratore convenuto. La qualità dei


rapporti tra le parti successivamente alla conclusione dell’affare con lOrg_


negli anni 2016 e 2017 ha


 

rilevanza marginale nel presente giudizio se non piuttosto con riguardo al loro epilogo: come detto,


 

solo nel giugno 2017


Parte_1


investiva


CP_1


dell’incarico di proprio procuratore sportivo (Doc. 8


fac.  conv.)  fino  alla  consensuale  risoluzione  del  mandato  (Doc.  11  memoria  n.  2  fasc.  conv.),


 

nell’ambito della quale, pur dandosi atto di prestiti effettuati da


CP_1


e conseguenti promesse di


 

pagamento da parte di


Parte_1


, non si fa alcun cenno a condotte in mala fede del procuratore o ad


 

eventuali richieste di risarcimento/ di pagamento legate allaffare Org_2

 

Se  anche  potesse  ritenersi  verosimile  l’esistenza  di  una  qualche  forma  di  accordo  tra  le  parti


 

dell’odierno giudizio di ripartizione del compenso ricevuto da


CP_1


dallOrg_


(di importo pari


all’incentivo  all’esodo  asseritamente  promesso  al  calciatore  dalla  società),  anchalla  luce  delle produzioni documentali (Doc. 15 fasc. att., distinta del bonifico di € 140.000,00 che riporta la dicitura


Risoluzione Org_


- prima rata; Doc. 9, 11-13, 19 fasc. att.; messaggistica WhatsApp – peraltro non


 

tempestivamente disconosciuta in modo puntuale - contenente plurime richieste dell’attore e di suo padre quanto al pagamento della totalità degli importi asseritamente promessi), l’attore ha domandato in questa sede unicamente l’accertamento della responsabilità extracontrattuale del convenuto e il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. quantificato nella misura dei compensi spettanti in forza del contratto di lavoro consensualmente risolto, senza mai richiedere laccertamento del proprio diritto al pagamento della somma eventualmente pattuita oralmente quale incentivo all’esodo” e senza neppure mai invocare lesistenza di un rapporto di mandato/rappresentanza – formalizzato finalmente solo nel 2017  -  ed  esclusivamente  in  relazione  al  quale  avrebbe  avuto  forse  rilevanza,  in  termini  di

responsabilità contrattuale, il conflitto di interessi dedotto negli scritti difensivi attorei con riguardo alla


vicenda Org_


rilevando invece tale conflitto nei successivi intrecci contrattuali che riguardano la fine


 

dell’ingaggio allo


Org_3


(cui precede l’incarico di


Parte_3         CP_1


, come evidenziati


 

anche dalla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport prodotta in atti, e che peesulano dal diverso contenzioso in esame.

Deve concludersi che le domande di parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento. Le   spese   di   lite   seguono   il   principio  della   soccombenz di   cui   all’art.   91   c.p.c  sono complessivamente liquidate – anche per la fase procedimentale innanzi al Tribunale di Como - come da dispositivo,  tenuto  conto  del  valore  della  domanda,  dei  parametri  di  cui  al  d.m.  147/20122  e dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa:

rigetta le domande attoree;


condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte convenuta, che liquida in € 49.336,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.


 

Milano, 7 febbraio 2024


 

 

Il Giudice

dott. Sarah Gravagnola

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