TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 5237/2025 DEL 25/06/2025
Tribunale Ordinario di Milano
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4850/2023 promossa da:
Parte_1
, (C.F. e P.I.
P.IVA_1
), in
persona del Presidente p.t., sig. Avv.
Parte_2
anche quale
Commissario Straordinario della delegazione FIM della Regione Campania, con sede in Milano, via G.P. Piranesi n. 46, rappresentata e difesa dall’avv. Omissis (CF
C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Milano, via della Guastalla n. 1, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
Parte attrice
Controparte_1
(C.F.
Contro
C.F._2
, residente in Monte di
Procida, via Pedecone n.8, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis (CF.
C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, viale Cirene n. 7, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di
costituzione
Parte convenuta
Conclusioni delle parti:
parte attrice:
Piaccia all’Ill.mo G.U. adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, voler così giudicare
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO
Ø Accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano a decidere della controversia in ragione della natura patrimoniale della stessa e, quindi, non soggetta a giurisdizione riservata ex art.3 L.280/2003;
Ø Respingere l’eccezione di incompetenza territoriale di parte convenuta, come espressamente indicato nella memoria n.1 ex art.183, c.6, cpc della FIM, in quanto l’eccezione di parte convenuta è da considerarsi mai proposta sia perché non riportata nelle conclusioni del primo atto difensivo sia perché non indicante gli eventuali fori concorrenti né i criteri di collegamento nonché in ogni caso infondata in quanto la domanda attiene la restituzione di una somma pecuniaria determinata ab initio nonché determinabile con un semplice calcolo aritmetico e, quindi, ex art.1182, comma 3 C.c., rendendo quale unico – e competente-foro destinatate solutioniis il Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione ha sede il creditore F.I.M.;
Ø accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atti l’inadempimento del convenuto al mandato allo stesso conferito da FIM quale Delegato della Regione Campania e della Macro Delegazione
|
Ø con
|
Ø Fermo l'accertamento dell'inadempimento
ricevuto da FIM, accertare e dichiarare che
le determine di utilizzazione delle anticipazioni deliberate a favore della Delegazione Puglia- Basilicata- Calabria, utilizzate
a favore del
Parte_3
Regione Campania per il
periodo 2015-2020, determinando così un dannopari ad Euro 7.398,06, o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
Ø con vittoria |
di |
spese, diritti e |
competenze del |
presente |
giudizio ex |
D.M. |
n. 37/2018; |
Richiamate tutte le istanze istruttorie. IN OGNI CASO
Ø con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
da liquidarsi ex D.M. n. 37/2018, valore
medioin relazione al valore dichiarato della causa, con aumento del
30%,
depositati tecniche |
atteso che tutti gli |
atti |
||
sono stati redatti con informatiche idonee |
modalità telematiche e ad |
con |
||
agevolarne del |
la consultazione 15 %, dell’IVA |
o e |
la fruizione, oltre il CPA e delle spese |
rimborso |
sostenute.
parte convenuta:
Chiede che Voglia il Tribunale adito:
- in via preliminare e principale,
- accertare e dichiarare la domanda avanzata improcedibile ed inammissibile in ragione della violazione del principio del ne bis in idem rispetto alle decisioni della giustizia sportiva sulla identica questione delle pretese somme richieste in restituzione ed in ragione della litispendenza del presente giudizio con un pregresso giudizio instaurato innanzi agli organi di giustizia sportiva oggi peraltro concluso con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I..
Stupisce non poco come controparte possa chiedere nel presente giudizio somme sulla scorta di una delibera n. 83 del 21 luglio 2022 del Consiglio Federale della
F.I.M. e di successivi atti dichiarati illegittimi dalla cd. Cassazione dello Sport ovvero
dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. con sede in Roma. (vedasi dispositivo del Collegio di Garanzia del 09.01.2024 allegato nel presente giudizio alle note di udienza del
29.01.2024).
Atteggiamenti e delibere federali totalmente illegittime ed emesse con abuso
d’autorità e di potere tant’è che l’odierno resistente ha anche denunciato il Sig.
Parte_2
e, per l’effetto,
(presidente federale) alla Procura di Milano.
- rigettare la domanda avanzata con condanna di controparte ad ogni spese sostenuta ed alle competenze di lite in favore del procuratore antistatario;
- In via subordinata alla principale ed assorbente eccezione d’improcedibilità ed
inammissibilità della domanda,
- accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice adito in materia di sanzioni disciplinari sportive in favore del giudice sportivo in ragione della riserva assoluta di legge prevista dall’art. 2 della legge 2003 n. 280 che in ragione del principio di autonomia dello sport riserva al giudice sportivo : b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Ed invero, la delibera del Consiglio Federale n. 83 del 21.07.2022 con cui il resistente sarebbe stato sanzionato sarebbe proprio un provvedimento disciplinare sportivo, peraltro illegittimo.
- accertare e dichiarare difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito in merito alla domanda di risarcimento del danno in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dalle decisioni della Corte Costituzione n. 160 del 2019 e n. 90 del 2011 le quali affermano che, in sede sportiva, potrà chiedersi il risarcimento del danno soltanto innanzi al T.A.R. e solo dopo tutti i rimedi interni. Evidentemente improcedibile l’odierna domanda;
- accertare e rilevare il difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della giurisdizione CONTABILE della COMPETENTE Corte dei Conti per quanto indicato sul punto in comparsa di costituzione che qui si intende completamento riproposto e trascritto;
- accertare e DICHIARARE L ’ INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI MILANO IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI CONSIDERATA LA RESIDENZA DEL CONVENUTO IN MONTE DI PROCIDA (NAPOLI). Controparte,
contrariamente a quanto stabilito dalle norme del codice di procedura civile in
materia di competenza, in particolare l’art. 18 del c.p.c. e ss.. dopo aver notificato il
ricorso ad una persona fisica con residenza in Monte di Procida (NAPOLI) iscrive il
procedimento innanzi al Tribunale di Milano sostenendo una assurda quanto improbabile concessione di un mandato gestorio a Milano. Ricostruzione quest’ultima fantasiosa e non verificabile anche perché il resistente non ha, né ha mai avuto da Statuto federale, alcuna autonomia contabile e/o di spesa. Ma anche a voler seguire la fantasiosa ricostruzione di controparte bisogna rilevare che qualsiasi attività è stata eseguita dal resistente in Monte di Procida (Na) con eventuale radicamento della competenza presso il Tribunale di Napoli.
Insussistente anche il teorema di cntroparte che vorrebbe ritenere competente il giudice ordinario ed Tribunale di Milano in ragione dell’art.3 L.280/2003 che disciplinerebbe i rapporti economici tra i tesserati e società. Nel caso di specie il resistente non ha, né ha avuto, né è stato provato, alcun rapporto di lavoro e/o economico tra il resistente e la
Parte_1
essendo l’attività svolta a titolo di volontariato senza alcune somma come
retribuzione. L’art. 3 è infatti previsto per i casi di contratto di lavoro sportivo tra una
società ed un tesserato e non tra un tesserato ed un federazione. Per tali motivi, Vorrà il Tribunale adito:
- rigettare la domanda avanzata e condannare parte ricorrente alle spese sostenute (anche di viaggio) e competenze di lite in favore del procuratore costituito
antistatario.
- Sempre in via preliminare dichiarare incompetente il Tribunale di Milano a decidere questioni di natura patrimoniali insorte tra un tesserato (atleta e/o dirigente) e una Federazione sportiva
- In via subordinata al superamenti delle preliminari e pregiudiziali eccezioni, nel merito è opportuno rilevate che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova nel corso del giudizio in quanto le mere asserzioni al ricorso introduttivo, specificatamente contestate da questa difesa, non hanno trovato alcun riscontro istruttorio nel presente giudizio. Al contrario è stata provata con il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 09.01.2024 l’illegittimità degli atti federali (delibera federale) con i quali erano richiesti al resistente le stesse somme richieste nel presente giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.2.2023
Parte_1
[...]
allegava:
-
- di avere un rapporto federativo con il CONI da cui otteneva, come tutte le federazioni sportive, per la gestione delle discipline sportive di riferimento, attribuzioni economiche che poi assegnava ai propri organi periferici, quali i Comitati e le Delegazioni;
- che il convenuto era stato Delegato regionale FIM per la Regione Campania e per la macroarea Basilicata, Calabria e Puglia, ed allo stesso erano stati affidati fondi da gestire in conformità delle determine federali;
- che un accertamento contabile relativo agli anni 2015/2020 aveva invece
evidenziato come il convenuto avesse mal gestito i fondi affidati, avendo egli attribuito alla Regione Campania somme spettanti alla Delegazione Basilicata, Calabria e Puglia;
-
- che l’infedele esecuzione del mandato ricevuto aveva causato un danno alla FIM
pari ad euro 7.397,31, pari ai fondi distratti dalla macroarea e destinati invece alla Regione Campania;
-
- che il convenuto, cui il comportamento era stato contestato con delibera n. 83 del 21.7.2022 e successiva integrazione in data 29.8.2022, e che era stato sospeso da
ogni incarico e da ogni attività sportiva, aveva ammesso la circostanza della distrazione ma ne aveva rivendicato la correttezza;
-
- che ogni tentativo bonario di ottenere le somme indicate era risultato vano. Chiedeva pertanto che, accertato l’inadempimento al mandato ricevuto, il convenuto
venisse condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 7.397,31, o la maggiore o minore somma risultata di giustizia, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese, eccependo in particolare:
-
- l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione del principio del
ne bis in idem e per litispendenza, posto che la medesima questione era stata sottoposta al vaglio degli organi di giustizia sportiva davanti al Tribunale federale
FIM e alla Corte di appello FIM, la quale ultima aveva peraltro chiaramente negato
la sussistenza dei comportamenti oggi addebitati allo
Controparte_1 ;
-
- la carenza di giurisdizione del giudice adito in materia di disposizioni disciplinari sportive, stante la riserva assoluta ex lege art. 2 D.L. 220/03;
- il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito in merito alla domanda di declaratoria di responsabilità e di risarcimento del danno in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- il difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della
giurisdizione contabile della Corte dei Conti;
-
- il difetto di interesse ad agire della del convenuto;
Parte_1
e il difetto di legittimazione passiva
-
- l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Napoli;
-
- l’inapplicabilità del rito prescelto;
-
- l’infondatezza della domanda, avendo agito il convenuto a titolo gratuito e comunque sempre secondo direttive autorizzate e ratificate.
Alla prima udienza del 12.6.2023 veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art. 183 c.p.c. Successivamente concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, precisate le conclusioni, con ordinanza 19.12.2024 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l’ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte
si osserva
Il convenuto ha eccepito <<l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e in ragione della litispendenza con il procedimento sportivo>>, poiché pende in terzo grado, tra le medesime parti, giudizio per i medesimi fatti davanti agli organi della Giustizia Sportiva, il cui vertice, ossia il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, in data 9.1.2024 ha emesso un dispositivo (di cui si attendono le motivazioni) con cui ha rigettato il ricorso della FIM avverso la decisione di secondo grado.
Lo stesso ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario per riserva assoluta di legge in favore del giudice sportivo per le questioni disciplinari, quale sarebbe quella in oggetto, e in ogni caso la competenza funzionale ed inderogabile del giudice amministrativo ed in particolare del TAR Lazio in merito alla domanda di risarcimento del danno conseguente a violazioni di carattere disciplinare, nonché in ulteriore subordine la competenza della Corte dei Conti.
In merito si osserva che i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale sono
regolati dall’art. 3, 1° co., d.l. 220/2003 in combinato disposto con l’art. 2, 2° co., dello
stesso decreto. Essi applicano il principio di rilevanza (art. 1, 2° co., d.l. cit.) e per l’effetto individuano: i) le controversie – o meglio le «questioni» secondo l’art. 2, 1° co., d.l. cit. – che non sono rilevanti per l’ordinamento statale e, pertanto, restano riservate alla giustizia sportiva (art. 2, 2° co., d.l. cit.); ii) le controversie che hanno rilevanza anche per l’ordinamento statale, in quanto coinvolgono una situazione giuridica soggettiva per esso rilevante (art. 3, 1° co., d.l. cit.).
Come ribadito dalla giurisprudenza, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Sono questioni precipuamente riservate ex art. 2 d.l. cit. alla giustizia sportiva quelle
tecniche e disciplinari, mentre tra le questioni rilevanti per l’ordinamento statale vi sono
«le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti» (art. 3
d.l. 220), attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come pacifico, tra FIM ed il convenuto, che all’epoca dei fatti era Delegato FIM, è
intercorso un rapporto di mandato, sulla base dell’art. 34 dello Statuto della FIM, ove
vengono individuati gli organi periferici della
Parte_1
ossia i Comitati regionali e i
Delegati, i quali “rappresentano la FIM sul territorio di propria competenza allo scopo di
propagandare, sviluppare, contribuire all'organizzazione e disciplinare lo sport motonautico”. Il convenuto negli anni 2015-2021 ha ricoperto la funzione di Delegato FIM sia in conseguenza della elezione da parte delle Associazioni del Territorio (quelle della Regione Campania) sia in conseguenza della nomina da parte del Consiglio Federale della
F.I.M. (per le regioni Basilicata-Puglia- Calabria, la cd Macro Delegazione). L’ art.39 dello
Statuto F.I.M. infatti prevede che “Nelle Regioni o macroregioni in cui non abbiano sede
almeno 10 Società Sportive regolarmente affiliate alla FIM con diritto a voto, il Consiglio Federale, sentite le Società Sportive, può nominare un Delegato Regionale con il compito di promuovere, e, disciplinare la pratica della motonautica nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale”. Il Delegato, ai sensi del 4 comma del medesimo articolo “Risponde della sua attività direttamente al Consiglio Federale”, dovendo agire sulla base delle determine federali, per gli scopi ivi indicati, e con obbligo di rendiconto.
Nel caso in oggetto FIM sostiene che il convenuto non abbia correttamente adempiuto
alle obbligazioni assunte, avendo distratto parte delle attribuzioni economiche destinate alla macroregione in favore della Regione Campania.
Trattasi, dunque, di controversia di natura patrimoniale tra la
Parte_1
ed un
tesserato/mandatario, avente ad oggetto il contestato inadempimento degli obblighi
civilisti al mandato attribuito al convenuto e non le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal convenuto quale ex tesserato.
Pare opportuno ricordare che le Federazioni sportive nazionali, tra cui FIM, sotto il profilo soggettivo, per espressa definizione normativa, hanno natura di associazioni con
personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro, disciplinate, oltre che dal D.L.vo del 23 luglio 1999, n. 2424 e - per quanto ivi non previsto- dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione dello stesso. La stessa natura giuridica è ribadita dall’art. 20 dello Statuto del C.O.N.I., approvato con D.M. del 23 giugno 2004.
Conseguentemente, qualora la
Parte_1
voglia agire nei confronti di un proprio
tesserato per l’accertamento dell’inadempimento del mandato ricevuto e la restituzione di una somma di denaro/risarcimento del danno subito, stante la natura giuridica del rapporto contrattuale sottostante, inquadrabile nel mandato gestorio, l’esame della
controversia è di competenza del Tribunale ordinario.
Non pare dunque che possa esservi dubbio sul fatto che l’autorità giudiziaria statale debba conoscere della controversia.
Né può ravvisarsi una competenza del giudice amministrativo, proprio in ragione della
natura patrimoniale della controversia, e parimenti non è competente il giudice contabile non trattandosi di danno erariale (Cass. 13619/12).
In ordine poi alla competenza territoriale del giudice adìto, l’eccezione sollevata dal convenuto è sia inammissibile per non avere la stessa esaminato tutti i profili relativi ai fori concorrenti, sia perché trova applicazione nel caso in oggetto il disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182.3 c.c.
Nel merito deve però osservarsi che il comportamento contestato non risulta sussistente. Infatti, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla decisione della Corte di
Appello Federale (cui è seguito il rigetto dell’impugnazione avverso la stessa), si legge che
<<Deduce l
Controparte_1
in breve sintesi, che dal 2015 e dal 2016 in qualità di Delegato
per la Basilicata, Calabria, Puglia e Campania, si è dedicato alla promozione dell’attività
della Fim specie nel sud Italia. Che in data 21 luglio 2022 il Consiglio Federale sulla base di presunte irregolarità contabili aveva deliberato la sua sospensione dalla qualifica di tesserato FIM, la sua decadenza da ogni incarico federale ed in particolare di Presidente del Comitato Regionale FIM Campania, e di nominare Commissario Straordinario del Comitato regionale FIM il Presidente federale, e di conferire al nominato Presidente ogni potere di integrare la delibera con atti e documenti. Motivava
il provvedimento la
Parte_1
sempre in sintesi, che da riscontri contabili era
risultato che dagli anni 2013 al 2020 si erano verificate delle distrazioni dei fondi
erogati come anticipazioni, dalle Regioni Calabria, Puglia, Basilicata, in favore della
Regione Campania per euro 4.480,24 somme gestite dal reclamante sia come Delegato
Regionale FIM ad interim per le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia e poi come
Presidente del Comitato Regionale Campania. Tale riallocazione, riferisce il convenuto,
sarebbe vietata ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Amministrazione e contabilità
dell
Parte_1
secondo cui gli organi territoriali dell
Parte_1
“..non possiedono
autonomia gestionale e amministrativa…”, tanto da non essere loro consentito di
spostare ovvero di utilizzare diversamente, come avvenuto nella specie, fondi erogati
dalla
Parte_1
ad ogni singola Regione. Giova allora rilevare che i fatti contestati
nella loro oggettiva esistenza e consistenza non sono messi in dubbio dalle parti, tanto da
non doversi procedere alla ammissione di una CTU come anche richiesto in via istruttoria,
bensì valutare il rispetto delle destinazioni delle anticipazioni di spese in assenza di
qualsiasi reato contestabile, ovvero assimilabile al reato di appropriazione indebita di
natura personale. Sul punto l
Parte_1
convenuta infatti deduce: “……che nella specie
non si tratta dunque di ammanco ma solo di distrazione di spese sempre di natura
sportiva a vantaggio (Comitato regionale FIM Campania) ed a svantaggio….delle
restant
CP_2
, Calabria e Basilicata.” Riallocazioni finanziarie che risultano poi
essere sempre state avvallate dagli organi contabili ed amministrativi della
Parte_1
nei singoli anni di competenza, e mai contestati dagli organi federali,
stante l’assenza in atti di produzioni documentali di segno opposto. Alla luce di questi dati fattuali si osserva che le anticipazioni di spese erogate rappresentano una base finanziaria attribuita alle singole regioni, ma all’interno nella specie di una unica macro regione (Campania-Basilicata-Puglia-Calabria), cui attingere per la promozione e sviluppo della cultura motonautica nelle regioni di competenza. Una risorsa valutata a priori, su ipotesi di lavoro, che necessariamente può al termine della singola competenza finanziaria non essere stata totalmente impiegata o impiegata in modo superiore o minore del previsto. Oscillazioni che risultano, come detto, essere state nella specie ratificate negli anni, attesa probabilmente anche la loro ridotta rilevanza contabile.
Peraltro il loro parziale impiego nella Regione Campania ha trovato nelle carte
depositate in atti, una puntuale giustificazione atteso che è la stess
Parte_1
in sede
di delibera nell’anno 2017 per la stipula di un contratto di locazione di un terreno in Campania per facilitare la promozione dell’attività giovanile ad ammettere che la “….Campania risulta il fulcro dell’attività giovanile anche per le regioni Basilicata e Puglia”. Dichiarazione che, ad avviso della Corte, rende più che giustificabile una modesta riallocazione di risorse da una regione ad una altra della stessa macro area per promuovere con maggior incisività la motonautica. Merita poi aggiungere che, sempre
in sede dibattimentale, non è emerso che la
Parte_1
abbia mai imposto la
realizzazione di un numero minimo di eventi per singole regioni, ovvero abbia preventivamente deliberato manifestazioni da organizzarsi obbligatoriamente da parte del Presidente del Comitato Regionale e poi non realizzate. In altre parole non sono emerse oggettive e puntuali responsabilità in danno del reclamante e contrarie a direttive federali, e tali comunque da giustificare il provvedimento oggi impugnato. Non può infatti non ipotizzarsi, alla luce di quanto ricordato, in favore di un Delegato di Area – Presidente di un Comitato un margine di discrezionalità nell’impiego delle risorse, specie se poi tale discrezionalità risulta essere stata sempre ratificata negli anni ed utilizzata sempre per fini istituzionali ed ovviamente non personali>>.
Come ben si vede, dunque, i comportamenti oggetto di analisi da parte della Corte di
Appello Federale (cui è seguito, come detto, il rigetto dell’impugnazione) sono i medesimi di cui al presente giudizio, benchè contestati al convenuto sotto il profilo disciplinare.
Così allega infatti la
Parte_1
nel ricorso introduttivo: <<Tuttavia dalla disamina
della documentazione e dalla verifica degli estratti conti, dall’incrocio
delle risultanze incrociate, risultava, anche, come poi eccepito al Convenuto nella riunione del Consiglio Federale del 08.07.2022, ovvero di aver utilizzato i danari erogati non per la Delegazione, ma a
vantaggio del
Controparte_3
dal quale il convenuto
era stato eletto. V. Veniva quindi formulata al convenuto richiesta di indicare le allocazioni delle anticipazioni ricevute tanto per la Delegazione Basilicata-Puglia-Calabria quanto per la Delegazione Campania, all’epoca dei fatti dallo stesso presiedute, poiché dal prospetto redatto risultavano essere distratte a favore della Delegazione Campania la somma di Euro 4.480,24, doc.22. W. Successivamente in data 29.07.2022, in ragione di ulteriori controlli e verifiche, veniva richiesto, doc.23, al convenuto di indicare l’allocazione delle anticipazioni ricevute, poiché alla F.I.M. risultava chela somma di Euro 2.917,07= era stata destinata dal convenuto non a favore della delegazione Basilicata-Puglia-Calabria, ma sempre a favore della Delegazione Campania, oltre ad indicare all’ importo esatto del contratto di locazione>>.
La sentenza della Corte di Appello Federale, avverso la quale la
Parte_1
rileva solo la
irritualità della produzione e comunque la irrilevanza (censure entrambe infondate, avendo il convenuto prodotto tempestivamente e ritualmente i documenti e trattandosi
dei medesimi comportamenti), attesta che le modalità di gestione dei fondi attribuiti al convenuto non sono criticabili, per una serie di motivi: perché a lungo ratificate/tollerate
dagli organi di controllo della
Parte_1
perché al delegato deve essere riconosciuto un
margine di discrezionalità nella gestione dei fondi; perché la stessa
Parte_1
aveva
avallato detta maggior concentrazione di fondi presso la Regione Campania; per la esiguità delle somme riallocate.
A fronte di detta produzione, che esclude il contestato inadempimento, richiamata l’ordinanza istruttoria in data 16.6.2024, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Stante la reciproca soccombenza quanto a domande ed eccezioni, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa tra le parti le spese del giudizio. Milano, 20.6.2025
Il giudice
dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO