TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 5237/2025 DEL 25/06/2025

 


 

Tribunale Ordinario di Milano

QUINTA SEZIONE CIVILE


 

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4850/2023 promossa da:


 

Parte_1


, (C.F.  e          P.I.


P.IVA_1


),       in


persona         del      Presidente    p.t.,     sig.       Avv.


Parte_2


anche    quale


Commissario Straordinario della delegazione FIM della Regione Campania, con sede in Milano, via  G.P.    Piranesi n. 46, rappresentata e difesa dallavv. Omissis  (CF


C.F._1


),  ed  elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del  difensore  in


Milano, via della Guastalla n. 1, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo

 

Parte attrice


 

 

 

Controparte_1


 

 

(C.F.


Contro


 

 

C.F._2


 

 

, residente in Monte di


Procida,  via   Pedecone   n.8,   rappresentato   difes dall’avv.      Omissis  (CF.


C.F._3


), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in


Milano,  viale  Cirene  n.  7,  in  forza  di  procura  speciale  allegata  alla  comparsa  di

costituzione

 

Parte convenuta

 

 

Conclusioni delle parti:

 

parte attrice:

 

Piaccia allIll.mo G.U. adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione               e produzione, voler  così giudicare

 

IN       VIA    PRINCIPALE         e          NEL   MERITO

 

Ø Accertare e dichiarare la competenza del  Tribunale di Milano a decidere della controversia in ragione della natura patrimoniale della stessa e,  quindi,                            non   soggetta    a giurisdizione riservata ex art.3  L.280/2003;


Ø Respingere leccezione di incompetenza territoriale di  parte convenuta,    come espressamente indicato nella      memoria       n.1       ex       art.183,           c.6,    cpc      della FIM,             in quanto     l’eccezione   di        parte  convenuta   è          da considerarsi      mai proposta       sia       perché           non     riportata       nelle   conclusioni  del      primo atto difensivo       sia       perché           non     indicante      gli       eventuali       fori concorrenti né i criteri di collegamento   nonché in        ogni    caso    infondata      in        quanto la domanda attiene la restituzione di  una    somma pecuniaria determinata ab        initio nonché determinabile con un semplice calcolo aritmetico  e, quindi, ex art.1182, comma 3  C.c., rendendo quale unico – e competente-foro destinatate  solutioniis il Tribunale di Milano, nell cui      circoscrizione          ha       sede   il         creditore      F.I.M.;

 

Ø accertare e         dichiarare     per      le         motivazioni di        cui      in        atti linadempimento    del      convenuto    al         mandato       allo     stesso conferito       da FIM            quale Delegato       della  Regione         Campania     e          della  Macro Delegazione

2020  e         per

l'effetto

dannare        il         convenuto    per      l'inadempimento    al         mandato conferito

il         convenuto    al         risarcimento della  somma         di        Euro  7.397,31

o

corso

di

di

quella maggior

causa.

o

minore

che

verrà

determinata in

Basilicata-    Puglia-          Calabria        per      le         annualità      dal      2015   al

 

 

Ø con

 

 

 

 

 

del

convenuto

al mandato

lo

stesso ha

disatteso

Ø Con           vittoria          di        competenze e          spese del      giudizio. IN            VIA    SUBORDINATA

Ø Fermo       l'accertamento        dell'inadempimento

ricevuto         da       FIM,  accertare      e dichiarare che

le         determine    di        utilizzazione            delle  anticipazioni            deliberate a            favore della  Delegazione Puglia-         Basilicata-     Calabria,      utilizzate


a           favore            del


Parte_3


Regione        Campania     per      il


periodo         2015-2020,   determinando         così     un       dannopari    ad       Euro 7.398,06,       o          di        quella somma         maggiore      o          minore          che verrà  determinata in        corso di                    causa;

 

Ø con            vittoria

di

spese, diritti e

competenze del

presente

giudizio         ex

D.M.

n.        37/2018;

Richiamate tutte le istanze istruttorie. IN            OGNI CASO

Ø con             vittoria          di        spese e          compensi      del      presente        giudizio,

da        liquidarsi      ex       D.M.  n.        37/2018,        valore

 

medioin        relazione       al         valore dichiarato    della  causa, con     aumento       del

30%,

 

depositati tecniche

atteso che     tutt gli

atti

son stati    redatti           con informatiche            idonee

modalità       telematiche e ad

con

agevolarne

del

la         consultazione

15        %,       dell’IVA

o e

la         fruizione,      oltre  il CP e          delle  spese

rimborso


sostenute.

 

 

 

parte convenuta:

 

Chiede che Voglia il Tribunale adito:

 

  • in via preliminare e principale,
  • accertare e dichiarare la domanda avanzata improcedibile ed inammissibile in ragione della violazione del principio del ne bis in idem rispetto alle decisioni della giustizia sportiva sulla identica questione delle pretese somme richieste in restituzione ed in ragione della litispendenza del presente giudizio con un pregresso giudizio instaurato innanzi agli organi di giustizia sportiva oggi peraltro concluso con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I..

 

Stupisce  non  poco  come  controparte  possa  chiedere  nel  presente  giudizio  somme sulla  scorta  di  una  delibera  n.  83  del  21  luglio  2022  del  Consiglio  Federale  della

F.I.M. e di successivi atti dichiarati illegittimi dalla cd. Cassazione dello Sport ovvero

dal  Collegio  di  Garanzia  del  C.O.N.I.  con  sede  in  Roma.  (vedasi   dispositivo del Collegio di Garanzia del 09.01.2024 allegato nel presente giudizio alle note di udienza del

29.01.2024).

 

Atteggiamenti    delibere   federali   totalmente   illegittim e emess co abuso

dautorità  e  di  potere  tantè  che  lodierno  resistente  ha  anche  denunciato  il  Sig.


Parte_2

 

e, per l’effetto,


(presidente federale) alla Procura di Milano.


 

  • rigettare la domanda avanzata con condanna di controparte ad ogni spese sostenuta ed alle competenze di lite in favore del procuratore antistatario;
  • In  via  subordinata  alla  principale  ed  assorbente  eccezione  dimprocedibilità   ed

inammissibilità della domanda,

 

  • accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice adito in materia di sanzioni disciplinari sportive in favore del giudice sportivo in ragione della riserva assoluta di legge prevista dallart. 2 della legge 2003 n. 280 che in ragione del principio di autonomia dello sport riserva al giudice sportivo : b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

 

Ed invero, la delibera del  Consiglio  Federale  n.  83  del  21.07.2022  con  cui  il resistente sarebbe stato sanzionato sarebbe proprio un provvedimento disciplinare sportivo, peraltro illegittimo.

 

  • accertare e dichiarare difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito in merito alla domanda di risarcimento del danno in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dalle decisioni della Corte Costituzione n. 160 del 2019 e n. 90 del 2011 le quali affermano che, in sede sportiva, potrà chiedersi il risarcimento del danno soltanto innanzi al T.A.R. e solo dopo tutti i rimedi interni. Evidentemente improcedibile lodierna domanda;

  • accertare e rilevare il difetto di giurisdizione e competenza del giudice  adito  in favore della giurisdizione CONTABILE della COMPETENTE Corte dei Conti per quanto indicato sul punto in comparsa di costituzione che qui si intende completamento riproposto e trascritto;
  • accertare e DICHIARARE L ’ INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI MILANO IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI CONSIDERATA LA RESIDENZA DEL CONVENUTO IN MONTE DI PROCIDA (NAPOLI). Controparte,

contrariamente a   quanto   stabilito   dall norm de codic di   procedura   civil in

materia   di competenza, in particolare lart. 18 del c.p.c. e ss.. dopo aver notificato il

ricorso ad una persona fisica con residenza in Monte di Procida (NAPOLI) iscrive il

 

procedimento innanzi al Tribunale di Milano sostenendo una assurda quanto improbabile concessione di un mandato gestorio a  Milano.  Ricostruzione questultima fantasiosa e non verificabile anche perché il resistente non ha, né ha mai avuto da Statuto federale, alcuna autonomia contabile e/o di spesa. Ma anche a voler seguire la fantasiosa ricostruzione di controparte bisogna rilevare che qualsiasi attività è stata eseguita dal resistente in Monte di Procida (Na) con eventuale radicamento della competenza presso il Tribunale di Napoli.

 

Insussistente anche il teorema di cntroparte che vorrebbe ritenere competente il giudice ordinario ed Tribunale di Milano in ragione dellart.3 L.280/2003 che disciplinerebbe i rapporti economici tra i tesserati e società. Nel caso di specie il resistente non ha, né ha avuto, né è stato provato, alcun rapporto di lavoro e/o economico tra il resistente e la


Parte_1


essendo l’attività svolta a titolo di volontariato senza  alcune somma come


retribuzione.  Lart. 3 è infatti previsto per i casi di contratto di lavoro sportivo tra una

società ed un tesserato e non tra un tesserato ed un federazione. Per tali motivi, Vorrà il Tribunale adito:

  • rigettare la domanda avanzata e condannare parte ricorrente alle spese sostenute (anch di   viaggio  competenze   di   lite   in   favor del   procuratore   costituito

antistatario.

 

  • Sempre in via preliminare dichiarare incompetente il Tribunale di Milano a decidere questioni di natura patrimoniali insorte tra un tesserato (atleta e/o dirigente) e una Federazione sportiva
  • In via subordinata al superamenti delle preliminari e pregiudiziali eccezioni, nel merito è opportuno rilevate che parte ricorrente non ha fornito  alcun  elemento  di prova nel corso del giudizio in quanto le mere asserzioni al ricorso introduttivo, specificatamente contestate da questa difesa, non hanno trovato alcun riscontro istruttorio nel presente giudizio. Al contrario è stata provata con il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 09.01.2024 lillegittimità degli atti federali (delibera federale) con i quali erano richiesti al resistente le stesse somme richieste nel presente giudizio.

 

 

 

Ragioni in fatto e in diritto della decisione


Con  ricorso  ex  art.  702  bis  c.p.c.    depositato  in  data  3.2.2023


Parte_1


[...]


allegava:


    • di avere un rapporto federativo con il CONI da cui otteneva, come tutte le federazioni sportive, per la gestione delle discipline sportive di riferimento, attribuzioni economiche che poi assegnava ai propri organi periferici, quali i Comitati e le Delegazioni;
    • che il convenuto era stato Delegato regionale FIM per la Regione Campania e per la macroarea Basilicata, Calabria e Puglia, ed allo stesso erano stati affidati fondi da gestire in conformità delle determine federali;
    • che   un    accertamento   contabile    relativo   agli   anni    2015/2020   aveva   invece

evidenziato come il convenuto avesse mal gestito i fondi affidati, avendo egli attribuito alla Regione Campania somme spettanti alla Delegazione Basilicata, Calabria e Puglia;

    • che linfedele esecuzione del mandato ricevuto aveva causato un danno alla FIM

pari ad euro 7.397,31, pari ai fondi distratti dalla macroarea e destinati invece alla Regione Campania;

    • che il convenuto, cui il comportamento era stato contestato con delibera n. 83 del 21.7.2022 e successiva integrazione in data 29.8.2022, e che era stato sospeso da

ogni incarico e da ogni attività sportiva, aveva ammesso la circostanza della distrazione ma ne aveva rivendicato la correttezza;

    • che ogni tentativo bonario di ottenere le somme indicate era risultato vano. Chiedeva pertanto che, accertato linadempimento al mandato ricevuto, il convenuto

venisse condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 7.397,31, o la maggiore o minore somma risultata di giustizia, vinte le spese.

 

Si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese, eccependo in particolare:

    • linammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione del principio del

ne bis in idem e per litispendenza, posto chla medesima questione era stata sottoposta al vaglio degli organi di giustizia sportiva davanti al Tribunale federale

FIM e alla Corte di appello FIM, la quale ultima aveva peraltro chiaramente negato


la sussistenza dei comportamenti oggi addebitati allo


Controparte_1    ;


    • la carenza di giurisdizione del giudice adito in materia di disposizioni disciplinari sportive, stante la riserva assoluta ex lege art. 2 D.L. 220/03;
    • il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito in merito alla domanda di   declaratoria di responsabilità e di risarcimento del danno in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
    • il   difetto   di   giurisdizione    competenza   del   giudic adit i favore   della

giurisdizione contabile della Corte dei Conti;


    • il difetto di interesse ad agire della del convenuto;

Parte_1


e il difetto di legittimazione passiva


    • lincompetenza  territoriale  del  Tribunale  di  Milano  in  favore  del  Tribunale  di

Napoli;

    • linapplicabilità del rito prescelto;

    • linfondatezza  della  domanda,  avendo  agito  il  convenuto  a  titolo  gratuito  e comunque sempre secondo direttive autorizzate e ratificate.

Alla prima udienza del 12.6.2023 veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art. 183 c.p.c. Successivamente concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, precisate le conclusioni, con ordinanza 19.12.2024 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.

*****

Dovendosi, quindi, esaminare lammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte

si osserva

 

Il convenuto ha eccepito <<linammissibilità e limprocedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e in ragione della litispendenza con il procedimento sportivo>>, poiché pende in terzo grado, tra le medesime parti, giudizio per i medesimi fatti davanti agli organi della Giustizia Sportiva, il cui vertice, ossia il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, in data 9.1.2024 ha emesso un dispositivo (di cui si attendono le motivazioni) con cui ha rigettato il ricorso della FIM avverso la decisione di secondo grado.

Lo stesso ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario per riserva assoluta di legge in favore del giudice sportivo per le questioni disciplinari, quale sarebbe quella in oggetto, e in ogni caso la competenza funzionale ed inderogabile del giudice amministrativo ed in particolare del TAR Lazio in merito alla domanda di risarcimento del danno conseguente a violazioni di carattere disciplinare, nonché in ulteriore subordine la competenza della Corte dei Conti.

In merito si  osserva  che i  rapporti tra  giustizia sportiva e  giurisdizione statale sono

regolati dallart. 3, 1° co., d.l. 220/2003 in combinato disposto con l’art. 2, 2° co., dello

stesso decreto. Essi applicano il principio di rilevanza (art. 1, 2° co., d.l. cit.) e per l’effetto individuano: i) le controversie – o meglio le «questioni» secondo l’art. 2, 1° co., d.l. cit. – che non sono rilevanti per lordinamento statale e, pertanto, restano riservate alla giustizia sportiva (art. 2, 2° co., d.l. cit.); ii) le controversie che hanno rilevanza anche per lordinamento statale, in quanto coinvolgono una situazione giuridica soggettiva per esso rilevante (art. 3, 1° co., d.l. cit.).

Come ribadito dalla giurisprudenza, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per lordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Sono questioni precipuamente riservate ex art. 2 d.l. cit. alla giustizia sportiva quelle

tecniche e disciplinari, mentre tra le questioni rilevanti per l’ordinamento statale vi sono

«le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti» (art. 3

d.l. 220), attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come  pacifico,  tra  FIM  ed  il  convenuto,  che  all’epoca  dei  fatti  era  Delegato  FIM,  è

intercorso  un  rapporto  di mandato, sulla base dellart. 34 dello Statuto  della  FIM, ove


vengono individuati gli organi periferici della


Parte_1


ossia i Comitati  regionali  e i


Delegati, i quali rappresentano la FIM sul territorio di propria competenza allo scopo di


propagandare, sviluppare, contribuire all'organizzazione e disciplinare lo sport motonautico. Il convenuto negli anni 2015-2021 ha ricoperto la funzione di Delegato FIM sia in conseguenza della elezione da parte delle Associazioni del Territorio (quelle della Regione Campania) sia in conseguenza della nomina da parte del Consiglio Federale della

F.I.M. (per le regioni Basilicata-Puglia- Calabria, la cd Macro Delegazione). L’ art.39 dello

Statuto F.I.M. infatti prevede che Nelle Regioni o macroregioni in cui non abbiano sede

almeno 10 Società Sportive regolarmente affiliate alla FIM con diritto a voto, il Consiglio Federale, sentite le Società Sportive, pnominare un Delegato Regionale con il compito di promuovere, e, disciplinare la pratica della motonautica nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale. Il Delegato, ai sensi del 4 comma del medesimo articolo Risponde della sua attività  direttamente al Consiglio Federale, dovendo agire sulla base delle determine federali, per gli scopi ivi indicati, e con obbligo di rendiconto.

Nel caso in oggetto FIM sostiene che il convenuto non abbia correttamente adempiuto

alle obbligazioni assunte, avendo distratto parte delle attribuzioni economiche destinate alla macroregione in favore della Regione Campania.


Trattasi,  dunque,  di  controversia  di  natura  patrimoniale  tra  la


Parte_1


ed  un


tesserato/mandatario,  avente  ad  oggetto  il  contestato  inadempimento  degli  obblighi

civilisti al mandato attribuito al convenuto e non le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal convenuto quale ex tesserato.

Pare opportuno ricordare che le Federazioni sportive nazionali, tra cui FIM, sotto il profilo  soggettivo,  per  espressa definizione normativa, hanno natura di associazioni con

personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro, disciplinate, oltre che dal D.L.vo del 23 luglio 1999, n. 2424 e - per quanto ivi non previsto- dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione dello stesso. La stessa natura giuridica è ribadita dall’art.  20  dello  Statuto  del  C.O.N.I.,  approvato  con  D.M.  del  23  giugno  2004.


Conseguentemente,  qualora  la


Parte_1


voglia  agire  nei  confronti  di  un  proprio


tesserato per laccertamento dellinadempimento del mandato ricevuto e la restituzione di una somma di denaro/risarcimento del danno subito, stante la natura giuridica del rapporto  contrattuale  sottostante,  inquadrabile  nel  mandato  gestorio,  lesame  della

controversia è di competenza del Tribunale ordinario.

Non pare dunque che possa esservi dubbio sul fatto che lautorità giudiziaria statale debba conoscere della controversia.

Né può ravvisarsi una competenza del giudice amministrativo, proprio in ragione della

natura patrimoniale della controversia, e parimenti non è competente il giudice contabile non trattandosi di danno erariale (Cass. 13619/12).

In ordine poi allcompetenza  territoriale del giudice adìto, l’eccezione sollevata dal convenuto è sia inammissibile per non avere la stessa esaminato tutti i profili relativi ai fori concorrenti, sia perché trova applicazione nel caso in oggetto il disposto degli artt. 20

c.p.c. e 1182.3 c.c.

Nel merito deve però osservarsi che il comportamento contestato non risulta sussistente. Infatti, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla  decisione della Corte di

Appello Federale (cui è seguito il rigetto dellimpugnazione avverso la stessa), si legge che


<<Deduce l


Controparte_1


in breve sintesi, che dal 2015 e dal 2016 in qualità di Delegato


per la Basilicata, Calabria, Puglia e Campania, si è dedicato alla promozione dellattività


della Fim specie nel sud Italia. Che in data 21 luglio 2022 il Consiglio  Federale  sulla base di presunte irregolarità contabili aveva  deliberato  la  sua  sospensione  dalla qualifica di tesserato FIM, la sua decadenza da ogni incarico federale ed in particolare di Presidente del Comitato Regionale FIM Campania, e di nominare Commissario Straordinario del Comitato regionale FIM il Presidente federale, e di conferire al nominato Presidente ogni potere di integrare la delibera con atti e documenti. Motivava


il  provvedimento  la


Parte_1


sempre  in  sintesi,  che  da  riscontri  contabili  era


risultato  che dagli  anni  2013  al  2020  si  erano  verificate  delle  distrazioni  dei  fondi

erogati   com anticipazioni,   dalle  Regioni Calabria, Puglia, Basilicata, in favore della

Regione Campania per euro 4.480,24 somme gestite dal reclamante sia come Delegato

Regionale  FIM  ad  interim  per  le  Regioni  Basilicata,  Calabria  e  Puglia  e  poi  come

Presidente del Comitato Regionale Campania.  Tale  riallocazione,  riferisce  il  convenuto,

sarebbe  vietata  ai  sensi  dellart.  29  del  Regolamento  di Amministrazione e contabilità


dell


Parte_1


secondo cui gli organi territoriali dell


Parte_1


“..non possiedono


autonomia  gestionale  e  amministrativa”,  tanto  da  non   essere  loro   consentito  di

spostare ovvero  di  utilizzare  diversamente,  come  avvenuto  nella  specie,  fondi  erogati


dalla


Parte_1


a ogni singola Regione. Giova allora rilevare che i fatti contestati


nella loro oggettiva esistenza e consistenza non  sono messi in dubbio dalle parti, tanto da

non doversi procedere alla ammissione di una CTU come anche richiesto in via istruttoria,

bensì valutare il rispetto delle destinazioni delle anticipazioni      di spese in assenza     di

qualsiasi  reato  contestabile,  ovvero  assimilabile  al  reato  di  appropriazione  indebita  di


natura personale. Sul punto l


Parte_1


convenuta infatti deduce: “……che nella specie


non si tratta dunque di ammanco ma solo di distrazione   di   spese   sempre   di   natura

sportiva    vantaggi (Comitat regionale   FI Campania)   ed   a svantaggio….delle


restant


CP_2


, Calabria e Basilicata.” Riallocazioni  finanziarie  che  risultano  poi


essere     sempre     state     avvallate     dagli     organi     contabili     ed  amministrativi     della


Parte_1


nei  singoli  anni  di  competenza,  e  mai  contestati  dagli  organi  federali,


stante lassenza in atti di produzioni documentali di segno opposto. Alla  luce  di  questi dati  fattuali  si  osserva  che  le  anticipazioni  di  spese  erogate  rappresentano  una  base finanziaria attribuita alle singole regioni, ma allinterno nella specie di una unica macro regione (Campania-Basilicata-Puglia-Calabria),   cui   attingere   per   la    promozione   sviluppo  della  cultura  motonautica  nelle regioni  di  competenza.  Una  risorsa  valutata  priori,   su   ipotesi   di   lavoro ch necessariamente   può   al termine della singolcompetenza  finanziaria  non  essere  stata  totalmente  impiegata  o  impiegata  in  modsuperiore o minore del previsto. Oscillazioni che risultano, come detto, essere state nellspecie ratificate negli anni, attesa probabilmente anche la loro ridotta rilevanza contabile. 

Peraltro   il   loro   parzial impieg nell Regione   Campani h trovat nell carte


depositate  in  atti,  una puntuale giustificazione atteso che è la stess


Parte_1


in sede


di delibera nellanno 2017 per la stipula  di un contratto di locazione di un terreno in Campania  per  facilitare  la  promozione  dellattività  giovanile  ad  ammettere       che     l“….Campania  risulta  il  fulcro  dell’attività  giovanile  anche  per  le  regioni  Basilicata  Puglia. Dichiarazione che, ad avviso della Corte, rende più che giustificabile una modesta riallocazione di risors da   una   regione   ad   una   altra   dell stess macr area   per promuovere  con  maggior  incisività  la motonautica. Merita poi aggiungere che, sempre


in  sede  dibattimentale,  non  è  emerso  che  la


Parte_1


   abbia     mai     imposto     la


realizzazione di un numero minimo di eventi per singole regioni, ovvero abbia preventivamente deliberato manifestazioni da organizzarsi obbligatoriamente da parte del Presidente del Comitato Regionale e poi non realizzate. In altre parole non sono emerse oggettive e puntuali responsabilità in danno del reclamante e contrarie a direttive federali, e tali comunque da giustificare il provvedimento oggi impugnato. Non  può infatti non ipotizzarsi, alla luce di quanto ricordato, in favore di un Delegato di Area – Presidente di un Comitato un margine di discrezionalità nellimpiego delle risorse, specie se poi tale discrezionalità risulta essere stata sempre ratificata negli anni ed utilizzata sempre per fini istituzionali ed ovviamente non personali>>.

Come ben si vede, dunque, i comportamenti oggetto di analisi da parte della Corte di

Appello Federale (cui è seguito, come detto, il rigetto dellimpugnazione) sono i medesimi di cui al presente giudizio, benchè contestati al convenuto sotto il profilo disciplinare.


Così allega infatti la


Parte_1


nel ricorso introduttivo: <<Tuttavia   dall disamina


della   documentazione     e          dalla   verifica           degli  estratti           conti, dall’incrocio

delle risultanze        incrociate,     risultava,       anche, come  poi      eccepito                     al Convenuto   nell riunione        del      Consiglio Federale del       08.07.2022,   ovvero         di aver            utilizzato      i           danari            erogati           non     per      la         Delegazione, ma a


vantaggio      del


Controparte_3


dal      quale il         convenuto


era      stato  eletto. V.  Veniva     quindi            formulata      al         convenuto     richiesta      di indicare         le         allocazioni    delle   anticipazioni            ricevute tanto          per      la Delegazione Basilicata-Puglia-Calabria             quanto           per      la         Delegazione Campania,    all’epoca        dei      fatti    dallo  stesso presiedute poiché             dal prospetto      redatto          risultavano   essere distratte         a          favore della  Delegazione  Campania     la         somma           di        Euro   4.480,24,       doc.22. W Successivamente in data    29.07.2022,  in        ragione          di        ulteriori         controlli        e          verifiche, veniva            richiesto, doc.23,     al         convenuto     di        indicare         l’allocazione delle anticipazioni            ricevute,        poiché            alla     F.I.M. risultava chela         somma        di Euro   2.917,07=       era      stata  destinata       dal      convenuto     non     a          favore delldelegazione Basilicata-Puglia-Calabria,             ma      sempre           a          favore             della Delegazione Campania,     oltr ad       indicare         all’ importo  esatto del       contratto   di locazione>>.


La sentenza della Corte di Appello Federale, avverso la quale la


Parte_1


rileva solo la


irritualità  della  produzione  e  comunque  la  irrilevanza  (censure  entrambe  infondate, avendo il convenuto prodotto tempestivamente e ritualmente i documenti e trattandosi

dei medesimi comportamenti), attesta che le modalità di gestione dei fondi attribuiti al convenuto non sono criticabili, per una serie di motivi: perché a lungo ratificate/tollerate


dagli organi di controllo della


Parte_1


perché al delegato deve essere riconosciuto un


margine di discrezionalità nella gestione dei fondi; perché la stessa


Parte_1


aveva


avallato  detta  maggior  concentrazione  di  fondi  presso  la  Regione  Campania;  per  la esiguità delle somme riallocate.

A  fronte  di  detta  produzione,  che  esclude  il  contestato  inadempimento,  richiamata lordinanza istruttoria in data 16.6.2024, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

Stante la reciproca soccombenza quanto a domande ed eccezioni, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

 

  • rigetta la domanda di parte attrice;
  • compensa tra le parti le spese del giudizio. Milano, 20.6.2025

Il giudice

dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO

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