TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 3890/2023 DEL 08/06/2023
Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 08/06/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N 19679/2020 R.G. promossa da:
CP_1 Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell’avv.
Omissis , con elezione di domicilio in VIA OBERDAN 19, POZZUOLI, come da procura in atti;
Controparte_3 e
contro:
Controparte_2 Controparte_4
RICORRENTE
questi ultimi in proprio e
quali associati, con il patrocinio dell’avv. omissis e Omissis , con elezione di domicilio in
Pt_1
OGGETTO: lavoro sportivo CONCLUSIONI: come in atti.
Organizzazione_1
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30-11-2020,
Parte_2
esponeva che
aveva lavorato alle dipendenze della associazione sportiva convenuta dal mese di marzo 2017 al mese di marzo 2020, quale istruttore sportivo, presso il complesso sportivo sede della palestra; che aveva lavorato, sempre per cinque giorni la settimana rispettando un orario di lavoro, fino al 31 luglio 2018, dalle 08,00 alle 12,00, il
lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle 12,00 alle 16,00 il martedì ed il giovedì, per il periodo successivo fino al 31 luglio 2019, il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore
19,00 alle ore 22,00 e il martedì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 e a decorrere dal 1 settembre 2019 al 6 marzo 2020, il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 22,00 mentre il martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00; che nulla aveva ricevuto nel mese di ferie, né a titolo di 13ma e 14ma mensilità; che il rapporto era cessato a seguito della chiusura delle palestre disposta con d.l. n.19/2020 in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica; che, per tutta la durata del rapporto, con obbligo di esclusiva, era stato soggetto alle direttive ed al controllo gerarchico di
Controparte_3 e
Controparte_4
rispettivamente legale rappresentante e
associato di fatto dell’associazione sportiva; che, alla cessazione del rapporto nulla
aveva percepito a titolo di indennità di fine rapporto; che, non avendo percepito un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL di settore (dipendenti degli impianti sportivi) in relazione alle mansioni svolte riconducibili ad un inquadramento nel 4° livello per i primi 18 mesi di lavoro e, quindi, nel 3° livello, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze come da allegati conteggi e, comunque, una retribuzione adeguata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
Pertanto chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la condanna delle parte convenuta al pagamento delle differenze
retributive spettanti da quantificarsi in separata sede.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano la decadenza ex art. 32 comma 4, l. 183/2010; nel merito contestavano la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto; in particolare
deducevano l'inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, il quale, privo di alcuna preparazione professionale, aveva svolto, solo per ragioni di
amicizia con l’Alloggio, attività di istruttore di sala e personal trainer, anche a domicilio, in favore di propri clienti dai quali veniva direttamente compensato, sempre nel pieno rispetto della propria autonomia e senza alcun vincolo di orario di lavoro o soggezione ai poteri datoriali; che aveva svolto tale attività anche presso altre strutture sportive oltre ad ulteriori lavori come bagnino e modello.
*****
Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione preliminare sollevata dalle parti convenute di decadenza ex art. 32 legge 183/2010.
La norma non trova applicazione nel caso in esame, esulando dal presente giudizio alcuna delle ipotesi ivi contemplate.
Oggetto del giudizio è, invero, in via esclusiva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti spettanze dovute.
Parimenti prive di pregio sono le argomentazioni difensive svolte dalla difesa delle parti convenute in ordine alle conseguenze processuali circa la mancata contestazione della parte ricorrente delle difese svolte nella memoria di costituzione.
In linea di principio, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n.
20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle
prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima
occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla
formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto – costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto - genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte
soltanto se specificamente contestato.
Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del “fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
La possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati è, però, consentita al mutare delle circostanze che ne hanno comportato la mancata
contestazione, purché la modifica dell'atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.
In ogni caso, nel rito del lavoro, il principio che esclude dal tema di indagine il
fatto costitutivo della domanda (ovvero modificativo e/o impeditivo della stessa) per effetto della sua mancata contestazione – non configurandosi quest’ultima come una prova legale - è suscettibile di deroga in forza della possibilità che il giudice ne accerti, d'ufficio, l’esistenza o l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. n. 5166 del 17/02/2023; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5429)
Gli è, però, che, come più volte chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. trova
applicazione solo con riferimento ai fatti primari, cioè i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa (Cass. n. 27907 del 23/09/2022)
In via successiva, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria - la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116 (Cass. n. 40756 del 20/12/2021; Cass. n. 8525 del 06/05/2020; Cass. n.
5191 del 27/02/2008).
Nella specie, nella memoria difensiva di parte convenuta, le difese svolte ricostruiscono le vicende del rapporto intercorso tra le parti secondo una narrazione che escluderebbe il vicolo di subordinazione, introducendo plurimi elementi di fatto, corroborati da altrettanta documentazione, dai quali si dovrebbe inferire una diversa natura della prestazione lavorativa resa.
Trattasi a ben vedere di contestazione del fatto allegato dal ricorrente attraverso
l’allegazione di fatti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria.
Ne consegue che la non contestazione degli stessi dalla parte ricorrente costituisce unicamente argomento di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, cod. proc. civ.
Ciò posto, nel merito, anticipando le conclusioni cui si intende giungere, la domanda non può trovare accoglimento in base alle argomentazioni che seguono.
Oggetto principale di contrasto fra le parti è l'individuazione della natura
giuridica del rapporto di lavoro per il periodo dal 2017 al 2020.
Il ricorrente, infatti, sostiene di avere di avere lavorato secondo i canoni tipici della subordinazione, perché la prestazione di lavoro era soggetta alle direttive organizzative del datore di lavoro; da tale premessa fa discendere la pretesa di spettanze retributive, in applicazione del c.c.n.l. del settore palestre ed impianti sportivi e dell'art. 36 della Costituzione.
I convenuti, invece, affermano la natura autonoma del rapporto.
Opportuna una breve ricostruzione normativa della disciplina del lavoro sportivo.
Innanzitutto, la fattispecie in esame, esula dal campo di applicazione dalla riforma del lavoro sportivo attuata con il d.lgs. n. 36/2021 (ed il suo correttivo d.lgs.
- 163/2022), sulla scorta della legge delega n. 86 del 2019.
La materia del lavoro sportivo, per quanto rileva nella fattispecie in esame, trova fonte normativa nelle disposizioni della legge 23/3/81 n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), che qualifica come sportivi professionisti, tra gli altri, gli allenatori sportivi che esercitino l'attività a titolo oneroso con carattere di continuità e conseguano la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali (art. 2).
L’art. 3, prevede, quindi, che “La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme
contenute nella presente legge.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
-
- l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”
Il successivo art. 4 prevede che il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta "e con la stipulazione di un
contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società... secondo il contratto tipo predisposto... ".
Poichè l'articolo reca l'intestazione "Disciplina del lavoro subordinato sportivo ", è lecito desumere che la disposizione si riferisca unicamente a tale tipo di rapporto con la particolarità che il lavoratore subordinato eserciti l'attività a titolo oneroso con carattere di continuità e consegua la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.
Orbene, nella specie, non vi è allegazione e tanto meno prova che il ricorrente sia atleta professionista, nell’accezione indicata dalla normativa, di cui, pertanto, non può avvalersi.
In via successiva, è appena il caso di rammentare l’art. 409 n. 3 c.p.c., norma che estende la tutela processuale del lavoro a rapporti non riconducibili alla subordinazione ma attratti al rito speciale stante la soggezione socio-economica del
collaboratore rispetto al committente, che prevede le prestazioni lavorative caratterizzate da continuità, coordinazione e prevalente personalità .
Secondo tale definizione – come integrata dal Jobs Act (art. 15, 1° co., lett. a),
L. 22.5.2017, n. 81) – la collaborazione genuinamente autonoma presuppone l’autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti.
Quando invece la coordinazione e l’organizzazione siano unilateralmente determinate dal committente, scatta, in via di principio, la presunzione di cui all’art. 2
del d.lgs. 81/2015, sempre fatta salva dal decreto e che, in attuazione del principio di centralità del contratto subordinato come forma comune del rapporto di lavoro, prevede l’applicazione ex lege della disciplina del lavoro subordinato alle
collaborazioni etero-organizzate, salve alcune ipotesi di deroga espressamente prevista.
Tra le ipotesi di inapplicabilità della presunzione legale vi sono, per l’appunto le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.(v. lett. d) comma 2, dell’art. 2 del dlgs 81/2015.
La norma, in parte qua, risulta essere stata abrogata a decorrere dall’1-1-2023, ex art. 52 comma 1, del d.lgs 28-2-2021, n. 36, come modificato dal d.l. n.73/2021,
convertito con modificazioni dalla l. n.106/2021.
Ala luce di tale quadro normativo, esclusa l’applicabilità della normativa speciale ratione temporis applicabile e della presunzione legale apprestata per le collaborazioni etero organizzate, l’indagine giudiziale va condotta unicamente nel solco dei principi volti all’accertamento degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.
E’, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l’art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
La lettera della legge embleticamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell’imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell’ambito di una
diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav.
18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l’assoggettamento si concreta nell’emanazione di ordini specifici, nell’esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell’organizzazione produttiva dell’impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96,
- 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della
subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n.
8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L’utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell’individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una
sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall’art. 2094 c.c..
E’ però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute; vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale
conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
-
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità del procedimento logico di valutazione globale di elementi sintomatici, poiché, se deve negarsi l’idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare l’accertamento della natura del rapporto, non può invece negarsi la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminata la controversia che ci occupa.
Non vi è sostanzialmente contestazione in ordine alla circostanza che il ricorrente, negli anni dal 2017 al 2020, abbia utilizzato la struttura messa a
disposizione dalla Associazione e che vi abbia svolto lezioni di personal trainer oltre che di istruttore di sala per diversi giorni la settimana.
La teste di parte ricorrente,
Testimone_1
ha, invero, riferito che, avendo
lavorato quale addetta alla segreteria della palestra negli anni dal 2016 al 2020, il ricorrente aveva lavorato come istruttore di sala, secondo orari e giorni fissi, che erano riportati su di un tabulato che indicava i giorni e gli orari delle lezioni di tutti
gli istruttori; che il tabulato era predisposto da
CP_3 e
CP_4
, precisando, altresì,
che essendo stata presente ai colloqui che questi avevano avuto con il ricorrente, che i
giorni e gli orari di lavoro del
Per_1
erano stati da loro decisi; che il ricorrente,
così come gli altri istruttori, segnalavano la loro presenza, per l’inizio e la fine del turno, in segreteria; che, inoltre, il ricorrente svolgeva anche lezioni come personal trainer.
In questi casi il cliente concordava direttamente con l
CP_4
il programma di
allenamento ed il nominativo dell’istruttore; che il
Parte_3
non aveva la possibilità
di rifiutare il lavoro con il cliente anche se concordava direttamente con quest’ultimo orari e giorni delle lezioni, sulla base del programma precedentemente definito con
l CP_4
; il numero ed il costo delle lezioni era pattuito tra il cliente e l’Alloggio e
il costo del programma degli allenamenti era versato dal cliente alla segreteria; che l’Alloggio aveva dato a ciascun istruttore istruzioni di massima su come condurre la lezione in sala ovvero sulle esigenze del cliente individuale.
La teste ha, poi, affermato che il ricorrente nel caso di assenza era tenuto ad avvertire la segreteria e, in ogni caso, le addette alla segreteria erano tenute loro
stesse ad avvertire
CP_4
o CP_3
in caso di assenza degli istruttori; ha, inoltre,
aggiunto che, così come era abitudine tra gli istruttori, in qualche occasione, il ricorrente aveva preso accordi direttamente con i colleghi per modificare i propri turno a seconda delle esigenze di ciascuno di loro.
Ha, infine, escluso che il ricorrente svolgesse altra attività e che, al contrario, aveva sentito in più occasioni dire all’Alloggio che gli istruttori se intendevano
lavorare per la
sportive.
CP_2
non potevano svolgere analoga attività presso altre strutture
Orbene, la deposizione della teste –alla quale, a ben vedere, la linea difensiva di parte ricorrente affida il riconoscimento dei suoi diritti- non risulta particolarmente attendibile.
La Tes_1
ha instaurato analoga controversia giudiziari nei confronti dei
convenuti e dalla lettura della sentenza che ha definito il contenzioso con una
pronuncia di rigetto della domanda attorea emerge che il
Parte_3
ha reso
testimonianza in suo favore; nel predetto giudizio è risultato accertato che la
Tes_1
svolgeva all’interno dei locali della palestra anche altra attività e che, in ogni caso, per entrambe le prestazioni, come estetista e addetta alla segreteria, non è stata ritenuta provata la natura subordinata.
Si ritiene che l’avere entrambi testimoniato l’uno in favore dell’altra, oltre al coinvolgimento personale nella vicenda, può avere indotto il teste a riferire, anche in
modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti.
Ciò impone di valutare con particolare rigore la deposizione della teste, anche alla luce del più ampio quadro probatorio acquisito, per verificare la sussistenza di elementi confermativi o meno della ricostruzione fornita.
E tale riscontro si ritiene non abbia avuto esito positivo.
Innanzitutto non si ritiene possa valere a confermare quanto riferito dalla
Tes_1
, la deposizione della teste
Tes_2
, cliente della palestra per un periodo
davvero limitato di tempo (maggio-agosto 2017 e febbraio-maggio 2018).
La Tes_2
ha riferito per lo più circa la presenza del ricorrente in palestra
per determinati orari e giorni sia quale istruttore di sala che per lezioni individuali secondo una tabella del programma settimanale affisso all’ingresso della palestra; che aveva concordato con l’Alloggio sia l’ingresso in sala che le lezioni individuali con il ricorrente, pattuendo con lui gli orari ed i giorni oltre che il costo delle lezioni; che il
CP_5
non aveva la possibilità di modificare gli accordi presi con l’Alloggio e le
aveva riferito che per ogni modifica doveva rivolgersi a lui, declinando la proposta di svolgere le lezioni individuali presso la sua abitazione; che, sempre, il ricorrente le
aveva riferito che gli era precluso svolgere gli allenamenti al di fuori della palestra;
che l’Alloggio era solito dare indicazioni agli istruttori sulle modalità degli allenamenti.
Tale deposizione, oltre, come si è detto, essere circoscritta ad un limitato arco di tempo, a ben vedere nulla in concreto dice in ordine all’obbligatorietà della presenza
e all’esercizio di poteri di controllo e di direzione da parte di
Parte_4
Che l’organizzazione degli orari delle lezioni di sala e individuali nonché i costi
fossero stabiliti dall
CP_4
e la
CP_3
nulla inferisce circa il vincolo di
soggezione proprio della subordinazione, se non per quanto la teste ha appreso dallo
stesso ricorrente e per quanto l
CP_4
le “fece chiaramente capire”.
Ma, a ben vedere, nemmeno quanto riferito dalla teste univocamente nel senso della subordinazione.
Tes_1
depone
La Tes_1
, attentamente leggendo la sua deposizione, si è limitata a dire che il
ricorrente doveva “avvertire” in caso di assenza e che, parimenti, la segreteria
doveva comunicare l’assenza all’Alloggio o alla
CP_3
Fin troppo evidente che, nel caso di rapporto subordinato, la possibilità di assentarsi nei giorni e negli orari di lavoro è soggetta ad una previa autorizzazione, se non addirittura accompagnata dalla necessità di giustificare l’assenza, e non si
esaurisce certo nel solo rendere edotto il datore di lavoro della mancata presenza; le testi, poi, nulla proprio hanno potuto riferire circa richiami o altre espressioni del
potere disciplinare.
Viene, invece, in evidenza, la possibilità, che la
Tes_1
ha riferito essere una
prassi in uso tra gli istruttori, di modificare i turni di presenza in base a loro accordi, ai quali rimaneva estraneo il datore di lavoro.
Gli è, poi, che le testi di parte convenuta hanno fornito una ricostruzione
dell’organizzazione della palestra assolutamente compatibile con i caratteri di una collaborazione coordinativa e continuativa.
Le testi
Testimone_3
e Testimone_4
, entrambe istruttrici per corsi collettivi
e individuali, hanno riferito di avere sottoscritto un contratto di lavoro autonomo con la palestra con compenso fisso; che, sulla base della disponibilità inizialmente comunicata per ore e giorni della settimana, avevano loro stesse organizzato le lezioni con la clientela, concordando con loro orari e giorni e stabilendo esse stesse la formazione della classe; che, nell’ipotesi in cui non avessero potuto essere presenti alla lezione programmata, avevano la possibilità di farsi sostituire, in base ad accordi presi direttamente con la collega; che, in ogni caso non erano tenute a fornire spiegazioni circa le ragioni dell’assenza; che, in base agli accordi presi, potevano svolgere lezioni individuali sia con clienti esterni che segnalati dalla Associazione sportiva; che, in tali casi, pattuivano direttamente con il cliente costi ed orari, senza necessità di comunicare nulla alla segreteria della palestra; che i proventi che
percepivano per le lezioni individuali, per gli accordi con l
CP_2
, andavano a
parziale compensazione delle prestazioni rese per le lezioni collettive che, invece, i
clienti pagavano all
CP_2
stessa.
Le testi, hanno, infine, dichiarato che nello stesso modo operavano anche gli istruttori di sala sia per l’organizzazione dei giorni e degli orari di presenza in sala che per le sostituzioni in caso di impedimento di uno di loro e per le lezioni individuali .
Le testi hanno riferito che avevano lavorato contemporaneamente presso altre
palestre ed hanno escluso che vi fosse un vincolo di esclusiva.
Dalla documentazione in atti risulta, poi, che, pur in mancanza di un contratto tra le parti, i pagamenti in favore del ricorrente avvenivano con ricevute di compenso sportivo dilettantistico x art. 67, comma 1, lett. M del dpr 917/1986 per importi per lo più variabili.
Dagli estratti fotografici del social network del ricorrente, nonché dai numerosi messaggi di wathsapp emerge che il ricorrente senz’altro svolgeva attività di
istruttore sia presso altre strutture sportive che come personal trainer.
Dalla lettura delle conversazioni del ricorrente con l’Alloggio risulta, infine, che, oltre ad esserci un forte legame di amicizia tra i due, in diverse occasioni il ricorrente chiedeva consigli professionali all’Alloggio, al quale riconosceva maggiore esperienza e professionalità; che l’Alloggio gli aveva presentato clienti per lezioni individuali con il quale il ricorrente direttamente avrebbe dovuto prendere accordi
sul programma di allenamento da seguire.
In definitiva, alla luce del complessivo quadro probatorio così ricostruito, la tesi della natura subordinata del rapporto non appare, francamente, sostenibile in quanto non sono emersi in maniera sufficientemente chiara gli elementi tipici che, secondo la giurisprudenza richiamata, caratterizzano la prestazione di lavoro dipendente distinguendola da quella di lavoro autonomo o parasubordinato.
Innanzitutto l'asserita continuità e quotidianità delle esigenze che il sodalizio era destinato a soddisfare (apprestare il servizio dell’allenamento atletico agli allievi iscritti alla palestra) è perfettamente compatibile anche con la prestazione di lavoro
parasubordinato reso con carattere di coordinamento e continuità; nello stesso senso possono essere ritenute le indicazioni sullo svolgimento degli allenamenti che, peraltro, appaiono vieppiù neutre rispetto all’accertamento della subordinazione, se
calati nel contesto amicale che legava le parti e che vedeva il
Parte_3
approcciarsi
al mondo del lavoro sportivo rispetto all’amico che, invece, aveva già maturato molta esperienza nel settore.
La prestazione lavorativa del ricorrente, poi, non solo non aveva il carattere
della esclusività ma neppure della infungibilità soggettiva, elemento, quest’ultimo che allo stato della attuale legislazione, risulta essere determinante ai fini della configurabilità della subordinazione del rapporto di lavoro.
Né la considerazione che precede risulta inficiata dalla possibilità che la sostituzione avvenisse con il consenso del datore di lavoro – ovvero della persona che
lo rappresentava- poiché essa può lecitamente essere intesa quale indice della assenza del vincolo di subordinazione anche sotto il profilo soggettivo del titolare del potere.
Per il resto, poi, i testi nulla hanno saputo riferire in ordine alla sussistenza dei
profili tipici della subordinazione nei rapporti tra il
Per_1
e la associazione
sportiva limitandosi a descrivere le modalità di svolgimento del corso: nulla o quasi è emerso, sull’assoggettamento dell’istante al potere direttivo e disciplinare dell’asserito datore di lavoro, in ordine alla presenza di direttive, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, su manifestazioni dirette o indirette di potere
gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
Sicchè, anche in considerazione della compatibilità della prestazione resa con i
caratteri della continuità e della coordinazione con le esigenze della palestra, gli elementi acquisiti, globalmente valutati, non risultano inequivocamente idonei a formare il motivato convincimento del giudicante circa la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato.
In tal caso, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta. (cfr in questo senso Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n.6760).
In ragione della natura della controversia e della condizione di inferiorità socio economica del ricorrente, sussistono motivi per compensare le spese di lite fra le
parti, alla stregua della lettura dell’art. 92 c.p.c., costituzionalmente sollecitata dalla pronuncia della Consulta n. 77/2018.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, così decide: 1) rigetta il ricorso; 2) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in data 08/06/2023 .
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti