TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 3899/2023 DEL 13/04/2023
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18353 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_1
(C.F.
C.F._1
elettivamente domiciliato in
Bologna alla Via Pietralata n. 36 presso lo studio dell'Avv. Omissis (C.F.
C.F._2
all'atto di citazione.
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce
OPPONENTE
E
CP_1
(C.F.
C.F._3
) e Controparte_2
(C.F.
C.F._4 ,
in proprio e nella qualità di legale rap.te della
Controparte_3
(P.Iva
P.IVA_1
) elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n.186, presso lo
studio dell'Avv. Omissis , (C.F.
C.F._5
dal quale sono rappresentati e
difesi giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l’opposto decreto per difetto di
legittimazione attiva del Sig.
CP_1 , in subordine per mancata attività meritevole di tutela
e, da ultimo, dichiararsi il Sig.
Parte_1
debitore della
Controparte_3
[...]
della sola somma di euro 3.768,79 in virtù delle disposizioni
contrattuali, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.09.2020 il Sig.
Parte_1
conveniva in
giudizio il Sig.
CP_1 e
Controparte_3
L'opponente, premesso che:
con d.i. n. 2477/2020 emesso in data 26.04.2020, il Tribunale di Napoli gli ingiungeva il pagamento della somma di euro € 19.276,00, IVA inclusa, oltre interessi e spese a titolo di consulenze non retribuite;
deduceva che:
eccepiva in primis il difetto di legittimazione attiva del Sig.
CP_1 , in quanto il calciatore
aveva conferito mandato alla sola
nella stipula di contratti di prestazioni sportive;
Controparte_3
per assistenza
i ricorrenti non hanno in alcun modo provato il loro credito, nemmeno con una fattura, né tantomeno hanno mai richiesto il pagamento di quanto oggetto nel procedimento monitorio;
l’unica produzione documentale effettuata dagli ingiungenti è rappresentata dal contratto
di prestazione sportiva che il calciatore ha sottoscritto con la
Organizzazione_1
nel
quale, come Procuratore Sportivo del Calciatore, è riportato il nome del Sig. soggetto tuttavia sprovvisto di qualsivoglia mandato;
CP_1 ,
la Controparte_3
non ha dunque svolto alcuna prestazione in favore del
calciatore, ragione per cui la stessa non può aver maturato il diritto al compenso richiesto;
l’attore aveva sottoscritto con la
Org_1
un contratto di prestazione sportiva con
durata dal 07 settembre 2017 al 30 giugno 2020, ma la società gli ha corrisposto lo stipendio sino al maggio 2018, atteso che la Figc nel luglio seguente ne ha deliberato la mancata ammissione al campionato di Serie B;
a seguito di provvedimento di svincolo di autorità della , il contratto di prestazione sportiva del calciatore perdeva ogni efficacia ed infatti lo stesso veniva tesserato dalla
[...]
nell’agosto 2018;
in relazione alla stagione calcistica 2017/2018, ha percepito dal un reddito lordo complessivo di € 75.945,95, pertanto rispetto a tale reddito lordo, il 5% di cui all’articolo
6.2 del Regolamento FIGC ammonta a complessivi € 3.768,79 sui quali aggiungere l’IVA al 22% € 829,13 per un totale di € 4.597,92;
chiedeva quindi revocarsi l’opposto decreto per difetto di legittimazione attiva del Sig.
CP_1 , in subordine per mancata attività meritevole di tutela e, da ultimo, dichiararsi il Sig.
Parte_1
debitore della
Controparte_3
della sola somma di
euro 3.768,79 in virtù delle disposizioni contrattuali, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente l'opposto e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
nel contratto di rappresentanza, al capo 4) – Corrispettivo, si legge “il corrispettivo del Procuratore per la sua attività, al netto di Iva, è pattuito tra le parti costituite con riferimento all’art. 6.3 del Regolamento, nella misura percentuale del 5% sul reddito lordo complessivo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro e non oltre cinque mesi dalla data di decorrenza dello stesso per ognuna delle stagioni sportive”;
il contratto di prestazione sportiva prevedeva un reddito lordo, per numero tre stagioni sportive, così ripartite: stagione 2017/18 reddito lordo € 40.000,00, stagione 2018/19 reddito lordo € 88.000,00; stagione 2019/20 reddito lordo € 88.000,00;
in riferimento alla stagione sportiva 2017/18 il sig.
Pt_1
, grazie alla consulenza ed
assistenza della parte ricorrente, percepiva, altresì, un importo ulteriore di € 52.000,00 lordi così specificati: € 12.000,00 netti quale indennità di trasferta, € 17.000,00 lordi maturati alla 3° terza presenza in campionato, € 23.000,00 lordi maturati alla 5° presenza in campionato;
parte opposta ha quindi maturato un credito complessivo di € 15.800 oltre iva in relazione alle 3 stagioni previste da contratto;
l’eccezione del difetto di legittimazione attiva è infondata in quanto il contratto di rappresentanza, titolo e fonte del credito vantato, veniva conferito dall’opponente alla
in persona del procuratore sportivo, sig.
CP_1
, all’epoca della sottoscrizione del
mandato, 04.09.2017, anche legale rappresentante della , regolarmente iscritta nel registro procuratori sportivi presso la come da normativa specifica;
l’eccezione relativa all’assenza di prova in ordine all’attività svolta è parimenti infondata visti i documenti versati in atti;
nello specifico, nel contratto sottoscritto dall’opponente con la società
Org_1
si legge “che
si è avvalso dei servizi del procuratore sportivo
CP_1 ”;
tale contratto, sottoscritto, accettato e ratificato dal calciatore non è stato dallo stesso contestato neanche nella parte afferente all’attività di consulenza espletata;
le statuizioni contrattuali non possono essere pregiudicate dal fallimento del
Org_1
pertanto, chiedeva il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Con ordinanza del 18.01.2021 il decreto opposto veniva munito della formula di provvisoria esecutività limitatamente alla somma di € 3.768,79.
Concessi i termini ex. art. 183 c.p.c. e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 19.01.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall’opponente.
Si osserva, al riguardo, che l’erronea indicazione del nominativo dell’agente nel contratto stipulato non è rilevante poiché il contratto di rappresentanza, ai sensi dell’art.1, veniva
conferito alla
CP_3
in persona del Procuratore sportivo Sig.
CP_1
che al contempo
ne era il rappresentante legale, così come si evince dal mandato e dalla visura camerale versata in atti che ne attesta il ruolo dirigenziale.
La suddetta eccezione, pertanto, è da rigettare.
Venendo al merito della questione l’eccezione relativa all’assenza di attività espletata dall’opposta va parimenti rigettata per le motivazioni che seguono.
In primis nel contratto sottoscritto dal calciatore con il
Org_1
si legge che lo stesso
opponente si è avvalso dei servizi del procuratore sportivo disposizione contrattuale non è stata mai contestata.
CP_1
e siffatta
E’ pacifico, d’altronde, che il suddetto contratto, concluso in data 07.09.2017, abbia avuto esecuzione in quanto l’opponente ha effettivamente reso prestazioni sportive per il
per la stagione calcistica 2017/2018.
Discorso più complesso è quello relativo all’entità del credito vantata dall’opposta nei
confronti del calciatore in virtù del contratto stipulato dallo stesso con il
Org_1
Il suddetto contratto prevedeva la corresponsione, in favore dell’opponente, di un reddito lordo, per tre stagioni sportive, così ripartite: stagione 2017/18 reddito lordo € 40.000,00; stagione 2018/19 reddito lordo € 88.000,00; stagione 2019/20 reddito lordo € 88.000,00.
D’altro canto, secondo quanto poi disposto all’art. 4 del contratto concluso fra il calciatore ed il procuratore, “il corrispettivo del Procuratore per la sua attività, al netto di IVA, è pattuito tra le parti costituite con riferimento all’art. 6.3 del Regolamento (Procuratori Sportivi), nella misura del 5% sul reddito lordo complessivo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro e non oltre cinque mesi dalla data di decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni sportive”.
Vi è da chiedersi se ed in che misura il fallimento del Fc abbia inficiato il diritto del Procuratore ad incassare il 5% sul reddito lordo contrattualmente previsto a favore del calciatore.
In tal senso secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. III Civile, ordinanza n. 835/21 depositata il 19 gennaio) “ l’agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell’art. 1748 c.c., comma 5 e dell’art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti (oggi art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi ), prevedendo quest’ultimo articolo che “in caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all’agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso”.
Dunque, fermo restando il diritto dell’agente a trattenere la provvigione per la parte di contratto di prestazione sportiva eseguita (anche in conformità a quanto previsto dall’art. 1748 c.c., comma 6), per la parte ineseguita del rapporto egli non ha diritto al compenso, a meno che non dimostri che il recesso del terzo (la squadra di calcio) sia dipeso da dolo o colpa grave del calciatore (ad esempio, squalifica per doping).
Tale ratio decidendi appare ampiamente condivisibile e deve ritenersi ispirata ad esigenze di equità onde evitare un’ingiusta locupletazione dell’agente a danno del calciatore per ragioni a quest’ultimo non imputabili e rispetto alle quali egli abbia già naturalmente risentito uno svantaggio patrimoniale.
Pertanto, alla luce di quanto su espresso, atteso che il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018 ha percepito dal un reddito lordo complessivo di € 75.945,95, al
procuratore Sig.
CP_1
- secondo quanto previsto dal Regolamento FIGC - andrà
corrisposto il 5% che ammonta a complessivi € 3.768,79;
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull’opposizione contro il d.i. n.
2477/2020 proposta da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
con atto di
citazione notificato il 17.09.2020, così provvede:
- accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l’opponente
Parte_1
al pagamento della somma di €
3.768,79, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, in favore degli opposti
CP_1
e Controparte_2
in proprio e nella qualità di legale rap.ti della
Controparte_3
[...]
- condanna l’opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.125,00 per onorario oltre s.g., IVA e Cpa.
Così deciso in Napoli il 13.04.2023
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)