TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SENTENZA N. 1519/2020 DEL 06/07/2020

 

 

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 971/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all’udienza del 30 gennaio 2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c., l’ultimo dei quali è scaduto, a seguito della sospensione dei termini processuali sancito dall’art. 83, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), così

come successivamente prorogata dal D.L. 08 aprile 2020, n. 23, il 22 giugno 2020

 

TRA


Parte_1


(c.f.:


C.F._1


), in proprio e quale legale rappresentante della


Controparte_1


(p.i.


P.IVA_1


, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Francesco Giordani n.


42, presso lo studio dell’Avv. Omissis (c.f.:


C.F._2


) e dell’Avv.


Omissis  (c.f.:


C.F._3


, dai quali sono rappresentati e difesi in


virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione depositato telematicamente

ATTORE/ATTRICE


Controparte_1


(c.f.:   ),


elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell’Avv. Omissis

 

(c.f.:


C.F._2


) e dellAvv. Omissis , dal quale è rappresentato/a e difeso/a


in virtù di procura a margine/in calce dellatto di citazione

 

E


ATTORI-OPPONENTI


CP_2


(c.f.:


C.F._4


, elettivamente domiciliato in Aversa alla Via


Dei Glicini n. 14, presso lo studio dell’Avv. Omissis  (c.f.:


C.F._5                   )


e dell’Avv. Omissis  (


C.F._6


), dai quali è rappresentato e difeso in virtù di


procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta


CONVENUTO-OPPOSTO


 

 

Oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4340/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 01/12/2016 e pubblicato in data 06/12/2016 nell’ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 11223/2016 r.g.a.c..”


 

 

 

Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell’udienza del 30 gennaio 2020.

 

 

 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell’art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla

G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.

Con ricorso monitorio depositato telematicamente in data 20 ottobre 2016, il ricorrente,


 

CP_2


, esponeva: — che con scrittura privata stipulata in data 05.08.2014 egli istante si


impegnava a svolgere, per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, lattività di giocatore


di pallacanestro non professionista in favore della


Controparte_1


 

[...]


con sede in Forio (Na), alla via Prov.le Panza n. 311, c.f.


P.IVA_1


in persona del


legale rapp.te p.t.


Parte_1


, pattuendo un corrispettivo di euro 9.000,00 (novemila/00) per


la stagione 2014/2015 ed euro 9.900,00 (novemilanovecento/00) per la stagione 2015/2016, da suddividersi in 9 rate mensili per ciascuna anno agonistico, oltre un premio di promozione


di euro 2.000,00 (duemila/00); — che nel corso della stagione sportiva 2015/2016 l’


[...]


 

CP_3


contravvenendo agli obblighi assunti, si sarebbe resa morosa nel pagamento di


svariate mensilità e del premio promozione, per cui in data 04.01.2016 l’istante, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui allart. 4 del citato contratto, avrebbe risolto il vincolo contrattuale richiedendo nel contempo il pagamento delle somme dovute ed il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società; — che, rimasto inevaso ogni bonario invito, e in ossequio alla clausola compromissoria di cui all’art. 9 del contratto stipulato tra le parti, l’istante  avrebbe  attivato  la  procedura  di  arbitrato  irrituale  prevista  dal  Regolamento  di


Giustizia


Pt_2


nei confronti dell’


Controparte_3


  • che, all’esito della detta procedura,

con lodo prot. n. 0004038 del 17.06.2016 il Collegio Vertenze Arbitrali


Pt_2


di Roma, in


accoglimento delle istanze del Omissis , condannava all’unanimità l’


Controparte_3         in


persona del legale rapp.te p.t.


Parte_1


al pagamento in favore del ricorrente della somma


complessiva di euro 14.350,00 (quattordicimilatrecentocinquanta/00) di cui euro 11.900,00 (undicimilanovecento/00) per mensilità scadute e premio di promozione oltre interessi e rivalutazione, euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per anticipazione tassa di attivazione arbitrato ed euro 1.800,00 (milleottocento/00) per spese di lite sostenute; — che, a tutt’oggi, sussisterebbe  ancora  il  detto  credito  in  favore  di  egli  istante,  perché  non  adempiuto


dall’


Controparte_3


  • che,  nel  caso  di  specie,  sussisterebbero  i  presupposti  per

accedere alla tutela monitoria, atteso che il lodo arbitrale irrituale ottenuto dall’istante costituirebbe atto proveniente esclusivamente dalle parti negoziali, quale titolo contrattuale in virtù del quale ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.; — che,


 

 

 

 


inoltre,  essendo  l’


Controparte_3


un’associazione  non  riconosciuta,  sarebbe  anche


configurabile la responsabilità personale del presidente della stessa,


Parte_1     .


Tutto ciò premesso, l’istante chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento in proprio


favore e, in solito tra loro, nei confronti dell’


Controparte_1


 

[...]


e     di


Parte_1


per    la     somma    complessiva    di    euro     14.350,00


(quattordicimilatrecentocinquanta/00),  oltre   interessi   e   rivalutazione   fino   all’integrale soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria.

In accoglimento della domanda monitoria veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n. 4340/2016, con il quale si ingiungeva ai predetti soggetti il pagamento della somma di euro 14.350,00 in favore del ricorrente, oltre interessi e spese di lite.

Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, spiegava opposizione avverso


il detto decreto ingiuntivo


Parte_1


, sia in proprio sia quale legale rappresentante della


 

Controparte_1


il quale, di contro, deduceva ed eccepiva:


  • che il lodo dal quale trarrebbe origine la pretesa creditoria di controparte sarebbe il frutto di un arbitrato rituale; — che, pertanto, esso sarebbe, a tutti gli effetti, un vero e proprio titolo esecutivo che avrebbe precluso l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dell’opposto al fine di ottenere altro titolo giudiziale, illegittimamente duplicativo del primo, avendo dovuto, di contro, egli opposto proseguire nell’azione arbitrale; — che, inoltre, il Giudice territorialmente competente a conoscere della vicenda, data lesistenza di un lodo, avrebbe dovuto essere il Foro ove ha avuto sede larbitrato, ovvero Roma.

Tutto ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo all’adito Tribunale:

“dichiarare inammissibile, illegittimo ed infondato il decreto ingiuntivo n 4340/16 del 6.12.16 RG11223/16 e per l’effetto revocarlo.

Dichiarare non dovuto alcun importo al ricorrente.

Dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito in luogo di quello di Roma ovvero del Foro nel quale ha avuto luogo l’arbitrato.

Si oppone sin d’ora alla concessione della provvisoria esecuzione al  decreto opposto, con vittoria di spese di lite ed onorari di difesa.”.

 

 

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 giugno 2017 si costituiva


l’opposto,


CP_2


, il quale: — eccepiva la nullità dell’atto di citazione in opposizione


per genericità dello stesso in relazione gli elementi della editio actionis; — deduceva la natura sostanzialmente incontestata delle somme pretese nei confronti della opponente, mai da essa disconosciute; — argomentava in ordine alla natura irrituale dell’arbitrato intercorso tra le parti e del relativo lodo emesso, il quale, dunque, assumerebbe il valore di semplice titolo contrattuale tra loro, che ben legittimerebbe la tutela giurisdizionale per l’esecuzione dello stesso; — contestava la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Foro di Roma, trovando applicazione, nel caso di specie, tutti gli ulteriori fori generali concorrenti.

Tutto ciò premesso, parte opposta concludeva chiedendo di:


 

 

 

“a. Rigettare l’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 4340/2016 del 06.12.2016 (R.G. n. 11223/2016) oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto, con contestuale rigetto di ogni avversa domanda istanza ed eccezione, compresa quella di incompetenza territoriale;


    1. Accertare e dichiarare che il sig.

CP_2


è creditore nei confronti del sig.


Parte_1


e dell’


Controparte_1


in solido


tra  loro,  della  somma  di  euro  14.350,00,  nonc degli  interessi  legali  come

calcolati e liquidati nel provvedimento monitorio de quo;


    1. Condannare il sig.

Parte_1


e l’


Controparte_1


[...]


al pagamento, in solido tra loro, dell’anzidetto importo di euro 14.350,00


oltre interessi legali e/o moratori maturati e rivalutazione monetaria maturati e

maturandi  fino  al  soddisfo,  con  contestuale  conferma  delle  statuizioni  tutte contenute nel decreto ingiuntivo opposto;


    1. Condannare il sig.

Parte_1


e l’


Controparte_1


[...]


al pagamento, in solido tra loro, delle spese e delle competenza di causa


oltre  rimborso  forfettario,  iva  e  c.p.a.  come  per  legge  con  attribuzione  agli

scriventi  difensori  antistatari,  per  aver  anticipato gli esborsi e per non aver riscosso gli onorari;”.

 

 

In via pregiudiziale di rito va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della vicenda per cui è causa, attenendo essa a rapporti meramente patrimoniali insorti tra un atleta ed una Associazione Sportiva e non essendo configurabile, di contro, nel caso di specie, né la giurisdizione della Giustizia Sportiva né quella del Giudice Amministrativo, ai sensi del D.L. 220/2003 (convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280).

Infatti, il provvedimento legislativo in discorso, nello stabilire l'autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria, cha fatto limitatamente alle materie di cui all'art. 2 del

    1. L.    cit. (ossia, l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive). Al contrario, i rapporti meramente patrimoniali riguardanti le Associazioni e gli atleti possono essere oggetto, tutt'al più, di clausole contrattuali compromissorie di arbitrato tra le parti (come, appunto, accaduto nel caso di specie), ma, in ogni caso, non sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario in materia (cfr. art. 3, D.L. cit.).

Del resto, anche le norme regolamentari e statutarie della


Controparte_4


 

[...]


venute concretamente all’esame di questo Giudice nel caso di specie (prodotte


in atti da parte opposta), confermano il detto impianto, espressamente prevedendo l'art. 6 del


Regolamento di Giustizia


Pt_2


che sono devolute alla Giurisdizione Sportiva proprio le sole


materie di cui all'art. 2, D.L. 220/2003, e prevedendo, invece, che le controversie riguardanti i rapporti meramente patrimoniali tra associazioni sportive e atleti, siano risolte secondo la clausola di arbitrato di cui all'art. 58 del Regolamento Organico.


 

 

 

 

Ne deriva che, essendo pacificamente oggetto della presente controversia rapporti di natura meramente patrimoniali tra un atleta e una Associazione Sportiva, sussiste pienamente la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Ancora in via pregiudiziale di rito, va respinta, perché palesemente destituita di fondamento, l’eccezione, formulata dall’opposto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per sua asserita genericità.

Invero, premesso che nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il contenuto sostanziale dell’atto di citazione in opposizione deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 167 c.p.c., e non tanto a quelli previsti dall’art. 163 c.p.c. (stante la qualifica di convenuto in senso sostanziale che viene ad assumere la parte opponente, per cui non avrebbe senso discorrere, per tale atto, di determinazione della cosa oggetto della domanda e di compiuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti l’oggetto della domanda, ex art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), non proponendo l’opponente alcuna domanda, bensì contrastando la domanda già proposta nei propri confronti dall’opposto nella fase monitoria), la lettura del menzionato atto di citazione in opposizione consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l’esposizione dei fatti e l’oggetto e la portata delle difese spiegate dall’opponente, con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa dell’opposto appare, pertanto, concretamente ipotizzabile nel caso di specie, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa parte predisposte.

Ciò necessariamente chiarito, nel merito l’opposizione si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento per quanto in appresso osservato.

In alcun modo contestando la pretesa creditoria sostanziale rivendicata nei propri confronti dall’opposto, l’opponente ha fondato la propria opposizione su considerazioni prettamente in rito, che si possono riassumere nei seguenti punti: (a) natura rituale dell’arbitrato intercorso tra le parti e conclusosi con l’emissione dell’apposito lodo; (b) natura di vero e proprio titolo esecutivo giudiziale di quest’ultimo, con conseguente preclusione per l’opposto di ottenerne la duplicazione tramite lemissione di un ulteriore titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dal provvedimento monitorio oggetto di opposizione; (c) in conseguenza di tutto quanto precede, la competenza a conoscere della controversia da parte del Foro di Roma, quale luogo ove ha avuto sede l’arbitrato.

Limpostazione giuridica della promossa opposizione si è rivelata del tutto fallace.

In primo luogo, errata si è rivelata la ricostruzione, operata dalla difesa degli opponenti, dell’arbitrato svoltosi tra le parti quali arbitrato rituale.

Tanto si desume chiaramente sia dalla clausola compromissoria pattuita in sede contrattuale tra le parti (cfr. art. 9 della scrittura privata contrattuale intercorsa tra le parti e


prodotta  in  atti  da  parte  opposta),  che  dallo  statuto  e  dal  Regolamento  Organico


[...]


 

Controparte_4


cui essa fa rimando.


 

 

 

 

In particolare, gli artt. 37 e 54 dello statuto disciplinano l’espresso impegno degli iscritti a devolvere ad un giudizio arbitrale, espressamente e letteralmente definito come irrituale, le controversie  tra  loro  insorte  e  che  abbiano  carattere  meramente  patrimoniale  (impegno


ribadito anche dallart. 6 del Regolamento di Giustizia


Pt_2


. Invece, gli artt. 58 e ss. del


Regolamento Organico disciplinano compiutamente la procura arbitrale (sancendo, peraltro, espressamente e letteralmente, all’art. 66, comma 1, che l’arbitrato disciplinato dalle relative norme è di natura irrituale).

La giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha, peraltro, già avuto modo di esprimersi  sulla  natura  dell’arbitrato  scaturente  dalle  suddette  norme  regolamentari  della


Pt_2


chiarendo  che  esse  disciplinano  un  arbitrato  che  []  si  deve  qualificare  come


arbitrato irrituale, sia in ragione del fatto che i tre componenti del collegio arbitrale  - nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dalla commissione per la soluzione delle


controversie arbitrali, che è organo della


Pt_2


- assumono, per il periodo di espletamento


delle loro funzioni, la qualifica di dirigenti della detta Federazione, con conseguente soggezione ai poteri disciplinari della stessa (che può disporne l'inibizione temporanea o permanente a nomine successive) ed assunzione della natura di suoi organi, sia - più in generale - per il fatto che il procedimento arbitrale si svolge tutto davanti ad organi della


Pt_2


iniziando con la proposizione della domanda ed un primo contraddittorio avanti al


Consiglio Federale, cui segue la valutazione di ammissibilità della domanda stessa da parte della suddetta commissione e la nomina del presidente del collegio arbitrale (da scegliersi in un elenco tenuto dal consiglio) e, quindi, una fase "istruttoria" e "decisoria" avanti al collegio arbitrale, di modo che il lodo finale risulta imputabile al concorso di una pluralità di organi della detta Federazione, la cui azione si svolge all'interno del particolare ordinamento sportivo della medesima. (cfr. Cass. civ., sentenza n. 12728 del 17/11/1999).

Ciò chiarito, il lodo contrattuale che si forma all'esito di un arbitrato irrituale, a differenza di quello che si forma nell'ambito dell'arbitrato rituale, non ha la stessa efficacia della sentenza e non è idonea all'esecutorietà, risolvendosi in un titolo prettamente negoziale.

Tanto emerge anche dal novello introdotto art. 808-ter c.p.c. (inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 40/2006), il quale, nel disciplinare proprio l'arbitrato irrituale o libero e l’efficacia del relativo lodo contrattuale conclusivo dello stesso, sancisce che ad esso non si applicano né l'art. 824-bis c.p.c. (che sancisce, appunto, l'efficacia di sentenza del lodo per arbitrato rituale), né l'art. 825 c.p.c. (che concerne la dichiarazione di esecutività del lodo).

Per gli stessi motivi, al lodo contrattuale per arbitrato irrituale non si applicano nemmeno le norme in tema di impugnazione del lodo per arbitrato rituale. Invero, mentre quest'ultimo è impugnabile, innanzi alla Corte di Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per nullità, revocazione o per opposizione di terzo, il primo è impugnabile con i normali rimedi negoziali (annullamento, nullità, errore) e per gli ulteriori motivi previsti dallo stesso art. 808-ter c.p.c..


 

 

 

 

Da tutto quanto precede consegue che sono del tutto prive di fondamento le doglianze sollevate da parte opponente sia in ordine ad una presunta duplicazione di titoli esecutivi giudiziali che avrebbe ottenuto parte opposta (non essendo qualificabile tale il lodo arbitrale irrituale ottenuto da parte opposta prima dell’instaurazione del giudizio monitorio), sia in ordine alla presunta incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della competenza del Giudice ove ha avuto sede l’arbitrato (non applicandosi, al caso di specie, i rimedi impugnatori previsti per il lodo arbitrale rituale).

Anzi, sotto quest’ultimo profilo occorre anche osservare che, da un lato, parte opponente, con la promossa opposizione, non risulta aver mai neppure contestato nel merito validità ed efficacia del lodo arbitrale ottenuto dall’opposto nei propri confronti (tramite gli ordinari rimedi negoziali o quelli ulteriori previsti dall’art. 808-ter c.p.c., in relazione ai quali il luogo ove è stato pronunciato il lodo per arbitrato irrituale — quale titolo di natura eminentemente negoziale — avrebbe potuto assumere rilevanza quale luogo di formazione del negozio) e, dallaltro lato, essendo venuta in considerazione una ipotesi di competenza territoriale di natura derogabile, sarebbe spettato a parte opponente (in qualità di convenuto in senso sostanziale) eccepire – contrariamente a quanto fatto nel caso di specie – una tale incompetenza sotto tutti i possibili profili (cfr., ex multis, Cass. 131/2001; Cass. SS.UU. 4912/1993); in mancanza, la competenza del Giudice adito deve considerarsi radicata in relazione a tutti i profili non contestati.

A tutto caggiungasi che non è possibile nemmeno ipotizzare, nel caso di specie, una eventuale improcedibilità o improbabilità della domanda giudiziale promossa dall’opposto in virtù della clausola compromissoria intercorsa con la opponente. Ed invero, come incontestato tra le parti e provato in atti, l’arbitrato (irrituale) tra loro pattuito risulta essersi oramai completamente concluso in tutto il suo iter, con l’emissione di un lodo dichiarato anche esecutivo.

La procedura successiva a tale fase, disciplinata dal Regolamento Organico F.I.P. prodotto in atti, e che attiene alla declaratoria di morosità della Associazione Sportiva, con l’irrogazione delle conseguenti sanzioni disciplinari sportive, risulta completamente irrilevante nel caso di specie, percesula completamente dall'accertamento del diritto patrimoniale dell'atleta, oramai completamente e definitivamente consacrato nel lodo emesso, ben azionabile, dunque, in sede giudiziale.

Per tutti i motivi che precedono, l’opposizione va definitivamente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c..

Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo il valore della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione)    allattività   concretamente   esercitata   da difensori   costituiti   pe parte


 

 

 

 

convenuta-opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta).

 

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott. Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 971/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4340/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 01/12/2016 e pubblicato in data 06/12/2016 nell’ambito del


procedimento monitorio iscritto al n. 11223/2016 r.g.a.c., pendente tra proprio       e          quale   legale                 rappresentante            della


 

[...]


Parte_1           in


Controparte_1


 attori-opponenti   e


CP_2              


convenuto-opposto — , ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda o motivo di opposizione assorbiti, così provvede:

      1. rigetta integralmente l’opposizione e, per l’effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
      2. condanna gli opponenti, nelle rispettive qualità, al pagamento, in solido tra loro, in favore

di parte convenuta-opposta,


CP_2


, delle spese di lite per il presente giudizio, che


si liquidano in complessivi euro 2.838,00 (duemilaottocentotrentotto/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte convenuta-opposta, Avv.ti Gentile Giuseppe e Cupito Pino, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..


 

Così deciso in Aversa, 06/07/2020


 

 

Il Giudice

(dott. Rosario Canciello)


 

 

L’originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..

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