TRIBUNALE DI PISTOIA – SENTENZA N. 281/2022 DEL 22/03/2022
Tribunale di Pistoia
SENTENZA
nella causa n. 1254/2021 tra le parti:
Attore opponente:
Parte_1
, con gli avv. Omissis
( C.F._1
) e Omissis (
C.F._2 )
Convenuti: MAURILIO
Controparte_1 Controparte_2 C.F._3
con l’avv. Omissis
Ritenuto in fatto ed in diritto
-
- 1. Viene in decisione l’opposizione promossa da
Parte_1
avverso il d.i. n.
266/2021 emesso dall’intestato Tribunale in data 27.2-2.3.2021 con clausola
di provvisoria esecuzione in favore di
Controparte_2
per l’importo di euro
97.844,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di compenso dovuto dall’ingiunto per provvigioni maturate dall’agente sportivo per le stagioni 2018- 2019 e 2019-2020 in relazione alla conclusione di contratto di prestazione
sportiva fra
Pt_1
e la società calcistica
Organizzazione_1 .
A fondamento della richiesta di revoca del titolo opposto, parte attrice adduce:
- eccezione di incompetenza territoriale del giudice del monitorio, in favore del Tribunale di Modena quale foro del consumatore nonché ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. (quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 1182 c.c.);
- difetto di titolarità del diritto e/o di legittimazione attiva di controparte ad attivare il procedimento per ingiunzione ex artt. 633ss. c.p.c.;
- nullità/annullamento del mandato sportivo, siccome contratto in frode alla legge o comunque in assenza di accordo specifico fra le parti sul suo contenuto e in ogni caso con dolo;
- inesistenza del credito e, in subordine, erroneità delle somme quantificate con conseguente richiesta di riduzione dell’importo ingiunto, subordinata alla revoca dello stesso.
L’opponente avanza altresì domanda riconvenzionale (1) per la declaratoria di nullità/annullamento del mandato procuratorio sottoscritto con la controparte e (2) per la restituzione in proprio favore, ovvero in subordine per la compensazione con l’avverso credito ove riconosciuto, delle somme indebitamente prelevate dal convenuto da c/c intestato all’attore.
Queste, dunque, le conclusioni attoree:
“- In limine litis, accogliere l’istanza ex art. 649 c.p.c.;
- In via preliminare, accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia in favore del Tribunale di Modena ed inoltre dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare il difetto di titolarità/legittimazione attività in capo alle controparti/controparte e per l’effetto dichiarare nullo/invalido il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, dichiarare nullo/ inefficace e/o annullare/revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto perché emesso in assenza dei presupposti di legge e comunque per l’infondatezza e/o l'erroneità e/o la nullità della pretesa azionata da parte creditrice nonché per l’erroneità delle somme ingiunte;
respingere in ogni caso ogni domanda formulata dall'opposto nei confronti dell’opponente e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via riconvenzionale, dichiarare nullo o annullare il mandato procuratorio e per l’effetto dichiarare che nulla è dovuto dall’opponente alla controparte e respingere le richieste di pagamento avversarie, con restituzione di tutti gli importi già corrisposti dall’opponente sulla scorta di tale mandato accertati e che verranno accertati in corso di causa e/o ritenuti di giustizia dal Giudice, anche secondo equità;
condannare in ogni caso la convenuta alla restituzione di tutti gli importi accertati e che verranno accertati in corso di causa e/o ritenuti di giustizia dal Giudice, anche secondo equità, prelevati dalla predetta in maniera indebita e/o ingiustificata e/o senza accordo con l’attore;
- In via subordinata, in caso di mancato accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, ridurre proporzionalmente gli importi richiesti dalla convenuta nella misura indicata in atto di citazione o sulla base di quanto verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia dal Giudice, anche secondo equità;
compensare gli importi di cui l’attore dovesse risultare debitore con quelli di cui dovesse risultare creditore”.
-
- 2. Disposta ex art. 649 c.p.c. inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, si costituisce in giudizio parte convenuta contestando funditus le avverse eccezioni e difese delle quali chiede il rigetto, con domanda conclusiva di conferma del titolo impugnato ovvero, in subordine, con richiesta di condanna di parte attrice al pagamento in proprio favore dell’importo di euro 97.884,00 o altra somma ritenuta di giustizia ovvero ancora con riduzione della somma portata dal d.i. o, in estremo subordine, con domanda di accertamento dell’arricchimento senza causa dell’attore sulla base delle prestazioni svolte da parte convenuta e conseguente condanna del primo al pagamento di un indennizzo equo e di giustizia, infine con richiesta di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale attorea.
- 3. Confermato, all’esito della prima udienza di trattazione, il provvedimento inibitorio e assegnati i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene ritenuta matura per la decisione su base documentale – respinte le istanze istruttorie articolate da entrambe le parti – e viene decisa in data odierna nelle forme di cui all’art. 281sexies c.p.c., sostituita la discussione orale con il deposito di nota scritta conclusiva stante la modalità cd. cartolare di celebrazione dell’udienza ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 come successivamente prorogato.
******
- Cominciando dall’analisi della domanda principale attorea per la revoca del
d.i. opposto, ritiene questo Tribunale che la stessa meriti accoglimento risultando fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei convenuti ad agire in via monitoria - legittimazione passiva nel presente giudizio di cognizione.
Trattandosi di ragione più liquida idonea a definire il giudizio, la stessa assorbe ogni altra questione, salva l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale che resta da esaminare per prima.
-
- 1. Ebbene, circa l’individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere del presente contenzioso deve essere respinta l’eccezione sollevata da parte attrice, non potendosi aderire alla prospettazione di costei per cui si sarebbe in presenza, nella specie, di contratto sottoposto alla normativa
consumeristica: difatti, non si vede come poter predicare la qualifica di consumatore in capo a calciatore professionista e in relazione a contratto di prestazioni sportive, concluso quindi proprio nell’ambito e in vista dell’attività professionale svolta, qual è appunto la vicenda all’origine della contesa che ci occupa.
Inoltre, la competenza territoriale di questo Giudice risulta correttamente radicata quale forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.c., alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale circa il presupposto fattuale della “obbligazione avente per oggetto una somma di danaro” la quale deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell’obbligazione.
In proposito, giova rammentare come nell’ambito del disposto normativo in esame siano da annoverare sia le obbligazioni aventi ad oggetto un credito liquido ossia determinato nel suo ammontare poiché avente fondamento in un titolo, negoziale o giudiziale, che ne stabilisce la misura, sia le obbligazioni aventi ad oggetto un credito illiquido ma di agevole liquidazione/determinazione tramite semplici operazioni di calcolo senza necessità di ulteriori accertamenti ovvero quando siffatte operazioni possano essere condotte proprio sulla base di elementi certi e prestabiliti contenuti nel titolo, negoziale o giudiziale, fondante la pretesa creditoria (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. n. 39028/2021, massimata nel senso per cui “In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum"”).
Quest’ultima ipotesi si attaglia alla vicenda de qua, ove infatti la parte ingiungente ha quantificato la propria pretesa in forza di un semplice metodo di calcolo espressamente indicato nel contratto di mandato inter partes (cfr. art. 3 contratto di rappresentanza di cui al doc. 2 fasc. attoreo) – in disparte le eccezioni attoree in ordine alla legittimità di siffatto sistema di calcolo, le quali all’evidenza non incidono sul carattere di determinabilità del credito ai fini
dell’individuazione del foro competente ex art. 20 c.p.c. – e alla luce dei compensi spettanti al professionista come anch’essi espressamente indicati nel contratto di prestazione sportiva per cui è lite (cfr. doc. 8 fasc. attoreo). Peraltro, proprio in tema di provvigione spettante all’agente o al mediatore si è espressa la Suprema Corte, sussumendo la fattispecie nella disciplina di cui all’art. 1182 co. 3 c.p.c. qui scrutinata addirittura in casi in cui non risultasse agli atti la prova dell’ammontare del contratto concluso tramite l’opera del mediatore (cfr. Cass. n. 5420/1995, “La disposizione dell'art. 1182 comma terzo cod. civ. secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore - e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ex art. 20 cod. proc. civ. - si applica anche nel caso di crediti per provvigioni spettanti ad un mediatore, i quali pur non essendo ancora fissati in una determinata somma, possono essere determinati in base ad elementi certi secondo quanto stabilito dal contratto o in mancanza dagli usi, ancorché non risulti dagli atti la prova dell'ammontare del contratto concluso con l'intervento del mediatore, in quanto l'acquisizione al giudizio degli affari conclusi attiene alla prova degli elementi costitutivi della domanda, mentre ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis" è sufficiente individuare il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, indipendentemente dalla sua concreta esistenza e dal suo concreto ammontare”; conf. Cass. ord. n. 26790/2009).
-
- 2. Venendo al merito della lite, come anticipato ritiene questo giudice che la stessa debba essere risolta nel senso della revoca del titolo opposto per carenza di legittimazione attiva della parte convenuta ad introdurre il procedimento monitorio.
Trattasi di aspetto per vero già sommariamente affrontato nel decreto – poi confermato – concessivo della sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nel quale si evidenziava la non chiarezza del ruolo svolto dagli opposti nell’affare della conclusione del contratto sportivo fra parte attrice e la società
spagnola
Organizzazione_1
, mentre nella successiva ordinanza
14.9.2021 si richiamava l’art. 3.4. del Regolamento Agenti FIGC 1.4.2015 di cui al doc. 9 fasc. attoreo.
Il citato articolato, applicabile temporalmente alla fattispecie, prescrive infatti che “Il contratto concluso tra una Società Sportiva e un Calciatore ovvero tra due Società Sportive per il trasferimento di un Calciatore deve fare espressa
menzione delle generalità del Procuratore Sportivo dei cui servizi si sono eventualmente avvalsi i contraenti, ovvero indicare espressamente che nessun Procuratore Sportivo ha partecipato alla definizione del contratto”.
Il contratto fra il calciatore
Parte_1
e la società
Organizzazione_1
[...] , unico in relazione al quale è stata svolta la domanda d’ingiunzione di pagamento come emergente dalla stessa lettera testuale del ricorso monitorio – con conseguente totale irrilevanza di tutte le deduzioni, spese in particolare dai convenuti, inerenti altri contratti sportivi stipulati fra il calciatore e altre società, siccome estranei al presente thema decidendum – non reca indicazione alcuna di procuratori sportivi che abbiano assistito le parti nella contrattazione e questo già reca dubbi sull’effettivo ruolo svolto dai convenuti nella vicenda in disamina.
Peraltro, pur vero che una volta allegato dal preteso creditore (odierna parte opposta) l’altrui inadempimento (nella specie, mancato pagamento della provvigione spettante al procuratore sportivo) è a carico della parte denunciata come inadempiente, ossia l’odierna parte attrice, l’onere di provare il proprio esatto adempimento – ovvero la ricorrenza di cause a sé non imputabili che lo hanno reso impossibile: cfr. per tutte le insuperate SS.UU. n. 13533/2001 – , occorre anche da ricordare che, a monte e affinché possa operare tale meccanismo allegativo-probatorio, la parte che agisce per l’adempimento deve provare il titolo, negoziale o giudiziale, fondante la propria pretesa creditoria. Proprio questa prova manca nel presente giudizio, ove:
- a livello documentale, la convenuta non ha prodotto alcun atto scritto da cui risulti inequivocabilmente il proprio coinvolgimento nelle trattative che hanno
portato alla conclusione del contratto fra
Parte_1
e la
Org_1
[...]
: né valgono ad integrare validi elementi di prova in tal senso gli
allegati alla mem. 183 co. 3 c.p.c. di parte convenuta, trattandosi di produzioni inammissibili perché tardive e per le quali, da un lato, non è stata addotta né provata la formazione successiva allo spirare dei termini istruttori ovvero l’impossibilità oggettiva di produrle tempestivamente (nell’ottica dell’art. 153 co. 2 c.p.c.), mentre dall’altro lato le stesse non sono certo definibili quali istanze istruttorie a controprova rispetto alle istanze probatorie versate nella mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea e ciò, a tacer d’altro, perché la questione della carenza di legittimazione attiva dei convenuti per non aver svolto prestazione alcuna nella vicenda negoziale per cui è lite costituisce motivo di opposizione al d.i. sin dall’atto di citazione e dunque fa parte del thema
decidendum sin dall’introduzione del presente giudizio, oltre ad essere stata posta dal giudice a fondamento dell’accoglimento dell’istanza attorea ex art. 649 c.p.c., pertanto ben poteva e doveva parte convenuta svolgere tempestivamente le proprie difese e produzioni/richieste istruttorie al riguardo.
Per contro, sussistono elementi documentali che attestano presuntivamente il contrario, ossia il mancato coinvolgimento dei convenuti nella contrattazione in discorso, come appunto emergente dall’assenza di alcun riferimento a
procuratori sportivi nel testo del contratto fra calciatore e società sportiva
spagnola in dispregio a quanto prescritto dal Regolamento Agenti applicabile;
Org_
- a livello di istruttoria orale, parte convenuta non ha tempestivamente addotto prova alcuna sul punto limitandosi, in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., a formulare capitoli di prova orale inerenti altri contratti stipulati fra il
calciatore
Parte_1
e diverse società sportive italiane e una società sportiva
greca, ovvero profili del tutto inconferenti perché estranei alla materia del presente contendere; laddove, con riguardo ai capitoli testimoniali articolati nella mem. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta, sono da ripetere le medesime criticità sopra rilevate con riferimento alla documentazione tardivamente depositata in uno a tale memoria.
Inoltre e per concludere sull’argomento, non conduce ad esiti differenti
l’osservazione di parte convenuta per cui nel contratto fra
Parte_1
e [...]
Organizzazione_1
non è contenuta neppure la diversa indicazione
prescritta dal Regolamento FIGC, ossia del non essersi le parti avvalse dell’opera di alcun procuratore sportivo: la circostanza, a ben vedere, si profila irrilevante ai fini della presente decisione, atteso che nell’ottica del giudizio ordinario di cognizione – qual è, a parti invertite, anche il giudizio di opposizione a d.i. – sulla parte che agisce in giudizio grava l’onere di provare il fondamento della propria pretesa ex art. 2697 c.c., dunque nel presente contenzioso l’onere è a carico della parte convenuta quale attrice in senso sostanziale la quale dovrà quindi “in positivo” dimostrare, con riferimento alla specifica vicenda di causa, l’avvenuta esecuzione della prestazione di cui chiede il compenso, non potendo tale dimostrazione essere integrata dal solo elemento “negativo” della mancata indicazione in contratto (contratto di prestazioni sportive, su cui si fonda la pretesa creditoria dell’opposta) che detta prestazione sia stata svolta da altri o non sia stata svolta da nessuno.
In definitiva e alla luce di quanto sin qui esposto e argomentato, dalle emergenze di causa non risulta adeguatamente provato il titolo (negoziale) fondante la creditoria azionata ex artt. 633ss. c.p.c. dall’odierna parte convenuta opposta, con l’effetto che è da predicare nel merito la carenza di legittimazione attiva di costei a chiedere giudizialmente la condanna dell’opponente al pagamento del credito consacrato nel d.i. opposto, il quale deve quindi essere caducato.
Ogni altra questione concernente la domanda principale attorea risulta assorbita.
- Passando quindi all’esame delle riconvenzionali proposte da parte opponente, bisogna distinguere:
- la domanda di accertamento della nullità/annullamento del mandato procuratorio sottoscritto fra le parti e conseguente domanda restitutoria va dimessa come infondata per assoluta mancanza di prova, essendosi parte attrice limitata a descrivere genericamente il contesto di insorgenza e prosecuzione dei rapporti anche personali fra le parti, senza però dimostrare nulla di concreto e specifico in ordine alla sussistenza di vizi del consenso all’atto della pattuizione del mandato procuratorio. Il contesto che fa da sfondo, e che parte attrice si profonde a descrivere, può al più valere come indice delle modalità con cui si svolgevano le relazioni inter partes, ma tanto non basta ad invalidare un singolo e specifico contratto posto che eventuali difetti della volontà negoziale vanno scrutinati proprio all’atto della manifestazione del consenso e con riferimento allo specifico negozio censurato. Del resto, alcun conforto sarebbe provenuto dalla prova testimoniale chiesta da parte attrice, ove un solo capitolo (cap. 7) concerneva la tematica in oggetto ed oltretutto, e nuovamente, la affrontava in termini del tutto generici e pertanto inammissibili;
- quanto alla domanda restitutoria per somme indebitamente prelevate dal c/c attoreo ad opera dei convenuti, se ne deve dichiarare l’inammissibilità per carenza dei presupposti di legge affinché la stessa possa entrare a forma oggetto (thema decidendum) di questo giudizio.
Si rammenta, infatti, che il criterio normativamente prescritto ex art. 36 c.p.c. perché il giudice competente per la causa principale possa decidere anche delle domande riconvenzionali è che queste dipendano dal titolo dedotto in giudizio dall’attore – da intendersi come attore in senso sostanziale id est, nei giudizi di opposizione a d.i., con riferimento al titolo dedotto a base della
domanda monitoria dalla parte ingiungente-convenuta opposta – ovvero da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
Nella controversia al nostro esame, nessuna delle due ipotesi ricorre:
- non la prima, atteso che la domanda restitutoria (e, in subordine, di compensazione) azionata da parte attrice con riferimento agli importi asseritamente prelevati in modo indebito dal convenuto nel corso degli anni dal c/c di titolarità dell’attore non dipende in alcun modo dal titolo (mandato sportivo e conclusione di contratto sportivo con società spagnola) dedotto a fondamento della domanda monitoria, profilandosi rispetto a questo come questione del tutto autonoma;
- ancora meno la seconda, poiché all’atto della formulazione della domanda riconvenzionale ex parte actoris non esisteva alcuna eccezione che già appartenesse alla causa, considerato che le uniche eccezioni tecnicamente intese sono proprie quelle dedotte dalla stessa parte attrice in atto di citazione e comunque afferiscono ad aspetti (incompetenza territoriale del giudice adito ex adverso, carenza di legittimazione attiva della controparte in relazione alla pretesa creditoria consacrata nel d.i. opposto) che, ancora una volta, nulla hanno a che vedere con l’oggetto e il titolo della domanda riconvenzionale. Tanto basta a rendere superflua ogni ulteriore discettazione sul punto.
- La reciproca soccombenza delle parti rende ragione, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, dell’applicazione del disposto di cui all’art. 92 co. 2 c.p.c. per l’integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l’opposizione attorea e, per l’effetto, revoca il d.i. n. 266/2021 emesso dall’intestato Tribunale in data 27.2-2.3.2021;
- respinge le domande riconvenzionali attoree;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 22.3.2022
Il giudice dr. Lucia Leoncini