TRIBUNALE DI PISTOIA – SENTENZA N. 669/2024 DEL 12/09/2024

 

Tribunale di Pistoia

 

SENTENZA

 

nella causa n. 948/2023 tra le parti:

 


Attrice opponente:


Controparte_1


con l’avv. Omissis


 

(             C.F._1                    )

 


Convenuta:


Controparte_2


 

 

 


 

 

 

I.1.


 

 

Controparte_1


Fatto e diritto

 

ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 198/2023


 

emesso dall’intestato Tribunale in data 2.2.2023 in favore di


Controparte_2


 

per l’importo di euro 244.000,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di

 

pagamento  per  le  prestazioni  di  consulenza  sportiva  asseritamente  offerte


 

dalla società ingiungente/odierna convenuta in persona di


Controparte_3


 

per la cessione di contratto riferito ad un calciatore


CP_4


in favore


 

della società Benevento Calcio s.r.l. avvenuta nell’agosto 2019. Parte opponente contesta di aver mai conferito alcun mandato a


 

 

CP_3


[...]


o  comunque  alla  socie opposta,  negando  l’esistenza  del  titolo


 

negoziale fondante l’altrui pretesa.

 

Chiede quindi la revoca del titolo opposto, denunciando la mancanza di prova

 

scritta a fondamento dell’altrui pretesa monitoria.

 

    1. 2.   Nessuno si è costituito per parte opposta talché, vista la regolarità della notifica dell’atto di citazione in opposizione, ne è stata dichiarata la contumacia.
    2. 3.   Assegnati i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prove per testi espletate all’odierna udienza, all’esito delle quali il procuratore attoreo ha discusso la causa ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c..

 

 

******


  1. Lopposizione merita accoglimento.

 

Parte convenuta,  ricorrente  imonitorio, ha  azionato  un  proprio  asserito

 

credito derivante dall’altrui inadempimento.

 

Come noto, se la fattura commerciale (corredata dei relativi d.d.t. debitamente sottoscritti, o dellestratto autentico delle scritture contabili o ancora della prova dell’invio e avvenuta consegna al sistema SDI se trattasi di fattura elettronica, per la quale ultima è sufficiente anche il deposito della fattura stessa in formato originario .xml) integra idonea prova scritta ai fini dell’emissione del provvedimento ingiunzionale, non lo è più nel successivo giudizio di merito apertosi a seguito dellopposizione promossa dalla parte ingiunta: nel giudizio di merito le parti tornano a rivestire gli ordinari ruoli processuali e quindi, bencconvenuto in senso formale, il soggetto opposto rivesta la qualità di attore in senso sostanziale poiché è colui che ha (ab origine con il ricorso monitorio) adito il Tribunale per far valere una propria pretesa e dunque su di esso grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., lonere della prova della fondatezza di siffatta pretesa.

Così inquadrata processualmente la vicenda, è altrettanto noto come per granitica giurisprudenza di ogni ordine e grado (a far data dalle notissime SS.UU. n. 13533/2001) chi agisce in giudizio per far chiedere l’adempimento contrattuale – come nel caso che ci occupa – è onerato esclusivamente del rapporto negoziale fondante la propria pretesa, potendosi per il resto limitare ad allegare l’altrui inadempimento alle obbligazioni assunte ex contractu: laddove è poi la parte denunciata come inadempiente a dover dar prova del proprio esatto adempimento ovvero della sussistenza di cause a sé non imputabili che lo hanno reso impossibile.

Nella fattispecie oggi al vaglio del Tribunale, manca proprio la prova “a monte

 

del documento fondante il rapporto negoziale inter partes. Benvero:

  1. la convenuta opposta non ha depositato, in sede monitoria, alcun contratto di mandato o similari che comprovi l’avvenuto affidamento di un incarico da

parte della


Controparte_1


 

  1. parte opponente ha negato che un siffatto rapporto contrattuale sia mai esistito;
  2. la stessa opponente ha disconosciuto, in modo non generico ma circostanziato, l’unico documento depositato ex adverso in fase  monitoria ossia la Variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, denunciando

come nella copia di tale atto prodotta da controparte siano contenute aggiunte e cancellazioni a penna che mancano nelloriginale del documento, depositato dalla stessa parte attrice sub doc. 4; in particolare, nell’originale del documento interamente redatto a computer sono contenute claris le diciture “che non si è avvalsa dei servizi di un agente sportivo”, “che non si è avvalso dei servizi di un agente sportivo”, laddove nel documento prodotto in sede monitoria (e nuovamente allegato sub doc. 3 fasc. attoreo) è sbarrata a penna


la parola “NON” e sono aggiunte a penna le generalità di


Testimone_3        e


 

Controparte_3


con i relativi numeri di tesseramento (?)


CP_5  e


CP_6


 

  1. i testi sentiti oggi in udienza hanno integralmente confermato gli assunti attorei relativi alla mancanza di alcun mandato nei confronti di chicchessia

per il trasferimento del calciatore


CP_7


dalla Arezzo calcio, odierna


 

attrice, alla società calcistica Benevento e, in particolare, con riferimento ai rispettivi paragrafi dell’atto di citazione riproposti quali altrettanto capitoli di prova testimoniale:


  • il teste

Tes_1 ha affermato che il documento Variazione di tesseramento per


 

calciatori professionistifaceva parte di un allegato (doc. 4 fasc. attoreo) inviato


 

via mail (doc. 5 fasc. attoreo) in data 28.8.2019 dal medesimo


Tes_1


allora


 

segretario generale della socieArezzo Calcio, alla società Benevento Calcio e l’originale di tale documento, conservato ancora negli archivi informatici della odierna opponente, non ha nessuna modifica a penna e ivi ben si legge come il club amaranto “NON SI È AVVALSO DEI SERVIZI DI UN AGENTE SPORTIVO”;


  • il teste

Tes_2


allora Presidente della


CP_1


ha affermato che in data


 

10.3.2023 riceveva una pec dalla società Arezzo Calcio, nel frattempo venduta e con nuovo Presidente, con richiesta di delucidazioni in merito alla vicenda posta alla base dello stesso decreto ed espressamente se avesse mai dato


mandato alla


Controparte_2


o alla sig.ra


Controparte_3


affinché assistesse


 

la società Arezzo Calcio, di cui all’epoca era Presidente, per il trasferimento del


 

calciatore


CP_4


e “se avesse mai firmato un contratto con la predetta


 

sig.ra


Controparte_3


o con la società da quest’ultima rappresentata


[...]


 

CP_2


o  se   avesse  ma pattuito     la  somma  di   euro  200.000l,00


 

(duecentomila//00) oltre iva in favore di questi ultimi per opera di assistenza


 

relativamente alla cessione di contratto riferito al calciatore


CP_4


 

(doc. 6 fasc. attoreo), che quindi in data 14.3.2023 rispondeva a mezzo pec “Il


 

sottoscritto,  quando  è  stato  Presidente  della


CP_8                           CP_9


 

MANDATO alla sig.ra


Controparte_3


o alla società


Controparte_2


affinché


assistesse  la  società  Arezzo  Calcio,  di  cui  all’epoca  ero  Presidente,  per  il


 

trasferimento del calciatore


CP_4


nato ad Acra (Ghana) il 15.10.1999,


 

in favore della società Benevento Calcio s.r.l. Parimenti il sottoscritto NON HA


 

FIRMATO UN CONTRATTO con la predetta sig.ra


Controparte_3


o con la


 

società da quest’ultima rappresentata


Controparte_2


E NON HA PATTUITO la


 

somma di   200.000,00  oltre  Iva in  favore  di  queste  ultime  per  opera  di


 

assistenza relativamente alla cessione di contratto riferito al calciatore


CP_4


 

[...]


nato ad Acra (Ghana) il 15.10.1999, in favore della società Benevento


 

Calcio  s.r.l.”  (doc. 7  fasc. attoreo)  aggiungendo  Vi  chiedo  cortesemente  di inviarmi la documentazione a mia firma al fine di poter presentare denuncia


specifica”; il teste ha altresì riferito di aver subito contattato la


CP_2          o


 

Controparte_3


chiedendo  che gli  inviassero  gli  originali  dei  documenti


 

attestanti il mandato ma di non aver mai, ad oggi, ricevuto risposta.

 

Alla luce di quanto sopra e delle acquisizioni istruttorie di causa, orali e documentali, deve constatarsi come non solo parte convenuta/attrice in senso sostanziale non abbia offerto prova alcuna del titolo negoziale fondante la propria pretesa creditoria, peraltro a fronte delle altri specifiche eccezioni sul punto e dell’altrui disconoscimento documentale, ma anzi e piuttosto l’attrice opponente, pur nella veste di convenuta in senso sostanziale, ha fornito elementi probatori fra sé concordanti, precisi e gravi che attestano l’assenza di alcun mandato conferito alla convenuta.

Per tali motivi, il titolo monitorio opposto deve essere revocato.

 

 

  1. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell’attività processuale svolta, ridotti quindi i compensi per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. senza deposito di scritti conclusivi.

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) accoglie lopposizione e, per l’effetto, revoca il d.i. n. 198/2023 emesso dall’intestato Tribunale in data 2.2.2023;


2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell’importo di euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 407,00 per esborsi.

 

 


Pistoia, 12.9.2024


Il giudice

dr. Lucia Leoncini

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