TRIBUNALE DI PRATO – SENTENZA N. 489/2022 DEL 17/08/2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1047/2017 del R.G.A.C., pendente
TRA
Parte_1
(C.F.
C.F._1
), elettivamente domiciliato in Vicenza
(VI), Viale Verdi n.4 presso lo Studio dell’avv. Omissis, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo separato, tenuto conto del decesso dell’avv. Omissis ;
Controparte_1
C.F.
E
P.IVA_1
OPPONENTE
), in persona del legale rappresentante pro-
tempore, e
Controparte_1
(C.F.
C.F._2
, elettivamente domiciliati a
Vicenza in Via Napoli n.4 presso lo Studio dell’avv. Omissis e dell’avv. Omissis , che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
OPPOSTI
Altri contratti atipici
AVENTE AD OGGETTO
CONCLUSIONI
All’udienza del 26/01/2022 la parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni cartaceo da ritenersi allegato al verbale di udienza; la parte opposta ha, invece, chiesto: “Voglia il Tribunale adito alla luce dell’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale avvenuta
da parte degli opposti con atto del 31/12/2020 chiedersi l’annullamento del decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 47/2017, con compensazione delle spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2017 – R.G. n.
4547/2016 con cui il Tribunale di Prato ha ingiunto nei suoi confronti di pagare in solido in favore della
Controparte_1
e di
Controparte_1
(d’ora innanzi, per brevità, anche solo
CP_1
) la somma di € 103.700,00, a titolo di provvigione inerente il mandato quale agente
sportivo, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e compensi liquidati in € 1.800,00 oltre 15%, I.V.A. e C.P.A. e oltre le successive occorrende.
A fondamento della propria opposizione
Parte_1
ha dedotto: che il contratto sottoscritto con
Controparte_1
alla categoria del contratti del consumatore era riconducibile alla categoria dei
contratti del consumatore, essendo lui lavoratore subordinato di una società di calcio; che il Tribunale di Prato era incompetente, per esserlo il Tribunale di Macerata, luogo di residenza dell’opponente;
l’insussistenza di solidarietà attiva tra il
CP_1
e la
Controparte_1
di essere un giovane
giocatore professionista impiegato presso la società
Org_1
che nel corso della stagione
sportiva 2005/2006 un dirigente della società sportiva presso la quale il
Parte_2
era allora tesserato
aveva presentato al padre di quest’ultimo il
CP_1
come soggetto introdotto nel mondo del calcio;
che il
CP_1
aveva chiarito sin da subito che lui non avrebbe richiesto mai alcun compenso per i
suoi servizi, in quanto il suo modo di condurre i rapporti negoziali era di fare in modo che il compenso fosse corrisposto dalle società sportive; che per i successivi nove anni l’opposto aveva svolto la propria attività nel rispetto dei predetti termini, nulla richiedendo in pagamento all’opponente o alla sua
famiglia; che il 14/12/2012 il
CP_1
si era presentato presso il centro di allenamento di Zingonia,
comunicandogli di essere sottoposto ad indagine dalla Procura Federica della
Org_2
e richiedendo di
sottoscrivere per mere ragioni amministrative un modulo di mandato al fine di regolarizzare la propria
posizione amministrativa; che il
CP_1
aveva specificato che il rapporto, anche se il contratto
prevedeva l’obbligo del calciatore di pagare all’agente una provvigione, si sarebbe svolto secondo i precedenti termini; che il predetto modulo era in bianco; che evidentemente l’agente aveva poi provveduto a completare il mandato, inserendo i dati delle parti e selezionando la clausola di esclusiva nonché la clausola n. 3 del modulo, per poi provvedere alla sua registrazione; che l’agente aveva inserito arbitrariamente la misura del corrispettivo indicandola nel 5% del corrispettivo annuo lordo dell’opponente; che il 18/04/2013 l’opponente aveva stipulato un nuovo contratto di prestazione
sportiva con la società
Org_3
, incrementando il salario precedentemente previsto; che in quella
occasione il
CP_1
aveva confermato che il
Parte_1
non gli avrebbe dovuto pagare nulla a
titolo di provvigione; che nell’estate 2014 il
CP_1
non era riuscito ad avviare positivamente alcuna
trattativa che potesse procurare un nuovo ingaggio all’opponente; che solo a poche ore dalla chiusura
della finestra di mercato estiva, l’amministratore delegato dell’
Org_1
aveva contattato il dirigente
dell’
Org_3
comunicando i termini per il trasferimento dell’opponente, che aveva prontamente
accettato l’offerta; che il
CP_1
era stato invitato a partecipare alla sottoscrizione del contratto
come ringraziamento del suo operato passato, ma non perché avesse in qualche modo contribuito al trasferimento dell’opponente al Org_1 ; che quest’ultima società aveva infatti sin da subito precisato che
nulla avrebbe corrisposto al
CP_1
non avendo quest’ultimo fornito alcun intervento significativo;
che successivamente il
CP_1
aveva richiesto al
Parte_2
un premio, un atto di liberalità a
gratifica dei tanti anni passati insieme, quantificato nel 5% del compenso riconosciuto dall’
Org_1 ;
che l’opponente, pur ritenendo di nulla dovere all’agente ed essendo insoddisfatto della sua sostanziale
incapacità di operare a livelli di maggior rilievo, aveva deciso di elargire a
CP_1
il premio
richiesto; che dalla scadenza del contratto in essere tra le parti, non avevano avuto più contatti; che solo oltre un anno dopo l’opposto aveva iniziato ad avanzare ingiustificate richieste di pagamento di somme a saldo della stagione 2014/2015; che stante il rifiuto dell’opponente, l’opposto aveva quindi proposto ricorso per decreto ingiuntivo, la cui opposizione aveva dato luogo al procedimento n. R.G. 2257/2016, ancora pendente; che successivamente l’opposto aveva notificato il decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento, richiedendo il pagamento della provvigione relativa alla stagione 2015/2016;
che il mandato era nullo per violazione del Regolamento della
Org_2
per l’esercizio dell’attività di
agente di calciatori, espressamente richiamato dalle previsioni contrattuali; che il
CP_1
aveva
inserito nel contratto termini e condizioni mai concordati, quali la durata di due anni (ovvero la durata massima prevista dal Regolamento FIGC) e il compenso nella misura del 5% (pari a quasi il doppio della percentuale massima prevista dal richiamato Regolamento); di disconoscere l’esistenza di un rapporto di mandato avente i termini rappresentanti dall’opposto, a cui l’opponente non aveva mai prestato il suo consenso; che tali circostanze comportavano la nullità e, quanto meno, l’annullabilità del contratto per essere stato il consenso del contraente carpito con dolo; che le parti avevano concordato che la provvigione sarebbe stata corrisposta dalla società sportiva che avrebbe posto l’opponente sotto contratto; che tale accordo tuttavia era nullo ai sensi dell’art. 16, c. 8 del Regolamento Agenti che impone agli agenti di evitare qualsiasi conflitto di interessi; che l’art. 19, c. 8 del Regolamento Agenti impone inoltre agli agenti di informare il calciatore o la società sportiva di qualsiasi situazione di conflitto di interessi; che nella denegata ipotesi in cui il mandato fosse stato ritenuto valido, il
CP_1
comunque non aveva fornito alcuna prova di aver procurato l’ingaggio del
Parte_2 al
Org_1 ; che la provvigione avrebbe comunque essere quantificata in ragione della effettiva durata del
rapporto contrattuale tra le parti; che il compenso richiesto dall’agente era comunque iperbolico e avrebbe dovuto essere diminuito in via equitativa ai sensi dell’art. 2233 c.c.; che la richiesta di
pagamento del
CP_1
si pone in contrasto con l’art. 17, c. 4 del Regolamento FIGC; che non poteva
essere concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. L’opponente ha pertanto chiesto “in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere inderogabilmente competente il Tribunale di Macerata quale foro esclusivo dell’odierno consumatore
attore opponente signor
Parte_1
; in via preliminare: - accertare e dichiarare che il
signor
Controparte_1 e
Controparte_1
non sono vincolati da solidarietà attiva
relativamente al credito che si ipotizza vantato nei confronti del signor
Parte_1
e, per
l’effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e comunque privare di qualsiasi effetto il provvedimento monitorio impugnato; in ogni caso, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto che dovesse essere formulata dai convenuti opposti; nel merito: in subordine e solo nell’ipotesi di mancato accoglimento delle richieste in via pregiudiziale e preliminare formulate, - accertata la nullità / inesistenza del mandato di cui è causa, accertato l’illegittimo
comportamento tenuto dal signor
Controparte_1
per aver completato il mandato in bianco ed
accertata la completa infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria avanzata dai ricorrenti, oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 47/2017 d.i. e 4547/2016 r.g. del Tribunale di Prato, emesso in data 11 gennaio 2017, e respingere comunque ogni domanda avversaria finalizzata all’ottenimento del pagamento della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto e in diritto; in via ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse sussistente un diritto di credito in capo
(alternativamente) al signor
Controparte_1 e a
Controparte_1
contenere la somma
dovuto dal signor
Parte_1
dalla data di conclusione del contratto di lavoro sportivo (1
settembre 2014) fino a quella di scadenza del mandato (14 dicembre 2014); in via ulteriormente
subordinata, accertare il diritto del signor
Parte_1
alla riduzione della provvigione
prevista dal mandato del 14 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 2233 c.c. e determinare il relativo importo in riduzione; in estremo subordine, nell’ipotesi non sia acconsentito alle richieste formulate con
accoglimento del signor
Controparte_1
e di
Controparte_1
ridurre il compenso
dovuto ai predetti nella misura percentuale stabilita dal Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori”.
La parte opposta, si è costituita in causa deducendo: che l'attore opponente non poteva essere considerato consumatore, ovvero parte c.d. debole del rapporto contrattuale; che i convenuti opposti avevano agito in via solidale per scongiurare le future eccezioni - legate a “presunti” aspetti controversi sulla cedibilità di crediti di carattere personale degli Agenti di Calciatori - che l'attore opponente
avrebbe “con ogni probabilità” sollevato nei confronti della
CP_1
qualora quest'ultima avesse
agito individualmente; che l’opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione; che l’agente sportivo valuta interessamenti di società calcistiche, formula proposte alle stesse, sonda il mercato, analizza e risolve ogni esigenza professionale del proprio assistito; che il proprio diritto al compenso sarebbe pari alla percentuale del 5% sull’importo di cui al contratto concluso suo tramite con
la società sportiva
Org_1
; che tale accordo si evince dal contratto di mandato del 14/12/2014, oltre
al contratto di prestazione sportiva n. 0528/A redatto ai sensi della Legge 91/1981 con la detta società ove risulta per iscritto l’intervenuta intermediazione; che pertanto doveva essere confermato il diritto del convenuto opposto al pagamento da parte dell'attore opponente della somma di € 103.700,00 oltre ad IVA, come ingiunto nel decreto ingiuntivo n. 47/2017. La parte opposta ha quindi, con la comparsa di costituzione chiesto di “IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in ragione delle argomentazioni espresse nel presente atto, non potendo l'attore opponente essere considerato consumatore; IN VIA PRELIMINARE: 2) concedersi la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 47/2017 a
Controparte_1 e
Controparte_1
[...]
in solido tra loro, o, in via subordinata, limitatamente alla
Controparte_1
non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; NEL MERITO: 3) Accertarsi l'infondatezza delle eccezioni dell'attrice opponente e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 47/2017; IN OGNI CASO: 4) con rifusione intera delle spese di giudizio.
Il Giudice istruttore designato ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con l’acquisizione di documenti.
Con atto depositato telematicamente il 03/01/2021, la parte opposta ha dichiarato di aderire all’eccezione di incompetenza del Tribunale di Prato ha aderito all’eccezione di incompetenza del Tribunale adito, rappresentando che in altri giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Prato l’opponente aveva dichiarato di aver trasferito al propria residenza a Milano, il cui Tribunale era poi stato dichiarato competente.
All’udienza di precisazione delle conclusioni, preso atto del decesso di uno dei difensori della parte opponente, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha concesso i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- IN VIA PREGIUDIZIALE
Come esposto nella narrativa in fatto, la parte opposta ha dichiarato di aderire all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, tuttavia evidenziando contestualmente il
trasferimento della residenza del
Parte_2
a Milano dal 26/06/2017 e che in ragione di ciò, in altri
giudizi pendenti tra le medesime parti, era stato individuato proprio il Tribunale milanese quale foro del consumatore competente.
Lo scrivente Giudice ritiene che, sebbene l’opposto non abbia indicato il Tribunale di Milano quale foro secondo lui competente nelle proprie conclusioni (essendosi limitato a richiedere l’annullamento del decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, con compensazione delle spese), i criteri di ermeneutica dei contratti (che invero trovano applicazione anche agli atti processuali) impongono di considerare il predetto rilievo come volto a contestare l’indicazione operata dalla parte opponente del foro di Macerata quale foro competente. Ragionando altrimenti, infatti, si dovrebbe negare qualsiasi effetto e significato al predetto rilievo, riducendolo ad una mera nota di colore, mentre invece ai sensi dell’art. 1367 c.c. nel caso di dubbio il testo deve essere intrepretato nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
Poiché deve ritenersi che la parte opposta abbia manifestato una volontà adesiva solo parziale e che dunque le parti non abbiano raggiunto un accordo pieno in merito all’individuazione del Tribunale competente (concordando solo sul criterio di individuazione della competenza territoriale, ma non anche sull’indicazione del Tribunale competente), si rende necessaria una disamina dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente.
A tal riguardo occorre anzitutto individuare la qualifica soggettiva dei calciatori professionisti all’interno dell’ordinamento. Questi sono considerati dei veri e propri lavoratori dipendenti come previsto dal legislatore che ha emanato una legge ad hoc, L. n. 91/1981, secondo cui il lavoratore non ha soltanto l’obbligo di svolgere la propria prestazione di lavoro, ma anche il diritto alla sua esecuzione. Nello specifico l’art. 3 della detta statuisce che: la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. Dall’altra parte gli agenti sportivi sono pacificamente individuati come professionisti, sulla base dell’oggetto dell’attività che svolgono e dalla qualifica posseduta dagli stessi corroborata dalla
formazione di una specifica categoria professionale di appartenenza verificata dall’iscrizione ad uno
specifico registro, quello “Agenti dei calciatori” presso la Org_ .
In relazione alle qualità soggettive delle parti quanto al contratto oggetto della procedura monitoria può ritenersi applicabile la disciplina della competenza prevista dal codice del consumo. Secondo tale normativa infatti può ricondursi alla qualità di "professionista" la posizione dell'opposto ai sensi dell'art. 3 lett. c) D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “codice del consumo”), secondo cui è tale "la persona fisica
o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività (imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale)”, atteso che in base gli artt. 1 e 3 del Reg. Agenti di calciatori Org_
e dalla lettera del
contratto di mandato depositato in atti l'agente sportivo può ritenersi libero professionista deputato, a titolo oneroso, a prestare opera di consulenza in favore del calciatore professionista, curando e promuovendo i rapporti tra quest'ultimo e la società di calcio.
Sempre dalla lettura della disciplina contrattuale la posizione soggettiva dell'opponente appare riconducibile a quella di consumatore ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. a) del citato D. Lgs. n. 206/2005 del 2005, in base al quale "consumatore o utente" è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", emergendo la qualità di lavoratore subordinato con qualifica di calciatore di società sportiva ai sensi dell'art. 3 della L. 1981/1991, come risulta comprovato dall'espresso riferimento al contratto di lavoro attestante la relativa retribuzione e non contestato dalle parti.
L'oggetto dell'attività professionale contemplata dal contratto non giustifica infine la sottrazione delle controversie ad esso relative alla disciplina del codice del consumo. Il procuratore, infatti, assiste lo sportivo ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Poiché al mandatario viene sostanzialmente richiesto di favorire e curare la carriera sportiva del mandante, procacciandogli le migliori opportunità lavorative presso i club più prestigiosi e ingaggi commisurati al suo valore di mercato, tale attività presuppone un affidamento verso un soggetto qualificato che dimostra, quantomeno da un punto di vista di informazione, uno squilibrio di conoscenze tale da individuare un soggetto forte e uno debole.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto concludersi per l’applicabilità anche al caso di specie della norma che impone come sede del foro competente la località di residenza del consumatore.
Quanto alla concreta individuazione del foro competente, si deve evidenziare che ai sensi dell’art. 5
c.p.c. la competenza deve essere valutata alla stregua della situazione di fatto (e di diritto) sussistente al momento della proposizione della domanda, con conseguente irrilevanza dei mutamenti di fatti intervenuti successivamente.
Orbene nel caso di specie dalla documentazione prodotta agli atti dalla parte opponente emerge che il
Parte_1
alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo così come al momento di
notificazione dello stesso, era residente a San Severino Marche, che rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Macerata.
Poiché la competenza è condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo, l'accertamento del suo difetto comporta la nullità e la revoca espressa del provvedimento monitorio (cfr., tra le tante, Cass. 08/11/2013, n. 25180).
In applicazione di tali principi di diritto, si deve pertanto dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di Macerata e, per l’effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
- SULLA DOMANDA EX ART. 96, CC. 1 E 3 C.P.C.
La parte opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la condanna di parte opposta ai sensi dell’art. 96, cc. 1 e 3 c.p.c.
La domanda deve essere rigettata in quanto infondata non avendo la parte opponente provato che la parte opposta abbia agito in mala fede, non potendosi ciò desumere esclusivamente dall’accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno formulata alla stregua del primo comma dell’art. 96 c.p.c. la parte opponente ha omesso di provare (ma invero anche di allegare) il danno asseritamente derivante dalla condotta abusiva della controparte, non potendo tale difetto probatorio essere sopperito in via equitativa da parte del Giudice: l’esercizio del potere d’ufficio di liquidazione del danno in via di equità presuppone infatti che la parte abbia comunque fornito prova di aver subito un danno.
- SULLE SPESE DI LITE
Poiché, per le ragioni innanzi espresse, deve ritenersi che la parte opposta abbia inteso manifestare una volontà adesiva meramente parziale all’eccezione di incompetenza (in quanto rivolta solo al criterio di individuazione del Tribunale territorialmente competente, ma non anche al Tribunale concretamente indicato come competente dalla parte opposta), alla predetta dichiarazione non possono essere riconnessi gli effetti in punto di spese di lite previsti dall’art. 38, c. 2 c.p.c. per l’ipotesi di adesione all’eccezione di incompetenza territoriale.
Le spese di lite devono pertanto essere regolate secondo il principio della soccombenza.
Gli opposti devono pertanto essere condannati in solido tra di loro a rifondere nei confronti della parte opponente le spese di lite che si liquidano – in applicazione del valore “medio” previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e tenendo conto delle fasi in cui il procedimento si è articolato – in € 13.430,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente
tra
Parte_1
e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-
tempore, e
Controparte_1
ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l’incompetenza del Tribunale di Prato in favore di quello di Macerata e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 47/2017 – R.G. n. – R.G. n. 4547/2016 emesso in data 14/01/2017
dall’intestato Tribunale in favore di
Controparte_1
e Controparte_1
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Macerata;
- rigetta la domanda ex art. 96, cc. 1 e 3 c.p.c. formulata da
Parte_1
nei confronti di
[...]
Controparte_1 e
- condanna
Controparte_1 Controparte_1
e Controparte_1
in solido tra di loro, a rifondere in
favore di
Parte_1
le spese di lite che liquida in € 13.430,00 per compensi professionali
ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 17/08/2022
Il Giudice
dott. ssa Federica Ferretti