TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 4007/2022 DEL 14/03/2022
TRIBUNALE DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
Omissis
, rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore in epigrafe indicato si opponeva al decreto ingiuntivo n. 27195/2017, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 160.000 in virtù di condanne ricevute
dalla
Organizzazione_1 .
A sostegno dell’opposizione l’attore poneva l’incompetenza del Giudice Ordinario, in favore di quello amministrativo, ritenendo che le sanzioni
vengano emesse dalla
Controparte_1
in virtù di una funzione e
di un potere pubblicistici , nonché per insufficiente prova del credito e per avere, precedentemente alla emanazione della sanzione, lasciato la
CP_1 .
Si costituiva parte opposta rilevando l’infondatezza della pretesa avversa ed istandone per la reiezione.
Non espletati i mezzi istruttori, all’udienza del 17.11.2021 lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all’art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
Deve in merito evidenziarsi che , come correttamente osservato da parte opposta, Le Federazioni Sportive non sono più organi del Coni poiché la Legge 16 febbraio 1942, n. 426, il cui art. 5 ricomprendeva le Federazioni tra gli organi del Coni, è stata abrogata dall’art. 19 del decreto legislativo
23 luglio 1999 n. 242, il cui art . 15 ha sancito che
CP_1
sportive sono
associazioni con personalità giuridica di diritto privato e che soltanto le
attività espressamente previste dallo Statuto del Coni, nelle quali non sono ricomprese quelle della giustizia federale, hanno natura pubblicistica.
In merito l’art. 23 dello Statuto del
CP_2
dispone che “hanno valenza
pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni Sportive Nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici, alla repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello di preparazione dei tecnici e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”.
Ne consegue che l’attività disciplinare non rientra nell’esercizio della funzione pubblica.
In merito alla fondatezza del credito deve rilevarsi che la condanna disciplinare costituisce idoneo credito.
In particolare
Parte_1
, tesserato e come tale soggetto
all’ordinamento sportivo, a seguito del deferimento del Procuratore Federale è stato giudicato dal Tribunale Federale Nazionale che ha comminato le seguenti sanzioni: a) sanzione della squalifica di anni due e mesi sei, nonché l’ammenda di Euro 40.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 16/TFN del 20 agosto 2015; b) sanzione della squalifica per anni due e mesi sei, nonché dell’ammenda di Euro 35.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 17/TFN del 20 agosto 2015; c) sanzione della squalifica per anni tre e mesi undici, nonché dell’ammenda di Euro 50.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 48/TFN del 1 febbraio 2016.
Avverso la prima e la terza decisione non veniva proposto ricorso avanti alla Corte Federale d’Appello con conseguente passaggio in giudicato, mentre il Procuratore Federale proponeva ricorso alla Corte Federale d’Appello avverso la seconda delle predette decisioni. La Corte Federale d’Appello, in parziale accoglimento del ricorso, disponeva nei confronti del
sig.
Parte_1
la sanzione della squalifica per anni quattro e mesi tre,
nonché l’ammenda di Euro 70.000,00 (cfr. C.U. n. 17/CFA del 29 agosto
2015. Avverso quest’ultima decisione il sig.
Parte_1
non proponeva
ricorso al Collegio di Garanzia del giudicato.
CP_2
, pertanto, passava anch’essa in
Va evidenziato che i dirigenti, gli arbitri, i tecnici ed i calciatori delle società sono tesserati della Federazione in base a quanto stabilito dall’art. 36 delle Norme Organizzative Interne della Federazione ed in quanto tali hanno l’obbligo di osservare lo “statuto e ogni altra norma federale” (art. 30, comma 1 dello Statuto) ed in particolare “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva
efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla
Org_2
dalla
Org_ e
dall’ Org_4 , dai suoi organi o soggetti delegati…” , ne consegue che la sanzione disciplinare viene emanata in virtù di una violazione dello statuto e delle norme federali . Poiché l’opponente ha liberamente aderito alla
Org_2
assumendo con le medesima l’obbligazione contrattuale di svolgere
la propria attività di allenatore rispettando le succitate regole, ne consegue che la condanna disciplinare , con le relative garanzie , ha quantificato il quantum debeatur in virtù della violazione delle obbligazioni contrattuali assunte, secondo un giudizio sanzionatorio privato conoscibile dal contraente al momento dell’adesione , si ribadisce volontaria, all’associazione in questione.
Va in merito evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia n. 18919 del 28 settembre 2005 Cass. , ha precisato che il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo statuto della FIGC integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale , fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia, nell’ambito del loro potere negoziale.
Il citato orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che con ordinanza n. 6423/2008 hanno dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo la materia rientrante nella competenza della giustizia sportiva non è questione di natura
giurisdizionale poiché gli organi sportivi non svolgono una funzione giurisdizionale , ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostituiva di quella degli stipulanti.
Va altresì rigettata la pretesa della parte opponente allorché sostiene che non sarebbe soggetto alla regolamentazione federale ed al giudicato dell’organo di Giustizia Sportiva in quanto si sarebbe volontariamente cancellato dall’Albo degli Allenatori in data 12 agosto 2015 , fatto peraltro privo di riscontro probatorio, ovvero in data antecedente le decisioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto emesse nelle date del 20 agosto 2015 e 1 febbraio 2016.
Deve in merito rilevarsi che l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società (omissis) che si rendono responsabili delle violazioni dello statuto delle norme federali e di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni (omissis) ”
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato, come anche le spese ivi indicate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 27195/2017 e le spese monitorie ivi indicate;
- Condanna
Parte_1
a rimborsare alla parte opponente le spese di
lite, che si liquidano in € 15.000 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, il 12.03.2022
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori