TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 4007/2022 DEL 14/03/2022


 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA


UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.  a margine indicato, promossa da:

 

 

 


 

Parte_1


, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis

 

ATTORE


 

CONTRO

 

 

 


 

Controparte_1

Omissis


, rappresentato e difeso dall’avv.

 

 

 

CONVENUTO


 

 

 

 

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.


 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

 

 

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore in epigrafe indicato si opponeva al decreto ingiuntivo n. 27195/2017, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 160.000 in virtù di condanne ricevute


dalla


Organizzazione_1                              .


 

A sostegno dell’opposizione l’attore poneva l’incompetenza del Giudice Ordinario, in favore di quello amministrativo, ritenendo che le sanzioni


vengano emesse dalla


Controparte_1


in virtù di una funzione e


di un potere pubblicistici , nonché per insufficiente prova del credito e per avere,  precedentemente  alla  emanazione  della  sanzione,  lasciato  la

CP_1            .

 

Si costituiva parte opposta rilevando l’infondatezza della pretesa avversa ed istandone per la reiezione.

 

Non espletati i mezzi istruttori, alludienza del 17.11.2021 lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all’art. 190 cpc.

 

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

 

 

Va preliminarmente affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

 

Deve in merito evidenziarsi che , come correttamente osservato da parte opposta, Le Federazioni Sportive non sono più organi del Coni poiché la Legge 16 febbraio 1942, n. 426, il cui art. 5 ricomprendeva le Federazioni tra gli organi del Coni, è stata abrogata dall’art. 19 del decreto legislativo


23 luglio 1999 n. 242, il cui art . 15 ha sancito che


CP_1


sportive sono


associazioni con personalità giuridica di diritto privato e che soltanto le


attività espressamente previste dallo Statuto del Coni, nelle quali non sono ricomprese quelle della giustizia federale, hanno natura pubblicistica.

 


In merito l’art. 23 dello Statuto del


CP_2


dispone che hanno valenza


pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni Sportive Nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; allutilizzazione dei contributi pubblici, alla repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello di preparazione dei tecnici e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”.

 

Ne consegue che l’attività disciplinare non rientra nellesercizio della funzione pubblica.

 

In merito alla fondatezza del credito deve rilevarsi che la condanna disciplinare costituisce idoneo credito.

 


In    particolare


Parte_1


,    tesserato    e    come    tale    soggetto


all’ordinamento sportivo, a seguito del deferimento del Procuratore Federale è stato giudicato dal Tribunale Federale Nazionale che ha comminato le seguenti sanzioni: a) sanzione della squalifica di anni due e mesi sei, nonché l’ammenda di Euro 40.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 16/TFN del 20 agosto 2015; b) sanzione della squalifica per anni due e mesi sei, nonché  dell’ammenda di  Euro 35.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 17/TFN del 20 agosto 2015; c) sanzione della squalifica per anni tre e mesi undici, nonché dell’ammenda di Euro 50.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 48/TFN del 1 febbraio 2016.

 

Avverso la prima e la terza decisione non veniva proposto ricorso avanti alla Corte Federale d’Appello con conseguente passaggio in giudicato, mentre il Procuratore Federale proponeva ricorso alla Corte Federale d’Appello avverso la seconda delle predette decisioni. La Corte Federale d’Appello, in parziale accoglimento del ricorso, disponeva nei confronti del


sig.


Parte_1


la sanzione della squalifica per anni quattro e mesi tre,


nonché l’ammenda di Euro 70.000,00 (cfr. C.U. n. 17/CFA del 29 agosto


2015. Avverso quest’ultima decisione il sig.


Parte_1


non proponeva


ricorso al Collegio di Garanzia del giudicato.


CP_2


, pertanto, passava anch’essa in


 

Va evidenziato che i dirigenti, gli arbitri, i tecnici ed i calciatori delle società sono tesserati della Federazione in base a quanto stabilito dall’art. 36 delle Norme Organizzative Interne della Federazione ed in quanto tali hanno l’obbligo di osservare lo “statuto e ogni altra norma federale” (art. 30, comma 1 dello Statuto) ed in particolare in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva


efficacia  di  qualsiasi  provvedimento  adottato  dalla


Org_2


dalla


Org_     e


dall’ Org_4 , dai suoi organi o soggetti delegati” , ne consegue che la sanzione disciplinare viene emanata in virtù di una violazione dello statuto e delle norme federali . Poiché l’opponente  ha liberamente aderito alla


 

Org_2


assumendo con le medesima lobbligazione contrattuale di svolgere


la propria attividi allenatore rispettando le succitate regole, ne consegue che la condanna disciplinare , con le relative garanzie , ha quantificato il quantum debeatur in virtù della violazione delle obbligazioni contrattuali assunte, secondo un giudizio sanzionatorio privato conoscibile dal contraente al momento dell’adesione , si ribadisce volontaria, all’associazione in questione.

 

Va in merito evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia n. 18919 del 28 settembre 2005 Cass. , ha precisato che il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo statuto della FIGC integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale , fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia, nell’ambito del loro potere negoziale.

 

Il citato orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che con ordinanza n. 6423/2008 hanno dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo la materia rientrante nella  competenza  della  giustizia  sportiva    non  è  questione  di  natura


giurisdizionale poiché gli organi sportivi non svolgono una funzione giurisdizionale , ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostituiva di quella degli stipulanti.

 

 

 

 

Va altresì rigettata la pretesa della parte opponente allorché sostiene che non sarebbe soggetto alla regolamentazione federale ed al giudicato dell’organo di Giustizia Sportiva in quanto si sarebbe volontariamente cancellato dall’Albo degli Allenatori in data 12 agosto 2015 , fatto peraltro privo di riscontro probatorio, ovvero in data antecedente le decisioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto emesse nelle date del 20 agosto 2015 e 1 febbraio 2016.

 

Deve in merito rilevarsi che l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società (omissis) che si rendono responsabili delle violazioni dello statuto delle norme federali e di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni (omissis)

 

Il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato, come anche le spese ivi indicate.

 

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

 

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

 

  • rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 27195/2017 e le spese monitorie ivi indicate;

 


  • Condanna

Parte_1


a rimborsare alla parte opponente le spese di


lite, che si liquidano in € 15.000 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.


Roma, il 12.03.2022


 

 

Il Giudice

 

Anna Maria Teresa Gregori

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