TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 8528/2024 DEL 20/05/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 61020/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 22/2/2024 e promosso da:
Parte_1
(C.F. e P. IVA
P.IVA_1
, con sede
legale in
Pt_1
Via del Maio di Porto n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa nel presente giudizio anche disgiuntamente, in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all’atto di citazione, dagli Avv.ti Omissis, (C.F.
C.F._1
e Omissis, (C.F.
C.F._2
) del Foro di Roma
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via E. Tazzoli n. 6
contro
ATTRICE
Controparte_1
, cittadino brasiliano (Passaporto brasiliano
NumeroD_1
nato a Rio de Janeiro (Brasile) l’8/1/1991 e residente in Liverpool (Regno Unito), rappresentato e difeso in via tanto congiunta quanto disgiunta, dagli Avv.ti Omissis (C.F.
C.F._3
ed Omissis, (C.F.
C.F._4
) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio legale di quest’ultima sito in Roma, Via di San Nicola De Cesarini
n. 3 in forza di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTO
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
per l’attrice: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig.
Controparte_2
[..
[...]
[...]
alla Scrittura Privata sottoscritta con la Società attrice in data 8 marzo 2018 e, per
- condannare il convenuto a corrispondere alla Società attrice, ai sensi dell’art. 6.5. della Scrittura Privata, un importo pari ad € 800.000,00;
- in via subordinata o alternativa, e per l’ipotesi di ritenuta e denegata inapplicabilità del citato art. 6.5., accertare e dichiarare la decadenza, anche ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. e/o dell’art.
6.2. della Scrittura Privata e/o a titolo di eccezione di compensazione con i danni di cui al capo che segue e/o ai sensi di altra norma applicabile, del convenuto da qualsivoglia diritto alla percezione di residue somme relative al Corrispettivo di cui all’art. 4 della Scrittura Privata e/o a qualsivoglia altra e diversa spettanza eventualmente allo stesso dovuta in dipendenza del rapporto intercorso;
- condannare comunque il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla
Società attrice sia a titolo di danni patrimoniali, nella misura che sarà quantificata e provata in
corso di causa e che si indicano, salva migliore quantificazione, in almeno € 18.500.000,00, o
altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, sia a titolo di danni non patrimoniali, che si
indicano, salvo migliore quantificazione, in € 500.000,00, o altra somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa; somme tutte da eccepire in compensazione
con ogni e qualsivoglia eventuale somma eventualmente allo stesso dovuta in dipendenza del
rapporto intercorso;
- rigettare le domande riconvenzionali formulate dal convenuto nella propria comparsa di
costituzione e risposta, in ogni suo capo e parte, ivi compresa la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”
per il convenuto: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale
- Respingere le domande tutte dell’attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi
esposti.
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che la
Controparte_3
- è inadempiente all’art.4 del ffetto condannarla a pagare
al Sig.
Controparte_1
la somma di Euro 187.008,55=
(Centotta , di cui quanto ad Euro 44.444,44=,
quale rateo corrispondente ai 2/3 del mese di Giugno 2020, quanto ad Euro 66.666,67= relativo
alla mese di Luglio 2020, Euro 66.666,67= relativo al mese di Agosto 2020, quanto ad Euro
9.230,77= quale rateo corrispondente dal 01 al 03 Settembre 2020, il tutto maggiorato di interessi
dalle singole scadenze all’effettivo saldo e rivalutazione monetaria o quei diversi importi
maggiori o minori risultanti all’esito dell’istruttoria o che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di
giustizia.
- ha tenuto una condotta deliberatamente pregiudizievole e lesiva dell’immagine e della
professionalità del convenuto per i fatti di cui in narrativa e per l’effetto condannarla al
risarcimento dei danni tutti, anche di immagine e/o non patrimoniali che si quantificano in Euro
1.600.000,00= quale importo sinallagmaticamente corrispondente a quello contrattualmente
pattuito sub art.4.2 della Scrittura Privata 08.03.18 o in quell’altra misura maggiore o minore che
l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia.
- ha violato i disposti di cui agli artt.1173, 1175 e 1337 c.c. nel corso delle trattative instaurate
nel Gennaio 2019 con
Organizzazione_1
” per l’effetto condannarla al
risarcimento di tutti i dann adagno in favore del Sig.
[...]
Controparte_1
In ogni caso
nella misura di almeno Euro 20.000.000,00=, o in quel l.mo Tribunale riterrà di giustizia.
- Condannare l’attrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. in favore del Sig.
[...]
Controparte_1
nella misura che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustiz
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione notificato in data 7/11/2020 la
Controparte_3
(di
seguito anche il
Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio
avanti all’intestato Tribunale
Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in
proprio favore della somma di € 800.000,00 ai sensi dell’art. 6.5. del contratto inter partes ed al risarcimento dei danni, previo accertamento del grave inadempimento del convenuto delle obbligazioni a suo carico, con conseguente inesistenza di alcun credito di quest’ultimo nei confronti dell’attrice.
L’attrice, premesso di esercitare la propria attività nel settore del giuoco del calcio, avendo
partecipato con la prima squadra (il
Pt_1
al campionato italiano di calcio maschile di Serie A
per la stagione 2019/2020, alla
Org_2
e alla
Organizzazione_3
massima
competizione calcistica per club organizzata, in ambito continentale, dall associazioni calcistiche europee, esponeva:
- che, con contratto di lavoro sportivo n. 1199/A dell’8/3/2018, ratificato dalla
Org_4
[...]
Organizzazione_5
ai sensi dell’art. 4, della L. 23 marzo 1981, n. 91,
Controparte_1 ,
calciatore professionista di fama mondiale, si era obbligato a svolgere la propria attività atletica e
agonistica in favore del
Pt_1
dal 1°/7/2018 al 30/6/2023, per il corrispettivo fisso, per la
stagione 2019/2020, di € 4.094.100,00;
- che le reciproche obbligazioni erano state oggetto di precisazione e specificazione nella
contestuale scrittura privata integrativa del contratto di lavoro sportivo depositata presso la
[...]
Organizzazione_5 ;
- che il rapporto inter partes era disciplinato anche dall’accordo collettivo stipulato tra la
Organizzazione_6
la Organizzazione_5 e
l’ Organizzazione_7
e l’8/3/2018 le parti avevano stipulato un ulteriore accordo,
avente ad oggetto la cessione in favore del
Pt_1
dei diritti di immagine del giocatore, con cui
quest’ultimo aveva ceduto in esclusiva all’attrice, fino al termine della stagione sportiva 2022/2023, “ogni diritto di sfruttamento ed utilizzazione” dei propri diritti di immagine (art. 3.1), impegnandosi a rendersi disponibile, se richiesto dall’odierna attrice, a “realizzare spot, interviste, interventi televisivi e sedute fotografiche, destinati a qualsiasi mezzo diffusivo” (art. 3.4), nonché a “partecipare a manifestazioni promozionali e di pubbliche relazioni e/o di
pubblica evidenza di qualsiasi natura, dirette a promuovere e pubblicizzare i prodotti e servizi anche di terzi e anche come ‘Testimonial’”;
- che la condotta del convenuto aveva, quindi, grande rilievo anche nell’ambito dei rapporti commerciali inter partes, con particolare riferimento allo sfruttamento del diritto all’immagine di
Controparte_1
, che era obbligato, in virtù del citato Accordo Collettivo, ai sensi
dell’art. 10.2, ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della società e, giusta l’art. 10.3, ad evitare comportamenti pregiudizievoli per l’immagine di quest’ultima;
- che, quale corrispettivo della cessione dei diritti di immagine e degli ulteriori obblighi assunti
con la citata scrittura privata, il
Pt_1
si era obbligato a corrispondere al giocatore, in relazione
a ciascuna stagione sportiva, l’importo di € 800.000,00 e che, in relazione alla stagione sportiva 2019/2020, l’attrice aveva corrisposto al convenuto la complessiva somma di € 755.555,55;
- che il corrispettivo di cui sopra si aggiungeva a quello previsto dal contratto di lavoro sportivo, pari ad € 4.094.100,00, per complessivi € 13.408,00 giornalieri;
- che dopo la sconfitta esterna contro la
CP_4
in data 3/11/2019 nella gara valida per
l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, la squadra del periodo decisivo per le sorti della stagione calcistica, in quanto:
Pt_1
era in un
martedì 5/11/2019 era in programma, presso lo Stadio ‘
Org_8
di Pt_1
la gara contro la
squadra del
Org_9 Org_10
, valida per la quarta giornata del girone E del
Org_11
[...]
della
Organizzazione_3
in occasione della quale la vittoria della compagine
campana avrebbe determinato la qualificazione della stessa agli ottavi di finale della competizione;
sabato 9/11/2019 era in programma, presso lo Stadio ‘
Org_8
di Pt_1
la partita contro la
squadra
Organizzazione_12
valida per il campionato di Serie A;
domenica 10/11/2019 avrebbe avuto inizio il periodo di rilascio dei calciatori per le
rappresentative nazionali, con conseguente assenza da
Pt_1
di ben 13 (tredici) atleti, che
avrebbero condotto nuovamente un allenamento con la novembre;
Org_13
soltanto il successivo 21
sabato 23/11/2019 era in programma a Milano la partita contro campionato di Serie A;
Org_14
incontro del
mercoledì 27/11/2019 era in programma la gara in trasferta contro il
Organizzazione_15 ,
decisiva per le sorti del
Pt_1
nel girone E del Group Stage della
Organizzazione_3
- che il presidente del
Pt_1
aveva organizzato un ritiro sportivo, dal lunedì 4/11/2019 fino al
giorno successivo alla partita contro la squadra del Genoa, come esposto da
Controparte_5
tramite
Org_16
presso il centro tecnico di Castelvolturno (CE);
- martedì 5/11/2019 si era disputata la gara di
Organizzazione_3
tra il
Pt_1
e il
Organizzazione_17
e, al termine dell’incontro, alla presenza, nello spogliatoio, di
tutta la squadra, dell’allenatore
Persona_1
del direttore sportivo
Controparte_6
del vice
direttore Sportivo
Controparte_7
e il Responsabile Area Comunicazione
Controparte_8 , i
calciatori, in persona del capitano,
Persona_2
ricevute le informazioni di carattere
logistico per raggiungere la sede del Ritiro, avevano comunicato il rifiuto dell’intera rosa di
pernottare, nei giorni successivi, presso il
Organizzazione_18 di
Castelvolturno, manifestando la volontà di rientrare presso le rispettive abitazioni fino a venerdì
8/11/2019. Vi era stata, quindi, un’accesa discussione, nel corso della quale il
Controparte_6
e Persona_1
avevano inutilmente invitato i calciatori a rivedere la propria posizione e a
rispettare la prescrizione impartita dalla società;
- che, durante la discussione di cui sopra, il vicepresidente del
Pt_1 Persona_3
aveva intimato ai calciatori di rispettare la direttiva dell’attrice, riferendo che la società aveva previsto lo stanziamento di premi in denaro in caso di successive vittorie, ma, in quel frangente,
il convenuto si era avventato contro il
Persona_3
inveendo nei suoi confronti, con
fare minaccioso, e pronunciando espressioni violente e volgari, cercando persino lo scontro
fisico con il vicepresidente del club, desistendo solo grazie al pronto intervento di
CP_6
[...]
e tale condotta aveva indotto anche i calciatori rimasti indecisi ad assumere condotte
contrarie alle decisioni della società;
- che la condotta dei calciatori aveva avuto una vasta eco mediatica, con irreversibile
compromissione dei rapporti tra l’attrice e
Controparte_1
, che il 5/9/2020 era stato
ceduto al club inglese dell’ Org_19
a condizioni svantaggiose per la società, in particolare per il
corrispettivo di € 23.589.743,60, al lordo del contributo di solidarietà Org_
(pari al 5%).
Tanto premesso, l’attrice deduceva il grave inadempimento di
Controparte_1
delle
obbligazioni contrattuali, con serie ripercussioni sulla società anche sotto il profilo risarcitorio, sia per il deprezzamento del valore di cessione del giocatore, sia per il danno all’immagine della
squadra del
Pt_1
causato dalla condotta di
Controparte_1
, con effetti anche sul
rendimento della squadra nel campionato relativo alla stagione 2019/2020.
- Con comparsa del 9/4/2021 si costituiva in giudizio
Controparte_1
, chiedendo il
rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna della
[...]
Controparte_3
al pagamento in proprio favore della somma di € 187.008,55, previo
accertamento della violazione, da parte dell’attrice, dell’art. 4 della scrittura privata inter partes
stipulata l’8/3/2018 ed al risarcimento dei danni alla propria immagine e del pregiudizio
derivante dall’illegittima interruzione della trattativa con il per la cessione del proprio cartellino.
Organizzazione_1
Controparte_1
, premesso di aver stipulato con la società attrice il “Contratto di
prestazione sportiva”, con contestuale sottoscrizione del contratto di cessione dei diritti di immagine, su imposizione della società, che aveva inteso scorporare la cessione dei diritti di immagine del calciatore, esponeva che, dopo circa tre anni di proficuo andamento del rapporto,
nel 2018 il
Pt_1
gli aveva proposto di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020,
proposta accettata dal calciatore l’8/3/2018, senza avvalersi dell’art. 17 del regolamento della
Org_ , che consente agli atleti iscritti di recedere unilateralmente dai contratti due anni prima della loro scadenza, con l’obbligo, per la società che acquista i diritti sul calciatore, di corrispondere un indennizzo alla società da cui proviene l’atleta, pari generalmente a un anno di retribuzione.
Il convenuto dichiarava di aver sempre tenuto una condotta ispirata ai principi di correttezza professionale e di riservatezza in ambito privato e che, con riferimento ai fatti su cui si controverte, l’attrice aveva proposto l’applicazione di una multa a venticinque suoi tesserati, ma non aveva poi dato corso alla richiesta di nomina dell’arbitro da parte del presidente del Tribunale per consentire lo svolgimento del relativo procedimento.
Controparte_1
esponeva inoltre:
- che il
Pt_1
aveva fissato quotidiane sessioni di allenamento, impedendo arbitrariamente ai
calciatori di usufruire dell’unico giorno settimanale di riposo loro garantito dall’art. 18.1 degli accordi collettivi di categoria, secondo cui “il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale normalmente entro i primi due giorni della settimana”;
- che il 30/10/2019, durante la gara di campionato di Serie A Napoli-Atalanta, aveva subito un infortunio di gioco, per il quale, in data 31/10/2019, gli era stato prescritto riposo assoluto di
dieci giorni, pertanto era stato solo formalmente convocato per la partita di
Org_3
con il Salisburgo e, dopo aver trascorso la notte con la squadra, il 5/11/2019 aveva asportato i suoi effetti personali dalla camera d’albergo assegnatagli, anche per ragioni familiari;
- che nel corso dell’evento del 5/11/2029, svoltosi senza la presenza di soggetti esterni alla società, vi era stata una generale concitazione, con un crescendo di toni, a cui aveva dato origine
principalmente l’atteggiamento di
Controparte_9
lesivo della dignità dei calciatori, oltre
alla situazione di tensione nel periodo immediatamente successivo alla partita, poiché vi era stato un pareggio nonostante l’ottima prestazione della squadra partenopea;
- che il giorno seguente la società aveva organizzato l’allenamento allo stadio di
Pt_1
esponendo i giocatori alla contestazione dei tifosi, dopo la diffusione delle notizie sull’episodio del giorno precedente;
- che il 9/11/2019 ignoti malintenzionati si erano introdotti nella sua abitazione, con effrazione dei serramenti e con ripercussioni sullo stato psicologico della moglie, in avanzato stato di gravidanza, e sui figli minori;
- che il 10/11/2019 il responsabile sanitario del
Pt_1
dopo aver visitato nuovamente il
calciatore, gli aveva prescritto “…ulteriori 15 giorni di riposo assoluto” e soltanto il 22/11/2019 il medico sociale ne aveva certificato la guarigione clinica, sicché il convenuto aveva disputato
interamente sia la partita di Campionato di Serie A fuori casa contro il Org_1
il 23/11/2019, sia
quella di
Org_3
in Inghilterra contro il Liverpool il 27/11/2019;
- che al ritorno dalla trasferta di Liverpool il calciatore soffriva di fitte al lato sinistro del torace ed il 30/11/2019 dagli accertamenti diagnostici RX tac a cui era stato sottoposto era emersa un’infrazione ossea della porzione anteriore della nona e decima costa, per cui il responsabile
sanitario del
Pt_1
in data 4/12/2019, gli aveva prescritto n. 21 giorni di riposo assoluto;
- che a gennaio 2020, alla presenza del presidente Org Persona_3
dell’
Org_21
e del
direttore sportivo
CP_6
gli era stato proposto informalmente il rinnovo del contratto fino al
30/6/2024, con opzione fino al 30/6/2025, ma il successivo mese di agosto l’attrice aveva deciso di cedere il calciatore, come in effetti avvenne a settembre 2020, quando il cartellino dell’atleta
fu ceduto al Club inglese
Organizzazione_22 ;
- che la cessione del cartellino del convenuto aveva generato a favore del
Pt_1
una plusvalenza
di almeno € 25.000.000, poiché l’originario costo di acquisto era stato totalmente ammortizzato, dando atto che era stato pattuito che l’attrice avrebbe percepito dal club inglese ulteriori emolumenti per complessivi € 5.000.000 al verificarsi di alcune condizioni legate prevalentemente al numero di presenze del calciatore, portando il corrispettivo per la cessione ad
€ 28.717.948,72;
- che, dopo reiterati solleciti, il 25/3/2021 erano state trasmesse al convenuto le buste paga relative al periodo agosto 2019-settembre 2020, da cui era emerso che “gli importi netti relativi alle mensilità di luglio agosto e settembre 2020 sono stati trattenuti in ragione dei crediti vantati dalla scrivente e richiesti con ricorso al collegio arbitrale ai sensi dell’accordo collettivo
CP_10
del 26 novembre 2019 e con atto di citazione davanti al tribunale di Roma
notificato il 7.11.2020”. Tanto premesso,
Controparte_1
contestava la violazione dell’art. 3.3 della Scrittura
Privata inter partes stipulata l’8/3/2018, deducendo che egli non era obbligato al ritiro imposto dalla squadra il 5/11/2019 in quanto infortunato ed in mancanza di prova che la causa
dell’alterco con
Controparte_9
fosse imputabile al convenuto, contestando che le
modalità dello stesso fossero realmente accadute come descritto dalla controparte.
In subordine,
Controparte_1
contestava l’incidenza dell’episodio sopra descritto sul
sinallagma contrattuale, ritenendo, conseguentemente, infondata l’avversa domanda di condanna del convenuto al pagamento della penale prevista dall’art. 6.5 della Scrittura Privata dell’8/3/2018, evidenziando che il contratto si era risolto il 3/9/2020 per effetto della volontà
dell’attrice di cedere a titolo oneroso il cartellino del calciatore all’
CP_11
con
conseguente applicazione dell’art. 6.2 del citato contratto, in virtù del quale “Resta espressamente inteso che la risoluzione del presente accordo ai sensi e per gli effetti del precedente paragrafo 6.1 (…) b) non genera obblighi di risarcimento, indennizzo o simili per l’una o l’altra parte”. Il convenuto eccepiva, inoltre, l’incompetenza funzionale del giudice adito in ordine all’avversa domanda risarcitoria, trattandosi di materia devoluta all’organismo arbitrale previsto dall’art. 21 degli accordi collettivi di categoria e riteneva, comunque, infondata
l’avversa pretesa, dando atto che, dopo l’episodio accaduto il 5/11/2019, l’ CP_1
aveva
continuato a svolgere la sua attività in esecuzione dei contratti inter partes e che nessuna contestazione o eccezione di inadempimento era stata sollevata dall’attrice.
Controparte_1
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al
pagamento delle seguenti somme, in adempimento della Scrittura Privata dell’8/3/2018: € 44.444,44, quale rata corrispondente ai 2/3 della retribuzione dovuta per il mese di giugno 2020,
€ 66.666,67 quale compenso per la mensilità di luglio 2020, € 66.666,67 per la mensilità di agosto 2020 ed € 9.230,77 quale rata del corrispettivo dovuto per il periodo dal 1° al 3/9/2020, per complessivi € 187.008,55.
Il convenuto chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al risarcimento del danno all’immagine, per averlo esposto alla pubblica disapprovazione dopo l’episodio del 5/11/2019 e per aver cagionato l’interruzione delle trattative intraprese con la squadra francese del Paris Saint Germain, con cui il calciatore aveva raggiunto un accordo di massima a seguito della proposta pervenutagli della stipulazione di un contratto della durata da gennaio 2019 al 30/6/2024 per il compenso di € 6.000.000 netti a stagione, trattativa interrotta dal club transalpino a causa delle
eccessive pretese del
Pt_1
che ammontavano ad € 120.000.000. L
CP_1
concludeva, dunque,
come in epigrafe, chiedendo, altresì, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
- Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l’attrice contestava le avverse eccezioni, domande e
deduzioni, eccependo, quanto alle pretese retributive dell’ CP_1 , che, con comunicato ufficiale n.
228/A del 22/6/2020, la Org_
aveva disposto che, per i contratti pluriennali, quale quello in
esame, in conseguenza dell’estensione di durata della stagione sportiva dal 30 giugno al 31 agosto 2020 conseguente alla pandemia, il corrispettivo del mese di giugno venisse “spalmato” in tre tranches uguali pagabili a giugno/luglio/agosto. Conseguentemente, le somme eventualmente dovute al convenuto in forza di quel titolo sarebbero state pari ad € 66.666,66 per il mese di giugno 2020, di cui € 22.222,22 versati in ottemperanza a quanto indicato dalla FIGC ed € 44.444,44, corrispondenti al saldo, da versarsi in due rate di pari importo a luglio ed agosto 2020, trattenute dalla società ex art. 1460 c.c. in acconto del maggior danno, come anche la somma di € 9.230,77, relativa ai primi tre giorni di settembre 2020. L’attrice contestava, inoltre, le avverse pretese risarcitorie, ritenendole sfornite di prova e, in ogni caso, destituite di fondamento.
Il convenuto, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., contestava le avverse deduzioni, dava atto di aver intrapreso un procedimento arbitrale per il recupero degli emolumenti non
ricevuti in virtù del contratto di lavoro inter partes e, quanto alle proprie pretese derivanti dal
contratto di cessione del diritto all’immagine, eccepiva che il Comunicato Ufficiale Org_
n. 228
del 22/6/2020 non aveva determinato la modifica dei corrispettivi dovuti dalle società ai calciatori professionisti, non potendo modificare i contratti tra questi ultimi, come emergeva
anche dal Comunicato Ufficiale Org_
n.99/a del 21/9/2020. A supporto della propria pretesa
risarcitoria, l’ CP_1
richiamava l’intervista rilasciata a Radio
Org_16
il 10/4/2021 dal
presidente della
Org_23
Controparte_5
che aveva ammesso l’errore compiuto e che il PSG gli aveva offerto la
somma massima di € 40-45 milioni per l’acquisto del cartellino dell’odierno convenuto.
- In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 22/2/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, in allegato alle quali, depositate il 20/2/2024, l’attrice versava in atti il lodo arbitrale emesso il 26/11/2021 ai sensi dell’art. 21 dell’Accordo
collettivo
Org_24
del 5/9/2011 e la sentenza n. 5354 del 30/12/2022, con cui il Tribunale
Ordinario di Napoli aveva rigettato l’impugnazione del suddetto lodo arbitrale irrituale proposta
dall’ CP_1
avverso la
Controparte_12
In seguito, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del
22/2/2024, la causa era assunta in decisione, con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
- Questioni pregiudiziali.
L’eccezione di incompetenza del giudice adito in favore dell’arbitro in ordine alla domanda risarcitoria attorea non coglie nel segno, con le precisazioni di seguito indicate.
Giova premettere che l’articolo 21 dell’Accordo collettivo tra la
Organizzazione_6
[...] la
Controparte_13
e l’
Controparte_14
[...]
dispone, ai sensi dell’art. 4, co. V della L. n. 91/1981 e dell’art. 3, co. I, ult.
periodo, della L. n. 280/2003, che il contratto individuale di prestazione sportiva debba contenere la clausola compromissoria in arbitrato irrituale con riferimento alla soluzione delle controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso e tutte le vicende riconducibili al rapporto di lavoro, con obbligo a carico delle parti di accettare la cognizione dell’arbitro irrituale.
In attuazione di tale previsione, l’art. 4 del contratto di prestazione sportiva inter partes stipulato l’8/3/2018, n. 1199/A prevede la devoluzione in arbitrato, con le modalità previste dal citato accordo collettivo, di tutte le controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del contratto o di altre scritture, così come di tutte le vicende relative al rapporto tra la società attrice ed il calciatore.
Al contrario, la scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per la regolamentazione della
cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine dell’ CP_1
a favore del
Pt_1
non prevede
alcuna clausola compromissoria, ma, al contrario, la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del foro di Roma per le controversie relative al contratto, ai sensi dell’art. 7.9 del regolamento contrattuale. Non potrebbe, inoltre, ritenersi estesa alla suddetta scrittura privata la clausola compromissoria prevista dal contratto di lavoro sportivo per effetto del richiamo,
contenuto nell’art. 4 alle “Altre scritture”, dovendo intendersi tale richiamo valido per gli accordi, come la “Scrittura privata integrativa e specificativa del contratto di lavoro sportivo”, che comunque ineriscano alle prestazioni sportive del calciatore, rispetto alle quali è estraneo l’accordo sullo sfruttamento dell’immagine di quest’ultimo a fini commerciali, seppur connesso alla notorietà acquisita dall’atleta per le sue doti sportive.
E’, tuttavia, evidente che la cognizione del presente giudizio è limitata al solo accordo per lo
sfruttamento dei diritti di immagine dell’ CP_1
e non può estendersi agli altri contratti inter
partes che regolano la prestazione di lavoro sportivo del convenuto, sicché anche la valutazione dell’inadempimento del calciatore dedotto dall’attrice deve essere valutato esclusivamente secondo i parametri previsti dalla scrittura privata relativa ai diritti di immagine, con conseguente esorbitanza dalla cognizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria di ogni riferimento, da parte dell’attrice, agli artt. 10.1, 10.3 e 10.6 dell’Accordo collettivo di categoria ed agli obblighi assunti dal convenuto con il contratto di lavoro sportivo e la scrittura integrativa, trattandosi di clausole estranee al rapporto controverso in questa sede, disciplinato dalla sola scrittura privata avente ad oggetto la cessione dei diritti di immagine del convenuto.
E’ inammissibile la produzione del lodo arbitrale emesso il 26/11/2021 ai sensi dell’art. 21
dell’Accordo collettivo
Org_24
del 5/9/2011 in allegato alle note scritte di trattazione
sostitutive dell’udienza di precisazione delle conclusioni depositate dall’attrice il 20/2/2024.
Ed invero, pur trattandosi di documento formatosi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, cristallizzatesi con il decorso dei termini ex art. 183, co. VI c.p.c. il 31/5/2021, il 30/6/2021 ed il 20/7/2021, nondimeno, risalendo al 26/11/2021, doveva essere prodotto dall’attrice con la prima difesa utile successiva, coincidente con il deposito delle note scritte di trattazione del 1°/3/2022, sostitutive dell’udienza fissata il 9/3/2022 per l’ammissione dei mezzi istruttori.
E’ ammissibile, invece, la produzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 5354 del 30/12/2022, avvenuta con la prima difesa utile successiva alla sua pronunzia.
Ad abundantiam, il lodo arbitrale irrituale non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, avuto riguardo alla sua natura negoziale e considerato che risulta pendente il ricorso per cassazione proposto avverso la citata sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che ha respinto l’impugnazione proposta avverso il lodo medesimo.
Si rileva al riguardo che nel compromesso per arbitrato irrituale è insita la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto controverso, ma non in relazione alle
posizioni giuridiche soggettive non comprese nel compromesso o nella clausola compromissoria, pertanto nella fattispecie il lodo arbitrale prodotto dall’attrice, avente ad oggetto la valutazione di
legittimità delle sanzioni applicate dalla
Controparte_12
all’ CP_1
per il rifiuto opposto di
partecipare al ritiro disposto dalla società e per comportamento irriguardoso nei confronti di quest’ultima, non esplica la sua efficacia nel presente procedimento, in cui si controverte su diritti non compromessi in arbitrato irrituale.
- Domande principali.
Nel merito, con particolare riferimento alla causa petendi, la
Controparte_3
[...]
chiede la condanna di
Controparte_1
al pagamento dell’importo di €
800.000,00, in esecuzione dell’art. 6.5 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018; in subordine, l’attrice eccepisce l’inadempimento della controparte ex artt. 1460 c.c. e 6.2 del citato contratto, con compensazione di ogni avversa pretesa con i danni che le sarebbero stati cagionati dall’ CP_1 .
L’attrice chiede, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali causati, secondo la sua prospettazione, dalla condotta gravemente inadempiente della controparte agli obblighi assunti con la menzionata scrittura privata dell’8/3/2018.
Le domande sono infondate e non possono essere accolte.
Risulta dagli atti che a luglio 2015 il
Pt_1
acquistò dall’Udinese il cartellino del calciatore
Controparte_1
per il corrispettivo di € 12.000.000 e sottoscrisse con l’atleta il contratto
n. 1199/A, ratificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ex art. 4 della L. 23/3/1981, n. 91, della durata di anni cinque, dal 1°/7/2018 al 30/6/2023 (art. 1), con cui quest’ultimo,
tesserato della
Org_6
si è obbligato a prestare la propria attività atletica ed agonistica in favore
dell’attrice per il corrispettivo fisso, per la stagione 2019/2020, di € 4.094.100,00.
Contestualmente alla sottoscrizione del citato contratto, il
Pt_1
stipulò con l’ CP_1
una scrittura
privata integrativa del contratto di lavoro sportivo, a sua volta depositata presso la
[...]
Organizzazione_5
, con cui i contraenti precisarono le reciproche obbligazioni,
regolando, altresì, il contenuto dei diritti promo-pubblicitari, compresa la cessione all’odierna attrice di tutti i diritti promo-pubblicitari spettanti al calciatore e relativi all’utilizzazione ed allo
sfruttamento promo-pubblicitario dell’immagine dell’atleta in via esclusiva da parte del
Pt_1
Con la citata scrittura privata, volta a disciplinare l’utilizzazione dei diritti di immagine del calciatore da parte della società attrice, l’ CP_1 , titolare dei suddetti diritti, ne concesse il diritto
di sfruttamento in via esclusiva al
Pt_1
prendendo atto, ai sensi dell’art. 2.3 dell’accordo, che
la sua condotta, in campo e fuori, avrebbe costituito elemento essenziale ai fini dell’utile sfruttamento dei suoi diritti all’immagine, rendendosi disponibile ad effettuare dichiarazioni, anche in forma di registrazione di messaggi, interviste anche televisive, servizi fotografici et similia. Contestualmente, il convenuto si impegnò a rendere le sue prestazioni sportive al massimo livello possibile, obbligandosi a conformarsi alle regole dettate dalla società, impegnandosi a non effettuare alcuna esternazione, anche tramite i social network, afferente alla società attrice, ai suoi tesserati o comunque ai suoi rapporti con il convenuto ed alla sua vita, se non previa autorizzazione della società attrice.
La scrittura privata prevedeva, all’art. 6.1, la sua risoluzione automatica in caso di estinzione del contratto di lavoro sportivo e l’art. 6.3 sanciva, inoltre, l’applicazione di una penale pari al corrispettivo stabilito nel contratto di lavoro sportivo, salvo il maggior danno, in caso di violazione degli obblighi assunti dal calciatore ex artt. 2 e 3 del contratto e, ai sensi del successivo art. 6.5, era previsto il diritto della società di compensare le somme dovute dall’ CP_1 a titolo di penale con i compensi a lui spettanti.
Il rapporto tra il
Pt_1
ed il giocatore era, inoltre, regolato dall’accordo collettivo stipulato, ai
sensi dell’art. 4 della L. 91/1981, tra la
Organizzazione_6
, la
[...]
Organizzazione_5
e l’
Organizzazione_7
L’8/3/2008 il
Pt_1
stipulò con l’ CP_1
un ulteriore contratto, unico che rileva nella fattispecie,
per le ragioni sopra addotte con riferimento alla competenza dell’ Org_25
per disciplinare, in via
autonoma rispetto al contratto di lavoro sportivo ed alla relativa scrittura integrativa, la cessione, da parte del calciatore, all’odierna attrice dei diritti di immagine, voce, volto e firma in via esclusiva, con l’impegno, da parte dell’ CP_1 , di partecipare ad ogni evento o programma di qualsiasi genere natura, segnatamente cinematografico, televisivo, audiovisivo et similia, ai fini del perseguimento della politica di potenziamento e diffusione del marchio attoreo.
La durata del contratto era fissata dall’1/7/2018 al 30/6/2023 e, ai sensi dell’articolo 3 della
scrittura privata, l’odierno convenuto cedette al
Pt_1
in via esclusiva, ogni diritto di
sfruttamento ed utilizzazione dei diritti di immagine. Ai sensi dell’articolo 3.3 del contratto,
l’ CP_1
ha preso atto che il proprio comportamento, in campo e fuori, costituiva elemento
essenziale ai fini dell’utile sfruttamento dei suoi diritti di immagine, impegnandosi, ai sensi del successivo articolo 3.6, a non partecipare a manifestazioni o eventi di pubblica evidenza o di carattere pubblicitario su richiesta di terzi, a non rendere dichiarazioni pubbliche, in qualsiasi forma, senza averne previamente concordato il contenuto con la società sportiva, con la
previsione che quest’ultima sarebbe stata l’unica entità legittimata all’incasso di qualsiasi somma dovuta al calciatore dalla nazionale in cui l’odierno convenuto fosse stato eventualmente convocato.
L’attrice, a sua volta, si obbligò a corrispondere all’ CP_1 , quale corrispettivo della cessione dei diritti di immagine, la somma di € 800.000 per ciascuna stagione sportiva.
L’art. 6 disciplinava i casi di scioglimento del contratto e di applicazione della penale, prevedendo in primis l’automatica risoluzione del contratto in caso di cessazione del contratto di lavoro sportivo della scrittura integrativa di quest’ultimo. L’art. 6.5 prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa del calciatore, l’obbligo a carico di quest’ultimo di corrispondere alla società una penale pari al corrispettivo dovuto per la stagione sportiva di riferimento ed il successivo articolo 6.6 del corrispettivo dovuto al calciatore della stagione sportiva in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di esclusiva a favore del
Pt_1
e delle disposizioni di cui agli articoli 3.2, 3.6, lett. a) e b), 3.10 e 3.11. L’articolo 6.7
della scrittura privata prevedeva, infine, il diritto della società di compensare il corrispettivo eventualmente dovuto all’atleta con le penali maturate a carico di quest’ultimo.
In tal modo inquadrato il rapporto giuridico tra le parti, disciplinato da plurimi contratti afferenti sia alla prestazione sportiva a carico del convenuto, sia all’utilizzazione, da parte del club, dei diritti di immagine dell’ CP_1 , è d’uopo premettere che nella fattispecie l’attrice ha dedotto la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi posti a suo carico dal contratto che disciplinava lo sfruttamento economico della sua immagine, deducendo che, a causa della
condotta tenuta dal calciatore il 5/11/2019 al termine della partita disputata dal
Pt_1
con la
squadra austriaca del Salisburgo, valida per le qualificazioni nella
Organizzazione_3
sarebbero stati violati dall’ CP_1
gli obblighi comportamentali posti a suo carico, con
conseguente compromissione dei rapporti tra le parti e con forti ripercussioni negative sulla
possibilità per il
Pt_1
di sfruttare economicamente l’immagine del giocatore.
Non viene in rilievo, invece, alcun addebito di inadempimento inerente alla prestazione sportiva a carico dell’ CP_1 , su cui l’attrice non ha sollevato alcuna contestazione, avendo concentrato le sue doglianze sulla condotta tenuta dal calciatore nella circostanza sopradescritta ed invocando l’applicazione della penale prevista dall’articolo 6.5 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018, che disciplinava lo sfruttamento dei diritti di immagine del convenuto.
Ciò posto, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della penale invocata dall’attrice, non essendo stata chiesta, né, conseguentemente, pronunciata, la risoluzione del contratto avente ad
oggetto lo sfruttamento dell’immagine commerciale del convenuto. Al contrario, è pacifico che il rapporto di lavoro sportivo e, conseguentemente, i contratti accessori tra le parti, tra cui quello afferente all’utilizzazione economica dell’immagine del calciatore, sono proseguiti per la stagione in corso all’epoca del fatto contestato, fino a settembre 2020, quando il cartellino afferente ai diritti economici sulle prestazioni dell’atleta è stato ceduto alla squadra inglese dell’ Org_19 .
Si rileva, al riguardo, che la formulazione dal citato articolo 6.5 è indubbia nel senso che
l’applicazione della penale postula la risoluzione del contratto, mentre il successivo articolo 6.6, peraltro non espressamente invocato dall’attrice, ricollega l’applicazione della penale a violazioni di previsioni contrattuali che non rilevano nella fattispecie.
La Controparte_3
in subordine, eccepisce l’inadempimento della
controparte ex art. 1460 c.c. e chiede, pertanto, accertarsi l’inesistenza di qualsiasi diritto di credito dell’ CP_1 , sia con riferimento al contratto dell’8/3/2018 inter partes stipulato per lo sfruttamento dei diritti di immagine, sia in ordine agli altri contratti.
L’eccezione è priva di pregio.
In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l’exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all’articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l’esistenza dell’inadempimento anche dell’altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (cfr. Cass. civ. n. 17020 del 26/05/2022).
La giurisprudenza di legittimità afferma generalmente che la mancanza di gravità dell'inadempimento rende l’eccezione di cui all’ art. 1460 c.c. contraria a buona fede (Cass. civ.
n. 22626/2016; n. 8880/2000), sebbene ciò non consenta di affermare a priori che la gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni ex art. 1460
c.c. sia nello stesso tempo tale da giustificare la risoluzione del contratto (Cass. civ. n. 5232/1985), posto che la gravità dell’inadempimento è un presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale e definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione di inadempimento non estingue il contratto (Cass. civ. n 1690/2006).
In materia di contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio dell’importanza dell’inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art. 1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del
singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma (cfr. Cass. civ. n. 26334 del 17/10/2019).
Non può, inoltre, ritenersi legittimamente sollevata l’eccezione d’inadempimento da parte di chi, a fronte d’un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione (cfr. Cass. civ. n. 8760 del 29/03/2019).
L’art. 1460 c.c. disciplina, in particolare, la facoltà di ciascuna delle parti di un contratto a prestazione corrispettive di rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere; facoltà che trova fondamento nell’esigenza di fornire ai contraenti un rimedio contro il rischio dell'inadempimento altrui, rimedio teso a garantire l'eguaglianza delle posizioni delle parti nell’esecuzione del contratto. Qualora venga proposta l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2 (cfr. Cass. civ. n. 22626 del 08/11/2016). Nella specie, l’attrice non può utilmente invocare l’eccezione di inadempimento, poiché, All’esito di un’analisi comparativa delle reciproche condotte e considerata la rilevanza
nell’economia del contratto dell’episodio del 5/11/2019 denunciato dal
Pt_1
non può ritenersi
conforme a buona fede la condotta della società che rifiuti il pagamento dei corrispettivi a favore del calciatore a carico del quale non sia stato allegato l’inadempimento delle specifiche obbligazioni assunte con la scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per lo sfruttamento dei diritti di immagine del convenuto, bensì la generica violazione di doveri comportamentali, che avrebbero pregiudicato la società attrice e compromesso i rapporti tra le parti.
A prescindere, infatti, dalle concrete modalità con cui si sono svolti i fatti in occasione dell’episodio denunziato dall’attrice ed impregiudicata in questa sede la valutazione di eventuali
violazioni dell’onore e del decoro di
Persona_3
da parte dell’odierno convenuto, che
devono essere eventualmente fatti l’avere dal soggetto leso in altra sede e che non possono nell’odierno giudizio giustificare una pronuncia di inadempimento a carico del giocatore, si rileva che la generica violazione, dedotta dall’attrice a carico del convenuto, degli obblighi di
condotta non assurge ad inadempimento di tal guisa da esimere la società dal corrispondere alla controparte i corrispettivi pattuiti. Si rileva, infatti, che non risulta violato il prestigio della
società attrice a causa delle condotte ascritte all’ CP_1
e non sussistono idonea allegazione né
prova che queste ultime abbiano inciso in modo significativo ed economicamente rilevante sui diritti di sfruttamento dell’immagine del calciatore da parte della società partenopea.
Invero, l’art. 3.3 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per la disciplina dello sfruttamento dei diritti d’immagine del calciatore dispone che “Il calciatore prende atto che il proprio comportamento, in campo e fuori, costituisce elemento essenziale al fine dell’utile e pieno sfruttamento dei Diritti di Immagine e riconosce che comportamenti scorretti e/o non regolamentari, sanzionati o meno da soggetti che ne abbiano il potere, pregiudicherebbero la possibilità per il CLUB di sfruttare appieno i Diritti di Immagine”.
Dall’interpretazione secondo buona fede della citata clausola contrattuale emerge, dunque, che i doveri comportamentali del calciatore in tanto rilevano ai fini dell’economia del contratto su cui si controverte in quanto la loro violazione incida, almeno in parte, sui proventi ricavati dalla
Controparte_3
dallo sfruttamento dell’immagine dell’ CP_1 .
Nella specie, l’attrice non ha fornito idonea prova documentale che, a seguito dell’episodio occorso il 5/11/2019, si sia verificata una riduzione del fatturato derivante dallo sfruttamento dell’immagine commerciale del calciatore o che vi sia stato, da parte di terzi, il recesso da contratti di sponsorizzazione o dall’organizzazione di eventi che coinvolgesse la società attrice, a causa della condotta tenuta dall’ CP_1 .
Osserva, inoltre, il giudicante che dalla formulazione dell’art. 3.2 della citata scrittura privata
emerge che le condotte rilevanti ai fini dell’inadempimento contrattuale del convenuto siano quelle integrative di illeciti verso terzi o, comunque, di violazione di norme imperative, stante il richiamo all’eventuale applicazione, da parte di “soggetti che ne abbiano il potere” di sanzioni. Osserva, infine, il giudicante che, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento che, per le ragioni sopra esposte, risulterebbe ultroneo in questa sede, dalla rappresentazione dei fatti proveniente da entrambe le parti emerge che l’episodio occorso il 5/11/2019 si inquadra in un
contesto di generale concitazione che ha coinvolto l’intera squadra del
Pt_1
ed in particolare i
calciatori presenti, a causa dei risultati deludenti delle partite immediatamente precedenti,
compreso il risultato finale della partita disputata dal
Pt_1
con il Salisburgo, a cui è seguita la
decisione repentina della società di organizzare un ritiro della squadra per favorirne la concentrazione in vista della disputa delle partite successive, che ha causato una reazione di
generalizzata contrarietà da parte dei calciatori del
Pt_1
reduci da un periodo di grande
intensità di impegni dal punto di vista atletico, in considerazione del calendario degli eventi precedenti.
La condotta del convenuto denunziata dall’attrice tenutasi il 5/11/2019 non è, dunque, idonea ad integrare i presupposti dell’inadempimento della scrittura privata con cui è stata disciplinata
l’utilizzazione economica dell’immagine dell’ CP_1
da parte della
Controparte_3
[...]
né del fatto illecito generatore di danni a carico di quest’ultima.
Ne consegue il rigetto, oltre che della domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento della penale, anche dell’eccezione di inadempimento e della pretesa risarcitoria attorea per l’asserito deprezzamento del valore del cartellino del convenuto a causa delle condotte rappresentate dall’attrice.
Ad abundantiam, la domanda risarcitoria attorea è sfornita di idonea prova.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l’altrui inadempimento ovvero allegare e provare l’altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l’evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Con particolare riferimento al danno patrimoniale di cui si duole la parte attrice, non vi è prova
dell’asserito deprezzamento del valore di mercato del cartellino dell’ CP_1
a causa della condotta
tenuta da quest’ultimo il 5/11/2019, né la prova di tale fatto dannoso può desumersi
presuntivamente dalla dedotta necessità del compromissione dei rapporti inter partes.
Pt_1
di cedere il giocatore a causa della
Ed invero, a fronte della prospettazione del convenuto circa le proposte di rinnovo contrattuale
provenienti dalla dirigenza del
Pt_1
l’attrice non ha specificamente smentito tali circostanze,
sicché deve ritenersi che l’episodio del 5/11/2019, contrariamente a quanto sostenuto dalla società partenopea, non ha irrimediabilmente pregiudicato i rapporti tra le parti, né ha esposto l’attrice alla necessità conclamata di cedere i diritti sul calciatore, sicché le modalità e le
condizioni di cessione del relativo cartellino alla società inglese dell’ Org_19
sono frutto di una
decisione discrezionale del
Pt_1
non resa necessaria a causa della condotta del convenuto.
Alla mancanza di un fatto illecito ascrivibile all’ CP_1 , inoltre, consegue l’infondatezza della pretesa attorea di condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale.
Giova premettere che anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (cfr. Cass. civ. n. 22396 del 01/10/2013).
Nel caso in esame, non è configurabile un fatto illecito ascrivibile al convenuto, né, ad abundantiam, un danno risarcibile per la società attrice, posto che all’episodio verificatosi il 5/11/2019 hanno partecipato, quali testimoni oculari, i soli soggetti legati contrattualmente alla società attrice e non vi è prova che l’eco mediatica dell’episodio sia imputabile all’odierno
convenuto, al quale, come a tutta la squadra del
Pt_1
nel periodo immediatamente successiva
al fatto è stato imposto il silenzio-stampa, sicché non è emerso alcun elemento da cui desumersi che il convenuto abbia diffuso agli organi di stampa e, comunque, a soggetti estranei alla società attrice informazioni circa l’episodio su cui si controverte.
- Domande riconvenzionali.
Premesso quanto sopra esposto in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in materia
risarcitoria, è priva di pregio la domanda riconvenzionale con cui
Controparte_1
chiede
la condanna della
Controparte_3
al risarcimento del danno alla propria
immagine ed alla propria professionalità.
Non è, infatti, configurabile, anche per le ragioni esposte con riferimento alle domande principali, alcuna condotta illecita ascrivibile all’attrice in ordine all’episodio occorso il 5/11/2019, posto che, a prescindere da ogni ulteriore accertamento delle concrete modalità del
fatto e della condotta tenuta da
Persona_3
non emerge dagli atti alcun
comportamento da parte dell’attrice idoneo a ledere l’immagine del convenuto, né dal punto di vista del decoro in generale, né in ordine alla sua reputazione professionale. Si rileva, inoltre, che il convenuto non ha allegato né comprovato che la sua immagine sia stata lesa dalle modalità con cui la società partenopea ha gestito le vicende successive all’episodio occorso il 5/11/2019, poiché il silenzio-stampa imposto a tutti i protagonisti della vicenda appare giustificata dalla necessità di tutelare la società e di prevenire intrusioni da parte dei mass media negli affari
interni al
Pt_1
ed ai rapporti con i suoi atleti tesserati, anche al fine di tutelare questi ultimi da
un’eccessiva eco mediatica del fatto, che avrebbe nuociuto ad entrambe le parti.
Si rileva, inoltre, che la condotta attorea successiva al fatto, caratterizzata dalla prosecuzione del rapporto fino a settembre dell’anno successivo senza alcuna ritorsione nei confronti del calciatore, dimostra l’assenza di qualsiasi intento della società di ledere l’immagine e la professionalità del convenuto, che, al contrario, l’attrice ha continuato a valorizzare nell’interesse comune delle parti, mostrando, dunque, una condotta improntata alla correttezza ed alla buona fede nell’esecuzione del contratto.
È parimenti priva di pregio la domanda risarcitoria del convenuto fondata sull’asserita
violazione, da parte della
Controparte_3
degli articoli 1173, 1175 e 1337
c.c. nel corso delle trattative instaurate con la società
Organizzazione_1
, non
andate a buon fine, non essendo stata perfezionata l’operazione di cessione del calciatore alla
società di calcio francese. Si rileva, in primis, che l’ CP_1
non può azionare l’asserita
responsabilità precontrattuale dell’attrice nel corso delle trattative intercorse con la società
[...]
Org_26 Org_1
, trattandosi di questione che avrebbe potuto essere sollevata
soltanto da quest’ultima, con cui il
Pt_1
aveva instaurato le trattative.
In ogni caso, premesso che non emergono dagli atti precisi elementi in ordine alle trattative
intercorse tra l’odierna attrice ed il
Organizzazione_27
, si osserva che la scelta
dell’attrice di non concludere il contratto con la società transalpina non integra gli estremi della responsabilità precontrattuale, in quanto frutto di una scelta di tipo economico, che l’attrice era libera di intraprendere, in mancanza di prova che si fosse impegnata ad accettare condizioni proposte dalla società parigina che poi siano state irragionevolmente rifiutate.
È fondata, invece, la riconvenzionale con cui il convenuto chiede la condanna dell’attrice al pagamento in proprio favore della somma di € 187.008,55, in esecuzione dell’art. 4 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per la regolamentazione dello sfruttamento dei diritti di immagine del convenuto.
Invero, l’attrice è obbligata, ai sensi del citato l’art. 4, a corrispondere all’ CP_1
l’importo lordo
di € 800.000,00 per ogni stagione sportiva dall’1/7 al 30/6, “in 12 (dodici) rate di uguale importo con scadenza mensile posticipata” e risulta inadempiente al pagamento delle seguenti somme: € 44.444,44 quale rata corrispondente ai 2/3 di giugno 2020, € 66.666,67 per la mensilità di luglio 2020, € 66.666,67 per la mensilità di agosto 2020 ed € 9.230,77 quale rata corrispondente al periodo dall’1 al 3/9/2020, per complessivi € 187.008,55. Su tale importo decorrono gli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito
di valuta ed in mancanza di allegazione e prova del maggior danno di cui all’art. 1224, co. II c.c..
Non rileva in contrario il richiamo, da parte attrice, al comunicato della
Org_
n. 228 del
22/6/2020, che ha consentito alle società sportive di dilazionare i corrispettivi dovuti per il mese di giugno 2020 in tre rate mensili e di erogare i corrispettivi relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2020 in dieci rate di pari importo da inserire nelle retribuzioni relative al periodo settembre 2020 – giugno 2021. Trattasi, invero, di disposizione dettata per il corrispettivo delle prestazioni di lavoro sportivo dei calciatori, non applicabile al contratto avente ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di immagine dell’odierno convenuto, trattandosi di contratto autonomo e distinto dal contratto di lavoro sportivo stipulato tra le medesime parti.
La favore di
Controparte_3 Controparte_1
deve essere, dunque, condannata al pagamento in della somma di € 187.008,55, oltre agli interessi come per
legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta
ed in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 c.c..
- Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi ed alla prevalente soccombenza dell’attrice segue la condanna di quest’ultima a rifondere al convenuto la residua parte, liquidata come in dispositivo. Alla parziale soccombenza reciproca segue il rigetto della domanda del convenuta ex art. 96 c.p.c..
visto l’art. 281-quinquies c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla causa introdotta con atto di
citazione notificato in data 7/11/2020 dalla
Controparte_3
in persona del
legale rappresentante pro tempore, avverso RIGETTA le domande proposte dalla
Controparte_1
Controparte_3
, contrariis reiectis:
avverso
[...]
CP_1 ;
DICHIARA tenuta e, per l’effetto, CONDANNA la
Controparte_3 al
pagamento in favore di
Controparte_1
della somma di € 187.008,55, oltre agli interessi
come per legge dalla domanda al saldo; RIGETTA le ulteriori domande proposte da
Controparte_1
avverso la
[...]
Controparte_3
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e CONDANNA la
[...]
Controparte_3
al pagamento in favore del convenuto della residua parte, che
liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 571,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 20/5/2024.
Il Giudice Tommaso Martucci