TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 8528/2024 DEL 20/05/2024

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 61020/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 22/2/2024 e promosso da:


Parte_1


(C.F. e P. IVA


P.IVA_1


, con sede


 

legale in


Pt_1


Via del Maio di Porto n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore,


 

rappresentata e difesa nel presente giudizio anche disgiuntamente, in virtù di procura depositata telematicamente  in   allegato   all’atto  di  citazione,  dagli  Avv.ti  Omissis,  (C.F.


C.F._1


e Omissis, (C.F.


C.F._2


) del Foro di Roma


 

ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via E. Tazzoli n. 6

 

 

 

contro


 

 

ATTRICE


 

Controparte_1


, cittadino brasiliano (Passaporto brasiliano


NumeroD_1


 

nato a Rio de Janeiro (Brasile) l8/1/1991 e residente in Liverpool (Regno Unito), rappresentato e  difeso  in  via  tanto  congiunta  quanto  disgiunta,  dagli  Avv.ti  Omissis  (C.F.


C.F._3


ed Omissis, (C.F.


C.F._4


) ed elettivamente


 

domiciliato presso lo studio legale di quest’ultima sito in Roma, Via di San Nicola De Cesarini

 

n. 3 in forza di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta

 

CONVENUTO


 

OGGETTO: altri contratti atipici


 

 

CONCLUSIONI:


 

per  l’attrice:  Voglia  l’Ill.mo  Tribunale  adìto,  disattesa  ogni  contraria  istanza,  eccezione  e


deduzione,  accertare e  dichiarare il  grave  inadempimento del Sig.


Controparte_2


 

[..

 

Unsupported image type.[...]


 

 

 


 

[...]


alla Scrittura Privata sottoscritta con la Società attrice in data 8 marzo 2018 e, per


 

 

  1. condannare il convenuto a corrispondere alla Società attrice, ai sensi dell’art.  6.5. della Scrittura Privata, un importo pari ad € 800.000,00;
  2. in via subordinata o alternativa, e per l’ipotesi di ritenuta e denegata inapplicabilità del citato art. 6.5., accertare e dichiarare la decadenza, anche ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. e/o dell’art.

6.2. della Scrittura Privata e/o a titolo di eccezione di compensazione con i danni di cui al capo che segue e/o ai sensi di altra norma applicabile, del convenuto da qualsivoglia diritto alla percezione di residue somme relative al Corrispettivo di cui all’art. 4 della Scrittura Privata e/o a qualsivoglia altra e diversa spettanza eventualmente allo stesso dovuta in dipendenza del rapporto intercorso;

  1. condannare comunque il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi  dalla

Società attrice sia a titolo di danni patrimoniali, nella misura che sarà quantificata e provata in

corso di causa e che si indicano, salva migliore quantificazione, in almeno € 18.500.000,00, o

altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, sia a titolo di danni non patrimoniali, che si

indicano, salvo migliore quantificazione, in € 500.000,00, o altra somma maggiore o minore

ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa; somme tutte da eccepire in compensazione

con ogni e qualsivoglia eventuale somma eventualmente allo stesso dovuta in dipendenza del

rapporto intercorso;

  1. rigettare le domande riconvenzionali formulate dal convenuto nella propria  comparsa di

costituzione e risposta, in ogni suo capo e parte, ivi compresa la domanda di condanna ex art. 96

c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite

 

per il  convenutoVoglia lIll.mo Tribunale di  Roma, in funzione di  Giudice Unico, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

NEL MERITO

In via principale

  • Respingere le domande tutte dell’attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi

esposti.

In via riconvenzionale


  • Accertare e dichiarare che la

Controparte_3


  1. è inadempiente allart.4 del                                                              ffetto condannarla a pagare

al   Sig.


Controparte_1


la   somma   di   Euro   187.008,55=


(Centotta                                                                              , di cui quanto  ad Euro 44.444,44=,

quale rateo corrispondente ai 2/3 del mese di Giugno 2020, quanto ad Euro 66.666,67= relativo

alla mese di Luglio 2020, Euro 66.666,67= relativo al mese di Agosto 2020, quanto ad Euro

9.230,77= quale rateo corrispondente dal 01 al 03 Settembre 2020, il tutto maggiorato di interessi

dalle  singole  scadenze  all’effettivo  saldo  e  rivalutazione  monetaria  o  quei  diversi  importi

maggiori o minori risultanti all’esito dell’istruttoria o che lIll.mo Tribunale adito  riterrà di

giustizia.

  1. ha  tenuto  una  condotta  deliberatamente  pregiudizievole  e  lesiva  dell’immagine  e  della

professionalità  del  convenuto  per  i  fatti  di  cui  in  narrativa  e  per  l’effetto  condannarla  al

risarcimento dei danni tutti, anche di immagine e/o non patrimoniali che si quantificano in Euro

1.600.000,00=  quale  importo  sinallagmaticamente  corrispondente  a  quello  contrattualmente

pattuito sub art.4.2 della Scrittura Privata 08.03.18 o in quell’altra misura maggiore o minore che

l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia.

  1. ha violato i disposti di cui agli artt.1173, 1175 e 1337 c.c. nel corso delle trattative instaurate

nel  Gennaio  2019  con


Organizzazione_1


 per  l’effetto  condannarla  al


risarcimento di tutti i dann                                                             adagno in favore del Sig.


[...]


Controparte_1

 

In ogni caso


nella misura di almeno Euro 20.000.000,00=, o in quel l.mo Tribunale riterrà di giustizia.


  • Condannare l’attrice al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. in favore del Sig.

[...]


Controparte_1


nella misura che lIll.mo Tribunale adito riterrà di giustiz


  • Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

 

 

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


 

  1. Con atto di citazione notificato in data 7/11/2020 la

Controparte_3


(di


 

seguito anche il


Pt_1


, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio


 

avanti all’intestato Tribunale


Controparte_1


chiedendone la condanna al pagamento in


 

proprio favore della somma di € 800.000,00 ai sensi dell’art. 6.5. del contratto inter partes ed al risarcimento dei danni, previo accertamento del grave inadempimento del convenuto delle obbligazioni a suo carico, con conseguente inesistenza di alcun credito di quest’ultimo nei confronti dell’attrice.

L’attrice, premesso di esercitare la propria attività nel settore del giuoco del calcio, avendo


 

partecipato con la prima squadra (il


Pt_1


al campionato italiano di calcio maschile di Serie A


 

per  la  stagione  2019/2020,  alla


Org_2


e  alla


Organizzazione_3


massima


 

competizione  calcistica  per  club  organizzata,  in  ambito  continentale,   dall associazioni calcistiche europee, esponeva:

  • che, con contratto di lavoro sportivo n. 1199/A dell’8/3/2018, ratificato dalla

Org_4

 

 

 

[...]


 

Organizzazione_5


ai sensi dell’art. 4, della L. 23 marzo 1981, n. 91,


Controparte_1          ,


 

calciatore professionista di fama mondiale, si era obbligato a svolgere la propria attività atletica e


 

agonistica in favore del


Pt_1


dal 1°/7/2018 al 30/6/2023, per il corrispettivo fisso, per la


 

stagione 2019/2020, di € 4.094.100,00;

 

  • che  le  reciproche  obbligazioni  erano  state  oggetto  di  precisazione  e  specificazione  nella

 

contestuale scrittura privata integrativa del contratto di lavoro sportivo depositata presso la


[...]


 

Organizzazione_5                ;

 

  • che  il  rapporto  inter  partes  era  disciplinato  anche  dallaccordo  collettivo  stipulato  tra  la

 

Organizzazione_6


la                       Organizzazione_5                            e


 

l’              Organizzazione_7


e l’8/3/2018 le parti avevano stipulato un ulteriore accordo,


 

avente ad oggetto la cessione in favore del


Pt_1


dei diritti di immagine del giocatore, con cui


 

quest’ultimo aveva ceduto in esclusiva allattrice, fino al termine della stagione sportiva 2022/2023, ogni diritto di sfruttamento ed utilizzazione” dei propri diritti di immagine (art. 3.1), impegnandosi a rendersi disponibile, se richiesto dall’odierna attrice, a realizzare spot, interviste, interventi televisivi e sedute fotografiche, destinati a qualsiasi mezzo diffusivo” (art. 3.4),  nonc a  partecipare  a  manifestazioni  promozionali  e  di  pubbliche  relazioni  e/o  di


pubblica evidenza di qualsiasi natura, dirette a promuovere e pubblicizzare i prodotti e servizi anche di terzi e anche come Testimonial’;

  • che la condotta del convenuto aveva, quindi, grande rilievo anche nell’ambito dei rapporti commerciali inter partes, con particolare riferimento allo sfruttamento del diritto all’immagine di

Controparte_1


, che era obbligato, in virtù del citato  Accordo Collettivo, ai sensi


 

dell’art. 10.2, ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della società e, giusta l’art. 10.3, ad evitare comportamenti pregiudizievoli per l’immagine di quest’ultima;

  • che, quale corrispettivo della cessione dei diritti di immagine e degli ulteriori obblighi assunti

 

con la citata scrittura privata, il


Pt_1


si era obbligato a corrispondere al giocatore, in relazione


 

a ciascuna stagione sportiva, limporto di € 800.000,00 e che, in relazione alla stagione sportiva 2019/2020, l’attrice aveva corrisposto al convenuto la complessiva somma di € 755.555,55;

  • che il corrispettivo di cui sopra si aggiungeva a quello previsto dal contratto di lavoro sportivo, pari ad € 4.094.100,00, per complessivi € 13.408,00 giornalieri;

  • che dopo la sconfitta esterna contro  la

CP_4


in data 3/11/2019 nella gara valida per


 

lundicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, la squadra del periodo decisivo per le sorti della stagione calcistica, in quanto:


Pt_1


era in un


martedì 5/11/2019 era in programma, presso lo Stadio ‘


Org_8


di    Pt_1


la gara contro la


 

squadra del


Org_9                    Org_10


, valida per la quarta giornata del girone E del


Org_11


 

[...]


della


Organizzazione_3


in occasione della quale la vittoria della compagine


 

campana  avrebbe  determinato  la  qualificazione  della  stessa  agli  ottavi  di  finale  della competizione;


sabato 9/11/2019 era in programma, presso lo Stadio ‘


Org_8


di    Pt_1


la partita contro la


 

squadra


Organizzazione_12


valida per il campionato di Serie A;


 

domenica  10/11/2019  avrebbe  avuto  inizio  il  periodo  di  rilascio  dei  calciatori  per  le


 

rappresentative nazionali, con conseguente assenza da


Pt_1


di  ben 13 (tredici) atleti, che


 

avrebbero condotto nuovamente un allenamento con la novembre;


Org_13


soltanto il successivo 21


sabato 23/11/2019 era in programma a Milano la partita contro campionato di Serie A;


Org_14


incontro del


mercoledì 27/11/2019 era in programma la gara in trasferta contro il


Organizzazione_15       ,


 

decisiva per le sorti del


Pt_1


nel girone E del Group Stage della


Organizzazione_3


  • che il presidente del

Pt_1


aveva organizzato un ritiro sportivo, dal lune4/11/2019 fino al


 

giorno successivo alla partita contro la squadra del Genoa, come esposto da


Controparte_5


 

tramite


Org_16


presso il centro tecnico di Castelvolturno (CE);


 

  • martedì 5/11/2019 si era disputata la gara  di

Organizzazione_3


tra il


Pt_1


e il


 

Organizzazione_17


e, al termine dell’incontro, alla presenza, nello spogliatoio, di


 

tutta la squadra, dell’allenatore


Persona_1


del direttore sportivo


Controparte_6


del vice


 

direttore Sportivo


Controparte_7


e il Responsabile Area Comunicazione


Controparte_8    , i


 

calciatori,  in  persona  del  capitano,


Persona_2


ricevute  le  informazioni  di  carattere


 

logistico per raggiungere la sede del Ritiro, avevano comunicato il rifiuto dell’intera rosa di


 

pernottare,  nei  giorni  successivi,  presso  il


Organizzazione_18                              di


 

Castelvolturno, manifestando la volontà di rientrare presso le rispettive abitazioni fino a venerdì


 

8/11/2019. Vi era stata, quindi, un’accesa discussione, nel corso della quale il


Controparte_6


 

e       Persona_1


avevano inutilmente invitato i calciatori a rivedere la propria posizione e a


 

rispettare la prescrizione impartita dalla società;

 

  • che, durante la discussione di cui sopra, il vicepresidente del

 

 

Pt_1                    Persona_3

 

aveva intimato ai calciatori di rispettare la direttiva dellattrice, riferendo che la socieaveva previsto lo stanziamento di premi in denaro in caso di successive vittorie, ma, in quel frangente,


il convenuto si era avventato contro il


Persona_3


inveendo nei suoi confronti, con


 

fare minaccioso, e pronunciando espressioni violente e volgari, cercando persino lo scontro


 

fisico con il vicepresidente del club, desistendo solo grazie al pronto intervento di


CP_6


 

[...]


e tale condotta aveva indotto anche i calciatori rimasti indecisi ad assumere condotte


 

contrarie alle decisioni della società;

 

  • che  la  condotta  dei  calciatori  aveva  avuto  una  vasta  eco  mediatica,  con   irreversibile

 

compromissione dei rapporti tra l’attrice e


Controparte_1


, che il 5/9/2020 era stato


 

ceduto al club inglese dell’ Org_19


a condizioni svantaggiose per la società, in particolare per il


corrispettivo di € 23.589.743,60, al lordo del contributo di solidarieOrg_


(pari al 5%).


 

Tanto premesso, l’attrice deduceva il grave inadempimento di


Controparte_1


delle


 

obbligazioni contrattuali, con serie ripercussioni sulla società anche sotto il profilo risarcitorio, sia per il deprezzamento del valore di cessione del giocatore, sia per il danno all’immagine della


squadra del


Pt_1


causato dalla condotta di


Controparte_1


, con effetti anche sul


 

rendimento della squadra nel campionato relativo alla stagione 2019/2020.


  1. Con comparsa del 9/4/2021 si costituiva in  giudizio

Controparte_1


, chiedendo il


 

rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna della


[...]


 

Controparte_3


al pagamento in proprio favore della somma di €  187.008,55, previo


 

accertamento della violazione, da parte dell’attrice, dell’art. 4 della scrittura privata inter partes

 

stipulata  l’8/3/2018  ed  al  risarcimento  dei  danni  alla  propria  immagine  e  del  pregiudizio


 

derivante dall’illegittima interruzione della trattativa con il per la cessione del proprio cartellino.


Organizzazione_1


Controparte_1


,  premesso  di  aver  stipulato  con  la  società  attrice  il  Contratto  di


 

prestazione sportiva, con contestuale sottoscrizione del contratto di cessione dei diritti di immagine, su imposizione della società, che aveva inteso scorporare la cessione dei diritti di immagine del calciatore, esponeva che, dopo circa tre anni di proficuo andamento del rapporto,


nel 2018 il


Pt_1


gli aveva proposto di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020,


 

proposta accettata dal calciatore l’8/3/2018, senza avvalersi dell’art. 17 del regolamento della

Org_ , che consente agli atleti iscritti di recedere unilateralmente dai contratti due anni prima della loro scadenza, con l’obbligo, per la società che acquista i diritti sul calciatore, di corrispondere un indennizzo alla società da cui proviene l’atleta, pari generalmente a un anno di retribuzione.

Il convenuto dichiarava di aver sempre tenuto una condotta ispirata ai principi di correttezza professionale e di riservatezza in ambito privato e che, con riferimento ai fatti su cui si controverte, l’attrice aveva proposto l’applicazione di una multa a venticinque suoi tesserati, ma non aveva poi dato corso alla richiesta di nomina dell’arbitro da parte del presidente del Tribunale per consentire lo svolgimento del relativo procedimento.


Controparte_1


esponeva inoltre:


 

  • che  il

Pt_1


aveva fissato quotidiane sessioni di allenamento, impedendo arbitrariamente ai


 

calciatori di usufruire dell’unico giorno settimanale di riposo loro garantito dall’art. 18.1 degli accordi collettivi di categoria, secondo cui il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale normalmente entro i primi due giorni della settimana;

  • che il 30/10/2019, durante la gara di campionato di Serie A Napoli-Atalanta, aveva subito un infortunio di gioco, per il quale, in data 31/10/2019, gli era stato prescritto riposo assoluto di

dieci giorni, pertanto era stato solo formalmente convocato per la partita di


Org_3


 

con il Salisburgo e, dopo aver trascorso la notte con la squadra, il 5/11/2019 aveva asportato i suoi effetti personali dalla camera dalbergo assegnatagli, anche per ragioni familiari;


  • che nel corso dell’evento del 5/11/2029, svoltosi senza la presenza di soggetti esterni alla società, vi era stata una generale concitazione, con un crescendo di toni, a cui aveva dato origine

principalmente latteggiamento di


Controparte_9


lesivo della dignità dei calciatori, oltre


 

alla situazione di tensione nel periodo immediatamente successivo alla partita, poiché vi era stato un pareggio nonostante lottima prestazione della squadra partenopea;


  • che  il  giorno  seguente  la  società  aveva  organizzato  l’allenamento  allo  stadio  di

Pt_1


 

esponendo i giocatori alla contestazione dei tifosi, dopo la diffusione delle notizie sull’episodio del giorno precedente;

  • che il 9/11/2019 ignoti malintenzionati si erano introdotti nella sua abitazione, con effrazione dei serramenti e con ripercussioni sullo stato psicologico della moglie, in avanzato stato di gravidanza, e sui figli minori;

  • che  il  10/11/2019  il  responsabile  sanitario  del

Pt_1


dopo  aver  visitato  nuovamente  il


calciatore, gli aveva prescritto …ulteriori 15 giorni di riposo assoluto” e soltanto il 22/11/2019 il medico sociale ne aveva certificato la guarigione clinica, sicché il convenuto aveva disputato


interamente sia la partita di Campionato di Serie A fuori casa contro il Org_1


il 23/11/2019, sia


 

quella di


Org_3


in Inghilterra contro il Liverpool il 27/11/2019;


 

  • che al ritorno dalla trasferta di Liverpool il calciatore soffriva di fitte al lato sinistro del torace ed il 30/11/2019 dagli accertamenti diagnostici RX tac a cui era stato sottoposto era emersa uninfrazione ossea della porzione anteriore della nona e decima costa, per cui il responsabile

sanitario del


Pt_1


in data 4/12/2019, gli aveva prescritto n. 21 giorni di riposo assoluto;


  • che a gennaio 2020, alla presenza del presidente Org    Persona_3

dell’


Org_21


e del


 

direttore sportivo


CP_6


gli era stato proposto informalmente il rinnovo del contratto fino al


 

30/6/2024, con opzione fino al 30/6/2025, ma il successivo mese di agosto l’attrice aveva deciso di cedere il calciatore, come in effetti avvenne a settembre 2020, quando il cartellino dellatleta


fu ceduto al Club inglese


Organizzazione_22    ;


 

  • che la cessione del cartellino del convenuto aveva generato a favore del

Pt_1


una plusvalenza


 

di almeno € 25.000.000, poiché l’originario costo di acquisto era stato totalmente ammortizzato, dando atto che era stato pattuito che l’attrice avrebbe percepito dal club inglese ulteriori emolumenti per complessivi € 5.000.000 al verificarsi di alcune condizioni legate prevalentemente al numero di presenze del calciatore, portando il corrispettivo per la cessione ad

€ 28.717.948,72;


  • che, dopo reiterati solleciti, il 25/3/2021 erano state trasmesse al convenuto le buste paga relative al periodo agosto 2019-settembre 2020, da cui era emerso che gli importi netti relativi alle mensilità di luglio agosto e settembre 2020 sono stati trattenuti in ragione dei crediti vantati dalla  scrivente  e  richiesti  con  ricorso  al  collegio  arbitrale  ai  sensi  dell’accordo  collettivo

CP_10


del 26 novembre 2019 e con atto di citazione davanti al tribunale di Roma


 

notificato il 7.11.2020”. Tanto premesso,


 

 

Controparte_1


 

 

contestava la violazione dellart. 3.3 della Scrittura


Privata inter partes stipulata l’8/3/2018, deducendo che egli non era obbligato al ritiro imposto dalla  squadra  il  5/11/2019  in  quanto  infortunato  ed  in  mancanza  di  prova  che  la  causa


dell’alterco  con


Controparte_9


fosse  imputabile  al  convenuto,  contestando  che  le


 

modalità dello stesso fossero realmente accadute come descritto dalla controparte.


 

In subordine,


Controparte_1


contestava l’incidenza dell’episodio sopra descritto sul


 

sinallagma contrattuale, ritenendo, conseguentemente, infondata l’avversa domanda di condanna del convenuto al pagamento della penale prevista dallart. 6.5 della Scrittura Privata dell’8/3/2018, evidenziando che il contratto si era risolto il 3/9/2020 per effetto della volontà


dell’attrice  di  cedere  a  titolo  oneroso  il  cartellino  del  calciatore  all’


CP_11


con


 

conseguente applicazione dellart. 6.2 del citato contratto, in virtù del quale Resta espressamente inteso che la risoluzione del presente accordo ai sensi e per gli effetti del precedente paragrafo 6.1 (…) b) non genera obblighi di risarcimento, indennizzo o simili per l’una o laltra parte. Il convenuto eccepiva, inoltre, l’incompetenza funzionale del giudice adito in ordine all’avversa domanda risarcitoria, trattandosi di materia devoluta all’organismo arbitrale previsto  dall’art.  21  degli  accordi  collettivi  di  categoria  e  riteneva,  comunque,  infondata


l’avversa  pretesa,  dando  atto  che,  dopo  lepisodio  accaduto  il  5/11/2019,  l’ CP_1


aveva


 

continuato a svolgere la sua attività in esecuzione dei contratti  inter partes  e che nessuna contestazione o eccezione di inadempimento era stata sollevata dall’attrice.


Controparte_1


chiedeva, in  via  riconvenzionale,  la  condanna  della  controparte  al


 

pagamento delle seguenti somme, in adempimento della Scrittura Privata dell8/3/2018: € 44.444,44, quale rata corrispondente ai 2/3 della retribuzione dovuta per il mese di giugno 2020,

€ 66.666,67 quale compenso per la mensilità di luglio 2020, € 66.666,67 per la mensilità di agosto 2020 ed € 9.230,77 quale rata del corrispettivo dovuto per il periodo dal 1° al 3/9/2020, per complessivi € 187.008,55.


Il convenuto chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al risarcimento del danno all’immagine, per averlo esposto alla pubblica disapprovazione dopo l’episodio del 5/11/2019 e per aver cagionato l’interruzione delle trattative intraprese con la squadra francese del Paris Saint Germain, con cui il calciatore aveva raggiunto un accordo di massima a seguito della proposta pervenutagli della stipulazione di un contratto della durata da gennaio 2019 al 30/6/2024 per il compenso di € 6.000.000 netti a stagione, trattativa interrotta dal club transalpino a causa delle


eccessive pretese del


Pt_1


che ammontavano ad € 120.000.000. L


CP_1


concludeva, dunque,


 

come in epigrafe, chiedendo, altresì, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

 

  1. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l’attrice contestava le avverse eccezioni, domande e

deduzioni, eccependo, quanto alle pretese retributive dell’ CP_1 , che, con comunicato ufficiale n.


228/A del 22/6/2020, la Org_


aveva disposto che, per i contratti pluriennali, quale quello in


 

esame, in conseguenza dell’estensione di durata della stagione sportiva dal 30 giugno al 31 agosto 2020 conseguente alla pandemia, il corrispettivo del mese di giugno venisse spalmato” in tre tranches uguali pagabili a giugno/luglio/agosto. Conseguentemente, le somme eventualmente dovute al convenuto in forza di quel titolo sarebbero state pari ad € 66.666,66 per il mese di giugno 2020, di cui € 22.222,22 versati in ottemperanza a quanto indicato dalla FIGC ed € 44.444,44, corrispondenti al saldo, da versarsi in due rate di pari importo a luglio ed agosto 2020, trattenute dalla società ex art. 1460 c.c. in acconto del maggior danno, come anche la somma di € 9.230,77, relativa ai primi tre giorni di settembre 2020. L’attrice contestava, inoltre, le avverse pretese risarcitorie, ritenendole sfornite di prova e, in ogni caso, destituite di fondamento.

Il convenuto, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., contestava le avverse deduzioni, dava atto di aver intrapreso un procedimento arbitrale per il recupero degli emolumenti non

ricevuti in virtù del contratto di lavoro inter partes e, quanto alle proprie pretese derivanti dal


contratto di cessione del diritto all’immagine, eccepiva che il Comunicato Ufficiale Org_


n. 228


del  22/6/2020  non  aveva  determinato  la  modifica  dei  corrispettivi  dovuti  dalle  società  ai calciatori professionisti, non potendo modificare i contratti tra questi ultimi, come emergeva


anche dal Comunicato Ufficiale Org_


n.99/a del 21/9/2020. A supporto della propria pretesa


 

risarcitoria,  l’ CP_1


richiamava  l’intervista  rilasciata  a  Radio


Org_16


il  10/4/2021  dal


 

presidente della


Org_23


 

Controparte_5


che aveva ammesso lerrore compiuto e che il PSG gli aveva offerto la


 

somma massima di € 40-45 milioni per l’acquisto del cartellino dell’odierno convenuto.

 

  1. In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 22/2/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, in allegato alle quali, depositate il 20/2/2024, l’attrice versava in atti il lodo arbitrale emesso il 26/11/2021 ai sensi dell’art. 21 dell’Accordo

collettivo


Org_24


del 5/9/2011 e la sentenza n. 5354 del 30/12/2022, con cui il Tribunale


 

Ordinario di Napoli aveva rigettato l’impugnazione del suddetto lodo arbitrale irrituale proposta


 

dall’ CP_1


avverso la


Controparte_12


In seguito, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del


 

22/2/2024, la causa era assunta in decisione, con lassegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

 

***

 

  1. Questioni pregiudiziali.

 

L’eccezione di incompetenza del giudice adito in favore dellarbitro in ordine alla domanda risarcitoria attorea non coglie nel segno, con le precisazioni di seguito indicate.


Giova premettere che larticolo 21 dell’Accordo collettivo tra la


Organizzazione_6


 

[...]              la


Controparte_13


e l’


Controparte_14


 

[...]


dispone, ai sensi dell’art. 4, co. V della L. n. 91/1981 e dell’art. 3, co. I, ult.


 

periodo, della L. n. 280/2003, che il contratto individuale di prestazione sportiva debba contenere la clausola compromissoria in arbitrato irrituale con riferimento alla soluzione delle controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso e tutte le vicende riconducibili al rapporto di lavoro, con obbligo a carico delle parti di accettare la cognizione dell’arbitro irrituale.

In attuazione di tale previsione, l’art. 4 del contratto di prestazione sportiva inter partes stipulato l’8/3/2018, n. 1199/A prevede la devoluzione in arbitrato, con le modalità previste dal citato accordo collettivo, di tutte le controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del contratto o di altre scritture, così come di tutte le vicende relative al rapporto tra la società attrice ed il calciatore.

Al contrario, la scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per la regolamentazione della


 

cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine dell’ CP_1


a favore del


Pt_1


non prevede


 

alcuna clausola compromissoria, ma, al contrario, la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del foro di Roma per le controversie relative al contratto, ai sensi dell’art. 7.9 del regolamento contrattuale. Non potrebbe, inoltre, ritenersi estesa alla suddetta scrittura privata la clausola  compromissoria  prevista  dal  contratto  di  lavoro  sportivo  per  effetto  del  richiamo,


contenuto nell’art. 4 alle Altre scritture, dovendo intendersi tale richiamo valido per gli accordi, come la Scrittura privata integrativa e specificativa del contratto di lavoro sportivo”, che comunque ineriscano alle prestazioni sportive del calciatore, rispetto alle quali è estraneo l’accordo sullo sfruttamento dell’immagine di quest’ultimo a fini commerciali, seppur connesso alla notorietà acquisita dall’atleta per le sue doti sportive.

E, tuttavia, evidente che la cognizione del presente giudizio è limitata al solo accordo per lo


 

sfruttamento dei diritti di immagine dell’ CP_1


e non può estendersi agli altri contratti inter


 

partes che regolano la prestazione di lavoro sportivo del convenuto, siccanche la valutazione dell’inadempimento del calciatore dedotto dallattrice deve essere valutato esclusivamente secondo i parametri previsti dalla scrittura privata relativa ai diritti di immagine, con conseguente esorbitanza dalla cognizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria di ogni riferimento, da parte dellattrice, agli artt. 10.1, 10.3 e 10.6 dell’Accordo collettivo di categoria ed agli obblighi assunti dal convenuto con il contratto di lavoro sportivo e la scrittura integrativa, trattandosi di clausole estranee al rapporto controverso in questa sede, disciplinato dalla sola scrittura privata avente ad oggetto la cessione dei diritti di immagine del convenuto.

E’ inammissibile la produzione del lodo arbitrale emesso il 26/11/2021 ai sensi dell’art. 21


 

dell’Accordo collettivo


Org_24


del 5/9/2011 in allegato alle note scritte di trattazione


 

sostitutive dell’udienza di precisazione delle conclusioni depositate dall’attrice il 20/2/2024.

 

Ed invero, pur trattandosi di documento formatosi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, cristallizzatesi con il decorso dei termini ex art. 183, co. VI c.p.c. il 31/5/2021, il 30/6/2021 ed il 20/7/2021, nondimeno, risalendo al 26/11/2021, doveva essere prodotto dall’attrice con la prima difesa utile successiva, coincidente con il deposito delle note scritte di trattazione del 1°/3/2022, sostitutive dell’udienza fissata il 9/3/2022 per l’ammissione dei mezzi istruttori.

E’ ammissibile, invece, la produzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 5354 del 30/12/2022, avvenuta con la prima difesa utile successiva alla sua pronunzia.

Ad abundantiam, il lodo arbitrale irrituale non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, avuto riguardo alla sua natura negoziale e considerato che risulta pendente il ricorso per cassazione proposto avverso la citata sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che ha respinto l’impugnazione proposta avverso il lodo medesimo.

Si rileva al riguardo che nel compromesso per arbitrato irrituale è insita la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto controverso, ma non in relazione alle


posizioni giuridiche soggettive non comprese nel compromesso o nella clausola compromissoria, pertanto nella fattispecie il lodo arbitrale prodotto dall’attrice, avente ad oggetto la valutazione di


legittimità delle sanzioni applicate dalla


Controparte_12


all’ CP_1


per il rifiuto opposto di


 

partecipare al ritiro disposto dalla società e per comportamento irriguardoso nei confronti di quest’ultima, non esplica la sua efficacia nel presente procedimento, in cui si controverte su diritti non compromessi in arbitrato irrituale.

  1. Domande principali.

 

Nel merito, con particolare riferimento alla causa petendi, la


Controparte_3


 

[...]


chiede  la  condanna  di


Controparte_1


al  pagamento  dell’importo  di  


 

800.000,00, in esecuzione dell’art. 6.5 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018; in subordine, l’attrice eccepisce l’inadempimento della controparte ex artt. 1460 c.c. e 6.2 del citato contratto, con compensazione di ogni avversa pretesa con i danni che le sarebbero stati cagionati dall’ CP_1 .

L’attrice chiede, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non

 

patrimoniali causati, secondo la sua prospettazione, dalla condotta gravemente inadempiente della controparte agli obblighi assunti con la menzionata scrittura privata dell8/3/2018.

Le domande sono infondate e non possono essere accolte.


 

Risulta dagli atti che a luglio 2015 il


Pt_1


acquistò dall’Udinese il cartellino del calciatore


 

Controparte_1


per il corrispettivo di € 12.000.000 e sottoscrisse con l’atleta il contratto


 

n. 1199/A, ratificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ex art. 4 della L. 23/3/1981, n. 91,  della  durata  di  anni  cinque,  dal  1°/7/2018  al  30/6/2023  (art.  1),  con  cui  quest’ultimo,


tesserato della


Org_6


si è obbligato a prestare la propria attività atletica ed agonistica in favore


 

dell’attrice per il corrispettivo fisso, per la stagione 2019/2020, di € 4.094.100,00.


 

Contestualmente alla sottoscrizione del citato contratto, il


Pt_1


stipulò con l’ CP_1


una scrittura


 

privata  integrativa  del  contratto  di  lavoro  sportivo,  a  sua  volta  depositata  presso  la


[...]

 

Organizzazione_5


, con cui i contraenti precisarono le reciproche obbligazioni,


 

regolando, altresì, il contenuto dei diritti promo-pubblicitari, compresa la cessione all’odierna attrice di tutti i diritti promo-pubblicitari spettanti al calciatore e relativi all’utilizzazione ed allo


sfruttamento promo-pubblicitario dell’immagine dell’atleta in via esclusiva da parte del


Pt_1


 

Con la citata scrittura privata, volta a disciplinare l’utilizzazione dei diritti di immagine del calciatore da parte della società attrice, l’ CP_1 , titolare dei suddetti diritti, ne concesse il diritto


di sfruttamento in via esclusiva al


Pt_1


prendendo atto, ai sensi dell’art. 2.3 dell’accordo, che


la sua condotta, in campo e fuori, avrebbe costituito elemento essenziale ai fini dell’utile sfruttamento dei suoi diritti all’immagine, rendendosi disponibile ad effettuare dichiarazioni, anche in forma di registrazione di messaggi, interviste anche televisive, servizi fotografici et similia. Contestualmente, il convenuto si impegnò a rendere le sue prestazioni sportive al massimo livello possibile, obbligandosi a conformarsi alle regole dettate dalla società, impegnandosi a non effettuare alcuna esternazione, anche tramite i social network, afferente alla società attrice, ai suoi tesserati o comunque ai suoi rapporti con il convenuto ed alla sua vita, se non previa autorizzazione della società attrice.

La scrittura privata prevedeva, all’art. 6.1, la sua risoluzione automatica in caso di estinzione del contratto di lavoro sportivo e l’art. 6.3 sanciva, inoltre, l’applicazione di una penale pari al corrispettivo stabilito nel contratto di lavoro sportivo, salvo il maggior danno, in caso di violazione degli obblighi assunti dal calciatore ex artt. 2 e 3 del contratto e, ai sensi del successivo art. 6.5, era previsto il diritto della società di compensare le somme dovute dall’ CP_1 a titolo di penale con i compensi a lui spettanti.


Il rapporto tra il


Pt_1


ed il giocatore era, inoltre, regolato dall’accordo collettivo stipulato, ai


 

sensi dell’art. 4 della L. 91/1981, tra la


Organizzazione_6


, la


[...]


 

Organizzazione_5


e l’


Organizzazione_7


 

L8/3/2008 il


Pt_1


stipulò con l’ CP_1


un ulteriore contratto, unico che rileva nella fattispecie,


 

per le ragioni sopra addotte con riferimento alla competenza dell’ Org_25


per disciplinare, in via


 

autonoma rispetto al contratto di lavoro sportivo ed alla relativa scrittura integrativa, la cessione, da parte del calciatore, all’odierna attrice dei diritti di immagine, voce, volto e firma in via esclusiva, con l’impegno, da parte dell’ CP_1 , di partecipare ad ogni evento o programma di qualsiasi genere natura, segnatamente cinematografico, televisivo, audiovisivo et similia, ai fini del perseguimento della politica di potenziamento e diffusione del marchio attoreo.

La durata del contratto era fissata dall’1/7/2018 al 30/6/2023 e, ai sensi dell’articolo 3 della


 

scrittura  privata,  l’odierno  convenuto  cedette  al


Pt_1


in  via  esclusiva,  ogni  diritto  di


 

sfruttamento ed utilizzazione dei diritti di immagine. Ai sensi dell’articolo 3.3 del contratto,


 

l’ CP_1


ha preso  atto che il proprio comportamento, in campo e fuori, costituiva elemento


 

essenziale ai fini dell’utile sfruttamento dei suoi diritti di immagine, impegnandosi, ai sensi del successivo articolo 3.6, a non partecipare a manifestazioni o eventi di pubblica evidenza o di carattere pubblicitario su richiesta di terzi, a non rendere dichiarazioni pubbliche, in qualsiasi forma,  senza  averne  previamente  concordato  il  contenuto  con  la  società  sportiva,  con  la


previsione che quest’ultima sarebbe stata l’unica entità legittimata all’incasso di qualsiasi somma dovuta al calciatore dalla nazionale in cui l’odierno convenuto fosse stato eventualmente convocato.

L’attrice, a sua volta, si obbligò a corrispondere all’ CP_1 , quale corrispettivo della cessione dei diritti di immagine, la somma di € 800.000 per ciascuna stagione sportiva.

L’art. 6 disciplinava i casi di scioglimento del contratto e di applicazione della penale, prevedendo in primis l’automatica risoluzione del contratto in caso di cessazione del contratto di lavoro sportivo della scrittura integrativa di quest’ultimo. L’art. 6.5 prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa del calciatore, l’obbligo a carico di quest’ultimo di corrispondere alla società una penale pari al corrispettivo dovuto per la stagione sportiva di riferimento ed il successivo articolo 6.6 del corrispettivo dovuto al calciatore della stagione sportiva in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di esclusiva a favore del


Pt_1


e delle disposizioni di cui agli articoli 3.2, 3.6, lett. a) e b), 3.10 e 3.11. L’articolo 6.7


 

della scrittura privata prevedeva, infine, il diritto della società di compensare il corrispettivo eventualmente dovuto allatleta con le penali maturate a carico di quest’ultimo.

In tal modo inquadrato il rapporto giuridico tra le parti, disciplinato da plurimi contratti afferenti sia alla prestazione sportiva a carico del convenuto, sia all’utilizzazione, da parte del club, dei diritti di immagine dell’ CP_1 , è d’uopo premettere che nella fattispecie l’attrice ha dedotto la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi posti a suo carico dal contratto che disciplinava  lo  sfruttamento  economico  della  sua  immagine,  deducendo  che,  a  causa  della


condotta tenuta dal calciatore il 5/11/2019 al termine della partita disputata dal


Pt_1


con la


 

squadra austriaca del Salisburgo, valida per le qualificazioni nella


Organizzazione_3


 

sarebbero  stati  violati  dall’ CP_1


gli  obblighi  comportamentali  posti  a  suo  carico,  con


 

conseguente compromissione dei rapporti tra le parti e con forti ripercussioni negative sulla


 

possibilità per il


Pt_1


di sfruttare economicamente l’immagine del giocatore.


 

Non viene in rilievo, invece, alcun addebito di inadempimento inerente alla prestazione sportiva a carico dell’ CP_1 , su cui l’attrice non ha sollevato alcuna contestazione, avendo concentrato le sue doglianze sulla condotta tenuta dal calciatore nella circostanza sopradescritta ed invocando l’applicazione della penale prevista dall’articolo 6.5 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018, che disciplinava lo sfruttamento dei diritti di immagine del convenuto.

Ciò posto, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della penale invocata dall’attrice, non essendo stata chiesta, né, conseguentemente, pronunciata, la risoluzione del contratto avente ad


oggetto lo sfruttamento dell’immagine commerciale del convenuto. Al contrario, è pacifico che il rapporto di lavoro sportivo e, conseguentemente, i contratti accessori tra le parti, tra cui quello afferente all’utilizzazione economica dell’immagine del calciatore, sono proseguiti per la stagione in corso all’epoca del fatto contestato, fino a settembre 2020, quando il cartellino afferente ai diritti economici sulle prestazioni dell’atleta è stato ceduto alla squadra inglese dell’ Org_19 .

Si rileva, al riguardo, che la formulazione  dacitato articolo 6.5 è indubbia nel senso che

 

l’applicazione della penale postula la risoluzione del contratto, mentre il successivo articolo 6.6, peraltro non espressamente invocato dall’attrice, ricollega lapplicazione della penale a violazioni di previsioni contrattuali che non rilevano nella fattispecie.


La                          Controparte_3


in  subordine,  eccepisce  l’inadempimento  della


 

controparte ex art. 1460 c.c. e chiede, pertanto, accertarsi l’inesistenza di qualsiasi diritto di credito dell’ CP_1 , sia con riferimento al contratto dell’8/3/2018 inter partes stipulato per lo sfruttamento dei diritti di immagine, sia in ordine agli altri contratti.

L’eccezione è priva di pregio.

 

In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che lexceptio non rite adimpleti contractus, di cui all’articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l’esistenza dellinadempimento anche dell’altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (cfr. Cass. civ. n. 17020 del 26/05/2022).

La giurisprudenza di legittimità afferma generalmente che la mancanza di gravità dell'inadempimento rende l’eccezione di cui all’ art. 1460 c.c. contraria a buona fede (Cass. civ.

n. 22626/2016; n. 8880/2000), sebbene ciò non consenta di affermare a priori che la gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni ex art. 1460

c.c. sia nello stesso tempo tale da giustificare la risoluzione del contratto (Cass. civ. n. 5232/1985), posto che la gravità dellinadempimento è un presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale e definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione di inadempimento non estingue il contratto (Cass. civ. n 1690/2006).

In materia di contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio dellimportanza dellinadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art. 1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del


singolo  inadempimento,  apprezzato  non  comparatisticamente  ma  nel  suo  significato  di impedimento alla realizzazione del sinallagma (cfr. Cass. civ. n. 26334 del 17/10/2019).

Non può, inoltre, ritenersi legittimamente sollevata leccezione dinadempimento da parte di chi, a fronte dun inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione (cfr. Cass. civ. n. 8760 del 29/03/2019).

L’art. 1460 c.c. disciplina, in particolare, la facoltà di ciascuna delle parti di un contratto a prestazione corrispettive di rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere; facoltà che trova fondamento nellesigenza di fornire ai contraenti  un  rimedio  contro  il  rischio  dell'inadempimento  altrui,  rimedio  teso  a  garantire l'eguaglianza delle posizioni delle parti nell’esecuzione del contratto. Qualora venga proposta l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla  funzione  economico-sociale  del  contratto  e  alla  loro  rispettiva  incidenza  sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2 (cfr. Cass. civ. n. 22626 del 08/11/2016). Nella  specie,  l’attrice  non  può  utilmente  invocare  l’eccezione  di  inadempimento,  poiché, All’esito  di  un’analisi  comparativa  delle  reciproche  condotte  e  considerata  la  rilevanza


nell’economia del contratto dell’episodio del 5/11/2019 denunciato dal


Pt_1


non può ritenersi


 

conforme a buona fede la condotta della società che rifiuti il pagamento dei corrispettivi a favore del calciatore a carico del quale non sia stato allegato l’inadempimento delle specifiche obbligazioni assunte con la scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per lo sfruttamento dei diritti di immagine del convenuto, bensì la generica violazione di doveri comportamentali, che avrebbero pregiudicato la società attrice e compromesso i rapporti tra le parti.

A prescindere, infatti, dalle concrete modalità con cui si sono svolti i fatti in occasione dell’episodio denunziato dall’attrice ed impregiudicata in questa sede la valutazione di eventuali


violazioni dell’onore e del decoro di


Persona_3


da parte dell’odierno convenuto, che


 

devono essere eventualmente fatti lavere dal soggetto leso in altra sede e che non possono nell’odierno giudizio giustificare una pronuncia di inadempimento a carico del giocatore, si rileva che la generica violazione, dedotta dall’attrice a carico del convenuto, degli obblighi di


condotta non assurge ad inadempimento di tal guisa da esimere la società dal corrispondere alla controparte i corrispettivi pattuiti. Si rileva, infatti, che non risulta violato il prestigio della


società attrice a causa delle condotte ascritte allCP_1


e non sussistono idonea allegazione né


 

prova che queste ultime abbiano inciso in modo significativo ed economicamente rilevante sui diritti di sfruttamento dell’immagine del calciatore da parte della società partenopea.

Invero, lart. 3.3 della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per la disciplina dello sfruttamento dei diritti d’immagine del calciatore dispone che Il calciatore prende atto che il proprio comportamento, in campo e fuori, costituisce elemento essenziale al fine dell’utile e pieno sfruttamento dei Diritti di Immagine e riconosce che comportamenti scorretti e/o non regolamentari, sanzionati o meno da soggetti che ne abbiano il potere, pregiudicherebbero la possibilità per il CLUB di sfruttare appieno i Diritti di Immagine”.

Dall’interpretazione secondo buona fede della citata clausola contrattuale emerge, dunque, che i doveri comportamentali del calciatore in tanto rilevano ai fini delleconomia del contratto su cui si controverte in quanto la loro violazione incida, almeno in parte, sui proventi ricavati dalla


Controparte_3


dallo sfruttamento dell’immagine dell’ CP_1 .


 

Nella specie, l’attrice non ha fornito idonea prova documentale che, a seguito dell’episodio occorso il 5/11/2019, si sia verificata una riduzione del fatturato derivante dallo sfruttamento dell’immagine commerciale del calciatore o che vi sia stato, da parte di terzi, il recesso da contratti di sponsorizzazione o dall’organizzazione di eventi che coinvolgesse la società attrice, a causa della condotta tenuta dall’ CP_1 .

Osserva, inoltre, il giudicante che dalla formulazione dell’art. 3.2 della citata scrittura privata

 

emerge che le condotte rilevanti ai fini dell’inadempimento contrattuale del convenuto siano quelle integrative di illeciti verso terzi o, comunque, di violazione di norme imperative, stante il richiamo all’eventuale applicazione, da parte di “soggetti che ne abbiano il potere” di sanzioni. Osserva, infine, il giudicante che, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento che, per le ragioni  sopra  esposte,  risulterebbe  ultroneo  in  questa  sede,  dalla  rappresentazione  dei  fatti proveniente da entrambe le parti emerge che l’episodio occorso il 5/11/2019 si inquadra in un


contesto di generale concitazione che ha coinvolto l’intera squadra del


Pt_1


ed in particolare i


 

calciatori  presenti,  a  causa  dei  risultati  deludenti  delle  partite  immediatamente  precedenti,


 

compreso il risultato finale della partita disputata dal


Pt_1


con il Salisburgo, a cui è seguita la


 

decisione  repentina  della  società  di  organizzare  un  ritiro  della  squadra  per  favorirne  la concentrazione in vista della disputa delle partite successive, che ha causato una reazione di


generalizzata contrarietà da parte decalciatori del


Pt_1


reduci da un periodo di grande


 

intensità di impegni dal punto di vista atletico, in considerazione del calendario degli eventi precedenti.

La condotta del convenuto denunziata dall’attrice tenutasi il 5/11/2019 non è, dunque, idonea ad integrare i presupposti dell’inadempimento della scrittura privata con cui è stata disciplinata


l’utilizzazione  economica  dell’immagine  dell’ CP_1


da  parte  della


Controparte_3


 

[...]


né del fatto illecito generatore di danni a carico di quest’ultima.


 

Ne consegue il rigetto, oltre che della domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento della penale, anche dell’eccezione di inadempimento e della pretesa risarcitoria attorea per l’asserito deprezzamento del valore del cartellino del convenuto a causa delle condotte rappresentate dallattrice.

Ad abundantiam, la domanda risarcitoria attorea è sfornita di idonea prova.

 

Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo laltrui inadempimento ovvero allegare e provare l’altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare lesistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in cappunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l’evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare cche non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).

Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.

Con particolare riferimento al danno patrimoniale di cui si duole la parte attrice, non vi è prova


 

dell’asserito deprezzamento del valore di mercato del cartellino dell’ CP_1


a causa della condotta


 

tenuta  da  quest’ultimo  il  5/11/2019,   la  prova  di  tale  fatto  dannoso  può  desumersi


presuntivamente  dalla  dedotta  necessità  del compromissione dei rapporti inter partes.


Pt_1


di  cedere  il  giocatore  a  causa  della


Ed invero, a fronte della prospettazione del convenuto circa le proposte di rinnovo contrattuale


 

provenienti dalla dirigenza del


Pt_1


lattrice non ha specificamente smentito tali circostanze,


 

sicché deve ritenersi che l’episodio del 5/11/2019, contrariamente a quanto sostenuto dalla società partenopea, non ha irrimediabilmente pregiudicato i rapporti tra le parti, né ha esposto l’attrice  alla  necessità  conclamata  di  cedere  i  diritti  sul  calciatore,  sicc le  modalità  e  le


condizioni di cessione del relativo cartellino alla società inglese dell’ Org_19


sono frutto di una


 

decisione discrezionale del


Pt_1


non resa necessaria a causa della condotta del convenuto.


 

Alla mancanza di un fatto illecito ascrivibile all’ CP_1 , inoltre, consegue l’infondatezza della pretesa attorea di condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale.

Giova premettere che anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (cfr. Cass. civ. n. 22396 del 01/10/2013).

Nel caso in esame, non è configurabile un fatto illecito ascrivibile al convenuto, né, ad abundantiam, un danno risarcibile per la società attrice, posto che allepisodio verificatosi il 5/11/2019 hanno partecipato, quali testimoni oculari, i soli soggetti legati contrattualmente alla società attrice e non vi è prova che leco mediatica dell’episodio sia imputabile all’odierno


convenuto, al quale, come a tutta la squadra del


Pt_1


nel periodo immediatamente successiva


 

al fatto è stato imposto il silenzio-stampa, sicché non è emerso alcun elemento da cui desumersi che il convenuto abbia diffuso agli organi di stampa e, comunque, a soggetti estranei alla società attrice informazioni circa l’episodio su cui si controverte.

  1. Domande riconvenzionali.

 

Premesso  quanto  sopra  esposto  in  ordine  alla  ripartizione  dell’onere  probatorio  in  materia


 

risarcitoria, è priva di pregio la domanda riconvenzionale con cui


Controparte_1


chiede


 

la condanna della


Controparte_3


al risarcimento del danno alla propria


 

immagine ed alla propria professionalità.


Non è, infatti, configurabile, anche per le ragioni esposte con riferimento alle domande principali, alcuna condotta illecita ascrivibile all’attrice in ordine all’episodio occorso il 5/11/2019, posto che, a prescindere da ogni ulteriore accertamento delle concrete modalità del


fatto  e  della  condotta  tenuta  da


Persona_3


non  emerge  dagli  atti  alcun


 

comportamento da parte dell’attrice idoneo a ledere l’immagine del convenuto, né dal punto di vista del decoro in generale, né in ordine alla sua reputazione professionale. Si rileva, inoltre, che il convenuto non ha allegato né comprovato che la sua immagine sia stata lesa dalle modalità con cui la società partenopea ha gestito le vicende successive all’episodio occorso il 5/11/2019, poiché il silenzio-stampa imposto a tutti i protagonisti della vicenda appare giustificata dalla necessità di tutelare la società e di prevenire intrusioni da parte dei mass media negli affari


interni al


Pt_1


ed ai rapporti con i suoi atleti tesserati, anche al fine di tutelare questi ultimi da


 

un’eccessiva eco mediatica del fatto, che avrebbe nuociuto ad entrambe le parti.

 

Si rileva, inoltre, che la condotta attorea successiva al fatto, caratterizzata dalla prosecuzione del rapporto fino a settembre dell’anno successivo senza alcuna ritorsione nei confronti del calciatore, dimostra l’assenza di qualsiasi intento della società di ledere l’immagine e la professionalità del convenuto, che, al contrario, lattrice ha continuato a valorizzare nell’interesse comune delle parti, mostrando, dunque, una condotta improntata alla correttezza ed alla buona fede nellesecuzione del contratto.

È  parimenti  priva  di  pregio  la  domanda  risarcitoria  del  convenuto  fondata  sull’asserita


 

violazione, da parte della


Controparte_3


degli articoli 1173, 1175 e 1337


 

c.c. nel corso delle trattative instaurate con la società


Organizzazione_1


, non


 

andate a buon fine, non essendo stata perfezionata l’operazione di cessione del calciatore alla


 

società  di  calcio  francese.  Si  rileva,  in  primis,  che  l’ CP_1


non  può  azionare  l’asserita


 

responsabilità precontrattuale dellattrice nel corso delle trattative intercorse con la società


[...]


 

Org_26                      Org_1


, trattandosi di questione che avrebbe potuto essere sollevata


 

soltanto da quest’ultima, con cui il


Pt_1


aveva instaurato le trattative.


 

In ogni caso, premesso che non emergono dagli atti precisi elementi in ordine alle trattative


 

intercorse tra l’odierna attrice ed il


Organizzazione_27


, si osserva che la scelta


 

dell’attrice di non concludere il contratto con la società transalpina non integra gli estremi della responsabilità precontrattuale, in quanto frutto di una scelta di tipo economico, che l’attrice era libera di intraprendere, in mancanza di prova che si fosse impegnata ad accettare condizioni proposte dalla società parigina che poi siano state irragionevolmente rifiutate.


È fondata, invece, la riconvenzionale con cui il convenuto chiede la condanna dell’attrice al pagamento in proprio favore della somma di € 187.008,55, in esecuzione dell’art. 4  della scrittura privata inter partes stipulata l’8/3/2018 per la regolamentazione dello sfruttamento dei diritti di immagine del convenuto.


Invero, lattrice è obbligata, ai sensi del citato l’art. 4, a corrispondere all’ CP_1


l’importo lordo


 

di € 800.000,00 per ogni stagione sportiva dall1/7 al 30/6, in 12 (dodici) rate di uguale importo con scadenza mensile posticipata” e risulta inadempiente al pagamento delle seguenti somme: € 44.444,44 quale rata corrispondente ai 2/3 di giugno 2020, € 66.666,67 per la mensilità di luglio 2020, € 66.666,67 per la mensilità di agosto 2020 ed € 9.230,77 quale rata corrispondente al periodo dall’1 al 3/9/2020, per complessivi € 187.008,55. Su tale importo decorrono gli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito

di valuta ed in mancanza di allegazione e prova del maggior danno di cui all’art. 1224, co. II c.c..


 

Non rileva in contrario  il richiamo, da parte attrice, al comunicato della


Org_


n. 228 del


 

22/6/2020, che ha consentito alle società sportive di dilazionare i corrispettivi dovuti per il mese di giugno 2020 in tre rate mensili e di erogare i corrispettivi relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2020 in dieci rate di pari importo da inserire nelle retribuzioni relative al periodo settembre 2020 – giugno 2021. Trattasi, invero, di disposizione dettata per il corrispettivo delle prestazioni di lavoro sportivo dei calciatori, non applicabile al contratto avente ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di immagine dell’odierno convenuto, trattandosi di contratto autonomo e distinto dal contratto di lavoro sportivo stipulato tra le medesime parti.


La favore di


Controparte_3 Controparte_1


deve essere, dunque, condannata al pagamento in della somma di € 187.008,55, oltre agli interessi come per


legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta

 

ed in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 c.c..

  1. Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi ed alla prevalente soccombenza dell’attrice segue la condanna di quest’ultima a rifondere al convenuto la residua parte, liquidata come in dispositivo. Alla parziale soccombenza reciproca segue il rigetto della domanda del convenuta ex art. 96 c.p.c..

 

 

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.;


P.Q.M.


il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla causa introdotta con atto di


 

citazione notificato in data 7/11/2020 dalla


Controparte_3


in persona del


 

legale rappresentante pro tempore, avverso RIGETTA le domande proposte dalla


Controparte_1

 

Controparte_3


, contrariis reiectis:

 

avverso


 

 

[...]


CP_1          ;


 

DICHIARA tenuta e, per l’effetto, CONDANNA la


Controparte_3                           al


 

pagamento in favore di


Controparte_1


della somma di € 187.008,55, oltre agli interessi


 

come per legge dalla domanda al saldo; RIGETTA le ulteriori domande proposte da


 

 

Controparte_1


 

 

avverso la


 

 

[...]


Controparte_3

 

COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e CONDANNA la


 

[...]


 

Controparte_3


al pagamento in favore del convenuto della residua parte, che


 

liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 571,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 20/5/2024.

 

Il Giudice Tommaso Martucci

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