TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 12659/2018 DEL 20/06/2018

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SEDICESIMA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Margherita Libri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 74301, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dellanno 2015, trattenuta in decisione alludienza del 13 febbraio 2018 e vertente


 

 

 

Parte_1


TRA

 

,   elettivamente domiciliato in Roma, via Lisbona, n.9,

 

presso lo studio dell'Avv. Omissis , dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,


 

 

E

 

Controparte_1


OPPONENTE

 

 

, in persona del


 

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Montanelli, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Omissis , da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Omissis , in virtù di procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,

OPPOSTA

 

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO


CONCLUSIONI: all'udienza del 13 febbraio 2018, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE


Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig.


Parte_1


proponeva


 

opposizione  avverso  il  Decreto  Ingiuntivo  n.  23226/2015  (NRG  57151/2015), emesso dal Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2015, col quale gli era stato


ingiunto di pagare in favore della


Controparte_1


 

(d'ora innanzi


CP_1


la somma di €. 15.000,00 oltre interessi come da domanda,


 

spese, competenze, onorari di giudizio ed accessori.

 

La somma predetta sarebbe derivata dall'irrogazione all'opponente, da parte della


 

Organizzazione_1


dell'ammenda di €. 15.000,00,


 

come da provvedimento disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 45/CDN del


 

30 novembre 2012; il provvedimento disciplinare nei confronti del sig.


Pt_1


 

avrebbe  previsto,  inoltre,  anche  la  sanzione  della  sospensione  della  licenza  di Agente sportivo per mesi uno.


A sostegno della propria opposizione, il sig.


Pt_1


evidenziava che la


CP_1


 

non avrebbe potuto emanare nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare per  difetto  di  giurisdizione,  vista  e  considerata  la  cessazione  dell'iscrizione


dall'


Organizzazione_2


al momento del deferimento e, poi, dell'adozione


 

del  provvedimento  disciplinare  a  suo  carico.  L'opponente  deduceva,  infatti,  di


 

essere stato iscritto all'


Organizzazione_2


formalmente sino al 25 ottobre


 

2010 ma, sostanzialmente, sino al 31 dicembre 2009. A partire da tale ultima data,


 

infatti, il


Pt_1


avrebbe cessato la propria attività e, conseguentemente, avrebbe


 

omesso   il   pagamento   della   quota   associativa    annuale,   ragion   per   cui   la


 

Commissione


Organizzazione_2


avrebbe revocato la licenza con comunicato


 

ufficiale  del  25  ottobre  2010.  Il  deferimento  del  Procuratore  federale  alla


Commissione


Organizzazione_1


sarebbe  avvenuto  il 18 giugno 2012  e  il


 

provvedimento di quest'ultima sarebbe stato emanato il 30 novembre 2012; il sig.


 

Pt_1


pertanto, non sarebbe più stato iscritto all'


Organizzazione_2


nel


 

periodo  suddetto  e,  conseguentemente,  l'opponente,  non  essendo  più  soggetto


 

all'ordinamento giuridico della


CP_1


non avrebbe nemmeno potuto subire alcun


 

provvedimento  disciplinare,  non  sottostando  più  alla  giurisdizione  del  giudice sportivo.

Parte opponente, inoltre, evidenziava che il provvedimento disciplinare, e tutti gli atti  pregressi  e  conseguenti,  sarebbero  stati  viziati  da  una  serie  di  violazioni


procedurali operate dalla


Organizzazione_1


In particolare, il


 

sig.


Pt_1


deduceva di non aver mai ricevuto alcuna notificazione relativa all'atto


 

di contestazione degli addebiti, né all'avviso di convocazione per la trattazione del


 

giudizio di fronte alla


Organizzazione_1


Inoltre, quest'ultima


 

non avrebbe comunicato all'opponente il provvedimento adottato, con conseguente impossibilidi un'eventuale impugnazione. Infine, anche i solleciti di pagamento della somma oggetto del monitorio opposto non sarebbero stati ricevuti dal sig.


Pt_1


essendo stati inviati all'indirizzo presso cui quest'ultimo avrebbe fissato la


 

propria residenza solo sino al 22 aprile 2011, data antecedente sia all'instaurazione del procedimento disciplinare, sia all'invio dei solleciti.


Sulla scorta di quanto evidenziato, l'opponente, ritenendo la condotta della


CP_1


 

deliberatamente    e    consapevolmente    illegittima,    chiedeva    la    condanna    di quest'ultima per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.


Si costituiva in giudizio la


CP_1


che impugnava e contestava quanto dedotto dal


 

sig.


Pt_1


chiedendo  il  rigetto  dell'opposizione  e  lintegrale  conferma  del


 

monitorio opposto ovvero comunque condannare lopponente al pagamento della somma di €. 15.000,00.


La parte opposta, in primo luogo, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario  relativamente  a  eventuali  valutazioni  in  ordine  alla  decisione  della


Organizzazione_1


Nello  specifico,  la


CP_1


evidenziava


 

come l'accettazione del rilascio della licenza di Agente dei Calciatori da parte del


 

sig.


Pt_1


avesse  implicato  l'adesione  in  via  negoziale  allo  Statuto  della


 

Federazione e al Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente accettazione dei giudizi disciplinari e delle eventuali sanzioni irrogate dagli organi giurisdizionali della Federazione stessa. Conseguentemente, la giurisdizione in merito alle modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, e alle sanzioni eventualmente irrogate a seguito di quest'ultimo, sarebbe spettata agli organi di giustizia sportiva, come risultante dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 della legge 280/2003. All'Autorità giurisdizionale ordinaria, invece, sarebbe spettata la giurisdizione esclusivamente con riferimento all'accertamento dei presupposti necessari alla emanazione di un titolo esecutivo con cui vedere tutelato il diritto di credito derivante dalle sanzioni irrogate da parte degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di specie, tale accertamento sarebbe consistito nella verifica dell'accettazione della clausola compromissoria da parte dell'Agente dei Calciatori, accettazione che, secondo l'opposta, non sarebbe mai stata messa in


discussione  in  alcuna  sede  dal  sig.


Pt_1


L'opponente,  pertanto,  avrebbe


 

accettato lo statuto ed i regolamenti federali, così prestando il proprio consenso in ordine alla sottoposizione al giudizio degli organi di giustizia sportiva e allaccettazione delle relative decisioni.


Relativamente,    poi,   al   dedotto   difetto   di   giurisdizione   della


[...]


 

Organizzazione_1


nei confronti dell'opposto, derivante dalla cancellazione del


 

sig.


Pt_1


dall


Organizzazione_3


in    data    antecedente


 

all'instaurazione del procedimento disciplinare, l'odierna opposta si riportava al dettato di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento Agenti del 2007, il cui contenuto


sarebbe trasposto oggi nell'art. 1, comma 4 del medesimo Regolamento emanato nella sua nuova versione nel 2010. Le disposizioni suddette avrebbero riconosciuto il permanere della punibilità per i fatti commessi nel periodo di appartenenza all'ordinamento    sportivo,    quand'anche    la    medesima    appartenenza    fosse


successivamente venuta meno. Sebbene, quindi, il sig.


Pt_1


avesse cessato di far


 

parte dell'ordinamento sportivo a partire dell'anno 2010, essendo i fatti oggetto del provvedimento disciplinare stati commessi negli anni 2004-2006, il deferimento e la conseguente irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'opposto avrebbero trovato legittimo fondamento.

Co riferiment ai   dedott viz de procedimento   che   avrebb condotto


 

all'irrogazione  dei  provvedimenti  disciplinari  in  capo  al  sig.


Pt_1


l'opposta


 

evidenziava di aver ottemperato a tutte le prescrizioni normative in materia di comunicazioni e notificazioni dei provvedimenti, con conseguente infondatezza di


quanto asserito dall'opponente. In ogni caso, la


CP_1


evidenziava che dalla data


 

di notifica del decreto ingiuntivo l'opponente avrebbe potuto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione predetta, esperire il giudizio di revocazione della decisione, circostanza non verificatasi. Inoltre, anche nel caso in cui si fosse potuto


ritenere sussistente il vizio delle notificazioni, la


CP_1


evidenziava che il sig.


 

Pt_1


avrebbe potuto interporre appello avverso il provvedimento disciplinare


 

innanzi alla Corte Federale d'Appello entro i sette giorni successivi alla conoscenza del provvedimento assunto nei suoi confronti, conoscenza che, nel caso di specie, sarebbe derivata dalla notificazione del monitorio, avvenuta in data 9 ottobre 2015; il decorso del suddetto termine, invece, avrebbe ormai determinato il consolidamento del giudicato sportivo, come stabilito dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. A tal proposito, l'opposta si riportava ad un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Roma, ritenuto conferente col caso di specie e corroborante le argomentazioni prospettate in particolar modo in merito all'assenza


di  giurisdizione  di  merito  del  giudice  ordinario  in  materia  di  provvedimenti


 

disciplinari degli  organi di giustizia sportiva  della


CP_1


anche  nel  caso  di


 

irritualidelle notificazioni degli atti del procedimento disciplinare.


 

La     CP_1


chiedeva, infine, la condanna del sig.


Pt_1


per lite temeraria, ex art.


 

96 c.p.c.

 

Alludienza del 13 maggio 2016, il Giudice si riservava in merito alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio. A scioglimento della suddetta riserva, veniva concessa la provvisoria esecuzione e venivano assegnati alle parti i termini di cui allart. 183, comma 6, c.p.c..

Di tali termini si avvaleva unicamente la parte opponente che, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., n.1, precisava di aver depositato il certificato


di residenza del sig.


Pt_1


dal quale si sarebbe potuto evincere il vizio delle


 

notificazioni degli atti del procedimento disciplinare di fronte alla


Org_1


 

Disciplinare


Org_1


notificazioni  effettuate  presso  un  indirizzo  diverso  da


 

quello riportato nel documento depositato. L'opponente precisava, altresì, che sulle copie delle buste depositate dall'opposta sarebbe stata riportata unicamente  la scritta di compiuta giacenza, senza specificazioni in merito alla causa della mancata consegna; inoltre, non sarebbe stata fornita la prova della comunicazione a mezzo raccomandata da effettuare al destinatario ai sensi degli artt. 139 e/o 140 c.p.c.. La dicitura  relativa  alla  compiuta  giacenza  non  avrebbe  potuto  essere  considerata


come  elemento  comprovante  alcunc da  parte  della


CP_1


Relativamente,


 

invece,  all'eccepito  difetto  di  giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  quanto concernente le valutazioni nel merito della decisione del giudice sportivo, il sig.


Pt_1


precisava che la propria opposizione sarebbe stata fondata esclusivamente


 

su questioni attinenti la lesione del proprio diritto di difesa da parte degli organi di giustizia sportiva, i quali avrebbero violato la normativa in materia di regolare svolgimento   de procediment sportivo conseguentemente,   le   contestazioni


relative alle suddette violazioni  avrebbero dovuto essere effettuate di fronte al


 

giudice ordinario, non avendo il sig.


Pt_1


potuto tutelare la propria posizione di


 

fronte agli organi di giustizia sportiva proprio a causa dell'impedita conoscenza del procedimento instaurato nei suoi confronti e, poi, del provvedimento finale. Secondo l'opponente, infatti, qualora il giudice ordinario non avesse potuto effettuare alcuna valutazione in merito al procedimento disciplinare, l'opposta avrebbe  potuto  direttamente  procedere  esecutivamente  nei  confronti  del  sig.


Pt_1


Relativamente,  infine,  alla  dedotta  possibilità,  da  parte  dell'odierno


 

opponente, di appellare la decisione della


Org_1


Disciplinare


Org_1        di


 

fronte  agli  organi  di  giustizia  sportiva,  il  sig.


Pt_1


evidenziava  che  la


 

notificazione  delle  decisioni  da  parte  della


CP_1


avrebbe  rappresentato  un


 

obbligo per quest'ultima; non essendo la notificazione del provvedimento avvenuta, e avendo avuto luogo unicamente la notificazione del monitorio senza alcun documento allegato, l'unico giudice da adire sarebbe stato quello ordinario; inoltre, anche la tesi dell'opposta per cui la conoscenza indiretta del procedimento disciplinare  mediante  la  notificazione  del  monitorio  avrebbe  consentito  al  sig.


Pt_1


di appellare la decisione di fronte agli organi di giustizia sportiva non


 

avrebbe avuto fondamento, dato il contrasto con l'art. 35, 4.1, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Analogo ragionamento sarebbe valso anche per l'esperibilità del giudizio di revocazione, il quale, peraltro, non avrebbe trovato alcun valido presupposto nel caso di specie; l'opponente precisava che nessuna delle cause previste dal Codice di Giustizia Sportiva avrebbe potuto considerarsi integrata, essendo il giudice sportivo incorso in un errore di diritto, circostanza non contemplata dall'art 39 del Codice di Giustizia Sportiva. L'errore di diritto, nel caso di specie, sarebbe stato costituito da un'erronea interpretazione e valutazione di un fatto da parte del giudice sportivo non rilevabile con assoluta immediatezza dal destinatario del provvedimento disciplinare.


All'udienza del 5 dicembre 2016, il giudice rinviava all'udienza del 13 febbraio 2018, quando le parti precisavano le proprie conclusioni. Parte opponente riportandosi ai propri scritti difensivi, precisava le seguenti conclusioni:Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa

in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che il provvedimento di sanzione di mesi uno dalla licenza e di €. 15.000,00 di ammenda emesso dalla


Commissione Nazionale Disciplinare


Org_1


, nei confronti del sig.


Parte_1


 

[...]


è nullo e/o inefficace nei confronti dellodierno ricorrente per i motivi tutti


 

suesposti in narrativa e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 23226/15, R.G. 57151/15, emesso in data 07/10/2015 dal Giudice Dott. Danilo Sena del Tribunale Civile di Roma, in quanto, per i motivi in fatto e in diritto suesposti, emesso su somme non dovute, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio; sempre in via principale, di accertare e dichiarare i presupposti della lite temeraria di cui allart. 96 c.p.c. nei confronti di controparte e, per l’effetto,


condannare la


Controparte_2


, in persona del


 

legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nei confronti del sig.


 

Parte_1


nella somma che ritenesse congrua in via equitativa. La parte


 

opposta, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta precisava le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale:

  1. rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 23226/15 (r.g. 57151/15) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il sig.

Parte_1


al pagamento dell'importo di Euro 15.000,00 o della maggiore o


 

minore somma che sarà ritenuta di giustizia;


 

  1. condannare  i sig.

Parte_1


al  risarcimento  dei  danni  per  lite


 

temeraria nella somma di Euro 5.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia e


comunque al pagamento in favore della


CP_1


di una somma equitativamente


 

determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.

 

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”

 

Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui allart. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.

Parte opponente, nei propri scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni inerenti l'assenza di notificazione degli atti del procedimento e del provvedimento finale della Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziava che, mentre gli atti del procedimento disciplinare erano stati notificati erroneamente, il decreto ingiuntivo era stato, invece, regolarmente notificato. L'opponente evidenziava, altresì, che anche  la Corte Costituzionale aveva stabilito la tutela del giudice ordinario per tutti i provvedimenti degli organi della giustizia sportiva che rivestono carattere patrimoniale (Corte Cost., n 49 dell'11 febbraio 2011).   L'opponente eccepiva,


infine, l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla


CP_1


e in


 

particolar  modo  della  sentenza  depositata,  non  ravvisando  alcun  profilo  di conferenza con la questione oggetto di giudizio.


Nei propri scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la


CP_1        in


 

merito alla questione dell'irregolarità delle notificazioni degli atti e del provvedimento finale del procedimento disciplinare instaurato a carico dell'opponente, evidenziava che la circostanza per cui l'opponente non avesse la residenza  presso l'indirizzo cui le notificazioni sarebbero state compiute sarebbe


stata irrilevante, in virtù dell'elezione di domicilio, da parte del sig.


Pt_1


presso


 

l'indirizzo in questione; tutti gli atti, quindi, sarebbero stati ritualmente notificati per compiuta giacenza, nonché regolarmente ricevuti come risultante dagli avvisi di ricevimento. In merito alla deduzione relativa al fatto che all'opponente sarebbe stato notificato unicamente il decreto ingiuntivo senza alcun ulteriore documento


allegato, la F.I.G.C. faceva presente che, in allegato al fascicolo monitorio, sarebbe stato prodotto il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale di cui,


quindi, era stata data piena contezza. Pertanto, quand'anche il sig.


Pt_1


fosse


 

venuto a conoscenza del provvedimento solo con la notificazione del decreto ingiuntivo, in ogni caso, a partire da tale data, l'opponente avrebbe fatto decorrere il termine di sette giorni previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per l'appello. L'opposta evidenziava, inoltre, che la dedotta impossibilità di esperire il giudizio di revocazione per insussistenza dei presupposti sarebbe stata priva di fondamento, rientrando il caso di mancata notificazione nelle ipotesi di cui all'art. 39, lett. c) ed

e) del Codice di Giustizia Sportiva.


 

---------------

 

Il  presente  giudizio  ha  ad  oggetto  l'opposizione  del  sig.


 

Parte_1                al


 

monitorio ottenuto dalla


CP_1


nei confronti di quest'ultimo per la somma di €.


 

15.000,00. La somma predetta deriva da un credito della parte opposta derivante


 

dell'irrogazione al sig.


Pt_1


di una sanzione pecuniaria mediante emanazione di


 

un provvedimento disciplinare della


Organizzazione_1


 

[...]

 

Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta non sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che il Decreto ingiuntivo debba essere confermato per le seguenti ragioni.

Va osservato, preliminarmente, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio di natura impugnatoria, vertente sulla legittimità o meno del decreto opposto, ma dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Tale accertamento deve essere effettuato tenuto conto delle ordinarie regole di ripartizione dellonere probatorio di cui allart. 2697 c.c., sulla base della posizione sostanziale delle parti.


Sempre in via preliminare, rileva il giudicante come l'opposizione sia stata ritualmente esperita nel termine di 40 giorni dalla notificazione del monitorio come previsto dall'art. 641 c.p.c., essendo l'atto di citazione in opposizione stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 11 novembre 2015 e la precedente notificazione del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 9 ottobre 2015.

 

Ciò posto, con riferimento alla deduzione di parte opponente relativa al difetto di


 

giurisdizione  degli  organi  di  giustizia  sportiva  della


CP_1


nell'adozione  del


 

provvedimento disciplinare nei confronti del sig.


Pt_1


in virtù della cessata


 

appartenenza   di   quest'ultimo   alla


CP_1


medesima   al   momento   del


 

deferimento e, poi, dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, occorre richiamare il disposto di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento Agenti Di Calciatori, pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 100/A in data 8 aprile 2010. La norma suddetta prevede che Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza”. La norma richiama, quale presupposto per l'adozione di provvedimenti nei confronti dell'Agente  dei Calciatori, i fatti commessi nella qualità di Agente, non facendo invece alcun riferimento al possibile venir meno della giurisdizione del giudice sportivo, al momento di cessazione del vincolo federale dell'Agente dei Calciatori. Conseguentemente, non sussiste alcun impedimento per gli organi della giustizia sportiva nel perseguire e sanzionare le condotte dell'Agente commesse in tutto il periodo di possesso della Licenza, anche una volta venuto meno il vincolo di appartenenza dell'Agente medesimo all'ordinamento sportivo. Con riferimento, quindi, alla fattispecie oggetto di giudizio, va osservato che l'appartenenza del sig.


Pt_1


alla


CP_1


al  momento  della  commissione  dei  fatti  oggetto  del


procedimento disciplinare costituisce circostanza pacificamente ammessa dalle parti nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, il fatto che l'appartenenza dell'opponente all'ordinamento sportivo sia cessata antecedentemente al momento del deferimento e dell'emanazione del provvedimento disciplinare nei suoi confronti non costituisce elemento rilevante al fine dell'esclusione della giurisdizione del giudice sportivo che, pertanto, ha potuto legittimamente adottare


il  provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del  sig. riconsegna della Licenza da parte di quest'ultimo.


Pt_1


anche  dopo  la


L'opponente, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto poi la sussistenza, in capo al Tribunale, dei poteri di cognizione in ordine ai fatti inerenti il procedimento


disciplinare  svoltosi  nei  suoi  confronti.  In  particolar  modo,  il  sig.


Pt_1       ha


 

evidenziato di aver proposto opposizione al Decreto ingiuntivo oggetto di giudizio essendo il provvedimento disciplinare, e tutti gli atti pregressi e successivi, viziati da difetto di notificazione. Tale circostanza non avrebbe consentito all'opponente di interporre appello avverso il suddetto provvedimento di fronte agli organi di giustizia sportiva; in ogni caso, essendo i suddetti vizi afferenti a questioni di diritto e non di fatto, ha ritenuto competente l'autorità giurisdizionale ordinaria, non sussistendo i presupposti per un eventuale giudizio di revocazione di fronte al giudice sportivo; inoltre, il venir meno del vincolo federale avrebbe costituito un'ulteriore argomentazione in favore della devoluzione della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Ritiene, tuttavia il giudicante le suddette argomentazioni non condivisibili e, conseguentemente, non sussistenti le condizioni per entrare nel merito delle valutazioni operate dal giudice sportivo, nonché nel merito delle deduzioni relative ai vizi del provvedimento disciplinare svolte dall'opponente nei propri scritti difensivi.

Relativamente, infatti, al venir meno del vincolo federale quale causa di devoluzione della giurisdizione in capo al giudice ordinario, va richiamato quanto


osservato in precedenza con riferimento al permanere della giurisdizione del giudice sportivo nei confronti di un soggetto non pappartenente all'ordinamento sportivo ma che ha commesso fatti in pendenza del vincolo di appartenenza alla Federazione.  Come  già  evidenziato,  l'art.  1,  comma  4  del  Regolamento  degli


Agenti di


Org_2


risulta determinante in tal senso, non solo con riferimento


 

all'emanazione di provvedimenti disciplinari in capo agli ex tesserati ma anche relativamente alle eventuali doglianze che questi ultimi intendano esprimere relativamente ai provvedimenti disciplinari, doglianze della cui cognizione rimangono competenti gli organi di giustizia sportiva.

Con riferimento, poi, alle ipotesi in cui il giudice ordinario detiene il potere di conoscere nel merito le controversie intercorrenti tra i membri dell'ordinamento sportivo, occorre richiamare quanto previsto dal d.l. 19 agosto 2003, n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito in legge

17 ottobre 2003, n. 280. Il decreto suddetto, preso implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell'ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra quest'ultimo e l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia. Fanno eccezione unicamente i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1, comma 1). La giurisdizione degli organi dello Stato, pertanto, è chiamata a dirimere unicamente le controversie rilevanti per l'ordinamento generale, controversie afferenti, cioè, a diritti soggettivi o interessi legittimi. In particolare, in base a quanto previsto dal D.L. 220/2003, al giudice ordinario spetta la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti; alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, spetta la cognizione di ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico nazionale italiano o dalle Federazione sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2


(vedi l'art. 3, comma 1 del D.L. 220/2003). Le materie che, al contrario, in base al così detto vincolo sportivo” rientrano nella cognizione della giurisdizione sportiva, come anche affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.

n. 5775/2004) possono essere classificate in due categorie, ovvero: l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, comma 1 del D.L. 220/2003). Nell'ambito di tali ultimi settori, la giurisdizione è devoluta al giudice sportivo, in virtù dell'accettazione della clausola compromissoria da parte degli appartenenti alla Federazione sportiva di riferimento. Nel caso di specie, la


clausola  compromissoria  va  rinvenuta  nell'art.  30  dello  Statuto  della


CP_1


 

relativo all'efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia sportiva e clausola compromissoria”, secondo cui i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva


efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla


CP_1


dalla


Org_4 , dalla


 

Org_5


dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili


 

allo svolgimento dell'attività federale nonché delle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico(art. 30, comma 2). Peraltro, va osservato che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza poc'anzi richiamata, ha anche affermato il principio della sussistenza ex lege del vincolo di giustizia sportiva a partire dal 2003, anno di entrata in vigore del D.L. n. 220/2003.

Ricostruito nei termini che precedono il quadro di riferimento, osserva il giudicante come  i  profili  di  illegittimità  del  provvedimento  disciplinare  dedotti  dal  sig.


Pt_1


profili afferenti al difetto di notificazione del provvedimento disciplinare


 

emanato dalla


Organizzazione_1


e di tutti gli atti pregressi e


successivi, rientrino nell'ambito dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e dell'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 220/2003. Conseguentemente, rientrando tali questioni nella giurisdizione del giudice sportivo, non pil Tribunale entrare nel merito delle


circostanze che abbiano, eventualmente, impedito al sig.


Pt_1


di esercitare il


 

proprio  diritto  di  difesa  in  difetto  delle  notificazioni  predette.  La  sanzione pecuniaria di €. 15.000,00, pertanto, deve ormai ritenersi definitiva, ragion per cui


la     CP_1


ha esperito ricorso al fine di ottenere un titolo esecutivo nei confronti


 

del sig.


Pt_1


Va osservato, infatti, che le sanzioni irrogate dagli  organi di


 

giustizia sportiva possono trovare esecuzione in seno al medesimo ordinamento, qualora i relativi effetti si esplichino all'interno di quest'ultimo. Altrettanto non può avvenire nel caso delle sanzioni pecuniarie, per la cui esecuzione coattiva l'ordinamento sportivo non possiede alcuno strumento utile. Conseguentemente, l'opposta ha legittimamente adito l'autorità giurisdizionale ordinaria al solo fine di vedere tutelato il proprio diritto di credito derivante dalla sanzione irrogata al sig.


Pt_1


dalla


Organizzazione_1


. Va, in tal senso, ricordato che


 

anche l'art. 2, comma 1 del D.L.220/2003 limita la cognizione degli organi di giustizia sportiva alle sole questioni relative alla irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola all'esecuzione della stessa. Il disposto di cui alla norma poc'anzi citata, peraltro, ha anche superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, come emerge dalla sentenza del Corte Costituzionale n. 49 del 2011, afferente ad un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio e relativa al risarcimento del danno derivante dall'illegittima irrogazione della sanzione disciplinare dell'inibizione allo svolgimento di attività federale. La sentenza richiamata risulta, comunque, determinante anche per la risoluzione della controversia in esame, avendo evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esplicare  i  propri  effetti  tanto  nell'ambito  dell'ordinamento  sportivo  quanto


nell'ambito di quello statale. Nello specifico, la Corte Costituzionale ha osservato


 

che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni Sportive o dal


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abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, non può escludersi la possibilità di adire gli organi giurisdizionali statali per la relativa tutela.

Per le predette ragioni, noncin adesione all'orientamento giurisprudenziale affermatosi presso questa Sezione del Tribunale (tra le tante, sentenza n. 21243/2015) , l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da doversi munire di efficacia esecutiva come per legge.


Relativamente, infine, alla richiesta di condanna del sig.


Pt_1


ex art. 96, comma


 

3 c.p.c., rileva il giudicante come non sussistano i presupposti di cui alla predetta norma, non ravvisandosi nella condotta processuale dell'opponente i profili della mala fede o della colpa grave di cui alla norma poc'anzi citata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la natura e il valore della controversia, in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.


 

definitivamente pronunciando:

 

  1. rigetta  l'opposizione  proposta  dal  sig.

 

 

Parte_1


 

e,  per  l'effetto,


 

conferma il decreto ingiuntivo n. 23226/2015 (NRG 57151/2015), emesso dal Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2015, già dichiarato esecutivo;

  1. rigetta la domanda dell'opposta ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
  2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio di opposizione, che liquida nella misura di €. 4.355,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge, in favore dellopposta.

Così deciso in Roma, in data 19 giugno 2018


il Giudice dott.ssa Margherita Libri

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