TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 12659/2018 DEL 20/06/2018
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Margherita Libri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 74301, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, trattenuta in decisione all’udienza del 13 febbraio 2018 e vertente
Parte_1
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Lisbona, n.9,
presso lo studio dell'Avv. Omissis , dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
E
Controparte_1
OPPONENTE
, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Montanelli, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Omissis , da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Omissis , in virtù di procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 febbraio 2018, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig.
Parte_1
proponeva
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 23226/2015 (NRG 57151/2015), emesso dal Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2015, col quale gli era stato
ingiunto di pagare in favore della
Controparte_1
(d'ora innanzi
CP_1
la somma di €. 15.000,00 oltre interessi come da domanda,
spese, competenze, onorari di giudizio ed accessori.
La somma predetta sarebbe derivata dall'irrogazione all'opponente, da parte della
Organizzazione_1
dell'ammenda di €. 15.000,00,
come da provvedimento disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 45/CDN del
30 novembre 2012; il provvedimento disciplinare nei confronti del sig.
Pt_1
avrebbe previsto, inoltre, anche la sanzione della sospensione della licenza di Agente sportivo per mesi uno.
A sostegno della propria opposizione, il sig.
Pt_1
evidenziava che la
CP_1
non avrebbe potuto emanare nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare per difetto di giurisdizione, vista e considerata la cessazione dell'iscrizione
dall'
Organizzazione_2
al momento del deferimento e, poi, dell'adozione
del provvedimento disciplinare a suo carico. L'opponente deduceva, infatti, di
essere stato iscritto all'
Organizzazione_2
formalmente sino al 25 ottobre
2010 ma, sostanzialmente, sino al 31 dicembre 2009. A partire da tale ultima data,
infatti, il
Pt_1
avrebbe cessato la propria attività e, conseguentemente, avrebbe
omesso il pagamento della quota associativa annuale, ragion per cui la
Commissione
Organizzazione_2
avrebbe revocato la licenza con comunicato
ufficiale del 25 ottobre 2010. Il deferimento del Procuratore federale alla
Commissione
Organizzazione_1
sarebbe avvenuto il 18 giugno 2012 e il
provvedimento di quest'ultima sarebbe stato emanato il 30 novembre 2012; il sig.
Pt_1
pertanto, non sarebbe più stato iscritto all'
Organizzazione_2
nel
periodo suddetto e, conseguentemente, l'opponente, non essendo più soggetto
all'ordinamento giuridico della
CP_1
non avrebbe nemmeno potuto subire alcun
provvedimento disciplinare, non sottostando più alla giurisdizione del giudice sportivo.
Parte opponente, inoltre, evidenziava che il provvedimento disciplinare, e tutti gli atti pregressi e conseguenti, sarebbero stati viziati da una serie di violazioni
procedurali operate dalla
Organizzazione_1
In particolare, il
sig.
Pt_1
deduceva di non aver mai ricevuto alcuna notificazione relativa all'atto
di contestazione degli addebiti, né all'avviso di convocazione per la trattazione del
giudizio di fronte alla
Organizzazione_1
Inoltre, quest'ultima
non avrebbe comunicato all'opponente il provvedimento adottato, con conseguente impossibilità di un'eventuale impugnazione. Infine, anche i solleciti di pagamento della somma oggetto del monitorio opposto non sarebbero stati ricevuti dal sig.
Pt_1
essendo stati inviati all'indirizzo presso cui quest'ultimo avrebbe fissato la
propria residenza solo sino al 22 aprile 2011, data antecedente sia all'instaurazione del procedimento disciplinare, sia all'invio dei solleciti.
Sulla scorta di quanto evidenziato, l'opponente, ritenendo la condotta della
CP_1
deliberatamente e consapevolmente illegittima, chiedeva la condanna di quest'ultima per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la
CP_1
che impugnava e contestava quanto dedotto dal
sig.
Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e l’integrale conferma del
monitorio opposto ovvero comunque condannare l’opponente al pagamento della somma di €. 15.000,00.
La parte opposta, in primo luogo, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente a eventuali valutazioni in ordine alla decisione della
Organizzazione_1
Nello specifico, la
CP_1
evidenziava
come l'accettazione del rilascio della licenza di Agente dei Calciatori da parte del
sig.
Pt_1
avesse implicato l'adesione in via negoziale allo Statuto della
Federazione e al Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente accettazione dei giudizi disciplinari e delle eventuali sanzioni irrogate dagli organi giurisdizionali della Federazione stessa. Conseguentemente, la giurisdizione in merito alle modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, e alle sanzioni eventualmente irrogate a seguito di quest'ultimo, sarebbe spettata agli organi di giustizia sportiva, come risultante dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 della legge 280/2003. All'Autorità giurisdizionale ordinaria, invece, sarebbe spettata la giurisdizione esclusivamente con riferimento all'accertamento dei presupposti necessari alla emanazione di un titolo esecutivo con cui vedere tutelato il diritto di credito derivante dalle sanzioni irrogate da parte degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di specie, tale accertamento sarebbe consistito nella verifica dell'accettazione della clausola compromissoria da parte dell'Agente dei Calciatori, accettazione che, secondo l'opposta, non sarebbe mai stata messa in
discussione in alcuna sede dal sig.
Pt_1
L'opponente, pertanto, avrebbe
accettato lo statuto ed i regolamenti federali, così prestando il proprio consenso in ordine alla sottoposizione al giudizio degli organi di giustizia sportiva e all’accettazione delle relative decisioni.
Relativamente, poi, al dedotto difetto di giurisdizione della
[...]
Organizzazione_1
nei confronti dell'opposto, derivante dalla cancellazione del
sig.
Pt_1
dall
Organizzazione_3
in data antecedente
all'instaurazione del procedimento disciplinare, l'odierna opposta si riportava al dettato di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento Agenti del 2007, il cui contenuto
sarebbe trasposto oggi nell'art. 1, comma 4 del medesimo Regolamento emanato nella sua nuova versione nel 2010. Le disposizioni suddette avrebbero riconosciuto il permanere della punibilità per i fatti commessi nel periodo di appartenenza all'ordinamento sportivo, quand'anche la medesima appartenenza fosse
successivamente venuta meno. Sebbene, quindi, il sig.
Pt_1
avesse cessato di far
parte dell'ordinamento sportivo a partire dell'anno 2010, essendo i fatti oggetto del provvedimento disciplinare stati commessi negli anni 2004-2006, il deferimento e la conseguente irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'opposto avrebbero trovato legittimo fondamento.
Con riferimento ai dedotti vizi del procedimento che avrebbe condotto
all'irrogazione dei provvedimenti disciplinari in capo al sig.
Pt_1
l'opposta
evidenziava di aver ottemperato a tutte le prescrizioni normative in materia di comunicazioni e notificazioni dei provvedimenti, con conseguente infondatezza di
quanto asserito dall'opponente. In ogni caso, la
CP_1
evidenziava che dalla data
di notifica del decreto ingiuntivo l'opponente avrebbe potuto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione predetta, esperire il giudizio di revocazione della decisione, circostanza non verificatasi. Inoltre, anche nel caso in cui si fosse potuto
ritenere sussistente il vizio delle notificazioni, la
CP_1
evidenziava che il sig.
Pt_1
avrebbe potuto interporre appello avverso il provvedimento disciplinare
innanzi alla Corte Federale d'Appello entro i sette giorni successivi alla conoscenza del provvedimento assunto nei suoi confronti, conoscenza che, nel caso di specie, sarebbe derivata dalla notificazione del monitorio, avvenuta in data 9 ottobre 2015; il decorso del suddetto termine, invece, avrebbe ormai determinato il consolidamento del giudicato sportivo, come stabilito dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. A tal proposito, l'opposta si riportava ad un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Roma, ritenuto conferente col caso di specie e corroborante le argomentazioni prospettate in particolar modo in merito all'assenza
di giurisdizione di merito del giudice ordinario in materia di provvedimenti
disciplinari degli organi di giustizia sportiva della
CP_1
anche nel caso di
irritualità delle notificazioni degli atti del procedimento disciplinare.
La CP_1
chiedeva, infine, la condanna del sig.
Pt_1
per lite temeraria, ex art.
96 c.p.c.
All’udienza del 13 maggio 2016, il Giudice si riservava in merito alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio. A scioglimento della suddetta riserva, veniva concessa la provvisoria esecuzione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..
Di tali termini si avvaleva unicamente la parte opponente che, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., n.1, precisava di aver depositato il certificato
di residenza del sig.
Pt_1
dal quale si sarebbe potuto evincere il vizio delle
notificazioni degli atti del procedimento disciplinare di fronte alla
Org_1
Disciplinare
Org_1
notificazioni effettuate presso un indirizzo diverso da
quello riportato nel documento depositato. L'opponente precisava, altresì, che sulle copie delle buste depositate dall'opposta sarebbe stata riportata unicamente la scritta di compiuta giacenza, senza specificazioni in merito alla causa della mancata consegna; inoltre, non sarebbe stata fornita la prova della comunicazione a mezzo raccomandata da effettuare al destinatario ai sensi degli artt. 139 e/o 140 c.p.c.. La dicitura relativa alla compiuta giacenza non avrebbe potuto essere considerata
come elemento comprovante alcunché da parte della
CP_1
Relativamente,
invece, all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario per quanto concernente le valutazioni nel merito della decisione del giudice sportivo, il sig.
Pt_1
precisava che la propria opposizione sarebbe stata fondata esclusivamente
su questioni attinenti la lesione del proprio diritto di difesa da parte degli organi di giustizia sportiva, i quali avrebbero violato la normativa in materia di regolare svolgimento del procedimento sportivo; conseguentemente, le contestazioni
relative alle suddette violazioni avrebbero dovuto essere effettuate di fronte al
giudice ordinario, non avendo il sig.
Pt_1
potuto tutelare la propria posizione di
fronte agli organi di giustizia sportiva proprio a causa dell'impedita conoscenza del procedimento instaurato nei suoi confronti e, poi, del provvedimento finale. Secondo l'opponente, infatti, qualora il giudice ordinario non avesse potuto effettuare alcuna valutazione in merito al procedimento disciplinare, l'opposta avrebbe potuto direttamente procedere esecutivamente nei confronti del sig.
Pt_1
Relativamente, infine, alla dedotta possibilità, da parte dell'odierno
opponente, di appellare la decisione della
Org_1
Disciplinare
Org_1 di
fronte agli organi di giustizia sportiva, il sig.
Pt_1
evidenziava che la
notificazione delle decisioni da parte della
CP_1
avrebbe rappresentato un
obbligo per quest'ultima; non essendo la notificazione del provvedimento avvenuta, e avendo avuto luogo unicamente la notificazione del monitorio senza alcun documento allegato, l'unico giudice da adire sarebbe stato quello ordinario; inoltre, anche la tesi dell'opposta per cui la conoscenza indiretta del procedimento disciplinare mediante la notificazione del monitorio avrebbe consentito al sig.
Pt_1
di appellare la decisione di fronte agli organi di giustizia sportiva non
avrebbe avuto fondamento, dato il contrasto con l'art. 35, 4.1, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Analogo ragionamento sarebbe valso anche per l'esperibilità del giudizio di revocazione, il quale, peraltro, non avrebbe trovato alcun valido presupposto nel caso di specie; l'opponente precisava che nessuna delle cause previste dal Codice di Giustizia Sportiva avrebbe potuto considerarsi integrata, essendo il giudice sportivo incorso in un errore di diritto, circostanza non contemplata dall'art 39 del Codice di Giustizia Sportiva. L'errore di diritto, nel caso di specie, sarebbe stato costituito da un'erronea interpretazione e valutazione di un fatto da parte del giudice sportivo non rilevabile con assoluta immediatezza dal destinatario del provvedimento disciplinare.
All'udienza del 5 dicembre 2016, il giudice rinviava all'udienza del 13 febbraio 2018, quando le parti precisavano le proprie conclusioni. Parte opponente riportandosi ai propri scritti difensivi, precisava le seguenti conclusioni:”Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che il provvedimento di sanzione di mesi uno dalla licenza e di €. 15.000,00 di ammenda emesso dalla
Commissione Nazionale Disciplinare
Org_1
, nei confronti del sig.
Parte_1
[...]
è nullo e/o inefficace nei confronti dell’odierno ricorrente per i motivi tutti
suesposti in narrativa e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 23226/15, R.G. 57151/15, emesso in data 07/10/2015 dal Giudice Dott. Danilo Sena del Tribunale Civile di Roma, in quanto, per i motivi in fatto e in diritto suesposti, emesso su somme non dovute, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio; sempre in via principale, di accertare e dichiarare i presupposti della lite temeraria di cui all’art. 96 c.p.c. nei confronti di controparte e, per l’effetto,
condannare la
Controparte_2
, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nei confronti del sig.
Parte_1
nella somma che ritenesse congrua in via equitativa. La parte
opposta, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta precisava le seguenti conclusioni: ”Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale:
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 23226/15 (r.g. 57151/15) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il sig.
Parte_1
al pagamento dell'importo di Euro 15.000,00 o della maggiore o
minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il sig.
Parte_1
al risarcimento dei danni per lite
temeraria nella somma di Euro 5.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia e
comunque al pagamento in favore della
CP_1
di una somma equitativamente
determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Parte opponente, nei propri scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni inerenti l'assenza di notificazione degli atti del procedimento e del provvedimento finale della Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziava che, mentre gli atti del procedimento disciplinare erano stati notificati erroneamente, il decreto ingiuntivo era stato, invece, regolarmente notificato. L'opponente evidenziava, altresì, che anche la Corte Costituzionale aveva stabilito la tutela del giudice ordinario per tutti i provvedimenti degli organi della giustizia sportiva che rivestono carattere patrimoniale (Corte Cost., n 49 dell'11 febbraio 2011). L'opponente eccepiva,
infine, l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla
CP_1
e in
particolar modo della sentenza depositata, non ravvisando alcun profilo di conferenza con la questione oggetto di giudizio.
Nei propri scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la
CP_1 in
merito alla questione dell'irregolarità delle notificazioni degli atti e del provvedimento finale del procedimento disciplinare instaurato a carico dell'opponente, evidenziava che la circostanza per cui l'opponente non avesse la residenza presso l'indirizzo cui le notificazioni sarebbero state compiute sarebbe
stata irrilevante, in virtù dell'elezione di domicilio, da parte del sig.
Pt_1
presso
l'indirizzo in questione; tutti gli atti, quindi, sarebbero stati ritualmente notificati per compiuta giacenza, nonché regolarmente ricevuti come risultante dagli avvisi di ricevimento. In merito alla deduzione relativa al fatto che all'opponente sarebbe stato notificato unicamente il decreto ingiuntivo senza alcun ulteriore documento
allegato, la F.I.G.C. faceva presente che, in allegato al fascicolo monitorio, sarebbe stato prodotto il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale di cui,
quindi, era stata data piena contezza. Pertanto, quand'anche il sig.
Pt_1
fosse
venuto a conoscenza del provvedimento solo con la notificazione del decreto ingiuntivo, in ogni caso, a partire da tale data, l'opponente avrebbe fatto decorrere il termine di sette giorni previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per l'appello. L'opposta evidenziava, inoltre, che la dedotta impossibilità di esperire il giudizio di revocazione per insussistenza dei presupposti sarebbe stata priva di fondamento, rientrando il caso di mancata notificazione nelle ipotesi di cui all'art. 39, lett. c) ed
e) del Codice di Giustizia Sportiva.
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Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione del sig.
Parte_1 al
monitorio ottenuto dalla
CP_1
nei confronti di quest'ultimo per la somma di €.
15.000,00. La somma predetta deriva da un credito della parte opposta derivante
dell'irrogazione al sig.
Pt_1
di una sanzione pecuniaria mediante emanazione di
un provvedimento disciplinare della
Organizzazione_1
[...]
Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta non sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che il Decreto ingiuntivo debba essere confermato per le seguenti ragioni.
Va osservato, preliminarmente, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio di natura impugnatoria, vertente sulla legittimità o meno del decreto opposto, ma dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Tale accertamento deve essere effettuato tenuto conto delle ordinarie regole di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., sulla base della posizione sostanziale delle parti.
Sempre in via preliminare, rileva il giudicante come l'opposizione sia stata ritualmente esperita nel termine di 40 giorni dalla notificazione del monitorio come previsto dall'art. 641 c.p.c., essendo l'atto di citazione in opposizione stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 11 novembre 2015 e la precedente notificazione del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 9 ottobre 2015.
Ciò posto, con riferimento alla deduzione di parte opponente relativa al difetto di
giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della
CP_1
nell'adozione del
provvedimento disciplinare nei confronti del sig.
Pt_1
in virtù della cessata
appartenenza di quest'ultimo alla
CP_1
medesima al momento del
deferimento e, poi, dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, occorre richiamare il disposto di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento Agenti Di Calciatori, pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 100/A in data 8 aprile 2010. La norma suddetta prevede che “Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza”. La norma richiama, quale presupposto per l'adozione di provvedimenti nei confronti dell'Agente dei Calciatori, i fatti commessi nella qualità di Agente, non facendo invece alcun riferimento al possibile venir meno della giurisdizione del giudice sportivo, al momento di cessazione del vincolo federale dell'Agente dei Calciatori. Conseguentemente, non sussiste alcun impedimento per gli organi della giustizia sportiva nel perseguire e sanzionare le condotte dell'Agente commesse in tutto il periodo di possesso della Licenza, anche una volta venuto meno il vincolo di appartenenza dell'Agente medesimo all'ordinamento sportivo. Con riferimento, quindi, alla fattispecie oggetto di giudizio, va osservato che l'appartenenza del sig.
Pt_1
alla
CP_1
al momento della commissione dei fatti oggetto del
procedimento disciplinare costituisce circostanza pacificamente ammessa dalle parti nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, il fatto che l'appartenenza dell'opponente all'ordinamento sportivo sia cessata antecedentemente al momento del deferimento e dell'emanazione del provvedimento disciplinare nei suoi confronti non costituisce elemento rilevante al fine dell'esclusione della giurisdizione del giudice sportivo che, pertanto, ha potuto legittimamente adottare
il provvedimento disciplinare nei confronti del sig. riconsegna della Licenza da parte di quest'ultimo.
Pt_1
anche dopo la
L'opponente, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto poi la sussistenza, in capo al Tribunale, dei poteri di cognizione in ordine ai fatti inerenti il procedimento
disciplinare svoltosi nei suoi confronti. In particolar modo, il sig.
Pt_1 ha
evidenziato di aver proposto opposizione al Decreto ingiuntivo oggetto di giudizio essendo il provvedimento disciplinare, e tutti gli atti pregressi e successivi, viziati da difetto di notificazione. Tale circostanza non avrebbe consentito all'opponente di interporre appello avverso il suddetto provvedimento di fronte agli organi di giustizia sportiva; in ogni caso, essendo i suddetti vizi afferenti a questioni di diritto e non di fatto, ha ritenuto competente l'autorità giurisdizionale ordinaria, non sussistendo i presupposti per un eventuale giudizio di revocazione di fronte al giudice sportivo; inoltre, il venir meno del vincolo federale avrebbe costituito un'ulteriore argomentazione in favore della devoluzione della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Ritiene, tuttavia il giudicante le suddette argomentazioni non condivisibili e, conseguentemente, non sussistenti le condizioni per entrare nel merito delle valutazioni operate dal giudice sportivo, nonché nel merito delle deduzioni relative ai vizi del provvedimento disciplinare svolte dall'opponente nei propri scritti difensivi.
Relativamente, infatti, al venir meno del vincolo federale quale causa di devoluzione della giurisdizione in capo al giudice ordinario, va richiamato quanto
osservato in precedenza con riferimento al permanere della giurisdizione del giudice sportivo nei confronti di un soggetto non più appartenente all'ordinamento sportivo ma che ha commesso fatti in pendenza del vincolo di appartenenza alla Federazione. Come già evidenziato, l'art. 1, comma 4 del Regolamento degli
Agenti di
Org_2
risulta determinante in tal senso, non solo con riferimento
all'emanazione di provvedimenti disciplinari in capo agli ex tesserati ma anche relativamente alle eventuali doglianze che questi ultimi intendano esprimere relativamente ai provvedimenti disciplinari, doglianze della cui cognizione rimangono competenti gli organi di giustizia sportiva.
Con riferimento, poi, alle ipotesi in cui il giudice ordinario detiene il potere di conoscere nel merito le controversie intercorrenti tra i membri dell'ordinamento sportivo, occorre richiamare quanto previsto dal d.l. 19 agosto 2003, n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito in legge
17 ottobre 2003, n. 280. Il decreto suddetto, preso implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell'ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra quest'ultimo e l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia. Fanno eccezione unicamente i “casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1, comma 1). La giurisdizione degli organi dello Stato, pertanto, è chiamata a dirimere unicamente le controversie rilevanti per l'ordinamento generale, controversie afferenti, cioè, a diritti soggettivi o interessi legittimi. In particolare, in base a quanto previsto dal D.L. 220/2003, al giudice ordinario spetta la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti; alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, spetta la cognizione di “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico nazionale italiano o dalle Federazione sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2”
(vedi l'art. 3, comma 1 del D.L. 220/2003). Le materie che, al contrario, in base al così detto “vincolo sportivo” rientrano nella cognizione della giurisdizione sportiva, come anche affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent.
n. 5775/2004) possono essere classificate in due categorie, ovvero: l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, comma 1 del D.L. 220/2003). Nell'ambito di tali ultimi settori, la giurisdizione è devoluta al giudice sportivo, in virtù dell'accettazione della clausola compromissoria da parte degli appartenenti alla Federazione sportiva di riferimento. Nel caso di specie, la
clausola compromissoria va rinvenuta nell'art. 30 dello Statuto della
CP_1
relativo all'”efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia sportiva e clausola compromissoria”, secondo cui “i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva
efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla
CP_1
dalla
Org_4 , dalla
Org_5
dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili
allo svolgimento dell'attività federale nonché delle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (art. 30, comma 2). Peraltro, va osservato che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza poc'anzi richiamata, ha anche affermato il principio della sussistenza ex lege del vincolo di giustizia sportiva a partire dal 2003, anno di entrata in vigore del D.L. n. 220/2003.
Ricostruito nei termini che precedono il quadro di riferimento, osserva il giudicante come i profili di illegittimità del provvedimento disciplinare dedotti dal sig.
Pt_1
profili afferenti al difetto di notificazione del provvedimento disciplinare
emanato dalla
Organizzazione_1
e di tutti gli atti pregressi e
successivi, rientrino nell'ambito dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e dell'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 220/2003. Conseguentemente, rientrando tali questioni nella giurisdizione del giudice sportivo, non può il Tribunale entrare nel merito delle
circostanze che abbiano, eventualmente, impedito al sig.
Pt_1
di esercitare il
proprio diritto di difesa in difetto delle notificazioni predette. La sanzione pecuniaria di €. 15.000,00, pertanto, deve ormai ritenersi definitiva, ragion per cui
la CP_1
ha esperito ricorso al fine di ottenere un titolo esecutivo nei confronti
del sig.
Pt_1
Va osservato, infatti, che le sanzioni irrogate dagli organi di
giustizia sportiva possono trovare esecuzione in seno al medesimo ordinamento, qualora i relativi effetti si esplichino all'interno di quest'ultimo. Altrettanto non può avvenire nel caso delle sanzioni pecuniarie, per la cui esecuzione coattiva l'ordinamento sportivo non possiede alcuno strumento utile. Conseguentemente, l'opposta ha legittimamente adito l'autorità giurisdizionale ordinaria al solo fine di vedere tutelato il proprio diritto di credito derivante dalla sanzione irrogata al sig.
Pt_1
dalla
Organizzazione_1
. Va, in tal senso, ricordato che
anche l'art. 2, comma 1 del D.L.220/2003 limita la cognizione degli organi di giustizia sportiva alle sole questioni relative alla irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola all'esecuzione della stessa. Il disposto di cui alla norma poc'anzi citata, peraltro, ha anche superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, come emerge dalla sentenza del Corte Costituzionale n. 49 del 2011, afferente ad un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio e relativa al risarcimento del danno derivante dall'illegittima irrogazione della sanzione disciplinare dell'inibizione allo svolgimento di attività federale. La sentenza richiamata risulta, comunque, determinante anche per la risoluzione della controversia in esame, avendo evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esplicare i propri effetti tanto nell'ambito dell'ordinamento sportivo quanto
nell'ambito di quello statale. Nello specifico, la Corte Costituzionale ha osservato
che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni Sportive o dal
Org_6
abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, non può escludersi la possibilità di adire gli organi giurisdizionali statali per la relativa tutela.
Per le predette ragioni, nonché in adesione all'orientamento giurisprudenziale affermatosi presso questa Sezione del Tribunale (tra le tante, sentenza n. 21243/2015) , l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da doversi munire di efficacia esecutiva come per legge.
Relativamente, infine, alla richiesta di condanna del sig.
Pt_1
ex art. 96, comma
3 c.p.c., rileva il giudicante come non sussistano i presupposti di cui alla predetta norma, non ravvisandosi nella condotta processuale dell'opponente i profili della mala fede o della colpa grave di cui alla norma poc'anzi citata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la natura e il valore della controversia, in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig.
Parte_1
e, per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo n. 23226/2015 (NRG 57151/2015), emesso dal Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2015, già dichiarato esecutivo;
- rigetta la domanda dell'opposta ex art. 96, comma 3 c.p.c.;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio di opposizione, che liquida nella misura di €. 4.355,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge, in favore dell’opposta.
Così deciso in Roma, in data 19 giugno 2018
il Giudice dott.ssa Margherita Libri