TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 12715/2023 DEL 06/09/2023

 

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile),  in persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30661 Ruolo Generale dell’anno 2018, presa in carico da questo giudice solo in data 16.02.2021 e trattenuta in decisione all’udienza cartolare del 28.02.2023, vertente

Parte_1


T R A

 

, rappresentato e difeso, giusta delega in calce all’atto di


 

citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall’Avv. Omissis , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in S. Egidio del Monte Albino (SA), via SS. Martiri n.13

opponente


 

 

 

Controparte_1


E

 

,  in  persona  del  Commissario


 

Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott.


Controparte_2


rappresentata e


 

difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall’Avv. Omissis  ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via G. Montanelli n. 11

opposta

 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4619/2018

 

CONCLUSIONI

 

Nelle note di trattazione scritta per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.02.2023, il procuratore di parte opposta precisava le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate  nella  propria  comparsa  di  costituzione  e  risposta  e  precisamente:  Voglia  il


 

Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale: 1) rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo

n. 4619/2018 (r.g. 4556/2018) e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o


 

comunque condannare il sig.


Parte_1


al  pagamento in  favore  della


CP_1


 

dell’importo di Euro 15.000,00 oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”

PREMESSO IN FATTO CHE:

 

Con  atto  di  citazione  in  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  ritualmente  notificato


 

Parte_1


conveniva in giudizio la


CP_1


 esponendo che con ricorso monitorio la


 

stessa aveva ottenuto l'emissione dell’ingiunzione di pagamento per la somma di € 15.000,00 oltre interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali, quale importo dovuto per il mancato pagamento delle ammende derivanti dalle sanzioni comminate dal Tribunale Federala Nazionale, rispettivamente di € 5.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 42/TFN del 27 marzo 2015) e di € 10.000,00 (Comunicato Ufficiale

  1. 11/TFN del 23 luglio 2015).

 

L’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto deducendo la insanabile nullità dei provvedimenti emessi per mancata comunicazione all’opponente dell'avvio dei precedenti disciplinari nei suoi confronti, conclusisi poi con la condanna alle ammende di cui si chiedeva il pagamento con l'ingiunzione, con conseguente lesione del diritto di difesa, non potendosi ritersi sanata dalla pubblicazione dei provvedimenti sui Comunicati Ufficiali della


CP_1


poiché inidonea a supplire alla mancanza dell’atto di avvio del procedimento.

 

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l’opponente rassegnava le proprie conclusioni


 

come precisate nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: l) Voglia l'On.le Tribunale di Roma, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della sanzione e dei procedimenti disciplinari di cui ai Comunicati Ufficiali n.42/T.F.N. de127.03.2015 e n. 11/T.F.N. del 23.07.2015, per inesistenza e/o nullità del procedimento notificatorio; 2) Voglia conseguentemente accertare e dichiarare non dovuta la complessiva somma di € 15.000,00 prevista come ammenda, nei provvedimenti sopra richiamati; 3)Per l'effetto, in accoglimento


 

della predetta opposizione, Voglia revocare il D.l. opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di cui agli artt,633 e ss c.p.c., con ogni conseguenza in ordine alle spese ad ai compensi della presente fase da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con salvezza di ogni altro diritto”.


Si costituiva in giudizio la


CP_1


contestando quanto ex adverso dedotto, precisando


 

che l’autorità giudiziaria ordinaria non poteva entrare nel merito della decisione che aveva portato alla sanzione, né incidere sulla stessa, in quanto le decisioni degli organi di giustizia sportiva, in virtù del combinato disposto dellart. 2, comma 1 e dell’art. 3, comma 1 della legge  280/2003,  rientravano  nella  materia  disciplinare,  la  cui  giurisdizione  era  riservata


all’ordinamento sportivo e, inoltre, il


Pt_1


aveva regolarmente ricevuto tutte le notifiche


 

relative ai procedimenti in questione inclusa la decisione che, pertanto, era passata in giudicato non avendo l’opponente proposto ricorso alla Corte Federale d’Appello e in particolare:

    • il procedimento di cui alla decisione pubblicata sul C.U. 42/TFN aveva preso avvio con  il  deferimento  effettuato  dal  Procuratore  Federale  in  data  12.01.2015  che  era  stato

regolarmente notificato tramite PEC ai legali del


Pt_1


Avv.ti Adriano Bellacosa e Sabato


 

Moscariello,  ai  quali  lo  stesso  aveva  conferito,  nel  corso  delle  indagini,  il  mandato  di rappresentarli, come da procura del 28.11.2014, allegata all’atto di deferimento;

    • il  Tribunale  Federale  Nazionale,  a  seguito  del  predetto  deferimento,  fissava  la discussione  del  procedimento  per  il  giorno  12.02.2015  e  tale  provvedimento  veniva

regolarmente  notificato  ai  suddetti  difensori  del 06.02.2015 memoria difensiva;


Pt_1


,  i  quali  depositavano  in  data


    • la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata nel C.U. 42/TFN del 27.03.2015 veniva, pertanto, regolarmente notificata ai procuratori costituiti;
    • per quanto concerne la decisione di cui al C.U. 11/TFN del 23.07.2015,  l’atto di

 

deferimento era stato notificato al


Pt_1


in data 25.06.2015 tramite PEC inviata alla


[...]


 

Controparte_3


società per la quale lo stesso era tesserato, nonché tramite raccomandata


 

A/R all’indirizzo di residenza dell’opponente;

 

    • sempre tramite raccomandata A/R nonché tramite PEC presso la

 

 

Controparte_4


 

[...]


venivano effettuate le notifiche della fissazione dell’udienza di discussione per il


 

25.07.2015 e di decisione, pubblicata sul C.U. 11/TFN del 23.07.2015.


 

Parte opposta, pertanto, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva come da comparsa di costituzione.

Con ordinanza del 08.11.2018 l’allora Giudice Istruttore Rilevato che l’opposizione non risulta fondata su idonea prova scritta, tenuto anche conto delle ragioni sulle quali è fondata la domanda di pagamento e della documentazione allegata a sostegno della relativa richiesta, e che non appare di pronta soluzione;” autorizzava l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concedendo alle parti i termini di cui al 183, 6° comma, c.p.c.

La causa, istruita attraverso acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era quindi trattenuta in decisione all’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti dei terminiex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

OSSERVA IN DIRITTO


 

L’opposizione  proposta  da accoglimento.


Parte_1


è  infondata  e  non  può  trovare


Nella presente sede, la FIGC ha chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, al fine  di  ottenere  il  pagamento  di  una  sanzione  pecuniaria,  irrogata  al  dirigente  sportivo


Parte_1

 

La CP_1


per aver posto in essere illeciti disciplinari.

 

ha precisato che, non essendo stati esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento


 

di giustizia sportiva, le sanzioni sono divenute definitive.

 

L’opponente ha contestato, nel merito, esclusivamente che non gli sono mai stati notificati gli atti introduttivi del giudizio svoltosi in sede disciplinare.


Orbene, giova premettere che la


CP_1


è un’associazione riconosciuta con personalità


 

giuridica di diritto privato federata al


CP_5


cfr. l’art. 1 del relativo Statuto).


 

Lo Statuto della FIGC trova applicazione anche nel caso in esame, atteso che –ai sensi


 

dellart. 36 delle Norme Organizzative Interne della all’osservanza delle norme statutarie della FIGC.


CP_1


- i tesserati sono tenuti


In particolare, l’art. 30 dello Statuto della FIGC stabilisce che tutti i soggetti indicati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto. Poi prevede, al secondo comma, che i predetti soggetti

accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla


Org_


, dalla


Org_2 , dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili


 

allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la CP_1 , per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale


secondo  quanto  previsto  dallo  statuto  del


CP_5


sono  devolute  su  istanza  della  parte


 

interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale


 

Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il


CP_5


 

Lo statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.

Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il DL. n. 220, convertito con modificazioni nella legge n. 280/03. In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Ciò premesso, nel caso in esame, la controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare sportivo.

Ne consegue che –in virtù dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- per lirrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. "vincolo sportivo", ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista


dall’art. 30 dello Statuto della


CP_1 .


 

Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha natura di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito –in forza di un atto negoziale di natura privatistica- dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.

Così riqualificata la questione (non di giurisdizione ma afferente al merito), devesi altresì osservare che –in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dallordinamento sportivo.

Nel caso concreto, invece, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione. Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che le sanzioni disciplinari oggetto del presente giudizio sono state già irrogate e sono stati esperiti i vari mezzi di impugnazione di natura negoziale, previsti dallo Statuto, essendo divenute definitive.

Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo (ad esempio, nel caso in esame è stata irrogata la sanzione della inibizione), sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, nel caso in esame è stata altresì irrogata la sanzione pecuniaria dellammenda).

Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti, del resto, che sono riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03 limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece alla esecuzione della stessa.

Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno derivante dalla illegittima irrogazione della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di attività federale.

Ciò nonostante, la Corte –con la suddetta pronuncia- ha sancito importanti principi dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma altresì che ad un’interpretazione  costituzionalmente  orientata  del  DL  220/03  consegue  che,  qualora  il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal


CP_5


bbia incidenza su situazioni


 

giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.

Ne consegue che, non controvertendosi nella presente sede in ordine alla fase della irrogazione ed applicazione della sanzione (perché questa è già stata irrogata ed applicata dagli organi di giustizia sportiva, con decisione divenuta definitiva), ma controvertendosi in ordine alle conseguenze che tale sanzione esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale ed afferenti a rapporti patrimoniali, non appare sussistente la competenza degli organi suddetti.


Deve poi ritenersi infondato il motivo di opposizione con il quale il


Pt_1


lamenta


 

che non gli sarebbero mai stati notificati gli atti introduttivi del giudizio svoltosi in sede disciplinare.

Ed invero, in allegato alla comparsa di costituzione del presente giudizio di opposizione, la parte opposta ha depositato i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari  in  questione  e  quelli  di  deferimento  introduttivi  del  relativo  procedimento, regolarmente notificati a mezzo PEC secondo le previsioni dell’art. 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva (cfr. all. 1, 2, 6 e 7 fasc. opposta), con conseguente applicazione del costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale - “lopposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto allaccertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore (creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Sent. N. 2573 del 22.2.02, conforme sent. N. 5844 del 16.3.06).

Appare, quindi, irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine alla asserita mancanza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto.

Giova peraltro osservare che la questione introdotta dall’opponente, in quanto afferente a fatti prodromici al giudizio disciplinare, non rileva in sede di giudizio ordinario, in quanto devesi ricordare che -alla luce di quanto già esposto- la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli  organi  della  giustizia  sportiva.  È  rimesso  al  giudice  ordinario,  quindi,  il  solo


accertamento della sussistenza del credito vantato dalla modificativi od estintivi della pretesa creditoria.


CP_1


e della insussistenza di fatti


Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico che le sanzioni disciplinari in questione siano state irrogate in via definita, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo, e che non siano intervenuti fatti modificativi o estintivi. Del resto, nessuna contestazione risulta sollevata dall’opponente con riferimento alla misura della sanzione irrogata.

L’unica contestazione dell’opponente attiene ai presupposti procedimentali di irrogazione delle sanzioni disciplinari: aspetti in relazione ai quali, però, sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva.


 

Di conseguenza, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’opposizione proposta


 

dal


Pt_1


va  rigettata,  con  conseguente  conferma  del  decreto  ingiuntivo  opposto  ed


 

accertamento della sua definitiva esecutività.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

 

Il  Tribunale  di  Roma,  definitivamente  pronunciando  in  ordine  alla  domanda  in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:


  1. RIGETTA   l’opposizione   proposta   da

Parte_1


e,    per   l’effetto,


 

CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 4619/2018 emesso da questo Tribunale nel procedimento n. 4556/18 R.G., con conseguente accertamento della sua definitiva esecutività;


2)   CONDANNA


Parte_1


alla rifusione, in favore della


CP_1


delle


 

spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Così deciso, in Roma, il 6.9.2023

 

Il Giudice Dott. Paolo Goggi

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