TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 2077/2018 DEL 06/06/2018
TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Rosaria Morrone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 4367/2009 R.G.,
avente ad oggetto: nullità contratto; azione di indebito oggettivo; risarcimento danni
TRA
Parte_1
in persona del Curatore, dott.
Parte_2
rappresentato e difeso, come da procura a margine dell’atto di citazione,
dall’avv. Omissis , presso lo studio del quale elegge domicilio in Salerno, Corso Garibaldi, n. 194;
Controparte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t., il liquidatore
ATTORE
CP_2
[...] ed
Controparte_2
in proprio, rappresentati e difesi, come da procura in
calce alla comparsa di costituzione, dall’avv. Omissis , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, via Lungomare Marconi, n. 41;
CONVENUTA
Controparte_3
NONCHE’
, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di
costituzione di nuovo difensore, depositata in data 31.5.2011, dall’avv. Omissis
(in sostituzione del precedente difensore, avv. Omissis ), presso lo studio del quale elegge domicilio in Salerno, via Roma, n. 7;
CONVENUTO
All’udienza del 7.11.2017, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 23.4.2009, il
Parte_1
[...]
n persona del Curatore, conveniva in giudizio la
Controparte_1
(d’ora in avanti, per brevità,
CP_1
, in liquidazione, con sede in Svizzera (Canton
Ticino), in persona del liquidatore,
Controparte_2
, nonché
Controparte_2
, in
proprio, ed
Controparte_3
per proporre le seguenti domande:
- Accertare e dichiarare l’indebito pagamento da parte della
Parte_1 in
favore della
Controparte_1
per la somma complessiva di € 1.050.000,00, e,
per l’effetto, condannare la
CP_1
alla restituzione della somma di € 1.050.000,00,
oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- Accertare e dichiarare l’indebito pagamento da parte della
Parte_1 in
favore di
Controparte_3
della somma di € 1.250.000,00, e, per l’effetto, condannare
Controparte_3
alla restituzione della somma di € 1.250.000,00, oltre interessi legali
dalla data del pagamento al saldo;
- In via gradata, dichiarare la nullità del contratto, ove esistente, intercorso tra la
CP_1
e la
Parte_1
, relativo alla cessione del cartellino del calciatore
Org_1
e , per l’effetto, condannare la
Controparte_1
ed Controparte_3
alla
restituzione, rispettivamente, della somma di € 1.050.000,00 e di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in via ancor più gradata, revocare il contratto, relativo alla cessione del cartellino del
calciatore Org_1
e, per l’effetto, condannare la
Controparte_1
ed Controparte_3
alla restituzione, rispettivamente, della somma di € 1.050.000,00 e di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di
Controparte_2
nella
determinazione e/o aggravamento dello stato di insolvenza della
Parte_1
[...]
in relazione ai pagamenti indicati nella premessa dell’atto di citazione (per
l’acquisizione dei calciatori
Org_1 e
CP_4
per complessivi € 4.0000,00; per
l’effetto, condannare
Controparte_2
al risarcimento dei danni nella misura che
sarebbe stata determinata in corso di causa, ovvero che sarebbe stata determinata in via equitativa dal giudice, ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la
Controparte_1
in persona del liquidatore,
[...]
CP_2 , e
Controparte_2
, in proprio, si costituivano in giudizio con un’unica
comparsa di risposta depositata in data 8.1.2010, nella quale, in via preliminare, eccepivano che era devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi degli
artt. 38-40 c.p.c. e 66 legge fallimentare, la domanda revocatoria proposta dal
Parte_1
avverso il contratto concluso tra la
CP_1
e la
Parte_1
, relativo alla
cessione del cartellino del calciatore
Org_1
e, pertanto, chiedevano di assumere i
provvedimenti conseguenti; nel merito, contestavano la fondatezza di tutte le altre
domande proposte dal
Parte_1
e ne chiedevano il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche
Controparte_3
, con comparsa di risposta depositata in
data 3.2.2010, con la quale contestava la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 25.11.2011, depositata in data 1.12.2011, era rigettata l’istanza di remissione in termini del
convenuto
CP_3
ai fini del deposito delle memorie istruttorie; era disposta la
separazione della domanda attrice di revocatoria fallimentare ordinaria dalle altre domande per rientrare essa nella cognizione del Tribunale Fallimentare, ai sensi dell’art. 66 legge fallimentare, e si disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per eventuali provvedimenti di assegnazione al Tribunale Fallimentare; erano ammesse le prove.
Assunto l’interrogatorio formale di
Controparte_3
, la causa era assunta in decisione
all’udienza del 15.4.2015, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ma con ordinanza del 30.10.2015, depositata in data 4.11.2015, era rimessa sul ruolo per le motivazioni indicate nella medesima ordinanza, alla quale espressamente si rinvia.
Indi, all’udienza dell’8.11.2017 la causa era assunta di nuovo in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
All’udienza dell’8.11.2017 il
Parte_3
, richiamando le
conclusioni rassegnate alla precedente udienza del 15.2.2017, così concludeva:
- previa declaratoria di nullità del contratto di acquisizione del 10.8.2004, avente ad oggetto la cessione del cartellino del calciatore Org_1, e del contratto dell’8.7.2005,
avente ad oggetto la cessione del calciatore
CP_4
accertare e dichiarare la natura
indebita dei pagamenti eseguiti in favore della
CP_1
per la somma complessiva di
€ 1.050.000,00, di cui alle rimesse con causale “acquisizione tesserato eseguite in data 5.10.2004, 8.11.2004, 24.1.2005, 25.3.2005 e 25.4.2005;
- accertare e dichiarare la natura indebita del pagamento eseguito in favore di
Org_1
CP_3
[...]
per la somma di € 1.250.000,00 di cui alla rimessa del 28.6.2005, e, per
l’effetto, condannare
CP_3
o, in subordine, questi e la
CP_1
in solido tra loro,
ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione della predetta somma, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in ogni caso, in relazione alla stipula dei contratti del 10.8.2004 e dell’8.7.2004,
relativi ai calciatori Org_1 e
CP_4
ed ai conseguenti pagamenti per complessivi €
4.000,00, con sottrazione della stessa somma dal patrimonio sociale della
Parte_1
[...]
accertare e dichiarare la illiceità della condotta della
CP_1
e di
[...]
CP_2
e la loro responsabilità solidale nei confronti della
Parte_1 ai
sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.;
- per l’effetto, condannare
Controparte_2
al risarcimento del danno in favore
della Curatela nella misura complessiva di € 5.600.000,00 ovvero di quella somma che sarebbe stata determinata in corso di causa, se del caso liquidata secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo;
- con vittoria delle spese del giudizio.
Il Parte_1
, nella comparsa conclusionale da ultimo depositata, spiegava che le
conclusioni come precisate all’udienza del 15.2.2017 e dell’8.11.2017 (e, quindi, la
mancata reiterazione della domanda di condanna della somma di € 1.050.000,00) tenevano conto del fatto che la
CP_1
CP_1
alla restituzione della era risultata priva di
qualsiasi patrimonio e totalmente incapiente, tanto che era rimasta ineseguita la sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare di Salerno, n. 2533/2014 (in atti), con cui era stata accolta la domanda revocatoria, oggetto di separazione dalle altre domande proposte nel presente giudizio.
Con la menzionata sentenza n. 2533/2014 (avverso cui, per quanto dedotto dalle parti, è
stato proposto appello principale da
CP_3
ed appello incidentale dalla
CP_1
vedi
comparsa conclusionale depositata in data 9.6.2015 dall’avv. Omissis,
procuratore della
CP_1
e verbale di udienza del 20.1.2016) era dichiarata l’inefficacia
nei confronti del
Parte_1
del contratto concluso tra la
CP_1 e
la Parte_1
in data 10.8.2004, relativo alla cessione del cartellino del
calciatore Org_1
era dichiarata l’inefficacia degli atti di attribuzione patrimoniale che da
tale contratto erano derivati, in particolare, la dazione di danaro effettuata dalla
Parte_1
per complessivi € 2.300.000,00; per l’effetto, la
CP_1
era
condannata alla restituzione in favore del
Parte_1
della somma di € 2.300.000,00,
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Controparte_3
era condannato
alla restituzione in favore del legali dalla domanda al saldo.
Parte_1
della somma di € 1.250.000,00, oltre interessi
Si passa ora ad esaminare le domande proposte dal
Parte_1
nel presente giudizio.
A) Domanda di nullità del contratto del 10.8.2004, avente ad oggetto la cessione del
cartellino del calciatore
Org_1 , e di accertamento della natura indebita dei
pagamenti eseguiti dalla
Parte_1
in favore della
CP_1
per la
somma complessiva di € 1.050.000,00.
Le domande in esame, come precisate all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017, sono state già proposte nell’atto di citazione, sub lettere a) e
c) delle conclusioni del medesimo atto, solo che la domanda di nullità del contratto del 10.8.2004, proposta sub lettera c) delle conclusioni dell’atto di citazione “in via gradata” rispetto alla domanda di accertamento della natura indebita del pagamento della somma
di € 1.050.000,00, da parte della
Parte_1
alla
CP_1
alle udienze di precisazione
delle conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017 diveniva anch’essa principale, ed, in particolare, diveniva – come era logico che fosse - il presupposto della domanda di accertamento della natura indebita del pagamento della somma € 1.050.000,00, da parte
della
Parte_1
alla
CP_1
Non è contestato ed, in ogni caso, risulta per tabulas, che la
Parte_1
abbia
effettuato pagamenti in favore della
CP_1
per la somma complessiva di €
1.050.000,00, a mezzo di cinque bonifici bancari, aventi tutti la causale “acquisizione
tesserato
Org_1
, che vanno dal 5.10.2004 al 26.4.2005 (ricevute di bonifico, doc.
1,2,3,4,5, in fascicolo di parte attrice; doc. 8 allegato alla memoria ex art.183, comma 6,
n. 2, c.p.c., depositata dalla
CP_1
; precisamente:
- € 100.000,00 con disposizione di bonifico del 5.10.2004;
- € 600.000,00 con disposizione di bonifico del 8.11.2004;
- 110.000,00 con disposizione di bonifico del 24.1.2005
- 150.000,00 con disposizione di bonifico del 25.3.2005;
- € 90.000,00 con disposizione di bonifico del 26.4.2005.
Successivamente, in data 28.6.2005, la
Parte_1
effettuava in favore di
Controparte_3
(che ricopriva la carica del Consiglio di Amministrazione della predetta
società), un pagamento di € 1.250.000,00, sempre mediante bonifico bancario; la causale
del bonifico era: “saldo contratto credito”.
Controparte_1
del 10.8.2004-Cessione di
Non è contestato dai convenuti che i pagamenti effettuati dalla
Parte_1
per la somma
complessiva di € 2.300.000,00 – di cui € 1.050.000,00 in favore della
CP_1
ed €
1.250.000,00 in favore di
Controparte_3
- trovino tutti la loro giustificazione causale
nel contratto concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
rappresentata da
Controparte_2
, in data 10.8.2004 (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c., depositata dai convenuti
CP_1 e
CP_2 .
Con tale contratto, la
CP_1
premesso di essere l’unica titolare del cartellino e dei
diritti riguardanti le prestazioni atletiche e sportive del calciatore
Persona_1
, nonché di
essere integralmente titolare di ogni diritto relativo allo sfruttamento dell’immagine del
suddetto atleta, cedeva alla
Parte_1
: 1) il cartellino di sua proprietà, con i
relativi diritti riguardanti le prestazioni atletiche del calciatore; 2) tutti i diritti relativi allo sfruttamento dell’immagine del calciatore.
Il prezzo di tale cessione era convenuto in € 1.100.000,00, da pagare a mezzo bonifici
bancari entro e non oltre il 30.6.2005; in più, la
Parte_1
si obbligava a corrispondere
alla
CP_1
un importo aggiuntivo di € 1.250.000,00 al raggiungimento, da parte del
calciatore Org_1
di un determinato numero (stabilito nel contratto stesso) di presenze in
partite ufficiali interessanti la stagione sportiva 2004/2005 e di convocazione nella
rappresentativa della
Organizzazione_2 .
Il Parte_1
, nell’atto di citazione, assumeva che il contratto in esame, concluso in data
10.8.2004 tra la
Parte_1
e la
CP_1
era nullo per mancanza di oggetto.
Ed invero, il calciatore Org_1 era stato assunto dalla
Parte_1
con contratto sportivo
nell’agosto 2004, per la stagione 2004/2005, immediatamente dopo la risoluzione del
precedente contratto tra lo stesso giocatore e la società
Organizzazione_3 di
Zurigo, avvenuta in data 26.7.2004; il giocatore Org_1 aveva giocato nella
Parte_1
fino alla fine della stagione 2004/2005, cessando il rapporto a seguito del fallimento della società.
Il Parte_1
deduceva che, stante la risoluzione del precedente vincolo contrattuale con
il Org_3
il cartellino del giocatore
Org_1
risultava nella piena disponibilità del
calciatore stesso, che, appunto, stipulava il proprio contratto di lavoro con la
Parte_1
senza che le sue prestazioni atletiche potessero essere ritenute sottoposte a nessun vincolo, né tanto meno disponibili quale bene cedibile da parte di soggetti diversi.
Pertanto - assumeva il
Parte_1
- se la
CP_1
non poteva vantare nessun diritto di
proprietà o altro diritto di disposizione sul cartellino del calciatore Org_1 al momento
dell’assunzione dello stesso da parte della
Parte_1
, non si comprendeva quale fosse
l’oggetto del contratto stipulato in data 10.8.2004 tra la
Parte_1
e la
CP_1 a
fronte della corresponsione della
Parte_1
della somma di € 2.300.000,00, atteso che
non vi era alcuna possibile controprestazione che la
CP_1
potesse fornire alla
Parte_1
in relazione alla cessione del cartellino del giocatore Org_1
Dalla nullità del contratto del 10.8.2004, concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
per
mancanza dell’oggetto (o, meglio, più correttamente, per mancanza di causa), il
Parte_1
faceva derivare il carattere indebito, perché privo di giustificazione causale,
del pagamento, da parte della
Parte_1
, della somma di € 2.300.000,00, in quanto, a
fronte del pagamento di tale somma, non vi era stata alcuna controprestazione della
CP_1
Nella prospettazione del Fallimento, la società
CP_1
era solo lo schermo utilizzato da
CP_3
d’intesa con
Controparte_2
, per veicolare l’uscita di danaro dalle casse
della
Parte_1
alla
CP_1
e, da quest’ultima, ad
CP_3
persona fisica.
La CP_1
a sua volta, nella comparsa di risposta (pagg. 7 e 8), deduceva che, nel
contratto concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
in data 10.8.2004 le espressioni
“cartellino” e “cessione del cartellino” erano state usate in senso improprio, dovendosi intendere con l’espressione “cessione del cartellino” l’offrire, quale prestazione
contrattuale da parte della
CP_1
la disponibilità del calciatore Org_1, libero da ogni
precedente impegno da società calcistiche, a militare nella relativi allo sfruttamento dell’immagine dello stesso.
Parte_1
, in uno ai diritti
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 29.4.2011 (in
particolare, pagg. 9,10,14, 15 e 16), la
CP_1
precisava ulteriormente che il contratto
concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
in data 10.8.2004 (e che giustificava i
pagamenti da parte della
Parte_1
ritenuti, invece, indebiti dal
Parte_1
) era, in
realtà, un contratto di mediazione, in forza del quale la
CP_1
in uno con
CP_2
CP_2
, poneva in essere un’attività di mediazione che permetteva l’affiliazione del
calciatore Org_1 alla
Parte_1 .
La CP_1 e
Controparte_2
si spingevano ad allegare, nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, c.p.c. (pag. 10), che si era di fronte a due diversi conferimenti di
mediazione allo stesso agente di calcio, individuabile in
Parte_4
uno
intercorso tra la
CP_1
e il calciatore Org_1 e l’altro tra la
CP_1
e la
Parte_1
; il
primo era volto a collocare il giocatore
Org_1
che aveva giovato nella nazionale
Svizzera, alla società sportiva che offrisse il corrispettivo più altro; il secondo era voto
ad ottenere la disponibilità di Org_1 a giocare nella fine di ritornare agli antichi splendori.
Parte_1
con un alto ingaggio al
Pertanto - deduceva la
CP_1
l’espressione “cessione del cartellino” stava ad indicare,
nel gergo del calciomercato, la possibilità per un agente di calcio di mettere a disposizione di un club le prestazioni sportive di un calciatore professionista ed i diritti di sfruttamento dell’immagine dell’atleta; così come l’incarico conferito all’agente da parte del calciatore di conseguire il suo inserimento in un club calcistico è tradotto nel gergo del calciomercato come “proprietà o detenzione del cartellino”.
In definitiva:
- non è contestato dai convenuti che, al momento della sottoscrizione del contratto tra
il giocatore Org_1 e la
Parte_1
(10.8.2004),
Org_1 era svincolato, perché aveva
già risolto (in data 26.7.2004) il suo rapporto con la società svizzera in cui giocava, e, pertanto, non è contestato che non era mai avvenuta, né poteva mai avvenire, una
cessione del cartellino del predetto giocatore da parte della
CP_1
alla
Parte_1
[...] ;
- secondo la prospettazione dei convenuti, nel contratto concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
in data 10.8.2004, l’espressione “cessione del cartellino” era usata
impropriamente, e, pertanto, tale contratto, ad onta del suo dato letterale, non aveva
ad oggetto la cessione del cartellino del giocatore
Org_1
dalla
CP_1
alla
Parte_1
, ma aveva ad oggetto solo l’attività di mediazione svolta dalla
in favore della
Parte_1
ai fini dello svincolamento del giocatore Org_1
dalla società svizzera nella quale era tesserato e ai fini successiva acquisizione e
tesseramento del predetto giocatore da parte della stessa
Parte_1
(cfr., memoria
ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata dalla in proprio, pag. 16).
CP_1
e da
Controparte_2
La prospettazione difensiva dei convenuti, per quanto suggestiva, non è convincente per i motivi che seguono.
In primo luogo, essa si infrange inesorabilmente contro il dato letterale del contratto
concluso tra la
CP_1
e la
Parte_1
in data 10.8.2004 (in fascicolo di parte
della
CP_1
, nel quale era espressamente indicato che oggetto del medesimo contratto
era la “cessione del cartellino” del giocatore Org_1 dalla
CP_1
alla
Parte_1
, con i
relativi diritti riguardanti le prestazioni atletiche del calciatore, nonché i diritti relativi
allo sfruttamento dell’immagine del medesimo calciatore, avendo cura la
CP_1 di
precisare, nella premessa del contratto, che il cartellino del calciatore Org_1 era di sua proprietà.
Nessun riferimento è presente nel contratto del 10.8.2004 alla presunta attività di
mediazione che la
CP_1
avrebbe dovuto porre in essere in favore della
Parte_1 ai
fini dell’acquisizione da parte della stessa del giocatore
Org_1
mentre le espressioni
adoperate nel contratto “proprietà del cartellino” e “cessione del cartellino” portano
inequivocamente a ritenere che la
CP_1
fosse titolare di diritti sul calciatore Org_1
(diritti allo sfruttamento esclusivo delle prestazioni sportive del calciatore) e che tali
diritti si obbligava a cedere alla contratto stesso.
Parte_1
, a fronte del corrispettivo pattuito nel
In secondo luogo, anche ove si volesse andare contro ed oltre il dato letterale del contratto del 10.8.2004 per ritenere che oggetto dello stesso era solo l’attività di
mediazione che la
CP_1
avrebbe dovuto porre in essere in favore della
Parte_1
, al
fine di farle acquisire il giocatore Org_1
si rileva che alcuna attività di mediazione è
configurabile da parte della
CP_1
in favore della
Parte_1 .
Ed invero, non è configurabile alcuna attività di mediazione della
CP_1
in favore
della
Parte_1
ai fini dello svincolo del giocatore
Org_1
dal
Org_3
(società
svizzera in cui questi giocava), atteso che il contratto tra la
CP_1
e la
Parte_1
era
concluso in data 10.8.2004, mentre la risoluzione del rapporto tra Org_1 ed il
Org_3
era avvenuta già in precedenza, in data 26.7.2004 (doc. 1 allegato alla memoria ex art.
183, comma 6, n. 2, cpc, depositata dalla fascicolo di parte attrice).
CP_1
e da
Controparte_2
; doc. 11 in
Se il contratto tra la
CP_1
e la
Parte_1
avesse avuto ad oggetto l’attività di
mediazione della
CP_1
in favore della
Parte_1
ai fini dello svincolo del giocatore
Org_1 dal
Org_3
è ragionevole ritenere che detto contratto sarebbe stato stipulato
prima della risoluzione del rapporto tra Org_1 ed il
Org_3
e non dopo.
In più, e ad abundantiam, non va trascurato che la società
CP_1
si costituiva solo in
data 23.7.2004 (doc. 43 in fascicolo di parte attrice), sicchè è del tutto inverosimile
un’attività di mediazione posta in essere dalla
CP_1
che sia durata solo due/tre giorni
per ottenere lo svincolo del giocatore
Org_4
Non è configurabile né immaginabile neanche un’attività di mediazione che la
CP_1
avrebbe dovuto porre in essere in favore della
Parte_1
ai fini
dell’acquisizione/tesseramento da parte di quest’ultima del giocatore Org_1
atteso che il
contratto tra la
CP_1
e la
Parte_1
, avente ad oggetto la presunta attività di
mediazione della prima, era concluso in data 10.8.2004 (doc. 2 allegato alla memoria ex
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dai convenuti
CP_1 e
CP_2
e proprio
nello stesso giorno era concluso anche il contratto di lavoro tra la
Parte_1
e il
calciatore Org_1 (doc. 15 in fascicolo di parte attrice), con il quale Org_1 si impegnava,
nella qualità di calciatore professionista tesserato della Org_
, a prestare la sua attività
nella squadra della società 30.6.2007.
Parte_1
a decorrere dal 10.8.2004 fino al
E’ evidente come non sia possibile, né concepibile, un’attività di mediazione che sia contestuale al compimento di atti (nella specie, acquisizione del giocatore Org_1 da parte
della
Parte_1
e conclusione del relativo contratto di lavoro) a cui la stessa attività di
mediazione sarebbe volta. In più, come osservato dal
Parte_1
, è del tutto logico e ragionevole ritenere che,
allorquando, in data 26.7.2004, il calciatore
Org_1
risolveva il suo rapporto con la
squadra svizzera con tre anni di anticipo (il rapporto scadeva, infatti, il 30.6.2007), ed addirittura pagando una penale di 20.000 franchi svizzeri alla società svizzera, aveva già la certezza di essere contemporaneamente tesserato da altra squadra, nella specie, la
Parte_1
, con cui, quindi, erano stati già avviati i contatti alla data del 26.7.2004
(tanto che in data 10.8.2004 era concluso il contratto di lavoro tra la
Parte_1
e Org_1),
mentre il contratto tra la
Parte_1
e la
CP_5
avente ad oggetto la presunta attività
di mediazione della
CP_6
in favore della
Parte_1
per l’acquisizione, da parte di
quest’ultima, del calciatore Org_1
data 10.8.2004
si concludeva solo epoca successiva, precisamente, in
Inoltre, la presunta attività di mediazione della
CP_1
in favore della
Parte_1 ,
attività che sarebbe oggetto del contratto concluso tra la
CP_1
e la
Parte_1
in data
10.8.2004, postula che la
CP_1
fosse, contestualmente, anche agente o procuratore
sportivo del calciatore
Org_1
(tanto che la stessa
CP_1
nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, pag. 10, era costretta ad allegare, per coerenza di difesa, la conclusione di
un duplice rapporto di mediazione, uno tra la
CP_1
e la
Parte_1
e l’altro tra la
CP_1
e il calciatore Org_1 , ma del contratto di mandato tra la
CP_6
e il calciatore
Org_1
in forza del quale la
CP_6
diventava agente sportivo di Org_1
non vi è traccia in
atti; né va trascurato che detto contratto avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, ai sensi dell’art. 12, comma 21, del Regolamento FIFA per gli Agenti di Calciatori (all. 19 al fascicolo di parte attrice).
Infine, per mera completezza, va solo evidenziato che la Società
CP_1
non avrebbe
potuto rivestire la qualità di agente né del calciatore Org_1 né della
Parte_1 ,
perché l’art. 1, comma 1, del Regolamento Org_
per Agenti di Calciatori prevede che
“agente di calciatori” possa essere solo una persona fisica (all. 19 al fascicolo di parte attrice).
Tutte le considerazioni che precedono portano a ritenere che, in relazione al contratto
concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
in data 10.8.2004, a fronte dei pagamenti da
parte della
Parte_1
per la complessiva somma di € 2.300.000,00 (la somma pattuita
in contratto in favore della
CP_1
era di € 2.350.000,00) - di cui € 1.050.000
direttamente in favore della
CP_1
e € 1.250.000,00, in favore di
CP_3
indicato
quale cessionario della
CP_6
– non vi è stata alcuna controprestazione della
CP_1
in favore della
Parte_1
, né alcuna controprestazione della
CP_1
era configurabile
in astratto al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che detto contratto è nullo per mancanza dell’oggetto, o, meglio, per mancanza di causa.
Dalla nullità del contratto del 10.8.2004 concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
deriva
la natura indebita (indebito oggettivo) dei pagamenti effettuati dalla
Parte_1
della
complessiva somma di € 2.300.000,00, di cui € 1.050.000,00 direttamente alla
CP_1 e
€ 1.250.000,00 ad
Controparte_3 .
- Domanda di condanna di
Controparte_3
alla restituzione della somma di €
1.250.000,00 in favore del
Parte_1
Con particolare riguardo al pagamento della somma di € 1.250.000,00 ad
CP_3
[...]
da parte della
Parte_1
, si osserva che nella relativa disposizione di bonifico
del 28.6.2005 (doc. 6 in fascicolo di parte attrice; doc. 11 allegato alla memoria ex art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla
CP_1
la causale è indicata come: “saldo
del contratto
Controparte_1
del 10.8.2004-cessione di credito”.
Risulta in atti (all. 10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla
CP_1
la lettera del 20.6.2005, con cui la
CP_1
ricordava alla
Parte_1
che il
prossimo 30.6.2005 sarebbe scaduto il termine di pagamento della somma di € 1.300.000, a saldo del contratto del 10.8.2004, avente ad oggetto il trasferimento dei
diritti alle prestazioni sportive del calciatore Org_1
e comunicava che aveva ceduto parte
del credito, e precisamente l’importo di € 1.250.000,00, al sig.
Controparte_3
, in favore
del quale, quindi, sarebbe dovuto avvenire il pagamento della relativa somma.
La cessione del credito è ribadita nel presente giudizio dalla
CP_1
nella sua
comparsa di risposta (pag. 17), per giustificare l’attribuzione patrimoniale della somma
di € 1.250.000,00 ad
Controparte_3 .
Controparte_3
, nella comparsa di costituzione (pag. 5) e, poi, nella successiva memoria
ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 2.5.2011 (pagg. 2,3), negava che vi
fosse stata una cessione del credito in suo favore dalla
CP_1
ma deduceva solo la
ricorrenza di una delegazione di pagamento, nel senso che la
CP_1
(delegante),
creditrice della
Parte_1
della somma di € 1.250.000,00, impartiva alla
Parte_1
(delegata) l’ordine di pagare la somma suddetta allo stesso che nulla fosse stato pattuito in precedenza.
CP_3
(delegatario), senza
Tuttavia, sia che si verta in materia di cessione di credito (vicenda traslativa del credito), sia che si verta in materia di delegazione di pagamento, ex art. 1269 c.c.
(vicenda di successione nel credito), la
Parte_1
, e, per essa dichiarata
fallita, il
Parte_1
, è legittimato a proporre azione di indebito oggettivo nei confronti
di Controparte_3
per la nullità del contratto stipulato in data 10.8.2004 tra la
CP_1 e
la Parte_1
, al fine di ottenere la restituzione da
Controparte_3
della somma di €
1.250.000,00 a lui pagata da parte della
Parte_1
con bonifico del 28.6.2005.
Ed invero, in caso di cessione di credito (tra la
CP_1
quale cedente, ed
CP_3
quali
cessionario), la
Parte_1
(debitore ceduto) e, per essa, dichiarata fallita, il
Parte_1
, è legittimato a far valere nei confronti di
CP_3
(cessionario) la inesistenza
del credito che ha formato oggetto della cessione (ossia la inesistenza del credito di €
1.250.000,00, ceduto dalla
CP_1 ad
CP_3
, inesistenza derivante dalla nullità del
contratto concluso tra la predetta credito ceduto avrebbe origine).
CP_1
e la
Parte_1
in data 10.8.2004 (da cui il
Ed invero, in tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c. (cass. civ., 26.7.2002, n. 11073).
In caso di delegazione di pagamento, ex art. 1269 c.c., il regime delle eccezione è quello dell’art. 1271 c.c., ed, in particolare, ai fini che qui interessano, viene in rilievo il comma 2 dell’art. 1271 c.c., secondo cui, se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato
(nel caso di specie: la
Parte_1
e, per essa dichiarata fallita, il
Parte_1 )
non può opporre al delegatario (nel caso di specie: Aliberti) le eccezioni che avrebbe
potuto opporre al delegante (nel caso di specie:
CP_1
, ossia le eccezione relative al
rapporto delegante-delegato, denominato rapporto di provvista, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto di valuta).
Pertanto, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 1271, comma 2, c.c., in mancanza di
diversa pattuizione delle parti, la
Parte_1
(delegata), e, per essa dichiarata
fallita, il
Parte_1
non potrebbe opporre ad
CP_3
(delegatario) le eccezioni relative
al rapporto di provvista (rapporto tra la
CP_1
delegante, e la
Parte_1
, delegata),
tra cui rientra l’eccezione di nullità del contratto concluso tra la
Parte_1
e la
CP_1
in data 10.8.2004, a meno che, però, non sia nullo il rapporto di valuta (tra delegante-
CP_1
e delegatario-Aliberti), come eccepito dal
Parte_1
nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 30.4.2011, che, mediante il richiamo alla relazione peritale in atti (pag. 201), evidenziava che il contratto del 15.4.2005 tra
CP_3
e la
CP_1
era privo della sottoscrizione di quest’ultima.
Non è contestato, ma, anzi è ammesso espressamente e diffusamente da
CP_3
nella
comparsa conclusionale da ultimo depositata (pagg. 20-22), che il rapporto di valuta tra
la CP_1
e lo stesso
CP_3
sia riconducibile alla scrittura privata del 15.4.2005 (doc.
9 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla Con tale scrittura privata, ai fini che qui interessano – premesso in essa che
CP_1 .
CP_3
per
il tramite della
Organizzazione_7
, era unico proprietario della società
Organizzazione_8
(di seguito Orga , con sede in Lussemburgo, la quale
deteneva il 92,39% del capitale sociale della
Parte_1
– CP_3 si
obbligava a trasferire da
Org_7
alla società
Parte_5
250 azioni al prezzo pattuito di
complessivi € 1.250.000,00, ma il contratto in esame risulta sottoscritto solo da
CP_3
e non anche dalla
CP_1
onde è da ritenere che esso non si sia perfezionato.
Inoltre, non va trascurato che lo stesso
CP_3
in sede di interrogatorio formale,
dichiarava che veniva sottoscritto il contratto di trasferimento alla
CP_1
delle quote
societarie della Orga
ma di fatto il trasferimento delle quote non avveniva, perché non vi
era stato l’iscrizione della
Parte_1
ai campionati di calcio, e, pertanto, la
CP_1
non ritenne più di dare seguito “alla girata materiale delle azioni”.
Pertanto, anche alla luce delle dichiarazioni rese da
Controparte_3
in sede di
interrogatorio formale, risulta l’insussistenza del suo credito nei confronti della
CP_1
(quindi, l’insussistenza del rapporto di valuta), per non essere mai avvenuto il
trasferimento in favore della
CP_1
delle azioni della Orga
a fronte del quale sarebbe
stato previsto il pagamento ad
Controparte_3
da parte della
CP_1
della somma di €
1.250.000,00, oggetto della delegazione di pagamento.
Da tutto quanto precede, sia che si tratti di cessione del credito, sia che si tratti di
delegazione di pagamento,
Controparte_3
, in considerazione della nullità del contratto
concluso in data 10.8.2004 tra la
Parte_1
e la
CP_1
ha ricevuto un
indebito pagamento della somma di € 1.250.000,00 da parte della bonifico del 28.6.2005, e, pertanto, è tenuto a restituire al
Parte_1 Parte_1
, con
[...]
la predetta somma di € 1.250.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data
dell’avvenuto pagamento (28.6.2005) al saldo.
CP_3
al fine di paralizzare la domanda di ripetizione di indebito, eccepiva, tra le altre
argomentazione difensive, che egli, ricevuta la predetta somma di € 1.250.000,00, la
bonificava immediatamente nelle casse della
Parte_1
a titolo di sottoscrizione
dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria della società in data 22.12.2004 (vedi estratto conto corrente del mese di giugno 2005, in fascicolo di
parte convenuta di
Controparte_3 ).
L’argomento difensivo, però, non ha pregio, in quanto la sottoscrizione di aumento di
capitale sociale della
Parte_1
, operata da
CP_3
in data 29.6.2005,
utilizzando proprio la somma di € 1.250.000,00 ricevuta dalla stessa
Parte_1
con bonifico del 28.6.2005, è una vicenda del tutto autonoma e diversa da quella
connessa al pagamento, da parte della
Parte_1
, del corrispettivo del contratto
concluso con la
CP_1
in data 10.8.2004, relativamente al calciatore Org_1
mediante
la corresponsione di parte del corrispettivo, pari alla somma di € 1.250.000,00,
direttamente ad
CP_3
o perché cessionario della
CP_1
o perché delegatario.
Il fatto che
CP_3
abbia utilizzato la somma di € 1.250.000,00, ricevuta dalla
Parte_1
con bonifico del 28.6.2005, per attuare l’aumento del capitale sociale della
stessa
Parte_1
, deliberato dall’assemblea straordinaria della società, è una
circostanza che non toglie il carattere indebito del pagamento ad
CP_3
della somma di
€ 1.250.000,00, né pone
CP_3
al riparo dalla domanda restitutoria del
Parte_1 ,
facendo sorgere, piuttosto, il fondato sospetto che si sia trattato di una partita di giro, con
cui il danaro, in precedenza uscito dalle casse della
Parte_1
per pagare alla
CP_1
il corrispettivo di inesistenti prestazioni della stessa, sia rientrato nelle casse della stessa
Parte_1
sotto forma di aumento di capitale sociale, senza che, però, in sostanza, vi sia
stato immissione di nuovo danaro.
La condanna di
Controparte_3
a pagare al
Parte_1
la somma di € 1.250.000,00
assorbe l’esame della domanda subordinata di condanna della
CP_1
in solido con
CP_3
al pagamento della medesima somma, come precisato dal
Parte_1
nel
verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017, lettera b).
C) Rimessione sul ruolo per la decisione delle domande residue
In relazione alle ulteriori domande, come precisate dal
Parte_1
nel verbale di udienza
di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017, sub lettere c) e d) (il verbale di udienza
del 15.2.2017 era richiamato dal
Parte_1
all’udienza di precisazione delle conclusioni
dell’8.11.2017, nella quale la causa era assunta in decisione), oltre che in relazione alla
domanda di nullità del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore
CP_4
(domanda proposta, unitamente a quelle decise con la presente sentenza, sub lettera a) del verbale di udienza del 15.2.2017) – in disparte ogni questione sulla tardività o meno di tale ultima domanda - è necessario rimettere la causa sul ruolo, al fine di segnalare alle parti interessate l’incidenza che hanno su tali domande residue le questioni che sono state decise con la sentenza di primo grado n. 149/2011, emessa dal Tribunale di Salerno in data 4.1.2011, depositata in data 24.1.2011 (in atti), con la quale era rigettata la
domanda di ripetizione della somma di € 1.700.000,00 proposta dal
Parte_3
[...]
nei confronti della
CP_1
sul presupposto che detta somma fosse stata
indebitamente corrisposta, perché priva di giustificazione, non esistendo un valido
contratto di tesseramento del giocatore
CP_7
presso la
Organizzazione_10
[...]
(peraltro, non è dato sapere se avverso la menzionata sentenza n.
149/2011 penda ancora il giudizio di appello, di cui riferiva il procuratore del all’udienza del 27.9.2012).
Parte_1
Ed invero, in disparte ogni valutazione sulla tardività della domanda proposta nel presente giudizio di nullità del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore
CP_4
(domanda che sembra essere identica a quella decisa con la sentenza n.
149/2011), le domande di cui alle lettere c) e d) del verbale di udienza del 15.2.2017 (la
prima di natura meramente dichiarativa nei confronti della
CP_1
e di
[...]
CP_2
in proprio e la seconda di condanna nei confronti di
Controparte_2 )
richiedono, pur sempre, in ogni caso, un accertamento su questioni che sono state già decise con la menzionata sentenza di primo grado n. 149/2011, almeno per quanto
concerne il pagamento da parte della
Parte_1
della somma di € 1.700.000,00 per
l’acquisto del calciatore
CP_4
Pertanto, con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, la causa deve essere
rimessa sul ruolo per la sua prosecuzione nei confronti del
Parte_1
, attore, e dei soli
convenuti
CP_1
e di
Controparte_2
in proprio, al fine di decidere in ordine alle
domande residue, sopra indicate.
D) Regolamentazione delle spese del giudizio
Le spese del giudizio, relativamente alle domande decise con il presente giudizio,
seguono la soccombenza della indicata in dispositivo.
CP_1
e di
Controparte_3
e sono liquidate nella misura
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosaria Morrone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente
giudizio dal
Parte_1
, in persona del Curatore, nei confronti dei
convenuti, come precisate all’udienza di precisazione di conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiarata la nullità del contratto concluso in data 10.8.2004, tra la
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentate
Controparte_2
, e la
Parte_1
[...]
in persona del Presidente
Controparte_3
, avente ad oggetto la cessione del
cartellino del calciatore
Persona_1
, Accerta e Dichiara la natura indebita dei
pagamenti eseguiti in favore della
Controparte_1
da parte della
Parte_1
[...]
per la somma complessiva di € 1.050.000,00 di cui alle rimesse con causale
“acquisizione tesserato 25.3.2005 e 26.4.2005;
Org_1
, eseguite in data 5.10.2004. 8.11.2004, 24.1.2005,
- Accerta e Dichiara la natura indebita del pagamento eseguito in favore di
CP_3
[...]
da parte della
Controparte_8
per la somma di € 1.250.000,00, di cui
alla rimessa del 28.6.2005, e, per l’effetto, Condanna
Controparte_3
alla restituzione
della predetta somma di € 1.250.000,00, in favore del
Parte_1
[...]
in persona del Curatore, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento
(28.6.2005) al saldo;
- Dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per la sua
prosecuzione tra il
Parte_1
, in persona del Curatore, ed i
convenuti,
Controparte_1
, in persona del liquidatore p.t., e
[...]
CP_2
, in proprio, al fine di decidere sulle domande residue: domande di cui alle
lettere c) e d) del verbale di udienza del 15.2.2017, nonchè domanda di nullità del
contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore
CP_4
proposta, unitamente
alle altre decise con la presente sentenza, alla lettera a) del medesimo verbale di udienza;
1) Condanna la
Controparte_1
, in persona del liquidatore p.t., ed
CP_3
[...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore del
Parte_1
[...]
in persona del Curatore, delle spese del giudizio, che liquida in € 348,00 per
esborsi e € 21.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno in data 29.5.2018
Il Giudice Unico Dott.ssa Rosaria Morrone