TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 2077/2018 DEL 06/06/2018

 

  

 

 

TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa

 

Rosaria Morrone, ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo  al n. 4367/2009 R.G.,

 

avente ad oggetto: nullità contratto; azione di indebito oggettivo; risarcimento danni

 

TRA


 

Parte_1


in persona del Curatore, dott.


Parte_2


 

rappresentato e difeso, come da procura a margine dellatto di citazione,

 

dall’avv. Omissis , presso lo studio del quale elegge domicilio in Salerno, Corso Garibaldi, n. 194;


 

 

 

 

Controparte_1


 

E

 

in  persona  del  legale  rapp.te  p.t.,  il  liquidatore


ATTORE

 

 

 

CP_2


 

[...]        ed


Controparte_2


in proprio, rappresentati e difesi, come da procura in


 

calce  alla  comparsa  di  costituzione,  dall’avv.  Omissis ,  ed  elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, via Lungomare Marconi, n. 41;

CONVENUTA


 

 

 

Controparte_3


NONCHE’

 

,    rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di


 

costituzione di nuovo difensore, depositata in data 31.5.2011, dallavv. Omissis


(in sostituzione del precedente difensore, avv. Omissis ), presso lo studio del quale elegge domicilio in Salerno, via Roma, n. 7;

CONVENUTO

 

All’udienza del 7.11.2017, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

 

RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE


 

Con atto di citazione spedito per la notifica in data 23.4.2009, il


Parte_1


 

[...]


n persona del Curatore, conveniva in giudizio la


Controparte_1


 

(dora in avanti, per brevità,


CP_1


, in liquidazione, con sede in Svizzera (Canton


 

Ticino), in persona del liquidatore,


Controparte_2


, nonché


Controparte_2


, in


 

proprio, ed


Controparte_3


per proporre le seguenti domande:


 

  1. Accertare e dichiarare l’indebito pagamento da parte della

Parte_1                in


 

favore della


Controparte_1


per la somma complessiva di € 1.050.000,00, e,


 

per l’effetto, condannare la


CP_1


alla restituzione della somma di € 1.050.000,00,


 

oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

 

  1. Accertare e dichiarare l’indebito pagamento da parte della

 

 

Parte_1                in


 

favore di


Controparte_3


della somma di € 1.250.000,00, e, per l’effetto, condannare


 

Controparte_3


alla restituzione della somma di € 1.250.000,00, oltre interessi legali


 

dalla data del pagamento al saldo;

 

  1. In via gradata, dichiarare la nullità del contratto, ove esistente, intercorso tra la

 

CP_1


e la


Parte_1


, relativo alla cessione del cartellino del calciatore


 

Org_1


e ,  per  l’effetto,  condannare  la


Controparte_1


ed     Controparte_3


alla


 

restituzione, rispettivamente, della somma di € 1.050.000,00 e di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

  1. in via ancor più gradata, revocare il contratto, relativo alla cessione del cartellino del

 

calciatore Org_1


e, per leffetto, condannare la


Controparte_1


ed    Controparte_3


 

alla restituzione, rispettivamente, della somma di € 1.050.000,00 e di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;


  1. in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di

Controparte_2


nella


 

determinazione e/o aggravamento dello stato di insolvenza della


Parte_1


 

[...]


in relazione ai pagamenti indicati nella premessa dell’atto di citazione (per


 

l’acquisizione  dei  calciatori


Org_1   e


CP_4


per  complessivi   4.0000,00;  per


 

l’effetto, condannare


Controparte_2


al risarcimento dei danni nella misura che


sarebbe stata determinata in corso di causa, ovvero che sarebbe stata determinata in via equitativa dal giudice, ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;

  1. con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio.

 

Instaurato il contraddittorio, la


Controparte_1


in persona del liquidatore,


[...]


 

CP_2       , e


Controparte_2


, in proprio, si costituivano in giudizio con un’unica


 

comparsa  di  risposta  depositata  in  data  8.1.2010,  nella  quale,  in  via  preliminare, eccepivano che era devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi degli


artt. 38-40 c.p.c. e 66 legge fallimentare, la domanda revocatoria proposta dal


Parte_1


 

avverso il contratto concluso tra la


CP_1


e la


Parte_1


, relativo alla


 

cessione  del  cartellino  del  calciatore


Org_1


e,  pertanto,  chiedevano  di  assumere  i


 

provvedimenti  conseguenti;  nel  merito,  contestavano  la  fondatezza  di  tutte  le  altre


 

domande proposte dal


Parte_1


e ne chiedevano il rigetto.


 

Si costituiva in giudizio anche


Controparte_3


, con comparsa di risposta depositata in


 

data 3.2.2010, con la quale contestava la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.

Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 25.11.2011, depositata  in  data  1.12.2011,  era  rigettata  l’istanza  di  remissione  in  termini  del


convenuto


CP_3


ai  fini  del  deposito  delle  memorie  istruttorie;  era  disposta  la


 

separazione della domanda attrice di revocatoria fallimentare ordinaria dalle altre domande per rientrare essa nella cognizione del Tribunale Fallimentare, ai sensi dellart. 66 legge fallimentare, e si disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per eventuali provvedimenti di assegnazione al Tribunale Fallimentare; erano ammesse le prove.


Assunto l’interrogatorio formale di


Controparte_3


, la causa era assunta in decisione


 

all’udienza del 15.4.2015, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ma con ordinanza del 30.10.2015, depositata in data 4.11.2015, era rimessa sul ruolo per le motivazioni indicate nella medesima ordinanza, alla quale espressamente si rinvia.

Indi, alludienza dell’8.11.2017 la causa era assunta di nuovo in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.


All’udienza dell’8.11.2017 il


Parte_3


, richiamando le


 

conclusioni rassegnate alla precedente udienza del 15.2.2017, così concludeva:

 

  1. previa declaratoria di nullità del contratto di acquisizione del 10.8.2004, avente ad oggetto la cessione del cartellino del calciatore Org_1, e del contratto dell’8.7.2005,

avente ad oggetto la cessione del calciatore


CP_4


accertare e dichiarare la natura


 

indebita dei pagamenti eseguiti in favore della


CP_1


per la somma complessiva di


 

 1.050.000,00,  di  cui  alle  rimesse  con  causale  acquisizione  tesserato eseguite in data 5.10.2004, 8.11.2004, 24.1.2005, 25.3.2005 e 25.4.2005;

  1. accertare e dichiarare la natura indebita del pagamento eseguito in favore di

Org_1

 

 

 

CP_3


 

[...]


per la somma di € 1.250.000,00 di cui alla rimessa del 28.6.2005, e, per


 

l’effetto, condannare


CP_3


o, in subordine, questi e la


CP_1


in solido tra loro,


 

ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione della predetta somma, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;

  1. in ogni caso, in relazione alla stipula dei contratti del 10.8.2004 e dell’8.7.2004,

 

relativi ai calciatori Org_1 e


CP_4


ed ai conseguenti pagamenti per complessivi €


 

4.000,00, con sottrazione della stessa somma dal patrimonio sociale della


Parte_1


 

[...]


accertare e dichiarare la illiceità della condotta della


CP_1


e di


[...]


 

CP_2


e la loro responsabilità solidale nei confronti della


Parte_1             ai


 

sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.;


 

  1. per l’effetto, condannare

Controparte_2


al risarcimento del danno in favore


 

della Curatela nella misura complessiva di € 5.600.000,00 ovvero di quella somma che sarebbe stata determinata in corso di causa, se del caso liquidata secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo;

  1. con vittoria delle spese del giudizio.

 

Il     Parte_1


,  nella  comparsa  conclusionale  da  ultimo  depositata,  spiegava  che  le


 

conclusioni come precisate all’udienza del 15.2.2017 e dell’8.11.2017 (e, quindi, la


 

mancata reiterazione della domanda di condanna della somma di € 1.050.000,00) tenevano conto del fatto che la


CP_1

 

CP_1


alla restituzione della era risultata priva di


qualsiasi patrimonio e totalmente incapiente, tanto che era rimasta ineseguita la sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare di Salerno, n. 2533/2014 (in atti), con cui era stata accolta la domanda revocatoria, oggetto di separazione dalle altre domande proposte nel presente giudizio.

Con la menzionata sentenza n. 2533/2014 (avverso cui, per quanto dedotto dalle parti, è


 

stato proposto appello principale da


CP_3


ed appello incidentale dalla


CP_1


vedi


 

comparsa   conclusionale   depositata   in   data   9.6.2015   dall’avv.   Omissis,


 

procuratore della


CP_1


e verbale di udienza del 20.1.2016) era dichiarata l’inefficacia


 

nei confronti del


Parte_1


del contratto concluso tra la


CP_1     e


la               Parte_1


in  data  10.8.2004,  relativo  alla  cessione  del  cartellino  del


 

calciatore Org_1


era dichiarata l’inefficacia degli atti di attribuzione patrimoniale che da


 

tale  contratto  erano  derivati,  in  particolare,  la  dazione  di  danaro  effettuata  dalla


 

Parte_1


per complessivi  € 2.300.000,00;  per l’effetto, la


CP_1


era


 

condannata alla restituzione in favore del


Parte_1


della somma di   € 2.300.000,00,


 

oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;


Controparte_3


era condannato


 

alla restituzione in favore del legali dalla domanda al saldo.


Parte_1


della somma di € 1.250.000,00, oltre interessi


Si passa ora ad esaminare le domande proposte dal


Parte_1


nel presente giudizio.


 

A)  Domanda di nullità del contratto del 10.8.2004, avente ad oggetto la cessione del


 

cartellino  del  calciatore


Org_1 ,  e  di  accertamento  della  natura  indebita  dei


 

pagamenti  eseguiti  dalla


Parte_1


in  favore  della


CP_1


per  la


 

somma complessiva di € 1.050.000,00.

 

Le domande in esame, come precisate all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017, sono state già proposte nell’atto di citazione, sub lettere a) e

c) delle conclusioni del medesimo atto, solo che la domanda di nullità del contratto del 10.8.2004, proposta sub lettera c) delle conclusioni dellatto di citazione in via gradata” rispetto alla domanda di accertamento della natura indebita del pagamento della somma


di € 1.050.000,00, da parte della


Parte_1


alla


CP_1


alle udienze di precisazione


 

delle conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017 diveniva anch’essa principale, ed, in particolare, diveniva – come era logico che fosse - il presupposto della domanda di accertamento della natura indebita del pagamento della somma € 1.050.000,00, da parte


della


Parte_1


alla


CP_1


 

Non è contestato ed, in ogni caso, risulta per tabulas, che la


Parte_1


abbia


 

effettuato  pagamenti  in  favore  della


CP_1


per  la  somma  complessiva  di  


 

1.050.000,00, a mezzo di cinque bonifici bancari, aventi tutti la causale “acquisizione


 

tesserato


Org_1


, che vanno dal 5.10.2004 al   26.4.2005 (ricevute di  bonifico, doc.


 

1,2,3,4,5, in fascicolo di parte attrice; doc. 8 allegato alla memoria ex art.183, comma 6,


 

n. 2, c.p.c., depositata dalla


CP_1


; precisamente:


 

  • € 100.000,00 con disposizione di bonifico del 5.10.2004;
  • € 600.000,00  con disposizione di bonifico del 8.11.2004;
  • 110.000,00 con disposizione di bonifico del 24.1.2005
  • 150.000,00 con disposizione di bonifico del 25.3.2005;

  • € 90.000,00 con disposizione di bonifico del 26.4.2005.

 

Successivamente, in data 28.6.2005, la


Parte_1


effettuava in favore di


 

Controparte_3


(che ricopriva la carica del Consiglio di Amministrazione della predetta


 

socie), un pagamento di € 1.250.000,00, sempre mediante bonifico bancario; la causale


 

del  bonifico  era:  saldo  contratto credito”.


Controparte_1


del  10.8.2004-Cessione  di


Non è contestato dai convenuti che i pagamenti effettuati dalla


Parte_1


per la somma


 

complessiva di € 2.300.000,00 – di cui € 1.050.000,00 in favore della


CP_1


ed €


 

1.250.000,00 in favore di


Controparte_3


  • trovino tutti la loro giustificazione causale

 

nel  contratto  concluso  tra  la


Parte_1


e  la


CP_1


rappresentata  da


 

Controparte_2


, in data 10.8.2004 (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma


 

6, n. 2, c.p.c., depositata dai convenuti


CP_1    e


CP_2     .


 

Con tale contratto, la


CP_1


premesso di essere l’unica titolare del cartellino e dei


 

diritti riguardanti le prestazioni atletiche e sportive del calciatore


Persona_1


, nonché di


 

essere integralmente titolare di ogni diritto relativo allo sfruttamento dellimmagine del


 

suddetto atleta, cedeva alla


Parte_1


: 1) il cartellino di sua proprietà, con i


 

relativi diritti riguardanti le prestazioni atletiche del calciatore; 2) tutti i diritti relativi allo sfruttamento dell’immagine del calciatore.

Il prezzo di tale cessione era convenuto in  € 1.100.000,00, da pagare a mezzo bonifici


 

bancari entro e non oltre il 30.6.2005; in più, la


Parte_1


si obbligava a corrispondere


 

alla


CP_1


un importo aggiuntivo di € 1.250.000,00 al raggiungimento, da parte del


 

calciatore Org_1


di un determinato numero (stabilito nel contratto stesso) di presenze in


 

partite  ufficiali  interessanti  la  stagione  sportiva  2004/2005  e  di  convocazione  nella


 

rappresentativa della


Organizzazione_2  .


 

Il    Parte_1


, nell’atto di citazione, assumeva che il contratto in esame, concluso in data


 

10.8.2004 tra la


Parte_1


e la


CP_1


era nullo per mancanza di oggetto.


 

Ed invero, il calciatore Org_1 era stato assunto dalla


Parte_1


con contratto sportivo


 

nell’agosto 2004, per la stagione 2004/2005, immediatamente dopo la risoluzione del


 

precedente contratto tra lo stesso giocatore e la socie


Organizzazione_3            di


 

Zurigo, avvenuta in data 26.7.2004; il giocatore Org_1 aveva giocato nella


Parte_1


 

fino alla fine della stagione 2004/2005, cessando il rapporto a seguito del fallimento della società.


Il    Parte_1


deduceva che, stante la risoluzione del precedente vincolo contrattuale con


 

il       Org_3


il cartellino del giocatore


Org_1


risultava nella piena disponibilità del


 

calciatore stesso, che, appunto, stipulava il proprio contratto di lavoro con la


Parte_1


 

senza  che  le  sue  prestazioni  atletiche  potessero  essere  ritenute  sottoposte  a  nessun vincolo, né tanto meno disponibili quale bene cedibile da parte di soggetti diversi.


Pertanto - assumeva il


Parte_1


  • se la

CP_1


non poteva vantare nessun diritto di


 

proprietà o altro diritto di disposizione sul cartellino del calciatore Org_1 al momento


 

dell’assunzione dello stesso da parte della


Parte_1


, non si comprendeva quale fosse


 

l’oggetto del contratto stipulato in data 10.8.2004 tra la


Parte_1


e la


CP_1       a


 

fronte della corresponsione della


Parte_1


della somma di € 2.300.000,00, atteso che


 

non  vi  era  alcuna  possibile  controprestazione  che  la


CP_1


potesse  fornire  alla


 

Parte_1


in relazione alla cessione del cartellino del giocatore Org_1


 

Dalla nullità del contratto del 10.8.2004, concluso tra la


Parte_1


e la


CP_1


per


 

mancanza  dell’oggetto  (o,  meglio,  più  correttamente,  per  mancanza  di  causa),  il


 

Parte_1


faceva derivare il carattere indebito, percprivo di giustificazione causale,


 

del pagamento, da parte della


Parte_1


, della somma di € 2.300.000,00, in quanto, a


 

fronte del pagamento di tale somma, non vi era stata alcuna controprestazione della

 


CP_1

 

Nella prospettazione del Fallimento, la socie


 

CP_1


 

era solo lo schermo utilizzato da


 

CP_3


dintesa con


Controparte_2


, per veicolare l’uscita di danaro dalle casse


 

della


Parte_1


alla


CP_1


e, da questultima, ad


CP_3


persona fisica.


 

La     CP_1


a sua volta, nella comparsa di risposta (pagg. 7 e 8), deduceva che, nel


 

contratto  concluso  tra  la


Parte_1


e  la


CP_1


in  data  10.8.2004  le  espressioni


 

“cartellino” e cessione del cartellino” erano state usate in senso improprio, dovendosi intendere  con  l’espressione  “cessione  del  cartellino”  loffrire,  quale  prestazione


contrattuale da parte della


CP_1


la disponibilità del calciatore Org_1, libero da ogni


 

precedente impegno da società calcistiche, a militare nella relativi allo sfruttamento dell’immagine dello stesso.


Parte_1


, in uno ai diritti


Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 29.4.2011 (in


 

particolare, pagg. 9,10,14, 15 e 16), la


CP_1


precisava ulteriormente che il contratto


 

concluso tra la


Parte_1


e la


CP_1


in data 10.8.2004 (e che giustificava i


 

pagamenti da parte della


Parte_1


ritenuti, invece, indebiti dal


Parte_1


) era, in


 

realtà, un contratto di mediazione, in forza del quale la


CP_1


in uno con


CP_2


 

CP_2


, poneva in essere unattività di mediazione che permetteva l’affiliazione del


 

calciatore Org_1 alla


Parte_1    .


 

La    CP_1     e


Controparte_2


si spingevano ad allegare, nella memoria ex art. 183,


 

comma 6, n. 1, c.p.c. (pag. 10), che si era di fronte a due diversi conferimenti di


 

mediazione  allo  stesso  agente  di  calcio,  individuabile  in


Parte_4


uno


 

intercorso tra la


CP_1


e il calciatore Org_1 e laltro tra la


CP_1


e la


Parte_1


; il


 

primo  era  volto  a  collocare  il  giocatore


Org_1


che  aveva  giovato  nella  nazionale


 

Svizzera, alla società sportiva che offrisse il corrispettivo più altro; il secondo era voto


 

ad ottenere la disponibilità di Org_1 a giocare nella fine di ritornare agli antichi splendori.


Parte_1


con un alto ingaggio al


Pertanto - deduceva la


CP_1


l’espressionecessione del cartellino” stava ad indicare,


 

nel gergo del calciomercato, la possibilità per un agente di calcio di mettere a disposizione di un club le prestazioni sportive di un calciatore professionista ed i diritti di sfruttamento dell’immagine dell’atleta; così come l’incarico conferito all’agente da parte del calciatore di conseguire il suo inserimento in un club calcistico è tradotto nel gergo del calciomercato come proprietà o detenzione del cartellino”.

In definitiva:

 

  • non è contestato dai convenuti che, al momento della sottoscrizione del contratto tra

 

il giocatore Org_1 e la


Parte_1


(10.8.2004),


Org_1 era svincolato, percaveva


 

già risolto (in data 26.7.2004) il suo rapporto con la società svizzera in cui giocava, e, pertanto, non è contestato che non era mai avvenuta, né poteva mai avvenire, una


cessione del cartellino del predetto giocatore da parte della


CP_1


alla


Parte_1


 

[...]      ;


 

  • secondo la prospettazione dei convenuti, nel contratto concluso tra la

Parte_1


e la


 

CP_1


in  data  10.8.2004,  l’espressione  cessione  del  cartellino era  usata


 

impropriamente, e, pertanto, tale contratto, ad onta del suo dato letterale, non aveva


 

ad  oggetto  la  cessione  del  cartellino  del  giocatore


Org_1


dalla


CP_1


alla


 

Parte_1


, ma aveva ad oggetto solo l’attività di mediazione svolta dalla


 


 

in favore della


Parte_1


ai fini dello svincolamento del giocatore Org_1


 

dalla società svizzera nella quale era tesserato e ai fini successiva acquisizione e


 

tesseramento del predetto giocatore da parte della stessa


Parte_1


(cfr., memoria


 

ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata dalla in proprio, pag. 16).


CP_1


e da


Controparte_2


La prospettazione difensiva dei convenuti, per quanto suggestiva, non è convincente per i motivi che seguono.

In primo luogo, essa si infrange inesorabilmente contro il dato letterale del contratto


 

concluso tra la


CP_1


e la


Parte_1


in data 10.8.2004 (in fascicolo di parte


 

della


CP_1


, nel quale era espressamente indicato che oggetto del medesimo contratto


 

era la cessione del cartellino” del giocatore Org_1 dalla


CP_1


alla


Parte_1


, con i


 

relativi diritti riguardanti le prestazioni atletiche del calciatore, nonché i diritti relativi


 

allo sfruttamento dell’immagine del medesimo calciatore, avendo cura la


CP_1     di


 

precisare, nella premessa del contratto, che il cartellino del calciatore Org_1 era di sua proprietà.

Nessun  riferimento  è  presente  nel  contratto  del  10.8.2004  alla  presunta  attività  di


 

mediazione che la


CP_1


avrebbe dovuto porre in essere in favore della


Parte_1     ai


 

fini dell’acquisizione da parte della stessa del giocatore


Org_1


mentre le espressioni


 

adoperate nel contratto proprietà del cartellino” e cessione del cartellino” portano


 

inequivocamente a ritenere che la


CP_1


fosse titolare di diritti sul calciatore Org_1


 

(diritti allo sfruttamento esclusivo delle prestazioni sportive del calciatore) e che tali


 

diritti  si  obbligava  a  cedere  alla contratto stesso.


Parte_1


,  a  fronte  del  corrispettivo  pattuito  nel


In secondo luogo, anche ove si volesse andare contro ed oltre il dato letterale del contratto  del  10.8.2004  per  ritenere  che  oggetto  dello  stesso  era  solo  l’attività  di


mediazione che la


CP_1


avrebbe dovuto porre in essere in favore della


Parte_1


, al


 

fine di farle acquisire il giocatore Org_1


si rileva che alcuna attività di mediazione è


 

configurabile da parte della


CP_1


in favore della


Parte_1    .


 

Ed invero, non è configurabile alcuna attività di mediazione della


CP_1


in favore


 

della


Parte_1


ai  fini  dello  svincolo  del  giocatore


Org_1


dal


Org_3


(società


 

svizzera in cui questi giocava), atteso che il contratto tra la


CP_1


e la


Parte_1


era


 

concluso in data 10.8.2004, mentre la risoluzione del rapporto tra Org_1 ed il


Org_3


 

era avvenuta già in precedenza, in data 26.7.2004 (doc. 1 allegato alla memoria ex art.


 

183, comma 6, n. 2, cpc, depositata dalla fascicolo di parte attrice).


CP_1


e da


Controparte_2


; doc. 11 in


Se il contratto tra la


CP_1


e la


Parte_1


avesse avuto ad oggetto l’attività di


 

mediazione della


CP_1


in favore della


Parte_1


ai fini dello svincolo del giocatore


Org_1 dal


Org_3


è ragionevole ritenere che detto contratto sarebbe stato stipulato


 

prima della risoluzione del rapporto tra Org_1 ed il


Org_3


e non dopo.


 

In più, e ad abundantiam, non va trascurato che la socie


CP_1


si costituiva solo in


 

data 23.7.2004 (doc. 43 in fascicolo di parte attrice), sicchè è del tutto inverosimile


 

un’attività di mediazione posta in essere dalla


CP_1


che sia durata solo due/tre giorni


 

per ottenere lo svincolo del giocatore


Org_4


 

Non è configurabile né immaginabile neanche unattività di mediazione che la


CP_1


 

avrebbe     dovuto     porre     in     essere     in     favore     della


Parte_1


ai     fini


 

dell’acquisizione/tesseramento da parte di questultima del giocatore Org_1


atteso che il


 

contratto  tra  la


CP_1


e  la


Parte_1


,  avente  ad  oggetto  la  presunta  attività  di


 

mediazione  della prima, era concluso in data 10.8.2004 (doc. 2 allegato alla memoria ex


 

art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dai convenuti


CP_1     e


CP_2


e proprio


 

nello stesso giorno era concluso  anche il contratto di lavoro tra la


Parte_1


e il


 

calciatore Org_1 (doc. 15 in fascicolo di parte attrice), con il quale Org_1 si impegnava,


nella qualità  di calciatore professionista tesserato della Org_


, a prestare la sua attività


 

nella  squadra  della  società 30.6.2007.


Parte_1


a  decorrere  dal  10.8.2004  fino  al


Eevidente come non sia possibile, né concepibile, un’attività di mediazione che sia contestuale al compimento di atti (nella specie, acquisizione del giocatore Org_1 da parte


della


Parte_1


e conclusione del relativo contratto di lavoro) a cui la stessa attività di


 

mediazione sarebbe volta. In più, come osservato dal


 

 

Parte_1


 

 

, è del tutto logico e ragionevole ritenere che,


allorquando,  in  data  26.7.2004,  il  calciatore


Org_1


risolveva  il  suo  rapporto  con  la


 

squadra svizzera con tre anni di anticipo (il rapporto scadeva, infatti, il 30.6.2007), ed addirittura pagando una penale di 20.000 franchi svizzeri alla società svizzera, aveva già la certezza di essere contemporaneamente tesserato da altra squadra, nella specie, la


Parte_1


, con cui, quindi, erano stati già avviati i contatti alla data del 26.7.2004


 

(tanto che in data 10.8.2004 era concluso il contratto di lavoro tra la


Parte_1


e Org_1),


 

mentre il contratto tra la


Parte_1


e la


CP_5


avente ad oggetto la presunta attività


 

di mediazione della


CP_6


in favore della


Parte_1


per l’acquisizione, da parte di


 

quest’ultima, del calciatore Org_1

 

data 10.8.2004


si concludeva solo epoca successiva, precisamente, in


Inoltre, la presunta attività di mediazione della


CP_1


in favore della


Parte_1    ,


 

attività che sarebbe oggetto del contratto concluso tra la


CP_1


e la


Parte_1


in data


 

10.8.2004, postula che la


CP_1


fosse, contestualmente, anche agente o procuratore


 

sportivo del calciatore


Org_1


(tanto che la stessa


CP_1


nella memoria ex art. 183,


 

comma 6, n. 1, pag. 10, era costretta ad allegare, per coerenza di difesa, la conclusione di


 

un duplice rapporto di mediazione, uno tra la


CP_1


e la


Parte_1


e l’altro tra la


 

CP_1


e il calciatore Org_1 , ma del contratto di mandato tra la


CP_6


e il calciatore


 

Org_1


in forza del quale la


CP_6


diventava agente sportivo di Org_1


non vi è traccia in


 

atti; né va trascurato che detto contratto avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, ai sensi dell’art. 12, comma 21, del Regolamento FIFA per gli Agenti di Calciatori (all. 19 al fascicolo di parte attrice).


Infine, per mera completezza, va solo evidenziato che la Società


CP_1


non avrebbe


 

potuto rivestire la qualità di agente né del calciatore Org_1 né della


Parte_1              ,


perché lart. 1, comma 1, del Regolamento Org_


per Agenti di Calciatori prevede che


 

“agente di calciatori” possa essere solo una persona fisica (all. 19 al fascicolo di parte attrice).

Tutte le considerazioni che precedono portano a ritenere che, in relazione al contratto


 

concluso tra la


Parte_1


e la


CP_1


in data 10.8.2004, a fronte dei pagamenti da


 

parte della


Parte_1


per la complessiva somma di € 2.300.000,00 (la somma pattuita


 

in  contratto  in  favore  della


CP_1


era  di   2.350.000,00)  -  di  cui   1.050.000


 

direttamente in favore della


CP_1


e € 1.250.000,00, in favore di


CP_3


indicato


 

quale cessionario della


CP_6


– non vi è stata alcuna controprestazione della


CP_1


 

in favore della


Parte_1


, né alcuna controprestazione della


CP_1


era configurabile


 

in astratto al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che detto contratto è nullo per mancanza dell’oggetto, o, meglio, per mancanza di causa.


Dalla nullità del contratto del 10.8.2004 concluso tra la


Parte_1


e la


CP_1


deriva


 

la natura indebita (indebito oggettivo) dei pagamenti effettuati dalla


Parte_1


della


 

complessiva somma di € 2.300.000,00, di cui € 1.050.000,00 direttamente alla


CP_1    e


 

€ 1.250.000,00 ad


Controparte_3   .


 

- Domanda di  condanna di


Controparte_3


alla restituzione della somma di €


 

1.250.000,00 in favore del


Parte_1


 

Con  particolare  riguardo  al  pagamento  della  somma  di   1.250.000,00  ad


CP_3


 

[...]


da parte della


Parte_1


, si osserva che nella relativa disposizione di bonifico


del 28.6.2005 (doc. 6 in fascicolo di parte attrice; doc. 11 allegato alla memoria ex art.


 

183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla


CP_1


la causale è indicata come: saldo


 

del contratto


Controparte_1


del 10.8.2004-cessione di credito.


 

Risulta in atti (all. 10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla


 

CP_1


la lettera del 20.6.2005, con cui la


CP_1


ricordava alla


Parte_1


che il


 

prossimo  30.6.2005  sarebbe  scaduto  il  termine  di  pagamento  della  somma  di  € 1.300.000, a saldo del contratto del 10.8.2004, avente ad oggetto il trasferimento dei


diritti alle prestazioni sportive del calciatore Org_1


e comunicava che aveva ceduto parte


 

del credito, e precisamente l’importo di € 1.250.000,00, al sig.


Controparte_3


, in favore


 

del quale, quindi, sarebbe dovuto avvenire il pagamento della relativa somma.


 

La  cessione  del  credito  è  ribadita  nel  presente  giudizio  dalla


CP_1


nella  sua


 

comparsa di risposta (pag. 17), per giustificare lattribuzione patrimoniale della somma


 

di € 1.250.000,00 ad


Controparte_3   .


 

Controparte_3


, nella comparsa di costituzione (pag. 5) e, poi, nella successiva memoria


 

ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 2.5.2011 (pagg. 2,3), negava che vi


 

fosse stata una cessione del credito in suo favore dalla


CP_1


ma deduceva solo la


 

ricorrenza di una delegazione di pagamento, nel senso che la


CP_1


(delegante),


 

creditrice della


Parte_1


della somma di € 1.250.000,00, impartiva alla


Parte_1


 

(delegata) l’ordine di pagare la somma suddetta allo stesso che nulla fosse stato pattuito in precedenza.


CP_3


(delegatario), senza


Tuttavia,  sia  che  si  verta in   materia di  cessione  di  credito  (vicenda  traslativa  del credito), sia che si verta in materia di delegazione di pagamento, ex art. 1269 c.c.


(vicenda di successione nel credito), la


Parte_1


, e, per essa dichiarata


 

fallita, il


Parte_1


, è legittimato a proporre azione di indebito oggettivo nei confronti


 

di    Controparte_3


per la nullità del contratto stipulato in data 10.8.2004 tra la


CP_1    e


 

la     Parte_1


, al fine di ottenere la restituzione da


Controparte_3


della somma di €


 

1.250.000,00 a lui pagata da parte della


Parte_1


con bonifico del 28.6.2005.


 

Ed invero, in caso di cessione di credito (tra la


CP_1


quale cedente, ed


CP_3


quali


 

cessionario), la


Parte_1


(debitore ceduto) e, per essa, dichiarata fallita, il


 

Parte_1


, è legittimato a far valere nei confronti di


CP_3


(cessionario) la inesistenza


 

del credito che ha formato oggetto della cessione (ossia la inesistenza del credito di €


 

1.250.000,00, ceduto dalla


CP_1     ad


CP_3


, inesistenza derivante dalla nullità del


contratto concluso tra la predetta credito ceduto avrebbe origine).


CP_1


e la


Parte_1


in data 10.8.2004 (da cui il


Ed invero, in tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorcla cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c. (cass. civ., 26.7.2002, n. 11073).

In caso di delegazione di pagamento, ex art. 1269 c.c., il regime delle eccezione è quello dell’art. 1271 c.c., ed, in particolare, ai fini che qui interessano, viene in rilievo il comma 2 dell’art. 1271 c.c., secondo cui, se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato


(nel caso di specie: la


Parte_1


e, per essa dichiarata fallita, il


Parte_1    )


 

non può opporre al delegatario (nel caso di specie: Aliberti) le eccezioni che avrebbe


 

potuto opporre al delegante (nel caso di specie:


CP_1


, ossia le eccezione relative al


 

rapporto delegante-delegato, denominato rapporto di provvista, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto di valuta).

Pertanto, nel caso di specie, ai sensi dellart. 1271, comma 2, c.c., in mancanza di


 

diversa pattuizione delle parti, la


Parte_1


(delegata), e, per essa dichiarata


 

fallita, il


Parte_1


non potrebbe opporre ad


CP_3


(delegatario) le eccezioni relative


 

al rapporto di provvista (rapporto tra la


CP_1


delegante, e la


Parte_1


, delegata),


 

tra cui rientra l’eccezione di nullità del contratto concluso tra la


Parte_1


e la


CP_1


 

in data 10.8.2004, a meno che, però, non sia nullo il rapporto di valuta (tra delegante-


 

CP_1


e delegatario-Aliberti), come eccepito dal


Parte_1


nella memoria ex art. 183,


 

comma 6, n. 1, c.p.c.,  depositata in  data 30.4.2011, che, mediante il  richiamo alla relazione  peritale  in  atti  (pag.  201),  evidenziava  che  il  contratto  del  15.4.2005  tra


CP_3


e la


CP_1


era privo della sottoscrizione di quest’ultima.


 

Non è contestato, ma, anzi è ammesso espressamente e diffusamente da


CP_3


nella


 

comparsa conclusionale da ultimo depositata (pagg. 20-22), che il rapporto di valuta tra


 

la    CP_1


e lo stesso


CP_3


sia riconducibile alla scrittura privata del 15.4.2005 (doc.


 

9 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla Con tale scrittura privata, ai fini che qui interessano – premesso in essa che


CP_1     .

 

CP_3


 

 

per


il tramite della


Organizzazione_7


, era unico proprietario della socie


 

Organizzazione_8


(di seguito Orga , con sede in Lussemburgo, la quale


 

deteneva  il  92,39%  del  capitale  sociale  della


Parte_1


–     CP_3      si


obbligava a trasferire da


Org_7


alla società


Parte_5


250 azioni al prezzo pattuito di


 

complessivi € 1.250.000,00, ma il contratto in esame risulta sottoscritto solo da


CP_3


 

e non anche dalla


CP_1


onde è da ritenere che esso non si sia perfezionato.


 

Inoltre,  non  va  trascurato  che  lo  stesso


CP_3


in  sede  di  interrogatorio  formale,


 

dichiarava che veniva sottoscritto il contratto di trasferimento alla


CP_1


delle quote


societarie della Orga


ma di fatto il trasferimento delle quote non avveniva, perché non vi


 

era stato l’iscrizione della


Parte_1


ai campionati di calcio, e, pertanto, la


CP_1


 

non ritenne più di dare seguito “alla girata materiale delle azioni.


 

Pertanto,  anche  alla  luce  delle  dichiarazioni  rese  da


Controparte_3


in  sede  di


 

interrogatorio formale, risulta l’insussistenza del suo credito nei confronti della


CP_1


 

(quindi,  l’insussistenza  del  rapporto  di  valuta),  per  non  essere  mai  avvenuto  il


 

trasferimento in favore della


CP_1


delle azioni della Orga


a fronte del quale sarebbe


 

stato previsto il pagamento ad


Controparte_3


da parte della


CP_1


della somma di €


 

1.250.000,00, oggetto della delegazione di pagamento.

 

Da tutto quanto precede, sia che si tratti di cessione del credito, sia che si tratti di


 

delegazione di pagamento,


Controparte_3


, in considerazione della nullità del contratto


 

concluso in data 10.8.2004 tra la


Parte_1


e la


CP_1


ha ricevuto un


 

indebito  pagamento  della  somma  di   1.250.000,00  da  parte  della bonifico del 28.6.2005, e, pertanto, è tenuto a restituire al


Parte_1 Parte_1


,  con


[...]


la  predetta  somma  di   1.250.000,00,  oltre  interessi  al  tasso  legale  dalla  data


 

dell’avvenuto pagamento (28.6.2005) al saldo.


 

CP_3


al fine di paralizzare la domanda di ripetizione di indebito, eccepiva, tra le altre


 

argomentazione difensive, che egli, ricevuta la predetta somma di € 1.250.000,00, la


 

bonificava immediatamente nelle casse della


Parte_1


a titolo di sottoscrizione


 

dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria della società in data 22.12.2004 (vedi estratto conto corrente del mese di giugno 2005, in fascicolo di


parte convenuta di


Controparte_3   ).


 

Largomento difensivo, però, non ha pregio, in quanto la sottoscrizione di aumento di


 

capitale  sociale  della


Parte_1


,  operata  da


CP_3


in  data  29.6.2005,


 

utilizzando proprio la somma di € 1.250.000,00 ricevuta dalla stessa


Parte_1


 

con  bonifico  del  28.6.2005,  è  una  vicenda  del  tutto  autonoma  e  diversa  da  quella


 

connessa  al pagamento, da parte della


Parte_1


,    decorrispettivo   del contratto


 

concluso con la


CP_1


in data 10.8.2004, relativamente al calciatore Org_1


mediante


la  corresponsione  di  parte  del  corrispettivo,  pari  alla  somma  di   1.250.000,00,


 

direttamente ad


CP_3


o perccessionario della


CP_1


o perché delegatario.


 

Il  fatto  che


CP_3


abbia  utilizzato  la  somma  di   1.250.000,00,  ricevuta  dalla


 

Parte_1


con bonifico del 28.6.2005, per attuare l’aumento del capitale sociale della


 

stessa


Parte_1


,   deliberato   dall’assemblea   straordinaria   della   società,   è   una


 

circostanza che non toglie il carattere indebito del pagamento ad


CP_3


della somma di


 

€ 1.250.000,00, né pone


CP_3


al riparo dalla domanda restitutoria del


Parte_1    ,


 

facendo sorgere, piuttosto, il fondato sospetto che si sia trattato di una partita di giro, con


 

cui il danaro, in precedenza uscito dalle casse della


Parte_1


per pagare alla


CP_1


 

il corrispettivo di inesistenti prestazioni della stessa, sia rientrato nelle casse della stessa


 

Parte_1


sotto forma di aumento di capitale sociale, senza che, però, in sostanza, vi sia


 

stato immissione di nuovo danaro.


 

La condanna di


Controparte_3


a pagare al


Parte_1


la somma di € 1.250.000,00


 

assorbe l’esame della domanda subordinata di condanna  della


CP_1


in solido con


 

CP_3


al  pagamento  della  medesima  somma,  come  precisato  dal


Parte_1


nel


 

verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017, lettera b).

 

C)  Rimessione sul ruolo per la decisione delle domande residue


 

In relazione alle ulteriori domande, come precisate dal


Parte_1


nel verbale di udienza


 

di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017, sub lettere c) e d) (il verbale di udienza


 

del 15.2.2017 era richiamato dal


Parte_1


all’udienza di precisazione delle conclusioni


 

dell’8.11.2017, nella quale la causa era assunta in decisione), oltre che in relazione alla


 

domanda di nullità del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore


CP_4


 

(domanda proposta, unitamente a quelle decise con la presente sentenza, sub lettera a) del verbale di udienza del 15.2.2017) – in disparte ogni questione sulla tardività o meno di tale ultima domanda - è necessario rimettere la causa sul ruolo, al fine di segnalare alle parti interessate l’incidenza che hanno su tali domande residue le questioni che sono state decise con la sentenza di primo grado n. 149/2011, emessa dal Tribunale di Salerno in data 4.1.2011, depositata in data 24.1.2011 (in atti), con la quale era rigettata la


domanda di ripetizione della somma di € 1.700.000,00 proposta dal


Parte_3


 

[...]


nei confronti della


CP_1


sul presupposto che detta somma fosse stata


 

indebitamente  corrisposta,  perché  priva  di  giustificazione,  non  esistendo  un  valido


 

contratto di tesseramento del giocatore


CP_7


presso la


Organizzazione_10


 

[...]


(peraltro,  non  è  dato  sapere  se  avverso  la  menzionata  sentenza  n.


149/2011 penda ancora il giudizio di appello, di cui riferiva il procuratore del all’udienza del 27.9.2012).


Parte_1


Ed  invero,  in  disparte  ogni  valutazione  sulla  tardività  della  domanda  proposta  nel presente giudizio di nullità del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore


CP_4


(domanda  che  sembra  essere  identica  a  quella  decisa  con  la  sentenza  n.


 

149/2011), le domande di cui alle lettere c) e d) del verbale di udienza del 15.2.2017 (la


 

prima  di  natura  meramente  dichiarativa  nei  confronti  della


CP_1


e  di


[...]


 

CP_2


in proprio e la seconda di condanna nei confronti di


Controparte_2       )


 

richiedono, pur sempre, in ogni caso, un accertamento su questioni che sono state già decise con la menzionata sentenza di primo grado n. 149/2011, almeno per quanto


concerne il pagamento da parte della


Parte_1


della somma di € 1.700.000,00 per


 

l’acquisto del calciatore


CP_4


 

Pertanto, con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, la causa deve essere


 

rimessa sul ruolo per la sua prosecuzione nei confronti del


Parte_1


, attore, e dei soli


 

convenuti


CP_1


e di


Controparte_2


in proprio, al fine di decidere in ordine alle


 

domande residue, sopra indicate.

 

D)  Regolamentazione delle spese del giudizio

 

Le  spese  del  giudizio,  relativamente  alle  domande  decise  con  il  presente  giudizio,


 

seguono la soccombenza della indicata in dispositivo.


CP_1


e di


Controparte_3


e sono liquidate nella misura


P.Q.M.

 

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosaria Morrone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente


giudizio dal


Parte_1


, in persona del Curatore, nei confronti dei


 

convenuti, come precisate all’udienza di precisazione di conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


  1. Dichiarata la nullità del contratto concluso in data 10.8.2004, tra la

Controparte_1


 

[...]


in persona del legale rappresentate


Controparte_2


, e la


Parte_1


 

[...]


in persona del Presidente


Controparte_3


, avente ad oggetto la cessione del


 

cartellino  del  calciatore


Persona_1


,  Accerta  e  Dichiara  la  natura  indebita  dei


 

pagamenti eseguiti in favore della


Controparte_1


da parte della


Parte_1


 

[...]


per la somma complessiva di € 1.050.000,00 di cui alle rimesse con causale


“acquisizione  tesserato 25.3.2005 e 26.4.2005;


Org_1


,  eseguite  in  data  5.10.2004.  8.11.2004,  24.1.2005,


  1. Accerta e Dichiara la natura indebita del pagamento eseguito in favore di

CP_3


 

[...]


da parte della


Controparte_8


per la somma di € 1.250.000,00, di cui


 

alla rimessa del 28.6.2005, e, per l’effetto, Condanna


Controparte_3


alla restituzione


 

della predetta somma di € 1.250.000,00, in favore del


Parte_1


 

[...]


in persona del Curatore, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento


 

(28.6.2005) al saldo;

 

  1. Dispone,  con  separata  ordinanza,  la  remissione  della  causa  sul  ruolo  per  la  sua

 

prosecuzione tra il


Parte_1


, in persona del Curatore, ed i


 

convenuti,


Controparte_1


,  in  persona  del  liquidatore  p.t.,  e


[...]


 

CP_2


, in proprio, al fine di decidere sulle domande residue: domande di cui alle


 

lettere c) e d) del verbale di udienza del 15.2.2017, nonchè domanda di nullità del


 

contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore


CP_4


proposta, unitamente


 

alle altre decise con la presente sentenza, alla lettera a) del medesimo verbale di udienza;


1)  Condanna  la


Controparte_1


,  in  persona  del  liquidatore  p.t.,  ed


CP_3


 

[...]


, in solido tra loro, al pagamento in favore del


Parte_1


 

[...]


in persona del Curatore, delle spese del giudizio, che liquida in € 348,00 per


 

esborsi e €  21.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Salerno in data 29.5.2018

 

Il Giudice Unico Dott.ssa Rosaria Morrone

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