TRIBUNALE DI SIENA – SENTENZA N. 645/2024 DEL 16/09/2024

 

 

 

Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica

 

Il Tribunale di Siena , in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao,  ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente

 

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1520/23 R.G. vertente tra


 

Parte_1


(p iva


P.IVA_1


, con sede legale in


Pt_1 , Via Banchi di Sopra


n. 6, in persona del Presidente pro tempore, Ing. Omissis , ed elettivamente


domiciliata presso lo studio dellAvv. Valeria Galli (c.f.:


CodiceFiscale_1


), in Roma,


Via Adriano I n. 134/A, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce allatto di

citazione


 

 

CONTRO


- Attrice opponente-


Controparte_1


, (cf


C.F._2


), residente in Nola (NA), in Via Brindisi n. 6,


rappresentato e difeso dallavv. Omissis  domiciliato presso lo studio legale dellavv.


Omissis , in


Pt_1 , Via Montanini n 46, ove ha eletto domicilio per il presente


giudizio, giusta procura in atti

-

 

 

OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. ingiuntivo Conclusioni delle parti


 

 

Convenuto – opposto


Per lopponente " Voglia lIll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione

disattesa,


  • nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 479/23 emesso nei confronti dell

Parte_1


[...]


in persona del suo Presidente pro tempore (RG 1195/2023) e notificato in data 31/05/


2023, in quanto nullo, annullabile, inefficace per le motivazioni sovra esposte.

  • in via subordinata: accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore della

scrivente avvocato antistatario. “


Per lopposto “ Nel merito, per il rigetto dellopposizione proposta dalla


Parte_1


[...]


con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, n. 479 del 31.05.23, e,


accertata   la   responsabilità  aggravata   dell’opponente,  la   condanna   della   stessa   al pagamento delle spese di lite ai sensi dellart. 91 c.p.c. e di una somma equitativamente


determinata ai sensi dellart. 96 c.p.c.;

  • in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché il Tribunale,

accertato e dichiarato il credito dell’opposto, condanni la


Parte_1                 al


pagamento in favore dellagente sportivo


Controparte_1


di € 21.216,00, o della diversa


somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre interessi moratori di cui al d.lgs.

  1. 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna rata fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


    1. Con atto di citazione ritualmente notificato l’

Parte_2


proponeva


opposizione al  decreto ingiuntivo n. 479/23 emesso il 31/05/2023 ( con il quale le era


ingiunto su ricorso di


Controparte_1


il pagamento della somma di € 21.216,00, oltre


interessi legali, spese generali e alle spese legali del procedimento d'ingiunzione.

A fondamento dell’opposizione assumeva   : che   lodierno opposto Procuratore sportivo avrebbe “imposto” alla Società di sottoscrivere un mandato per il deposito della risoluzione


del contratto con il calciatore


Persona_1


, adempimento che in effetti risultava


essere stato eseguito ; che   per tale mero adempimento materiale  era   stata pretesa

dall’opponente la cifra considerevole di oltre 20.000,00 euro; che il contratto sottoscritto in


data 17.08.2022 si doveva ritenere non meritevole di tutela ; che il giocatore


Per_1


aveva deciso di cessare anticipatamente la propria collaborazione professionale con l


[...]


Pt_1


e ciò in data 17.08.2022.e   che contrariamente al  combinato disposto dellart. 17


co. 8 del Regolamento Agenti FIGC con lart. 1748 co. 5 c.c. nellinterpretazione data  dalla Cassazione  ( richiamava  Cass. Ordinanza 26 ottobre 2020 n 835 “L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non  eseguito,  ai  sensi  dell'art.  1748  c.c.,  comma  5  e  dell'art.  17,  comma  8,  del


Regolamento Agenti FIGC") lagente   avrebbe imposto e richiesto alla


Parte_1       un


corrispettivo per una parte ineseguita del contratto;  che  il contratto sottoscritto in data


17.08.2022  doveva    ritenersi  invalido,  fermo  restando  il  diritto  dell'agente trattenere la provvigione per la parte di contratto di prestazione sportiva eseguita ;


CP_1     a


che nella specie il rapporto  si era infatti risolto per mera  volondel giocatore di cessare anticipatamente il rapporto professionale con la Società, e che pertanto


il procuratore del rapporto.


CP_1


non aveva alcun  diritto ad ulteriore compenso per la parte ineseguita


Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.


2.Si costituiva


Controparte_1


che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto


ed eccepiva : che con contratto del 17.08.22 la


Parte_1


aveva conferito


allagente sportivo


Controparte_1


il mandato di assisterla per «la conclusione, il rinnovo o


la risoluzione» del contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore


[...]


Per_1


,  contratto  che veniva depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi


della Federazione Italiana Giuoco Calcio ; che le parti determinavano il corrispettivo dovuto


allagente sportivo nellimporto forfettario di € 20.000,00, oltre iva; che lagente


CP_1


eseguiva correttamente l’obbligazione assunta con il contratto del 17.8.22 e, difatti, grazie al suo intervento professionale, con verbale di conciliazione in sede sindacale lopponente


ed il calciatore


Persona_1


risolvevano il contratto sportivo tra loro in essere ;


che il credito dellagente


CP_1


derivava del contratto del 17.08.22 e non dal contratto di


qualche anno prima con cui la società gli aveva conferito il mandato di assisterla nel tesseramento del calciatore; che a differenza di quanto sostenuto dall’opponente, come si leggeva nel verbale di conciliazione in sede sindacale, non era il calciatore a voler cessare anticipatamente  il  rapporto  professionale  con  la  società,  ma  l’opponente  ad  avere


«necessità di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro con il tesserato; che lagente sportivo, non avendone alcun titolo, non aveva né richiesto né tanto meno imposto «un corrispettivo per una parte ineseguita del contratto»;  che lincarico da lui ricevuto iniziava e terminava con lassistenza prestata alla socienella risoluzione del contratto pendente


con il calciatore


Parte_3   .


Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e altresì la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c. sottolineando il fatto che la stessa avesse indicato la prima udienza  un anno e quattro mesi dopo la notifica dellatto di citazione del 6.7.23 e, quindi, ben oltre il termine di centoventi giorni di cui allart. 163 bis c.p.c.oltre alla generiche difese spiegate nell’opposizione .

 

3.Radicatosi il contraddittorio ( anticipata la pria udienza su istanza dellopposto) era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e , in assenza di richieste istruttorie la causa , alla stessa udienza dell 11.4.2024 era rimessa in decisione con le modalità di cui allart. 281 sexies c.p.c.

In data 9.5.2024 il difensore dell’opponente , Avv. Valeria Galli depositava atto di rinuncia

al  mandato    rappresentando  nella  medesima  nota  la  pendenza  di  procedimento  di


liquidazione giudiziale in danno della


Parte_1


davanti al Tribunale di Siena  e


la presentazione di domanda di concordato davanti al Tribunale di Roma .

Nessun altro difensore si costituiva nelle more e il difensore rinunciante al mandato non

svolgeva alcunaltra attività processuale.

 

 

  1. In via preliminare deve rilevarsi che , come da Visura camerale depositata dall’opposta , non è stato aperto il procedimento di liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e che il procedimento unitario n. 70/2023 del Tribunale di Siena, cui è stato riunito il n. 1506/2023 del Tribunale di Roma ( dichiaratosi incompetente per territorio) è sospeso dal 5.2.24 ex art. 48 c.p.c.. Non ricorrer, pertanto , alcuna causa dinterruzione del presente processo .
  2. Occorre ricordare che nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre lopposto assume la veste sostanziale di attore, l’opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dellonere probatorio , nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.13533/01 orientamento ormai più che consolidato . Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per ladempimento ( o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l’onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore lonere di provare lavvenuto adempimento ovvero lesistenza di fatti modificativi o estintivi dellaltrui pretesa .

Con il procedimento monitorio  lagente


Controparte_1


ha provato il proprio  credito di €


21.216,00 ( credito mai contestato fino alla proposizione della presente opposizione ) nei confronti dellopponente, ampiamente provato mediante la con la produzione del contratto del  17.8.2024  e    documentando  lattività  svolta    come  risultante    dal  verbale  di


conciliazione in sede sindacale l’opponente e il calciatore

contratto sportivo tra loro in essere.


Persona_1


risolvevano il


Parte opposta non ha invece provato fatti impeditivi alla pretesa creditoria , anzi allegando circostanze    smentite  per  tabulas.  Secondo  l’opponente  il  contratto  con  il  calciatore


Per_1


sarebbe cessato per volontà di questultimo, con risoluzione imposta alla socie


a fronte anche di un corrispettivo per l’agente .

Lopponente non ha depositato alcuna documentazione a sostegno della propria allegazione

, ad eccezione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali .Dalla documentazione depositata dall’opposto invece risulta che il contratto con lagente avesse ad oggetto la conclusione, il rinnovo o la risoluzione del


contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore


Persona_1


e che la


risoluzione sia avvenuta per volontà della sociecome si legge nel verbale di conciliazione già citato nellordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione ,

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagente ha svolto per intero la sua prestazione e il decreto ingiuntivo deve pertanto essere confermato

 

  1. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda per fase di studio, introduttiva , istruttori e decisoria ( le ultime due ai minimi tariffari in considerazione dellattività processuale svolta) sono poste a carico dell’opponente
  2. Ricorrono i presupposti per accogliere la la domanda ex art.96  c.p.c

Non può , infatti, non rilevarsi che promuovere azioni , manifestamente infondate, finisce con il costituire un potente fattore di rallentamento delle altre controversie . È dunque ragionevole che lo Stato, ben possa, e di fatto abbia, approntato strumenti di reazione processuale allirragionevole ricorso alla giurisdizione, o al suo abuso , con lo scopo di sanzionare in il singolo abuso e, se possibile, di prevenirlo per il futuro.

Lart. 96, 3° comma c.p.c. introduce una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le

distanze dalla struttura tipica dellillecito civile, emancipandola dallalveo della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dellart. 96, per confluire in quello delle

c.d. condanne punitive, con la quale il giudice può responsabilizzare la parte ad un ricorso alla giurisdizione sano e funzionale, scoraggiando un contenzioso che, per come costruito, finisce con il creare intralcio alle altre cause in trattazione .


Con  lopposizione proposta ,


Parte_1


ha - oltre a tenere condotta dilatoria


con lindicazione della prima udienza confidando nellallungamento dei tempi processuali - allegato circostanze non solo prive di ogni supporto probatorio ma , con ogni evidenza smentite dalla produzione documentale della controparte , disinteressandosi quindi del processo dopo lo svolgimento della prima udienza , ma senza rinunciare alla domanda , così tenendo  un comportamento processuale  caratterizzato  ,con colpa,  dalla mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti . Detto comportamento si ritiene ben possa essere sanzionato dufficio con la misura prevista dallart. 96 comma 3° c.p.c., mediante la condanna aggiuntiva di un importo calibrato sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza. ( Cass 26435/20) .Nella specie appare congruo liquidare detto importo nello stesso importo di quanto liquidato per compenso

P.Q .M

Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:


  1. Rigetta l’opposizione proposta da

Parte_1


e per leffetto conferma  il


decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo ;

  1. Pone a carico dellopponente il pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3386,00 per compenso , oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e Cap come per legge.
  2. Letto lart. 96 comma 3 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento in favore della

parte opposta dellulteriore importo di € 3.386,00.


Cosdeciso in Siena il 13.9.2024

 

 

Il giudice Marianna Serrao

 

Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Il Giudice Marianna Serrao

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