TRIBUNALE DI SIENA – SENTENZA N. 645/2024 DEL 16/09/2024
Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica
Il Tribunale di Siena , in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1520/23 R.G. vertente tra
Parte_1
(p iva
P.IVA_1
, con sede legale in
Pt_1 , Via Banchi di Sopra
n. 6, in persona del Presidente pro tempore, Ing. Omissis , ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Valeria Galli (c.f.:
CodiceFiscale_1
), in Roma,
Via Adriano I n. 134/A, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all’atto di
citazione
CONTRO
- Attrice opponente-
Controparte_1
, (cf
C.F._2
), residente in Nola (NA), in Via Brindisi n. 6,
rappresentato e difeso dall’avv. Omissis domiciliato presso lo studio legale dell’avv.
Omissis , in
Pt_1 , Via Montanini n 46, ove ha eletto domicilio per il presente
giudizio, giusta procura in atti
-
OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. ingiuntivo Conclusioni delle parti
Convenuto – opposto
Per l’opponente " Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa,
- nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 479/23 emesso nei confronti dell
Parte_1
[...]
in persona del suo Presidente pro tempore (RG 1195/2023) e notificato in data 31/05/
2023, in quanto nullo, annullabile, inefficace per le motivazioni sovra esposte.
- in via subordinata: accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore della
scrivente avvocato antistatario. “
Per l’opposto “ Nel merito, per il rigetto dell’opposizione proposta dalla
Parte_1
[...]
con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, n. 479 del 31.05.23, e,
accertata la responsabilità aggravata dell’opponente, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e di una somma equitativamente
determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
- in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché il Tribunale,
accertato e dichiarato il credito dell’opposto, condanni la
Parte_1 al
pagamento in favore dell’agente sportivo
Controparte_1
di € 21.216,00, o della diversa
somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre interessi moratori di cui al d.lgs.
- 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna rata fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-
- Con atto di citazione ritualmente notificato l’
Parte_2
proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo n. 479/23 emesso il 31/05/2023 ( con il quale le era
ingiunto su ricorso di
Controparte_1
il pagamento della somma di € 21.216,00, oltre
interessi legali, spese generali e alle spese legali del procedimento d'ingiunzione.
A fondamento dell’opposizione assumeva : che l’odierno opposto Procuratore sportivo avrebbe “imposto” alla Società di sottoscrivere un mandato per il deposito della risoluzione
del contratto con il calciatore
Persona_1
, adempimento che in effetti risultava
essere stato eseguito ; che per tale mero adempimento materiale era stata pretesa
dall’opponente la cifra considerevole di oltre 20.000,00 euro; che il contratto sottoscritto in
data 17.08.2022 si doveva ritenere non meritevole di tutela ; che il giocatore
Per_1
aveva deciso di cessare anticipatamente la propria collaborazione professionale con l
[...]
Pt_1
e ciò in data 17.08.2022.e che contrariamente al combinato disposto dell’art. 17
co. 8 del Regolamento Agenti FIGC con l’art. 1748 co. 5 c.c. nell’interpretazione data dalla Cassazione ( richiamava Cass. Ordinanza 26 ottobre 2020 n 835 “L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell'art. 1748 c.c., comma 5 e dell'art. 17, comma 8, del
Regolamento Agenti FIGC") l’agente avrebbe imposto e richiesto alla
Parte_1 un
corrispettivo per una parte ineseguita del contratto; che il contratto sottoscritto in data
17.08.2022 doveva ritenersi invalido, fermo restando il diritto dell'agente trattenere la provvigione per la parte di contratto di prestazione sportiva eseguita ;
CP_1 a
che nella specie il rapporto si era infatti risolto per mera volontà del giocatore di cessare anticipatamente il rapporto professionale con la Società, e che pertanto
il procuratore del rapporto.
CP_1
non aveva alcun diritto ad ulteriore compenso per la parte ineseguita
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Si costituiva
Controparte_1
che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto
ed eccepiva : che con contratto del 17.08.22 la
Parte_1
aveva conferito
all’agente sportivo
Controparte_1
il mandato di assisterla per «la conclusione, il rinnovo o
la risoluzione» del contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore
[...]
Per_1
, contratto che veniva depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi
della Federazione Italiana Giuoco Calcio ; che le parti determinavano il corrispettivo dovuto
all’agente sportivo nell’importo forfettario di € 20.000,00, oltre iva; che l’agente
CP_1
eseguiva correttamente l’obbligazione assunta con il contratto del 17.8.22 e, difatti, grazie al suo intervento professionale, con verbale di conciliazione in sede sindacale l’opponente
ed il calciatore
Persona_1
risolvevano il contratto sportivo tra loro in essere ;
che il credito dell’agente
CP_1
derivava del contratto del 17.08.22 e non dal contratto di
qualche anno prima con cui la società gli aveva conferito il mandato di assisterla nel tesseramento del calciatore; che a differenza di quanto sostenuto dall’opponente, come si leggeva nel verbale di conciliazione in sede sindacale, non era il calciatore a voler cessare anticipatamente il rapporto professionale con la società, ma l’opponente ad avere
«necessità di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro con il tesserato; che l’agente sportivo, non avendone alcun titolo, non aveva né richiesto né tanto meno imposto «un corrispettivo per una parte ineseguita del contratto»; che l’incarico da lui ricevuto iniziava e terminava con l’assistenza prestata alla società nella risoluzione del contratto pendente
con il calciatore
Parte_3 .
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e altresì la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c. sottolineando il fatto che la stessa avesse indicato la prima udienza un anno e quattro mesi dopo la notifica dell’atto di citazione del 6.7.23 e, quindi, ben oltre il termine di centoventi giorni di cui all’art. 163 bis c.p.c.oltre alla generiche difese spiegate nell’opposizione .
3.Radicatosi il contraddittorio ( anticipata la pria udienza su istanza dell’opposto) era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e , in assenza di richieste istruttorie la causa , alla stessa udienza dell ’11.4.2024 era rimessa in decisione con le modalità di cui all’art. 281 sexies c.p.c.
In data 9.5.2024 il difensore dell’opponente , Avv. Valeria Galli depositava atto di rinuncia
al mandato rappresentando nella medesima nota la pendenza di procedimento di
liquidazione giudiziale in danno della
Parte_1
davanti al Tribunale di Siena e
la presentazione di domanda di concordato davanti al Tribunale di Roma .
Nessun altro difensore si costituiva nelle more e il difensore rinunciante al mandato non
svolgeva alcun’altra attività processuale.
- In via preliminare deve rilevarsi che , come da Visura camerale depositata dall’opposta , non è stato aperto il procedimento di liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e che il procedimento unitario n. 70/2023 del Tribunale di Siena, cui è stato riunito il n. 1506/2023 del Tribunale di Roma ( dichiaratosi incompetente per territorio) è sospeso dal 5.2.24 ex art. 48 c.p.c.. Non ricorrer, pertanto , alcuna causa d’interruzione del presente processo .
- Occorre ricordare che nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l’opposto assume la veste sostanziale di attore, l’opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell’onere probatorio , nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.13533/01 orientamento ormai più che consolidato . Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l’adempimento ( o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l’onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento ovvero l’esistenza di fatti modificativi o estintivi dell’altrui pretesa .
Con il procedimento monitorio l’agente
Controparte_1
ha provato il proprio credito di €
21.216,00 ( credito mai contestato fino alla proposizione della presente opposizione ) nei confronti dell’opponente, ampiamente provato mediante la con la produzione del contratto del 17.8.2024 e documentando l’attività svolta come risultante dal verbale di
conciliazione in sede sindacale l’opponente e il calciatore
contratto sportivo tra loro in essere.
Persona_1
risolvevano il
Parte opposta non ha invece provato fatti impeditivi alla pretesa creditoria , anzi allegando circostanze smentite per tabulas. Secondo l’opponente il contratto con il calciatore
Per_1
sarebbe cessato per volontà di quest’ultimo, con risoluzione imposta alla società
a fronte anche di un corrispettivo per l’agente .
L’opponente non ha depositato alcuna documentazione a sostegno della propria allegazione
, ad eccezione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali .Dalla documentazione depositata dall’opposto invece risulta che il contratto con l’agente avesse ad oggetto la conclusione, il rinnovo o la risoluzione del
contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore
Persona_1
e che la
|
L’agente ha svolto per intero la sua prestazione e il decreto ingiuntivo deve pertanto essere confermato
- Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda per fase di studio, introduttiva , istruttori e decisoria ( le ultime due ai minimi tariffari in considerazione dell’attività processuale svolta) sono poste a carico dell’opponente
- Ricorrono i presupposti per accogliere la la domanda ex art.96 c.p.c
Non può , infatti, non rilevarsi che promuovere azioni , manifestamente infondate, finisce con il costituire un potente fattore di rallentamento delle altre controversie . È dunque ragionevole che lo Stato, ben possa, e di fatto abbia, approntato strumenti di reazione processuale all’irragionevole ricorso alla giurisdizione, o al suo abuso , con lo scopo di sanzionare in il singolo abuso e, se possibile, di prevenirlo per il futuro.
L’art. 96, 3° comma c.p.c. introduce una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le
distanze dalla struttura tipica dell’illecito civile, emancipandola dall’alveo della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell’art. 96, per confluire in quello delle
c.d. condanne punitive, con la quale il giudice può responsabilizzare la parte ad un ricorso alla giurisdizione sano e funzionale, scoraggiando un contenzioso che, per come costruito, finisce con il creare intralcio alle altre cause in trattazione .
Con l’opposizione proposta ,
Parte_1
ha - oltre a tenere condotta dilatoria
con l’indicazione della prima udienza confidando nell’allungamento dei tempi processuali - allegato circostanze non solo prive di ogni supporto probatorio ma , con ogni evidenza smentite dalla produzione documentale della controparte , disinteressandosi quindi del processo dopo lo svolgimento della prima udienza , ma senza rinunciare alla domanda , così tenendo un comportamento processuale caratterizzato ,con colpa, dalla mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti . Detto comportamento si ritiene ben possa essere sanzionato d’ufficio con la misura prevista dall’art. 96 comma 3° c.p.c., mediante la condanna aggiuntiva di un importo calibrato sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza. ( Cass 26435/20) .Nella specie appare congruo liquidare detto importo nello stesso importo di quanto liquidato per compenso
P.Q .M
Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta l’opposizione proposta da
Parte_1
e per l’effetto conferma il
decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo ;
- Pone a carico dell’opponente il pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3386,00 per compenso , oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e Cap come per legge.
- Letto l’art. 96 comma 3 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento in favore della
parte opposta dell’ulteriore importo di € 3.386,00.
Cos’ deciso in Siena il 13.9.2024
Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Giudice Marianna Serrao