TRIBUNALE DI TERAMO – SENTENZA N. 92/2022 DEL 22/02/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,

 

a seguito dell’udienza del 22/02/2022 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, pronuncia la seguente

SENTENZA

 

Con motivazione contestuale

 

nella causa civile di I Grado promossa da:

 

 

CP_1


, nato a Termoli in data 1.4.1961, in proprio e quale legale rappr.te p.t. della


 Controparte_2

 

Omissis ;


rappr.to  e  difeso  dagli  avv.ti  Omissis   e

 

Contro


OPPONENTE


 Controparte_3                               C.F._1


)  rappresentato  e  difeso  dall’avv.to   Omississ  (

 

13, giusta procura in atti


C.F._2


) con studio in Chieti, al Viale IV Novembre n°


 

 

OPPOSTO

 

 

 

CONCLUSIONI

 

Parte opponente: “Voglia il Giudice dl Lavoro,

autorizzare la formulazione delle domande avanzate in questa sede in quanto nuove perche’ derivanti dal mutamento di rito;  accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra il


CP_3


e l’


Controparte_2


non rientra tra quelli previsti dall’art. 409


c.p.c. e che, conseguentemente, alla presente controversia non sono applicabili le norme

relative al processo del lavoro e, quindi, previo mutamento del rito, adottare i provvedimenti idonei necessari a che la causa venga decisa con le forme del processo ordinario;


in ogni caso, ritenere e dichiarare corretta l’introduzione dell’opposizione a d.i. con citazione in quanto proposta a d.i. emesso da Giudice Ordinario e, quindi, non del Lavoro;

in ogni caso, nel merito, accogliere le conclusioni cosi’ come formulate e precisate con note scritte del 25.3.2021 e sopra riportate testualmente.

Voglia il Tribunale Civile di Teramo, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, nonchedell’efficacia del precetto del 2.1.2013 notificato unitamente allo stesso:


  1. previo accertamento e declaratoria dell’inefficacia nei confronti del sig.

CP_1


della scrittura privata del 4.8.2010 citata in ricorso per decreto ingiuntivo, nonche’ di ogni altro documento che obblighi l’

Controparte_4


nei confronti del ricorrente e in calce al


quale sia presente una sottoscrizione riferibile alla persona dell’odierno opponente, per non  essere le sottoscrizioni apposte in calce a tali documenti quella dello stesso, dichiarare la


nullita’ e/o l’inefficacia del D.I. opposto nei confronti dell’Ing. revocarlo, per tutti i fatti esposti;


CP_1


, nonche


  1. in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al

CP_1             ad


essere destinatario del d.i. opposto e dell’atto di precetto del 2.1.2013, per non essere quella

dell’odierno opponente la sottoscrizione, presente sulla scrittura privata citata in ricorso per


decreto  ingiuntivo  e  su  ogni  altro  documento  che  obblighi  l’


Controparte_4


nei


confronti del sig.


Controparte_3


e in calce al quale sia presente una sottoscrizione


riferibile alla persona dell’odierno opponente e, quindi, con riguardo alla posizione dello

stesso, quale presunto garante degli impegni assunti dalla societa’ anche ai sensi dell’art. 38 c.c., dichiarare la nullita’ e/o l’inefficacia del D.I. opposto, nonche’ revocarlo per quanto esposto in narrativa;

  1. previa sospensione dell’efficacia dell’atto di precetto del 2.1.2013, notificato all’opponente unitamente  al  d.i.,  dichiarare  la  nullita’  e/o  l’inefficacia  dello  stesso  nei  confronti

dell’odierno opponente, con declaratoria di inesistenza in capo al procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’odierno opponente;


Controparte_3        a


  1. condannare il  sig.

Controparte_3


al pagamento delle spese, diritti ed onorari di


giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.”

 

 parte  oppost a:  Voglia il Tribunnle di Teramo, per tutte le ragioni, eccezioni e  deduzioni spiegate nel

presente atto, contrariis reiectis:

„h in via preliminrtre e pregiudizinle, alla luve del disposto mutamento di rito, accertare e dichiarare

la tardivita dell¡¦opposozione spiegata da parte opponente e, per l¡¦effetto, Voglia il G.L. dichiarare

improcedibile il presente giudizio e confermare e dichiarare esecutivo il Decreto Ingiuntivo opposto;

nel merito:

„h in via preliminare, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la validita

dell'atto di precetto ritualmente notificati

„h rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiutivo opposto;

„h in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge"

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


 

    1. Con atto di citazione notificato

CP_1


in proprio e quale legale rappresentante


 

della


Controparte_4


proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente


esecutivo n. 1024/12, emesso in data 17.12.2012 dal Giudice ordinario civile del Tribunale di


 

Teramo ed al conseguente atto di precetto, con il quale


Controparte_3


nella sua qualità


 

di giocatore di pallacanestro presso la società sportiva


Controparte_2


 

rivendicava il pagamento della somma di € 8.400,00 oltre interessi legali dalla scadenza all’effettivo soddisfo, spese di procedura ed accessori ivi liquidati, quale residuo a saldo di compensi, rimborsi spese e premio, fondando la domanda monitoria sullaccordo economico asseritamente sottoscritto in data 4.8.2010.

A sostegno dell’opposizione disconosceva formalmente la sottoscrizione presente in calce all’accordo economico del 4.8.2010, assumendo che l’opponente, pur rivestendo la carica di rappresentante dell’associazione sportiva, non aveva mai svolto concretamente attivita’ alcuna che si fosse risolta nella creazione di un rapporto obbligatorio della predetta associazione nei confronti del ricorrente. In particolare assumeva di non conoscere, né aver mai visto l’accordo economico del 4.8.2010 cui faceva riferimento il ricorrente in ricorso   per d.i. e dal quale,


sarebbe scaturita l’obbligazione nei confronti del sig.


Controparte_3


Aggiungeva che se


 

fosse applicabile l’articolo 130 comma 2 del regolamento Organico della


Org_1


allora il


 

decreto ingiuntivo doveva essere revocato per non essere stato chiesto ed emesso anche nei confronti dei Membri del Consiglio Direttivo “ dell’associazione sportiva, dal momento che la normativa segnalata da controparte afferma che i predetti “ rispondono in solido” con il Presidente o Legale rappresentante delle obbligazioni assunte dalla società. Eccepiva, inoltre, la decadenza di cui all’art.1957c.c. riguardante la fideiussione solidale ed applicabile analogicamente alla fattispecie di responsabilità solidale di cui all’articolo 38 c.c., sottolineando che dalla scadenza del credito era trascorso un termine superiore ai sei mesi prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

 

 


1.2.  Si costituiva in giudizio


Controparte_3


contestando il fondamento della domanda


 

in fatto ed in diritto ed eccepiva in via preliminare l’improcedibilità dell’opposizione ai sensi della l. 218/2011, assumendo in particolare che l’iscrizione a ruolo era avvenuta tardivamente, decorsi cinque giorni dalla data di notifica dellatto di citazione in opposizione a d.i., essendo stato fissato un termine a comparire inferiore a quello di gg. 90. Nel merito contestava la fondatezza dell’opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.

1.3.   Così radicatosi il contradditorio, veniva sospesa l’efficacia esecutiva del d.i. n. 1024/2012 del 19.12.2012 con provvedimento del 25.4.2013, redatte dalle parti in causa le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., rigettata l’eccezione d’improcedibilita’ dell’opposizione sollevata dall’opposto con provvedimento del 24.03.2014, espletate le prove


testimoniali richieste dalle parti, espletato anche l’interrogatorio formale deferito al


CP_1


 

da parte opposta e revocato il nominato perito grafologico per mancanza dell’originale della scrittura privata posta a base del d.i.. Quindi, dopo la precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, la causa, a seguito di alcuni rinvii d’ufficio, veniva trattenuta per la decisione all’ udienza del 7.4.2021 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 18.10.2021 il Giudice Dott. Di Giacinto disponeva il mutamento del rito in quello speciale del lavoro, sollevando anche un problema di tempestività dell’opposizione, e rimetteva la causa al Presidente per l’assegnazione, il quale prevedeva l’iscrizione presso la Cancelleria della Sezione Lavoro con provvedimento del 25.10.2021. A seguito della riassegnazione del fascicolo, il sottoscritto magistrato tentava senza esito la conciliazione della lite, formulando una proposta economica che veniva accettata solo dalla parte opposta, e quindi rinviata all’udienza del 22.2.2022 per discussione con termine per note.

In ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica, l’udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 d.l. n. 34 del 2020, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.

In particolare la parte opponente, oltre a riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, contestava il mutamento del rito disposto dal Giudice civile, assumendo che il rapporto di collaborazione intercorso eventualmente tra le parti non rientrasse tra quelli previsti dall’articolo 409 c.p.c.


Rilevava, in particolare, che


CP_2                                           Organizzazione_2


 

[...]


e’ un’associazione non riconosciuta i cui tesserati sono esclusivamente giocatori non


 

professionisti ” i quali, negli accordi economici stipulati, espressamente riconoscono la natura non subordinata ne’ professionale del rapporto che, pertanto, non puo’ essere assoggettato alla disciplina di cui alla legge n. 91/81 che riguarda, invece, lattivita’ sportiva professionistica. Aggiungeva che larticolo 4 bis del Regolamento Esecutivo FIP, sulla base del quale era stato stipulato l’accordo economico posto alla base del d.i. prevedeva che per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma era esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.


La parte opposta, invece, sosteneva la correttezza del mutamento del rito ed oltre a richiamare i propri scritti difensivi, sosteneva la tardività dell’opposizione, rispetto alla quale, in ragione del rito applicato, doveva farsi riferimento alla data di deposito dell’atto di citazione e non alla data di notifica.

 

 

    1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (la cui efficacia è stata poi sospesa)

 

n. 1024/2012 emesso dal Giudice civile in data 17.12.2012 è stato ingiunto a


CP_1


 

in proprio e quale legale rappr.te p.t. della


Controparte_2


il pagamento


 

in favore di


Controparte_3


nella sua qualità di giocatore di pallacanestro presso la


 

società sportiva, della somma di € 8.400,00 quale residuo a saldo di una maggior somma a fronte di compensi, rimborsi spese e “ premio , di cui all’accordo economico del 4.8.2010, inerente la stagione 2010/2011.


Come sopra esposto


CP_1


in proprio e quale legale rappr.te p.t. della


[...]


 

Controparte_2


proponeva opposizione mediante atto di citazione dinanzi al


 

Giudice civile (che aveva emesso il decreto ingiuntivo) contestando la fondatezza della domanda e disconoscendo preliminarmente la sottoscrizione all’accordo economico del 4.8.2010, posto alla base della domanda monitoria.

Con successivo provvedimento del 18.10.2021 il Giudice civile, ritenendo che la causa era stata erroneamente promossa nelle forme ordinarie, pur riguardando uno dei rapporti previsti dall'articolo 409 c.p.c. – e nella specie rapporto di lavoro parasubordinato, sub specie di collaborazione continuativa e coordinata, disponeva il mutamento del rito, da ordinario a quello speciale del lavoro e rimetteva la causa al capo dell’ufficio per lassegnazione della stessa.

La causa veniva, dunque, riassegnata al Giudice del lavoro la quale, dopo aver tentato senza esito la conciliazione della lite, fissava udienza di discussione, essendo stata la causa istruita compiutamente già prima del mutamento del rito.

 

 

La prima questione sollevata dalla parte opponente ed oggetto del contendere verte intorno alla correttezza o meno del mutamento del rito disposto dal Giudice civile, atteso che dalla corretta individuazione del rito applicabile, discendono conseguente rilevanti soprattutto in ordine di tempestività della opposizione, come peraltro già rilevato dal giudice civile in sede di mutamento di rito.


La parte opponente sostiene, infatti, che la


Controparte_5


 

[...]


e’ un’associazione non riconosciuta i cui tesserati sono esclusivamente


giocatori non professionisti ” i quali, negli accordi economici stipulati, espressamente riconoscono la natura non subordinata neprofessionale del rapporto, con la conseguenza che quest’ultimo non può essere assoggettato alla disciplina di cui alla legge n. 91/81 che riguarda, invece, l’attivita’ sportiva professionistica. Tale conclusione viene suffragata dall’opponente anche mediante il richiamo all’articolo 4 bis del Regolamento Esecutivo FIP, sulla base del quale e’ stato stipulato l’accordo economico posto a base del decreto ingiuntivo che recita: ““Art. 4 bis Giocatore non professionista [1] Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti. [2] Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.”


Sottolinea che in forza di tali premesse il


CP_3


si rivolgeva al Giudice ordinario e non


 

al Giudice del lavoro, sicchè nessun errore poteva ravvisarsi nell’introduzione delle causa nelle forme dell’atto di citazione, aggiungendo che se così non fosse, il primo errore l’avrebbe commesso il ricorrente che non si rivolgeva al Giudice del Lavoro per lemissione del D.I., ricorrente che, oggi, per la prima volta, dall’inizio della presente causa, solleva l’eccezione di tardivita’ dell’opposizione.

 

 

Tanto premesso si ritiene che se è vero che il rapporto contrattuale tra un atleta e una società sportiva non partecipante a campionati professionistici è escluso dal campo di applicazione della legge n. 91 del 1981 ai sensi dell'art. 10 di tale legge, ciò non impedisce, tuttavia, di considerare che anche nellambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche è configurabile un rapporto di lavoro sportivo qualora lattività dell’atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano semplici rimborsi spese (v. Trib. Trento 27.10.2008). In mancanza di una disciplina speciale, come è quella prevista per gli atleti professionisti così qualificati dalla L. n. 91/1981, non possono che operare le regole dell’ordinamento giuslavoristico ordinario, per qualificare e regolamentare il rapporto sportivo intrattenuto tra le parti, sia esso di natura subordinata o parasubordinata.

Il rapporto di collaborazione in questione può, infatti, assumere rilievo quanto meno come prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente radicamento della competenza per materia del giudice del lavoro.


Nella specie, non vi è infatti contestazione sul fatto che il ricorrente abbia reso una prestazione di carattere personale, in modo continuativo e con inserimento nell’organizzazione dellassociazione sportiva convenuta/opponente per la stagione sportiva 2010/2011sicchè, anche escludendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, è comunque indubbio che la collaborazione ricada tra le ipotesi di cui allarticolo 409 n. 3 c.p.c.

Ad ulteriore supporto della natura parasubordinata della prestazione lavorativa e del fatto


 

che le somme corrisposte al giocatore


CP_3


dall’associazione non fossero destinati a


 

garantire meri rimborsi spesa, appare estremamente sintomatica la circostanza allegata dalla parte opposta e non contestata dalla parte opponente, costituita dagli assegni n. 0206713734- 06  di  Euro  2.300,00,  n.  0206716068-00  di  Euro  2.300,00,  n.  0720237242-10  di  Euro

2.390,00, n. 0206717377-09 di Euro 2.300,00 intestati al ricorrente.

 

appare fondata leccezione di parte opponente secondo cui le controversie relative ai rapporti economici del tipo di quello per cui ecausa sono devolute, in via esclusiva, a norma dell’art. 44 dello Statuto FIP, alla competenza di un Collegio Arbitrale, atteso che nel caso di specie, come dedotto dalla stessa opponente, la suddetta procedura non veniva esperita per


intervenuta revoca dell’affiliazione alla


Controparte_2


 

Ad ogni modo, a parere di questo giudice, cche non consente, nel caso di specie, di pervenire alle conclusioni rappresentate dalla opponente è la circostanza che il rapporto intercorso tra le parti non possa che essere qualificato in termini, quanto meno, di collaborazione coordinata e continuativa, soggiacendo quindi alla disciplina di cui agli artt. 409 c.p.c. ss..

Ed infatti, a fronte della deduzione di parte ricorrente di aver lavorato continuativamente per la resistente la prestazione resa, anche laddove si ritenesse in difetto dei requisiti previsti per il riconoscimento del lavoro subordinato (mai allegati dal ricorrente), non può che essere qualificata almeno in termini di parasubordinazione, sussistendo sia il carattere della continuatività e personalità della prestazione sia quello del coordinamento, difficilmente negabile nell'ambito dell'attività sportiva prestata all'interno di una squadra sportiva.

Se tanto è, allora, deve ritenersi del tutto inoperante nel caso di specie la clausola compromissoria, la quale, come visto, impegna i tesserati a ricorrere all'arbitrato soltanto con i limiti di cui all'art. 806 c.p.c. norma che consente di demandare agli arbitri la decisione delle controversie di cui all'articolo 409 solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

E, come noto, a differenza dell'attività professionistica - nella quale oltre alla presenza di contratti collettivi per atleti e allenatori, è espressamente prevista dalla legge la possibilità di


inserire nel contratto individuale una clausola compromissoria senza limiti di sorta - nell'attività dilettantistica tale possibilità non è prevista né nella legge (atteso che essa rinvia semplicemente agli statuti ed ai regolamenti), né tanto meno da accordi o contratti collettivi.

 

 

Accertata, quindi, la riconducibilità del rapporto in oggetto nell’alveo della collaborazione coordinata e continuativa e, dunque, nell’ambito della disciplina, anche processuale, di natura giuslavoristica, è necessario accertare preliminarmente la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo presentato nelle forme dell’atto di citazione, atteso che il decreto ingiuntivo


è stato notificato all’


Controparte_2


in data 10.01.2013 ed al Sig.


Pt_1


 

[...]


in  data  19.01.2013  unitamente  al  pedissequo  atto  di  precetto,  mentre  l’atto  di


 

citazione è stato iscritto a ruolo in data 8.3.2013 (come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo depositata nel fascicolo iscritto al n. 1016/2013 R.G. del Tribunale di Teramo), a fronte della scadenza del termine di quaranta giorni ex articolo 641 c.p.c. in data 28.2.2013.

Al riguardo sono intervenute le recenti Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di risolvere la questione circa l’applicabilità della disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 d.lg. n. 150 del 2011 anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso (Cass. SS. UU. 13/01/2022, n. 927). In tale sede le Sezioni Unite hanno affermato una serie di principi di diritto che sono applicabili per analogia nel caso di specie:

      • deve dirsi stabilizzato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite quanto già affermava la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448: "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo";
      • il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio (nello stesso senso, Cass. Sez. 6 - 3, 25 settembre 2019, n. 23909; Cass. Sez. 1, 11 giugno 2019, n. 15722);

  • in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti: Cass. Sez. 6 - 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass., Sez. 6 - 3, 29 dicembre 2016, n. 27343; Cass. Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8014; 15er l'applicazione, in generale, del principio di conversione nelle ipotesi di introduzione del processo - sia che si tratti di impugnazione che di opposizione a decreto ingiuntivo - secondo un modello formale errato: Cass. Sez. Unite, 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. Sez. Unite, 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. Sez. Unite, 23 settembre 2013, n. 21675;

Cass. Sez. Unite, 14 marzo 1991, n. 2714).

 

  • Secondo tale orientamento, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica;

-    Con la sentenza n. 45 del 2018, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato in ammissibile la questione di legittimicostituzionale dell'art. 426 c.p.c., sollevata; in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost.. La questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c., era stata posta dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di tale norma prediletta dalla Corte di cassazione, e quindi "nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 c.p.c., e segg., e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento". Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto "nelle forme ordinarie" (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) - quale unicamente consentita dall'art. 426 c.p.c. -, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5, e nemmeno con la disciplina della cosiddetta translatio iudicii della L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 59, comma 2. La sentenza n. 45 del 2018 della Corte Costituzionale ha affermato che l'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c., riflette "una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali".

 

 

Applicando tali principi al caso di specie deve, quindi, ritenersi che, trattandosi di controversia di competenza funzionale del giudice del lavoro ai sensi dellarticolo 409 c.p.c., la stessa è sottoposta alle regole del processo del lavoro, siccal fine di verificare la tempestività dell’opposizione è necessario fare riferimento, indipendentemente dalla forma utilizzata, alla data di iscrizione a ruolo nella cancelleria dell’atto di citazione.


Ed allora nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato notificato al Sig.


Parte_1


 

in data 19.01.2013 unitamente al pedissequo atto di precetto, mentre latto di citazione è stato iscritto a ruolo in data 8.3.2013 a fronte della scadenza del termine di quaranta giorni ex articolo 641 c.p.c. in data 28.2.2013, con la conseguenza che l’opposizione è improcedibile in quanto proposta tardivamente.


La tardività dell’opposizione preclude ogni ulteriore valutazione nel merito. Si ritiene, tuttavia, di dover effettuare alcune dovute considerazioni.

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. a carico di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e concretizzatasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato, ma ha carattere  accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione solidale di colui che ha agito per conto dell'associazione è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Pertanto, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.

Nel caso di specie è necessario, però, fare riferimento anche al disposto di cui all'art. 130


 

Regolamento  Organico  della


Organizzazione_3


,  secondo  comma,  che


 

stabilisce: "In caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la Org


e i suoi Organi le Società e


 

i terzi affiliati o tesserati rispondono altrein solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della Società e i membri del Consiglio Direttivo" (cfr. doc. 1 fascicolo parte opposta).

La fattispecie in oggetto rientra esattamente nella casistica prevista da tale norma,  in


 

quanto l'


Controparte_2


é stata soggetta ad un provvedimento di revoca


 

dell'affiliazione da parte della Federazione e non ha adempiuto alle obbligazioni a suo carico


 

nei confronti del tesserato


Controparte_3


 

Peraltro, va aggiunto che all’udienza dell’11.11.2014 il Sig.


CP_1


ha confermato di aver


 

rivestito la carica di Presidente dell’


Controparte_2


per la stagione sportiva


 

2010/2011, riferendo di aver partecipato alla presentazione ufficiale della squadra e di aver preso parte a quasi tutte le partite casalinghe disputate dalla squadra ed a molte di quelle disputate in trasferta.

Daltronde l’opposto ha depositato una serie di assegni dell’importo fisso di € 2.300 allo stesso intestati, la cui sottoscrizione non è stata mai disconosciuta dalla parte opponente,


sicchè tale riscontro documentale, oltre ad avvalorare il credito rivendicato dal giocatore,


 

dimostra ulteriormente il ruolo attivo ricoperto dal


CP_1


 

Alle medesime conclusioni può pervenirsi alla luce della prova orale acquisita:


 

  • Il teste

Testimone_1


ha confermato il ruolo apicale del Sig.


CP_1


all’interno


 

dell’


Controparte_2


individuandolo come Presidente e persona che


 

assumeva decisioni, come colui che interloquiva con i tesserati quando si creavano problematiche per le quali era necessario lintervento del massimo esponente dell’associazione: 9) Confermo il capitolo: ogni tanto veniva a presenziare nello spogliatoio e ci tranquillizzava dicendoci che avremmo preso i nostri rimborsi, di stare tranquilli sul punto. Non ci spiegava la modalità, ci tranquillizzava comunque sul fatto che avremmo percepito i rimborsi”;


  • Il teste

Testimone_2


che all’epoca dei fatti di causa era un giocatore dell’


[...]


 

Controparte_2


e compagno di squadra del Sig.


Controparte_3        ha


 

confermato tutti i capitoli di parte opposta e, dunque, anche i capitoli inerenti la figura ed il ruolo attivo del presidente dell’associazione.


Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, ritenersi dimostrato che il


CP_1


 

non aveva solo la titolarità della carica di rappresentante dell’associazione ma, al contrario, operava ed agiva fattivamente nell’interesse di quest’ultima, obbligando lassociazione anche nei riguardi dei terzi e, dunque, anche dei suoi collaboratori.

Valga, infine, aggiungere che la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al quantum debeatur, siccanche sotto tale profilo il credito azionato non è in discussione.

 

 

    1. In ordine alle spese di lite, si ritiene necessaria una compensazione parziale delle stesse, atteso che, da un lato le Sezioni Unite della Cassazione in punto di mutamento di rito sono intervenute nelle more del giudizio, e considerato, dall’altro lato, che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso dal giudice civile.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1637/2021  così provvede:

  • dichiara improcedibile lopposizione e, per leffetto, conferma il decreto ingiuntivo n.

 

1024/2012, emesso  dal Tribunale di Teramo;


  • Previa compensazione della metà condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di giudizio che liquida per € 2.342,00 al netto della compensazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.

Teramo,  22.2.2022

 

Il Giudice Dott.ssa Daniela Matalucci

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