TRIBUNALE DI TERNI – SENTENZA N. 353/2022 DEL 19/10/2022

 

 

 

 

 

 

IL TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro Manuela Olivieri, nella causa iscritta al numero 432 del ruolo generale dell’anno 2019 promossa


 

 

Parte_1


DA

, nato a Sora il 25/03/1968, elettivamente domiciliato in Perugia


– via Baldeschi n. 9, presso lo studio dell’Avv. Omissis  che lo rappresenta e

difende, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso

 

CONTRO


RICORRENTE

 

Controparte_1


,  in  persona  del  Vicepresidente  con  poteri  di  legale


rappresentanza


Controparte_2


, con sede legale in Terni – Via della Bardesca n. 2 ed


elettivamente domiciliata in Terni – Largo E. Rossi Passavanti n. 4, presso lo studio

dell’Avv. Omissis  che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente allAvv. Omissis , giusta procura in atti

 

RESISTENTE

 

 

OGGETTO: recesso contratto di lavoro sportivo

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato in data 28 giugno 2019, parte ricorrente premetteva: - di


aver stipulato, in data 10/07/2017, un contratto di prestazione sportiva con la


[...]


CP_1


, con mansioni di allenatore in seconda della Prima  Squadra; - che tale


contratto prevedeva un periodo di durata di anni due, dal 10/07/2017 al 30/06/2019 ed

una retribuzione lorda di € 36.500,00 annui, elevabile ad € 84.000,00 per la  sola stagione 2018 – 2019 in caso di promozione della squadra in serie A; - che in data 31/01/2018, il ricorrente era stato esonerato dalle mansioni di allenatore in seconda della


CP_1


; - che il successivo 06/03/2018, la società calcistica aveva esercitato il


recesso dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto, avvalendosi della clausola inserita

nel modulo “Altre scritture” n. 0070/A, ad esso allegato; - di aver contestato il recesso


 

 

 

 

sostenendo lirrisorietà ed illegittimità del corrispettivo di € 2.000,00 in esso contenuto;

- che, interposto ricorso innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale di Serie B, con lodo del 12/02/2019 il Collegio declinava la propria competenza in favore del collegio  arbitrale istituito presso la Lega Pro; - che ritenendo di aver esaurito i rimedi di giustizia  endo  federali,  inoltrava  al  Consiglio  di  Presidenza  della  FIGC  istanza autorizzatoria ad adire le vie legali; - che con provvedimento del 25/06/2019 la FIGC lo autorizzava ad adire il Giudice Ordinario, in deroga al vincolo di giustizia ex art. 30 Statuto FIGC.

Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale intestato: - di accertare e dichiarare la nullità della clausola di recesso apposta al contratto di lavoro sportivo stipulato i data 10/07/2017; - di accertare e dichiarare la nullità del recesso dal contratto di lavoro


esercitato dalla


CP_1


in data 06/03/2018 e, per l’effetto, di condannare la


società  calcistica  al  pagamento,  in  favore  del  ricorrente,  degli  emolumenti  residui

pattuiti  in  contratto  e  quantificati  nella  somma  di  euro  34.500,00  oltre  interessi  e rivalutazione  monetaria  dal  dovuto  al  saldo  e  con  evasione  di  ogni  obbligazione assicurativa,  previdenziale  e  fiscale;  -  in  via  subordinata,  di  accertare  e  dichiarare lirrisorietà della multa penitenziale di € 2.000,00 contenuta nel modulo Altre scrittur allegato al contratto del 10/07/2017; - per leffetto, di accertare e dichiarare il diritto di


ritenzione  sulla  somma  di   2.000,00  corrisposta  dalla


CP_1


in  data


09/03/2018 e la determinazione in via equitativa della somma dovuta a titolo di giusta

multa  penitenziale,  con  condanna  della  resistente  al  pagamento  dell’importo  così determinato e con vittoria di spese.


Si costituiva in giudizio la


Controparte_1


contestando la domanda in


quanto infondata ed eccependo: - in via pregiudiziale, l’incompetenza del Tribunale di

Terni   - Sezione Lavoro a decidere la controversia per essere la stessa devoluta alla


cognizione  del  Collegio  Arbitrale  presso  la


Org_1


in  forza  della  clausola


compromissoria vincolante tra le parti; - in via ulteriormente pregiudiziale il difetto di

giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di nullidella clausola di recesso, per essere la stessa riservata alla cognizione del giudice sportivo ai  sensi dell’art. 4 L. n. 91/81 e dell’art. 2 L. n. 280/2003; - nel merito instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente illustrate in memoria, con vittoria delle spese di lite.

La causa veniva istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti, non essendo stati articolati mezzi istruttori.


A seguito del decesso di uno dei procuratori della


Controparte_1


Avv.to


Omissis avvenuto in data 2.12.2020, si costituiva nuovo procuratore l’Avv.to

Omissis con comparsa depositata in data 13.04.2021 in atti.

Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall’art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno affrontate le due eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia, in forza della clausola compromissoria

contenuta all’art. 4 del contratto stipulato il 10/07/2017, devoluta alla cognizione del


Collegio Arbitrale presso la


Organizzazione_2


(di seguito


Org_1  )


ed, in alternativa, alla giurisdizione del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti ai

sensi dell’art. 4 L. 91/81 e dell’art. 2 L. n. 280/2003 e di incompetenza del Tribunale di Terni – Sezione Lavoro.

Parte  resistente  ha  rilevato  che  la  presenza  nel  contratto  della  clausola compromissoria, in uno con il fatto che al momento della proposizione della domanda,


la          CP_1


erretrocessa  in  serie  C (


Org_1


),  basterebbero  a  radicarla


competenza  a  decidere  in  seno  al  Collegio  Arbitrale  presso  la


Org_1


con


conseguente  esclusione  di  qualsivoglia  possibilità  di  adire  l’autorità  giudiziaria

ordinaria.

L’eccezione è infondata per quanto di seguito specificato.

Come noto, lart. 4, comma 5, della L. 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e professionisti sportivi, consente che nel contratto di lavoro individuale sportivo possa essere inserita una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto stesso, insorte tra la società ed il professionista, sono deferite ad un collegio arbitrale.

Tale possibilità è stata ribadita dall’art. 3 comma 1 del DL n. 220/2003, convertito con modifiche nella L. n. 280/2003 che, nel provvedere alla regolamentazione e ripartizione delle competenze tra gli organi di giustizia sportiva ed il giudice amministrativo per la decisione delle controversie tra soggetti dellordinamento sportivo, ha fatto salvo quanto stabilito nelle clausole compromissorie inserite nei contratti di cui al citato articolo 4, chiarendo, altresì, che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e lordinamento della Repubblica sono sì regolati in base al principio di autonomia con l’eccezione di quelle situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo ritenute di particolare rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica.

In altre parole, seppure è indubbio che la suddetta legge abbia inteso determinare un notevole ampliamento dell'area di operatività della giustizia sportiva ed una corrispondente riduzione degli spazi di intervento del giudice ordinario e di quello amministrativo, detta legge ha però nello stesso tempo statuito che rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario «sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti». Espressione, quest'ultima, da interpretarsi nel senso costituzionalmente orientato di non sottrarre al giudice dei diritti tutte quelle controversie, che pur scaturenti da condotte sanzionabili a livello sportivo, finiscano per incidere sullo status degli atleti, degli allenatori, delle società o delle associazioni, o per produrre gravi lesioni, talvolta irreversibili, sulla posizione lavorativa del professionista e sull’ assetto patrimoniale delle società o associazioni sportive.

Riguardo ai rapporti tra clausola compromissoria e giurisdizione ordinaria, è stato in particolare affermato che la clausola inserita nello statuto e nel regolamento federale, che devolve al collegio arbitrale la cognizione del rapporto di lavoro tra società sportiva e professionista tesserato con la Federazione, pur vincolando i soggetti per il solo fatto dell’adesione all'organizzazione sportiva, costituisce strumento alternativo e non  esclusivo  per  la  risoluzione  delle  controversie  di  lavoro,  ben  potendo  il  G.O. sindacare  la  validi del  lodo  arbitrale,  che  ha  natura  irrituale,  confermandone  la legittimità o meno (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 11751/2003; Cass. Sez. Lavoro n. 4219/95 e in obiter anche da ultimo Cassazione civile sez. lav. del 19/08/2013 n.19182).

La Suprema Corte ha affermato che ….la collocazione degli atleti e della

società all'interno dell'assetto organizzativo delle Federazioni (a seguito del tesseramento e dell'affiliazione) e la contestuale loro soggezione agli organi della giustizia sportiva non importano per coloro che sono divenuti soggetti dell'ordinamento sportivo una rinuncia definitiva ed assoluta ad adire il giudice statale nei casi di lesione dei loro diritti (o interessi legittimi) connessi all'esercizio dell'attività agonistica. Corollario di un tale assunto, condiviso da autorevole dottrina ed incentrato sulla irrinunziabilità in via generalizzata e preventiva al diritto costituzionale alla giurisdizione statale, è l'invalidità di tutte quelle clausole, pur volontariamente accettate dall'atleta all'atto del tesseramento, che sanzionano con lo scioglimento - del vincolo associativo il ricorso agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa. In presenza della tradizionale resistenza dell'ordinamento sportivo ad accettare l'intromissione del giudice ordinario in materie rivendicate di propria competenza, la concreta utilizzazione della tutela giurisdizionale statale è rimasta però relegata di fatto in spazi del tutto marginali in ragione della diffusa e radicale convinzione degli atleti che il mancato ossequio alle "regole dei gioco" conduce in concreto ad attuare ai loro danni il meccanismo "immunitario" della sanzione espulsiva, la cui sola minaccia costituisce - come è stato osservato - decisivo deterrente nei confronti di qualsiasi "tentazione deviante". Si è finito così per ricorrere alla giustizia statale solo allorquando l'avvenuto esaurimento del rapporto professionale ha reso inoperante nei riguardi dell'atleta ogni capacireattiva dell'ordinamento sportivo” e che è sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui sia l'arbitrato rituale che quello irrituale - i quali nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. sono ammessi solo se previsti da contratti collettivi e da norme di legge - costituiscono strumento alternativo, e non esclusivo, per la risoluzione delle controversie di lavoro (artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533), non rilevando in contrario il fatto che tale facoltatività non sia prevista, atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 Cost., alla citata normativa sul processo del lavoro ed all'art. 6 della convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955

n. 848), essa deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro (cfr. Cass. 13 aprile 1995 n. 4219 cui "adde" tra le

altre Cass. 14 gennaio 1987 n. 214)(cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 11751/2003).

Nello stesso senso si è espressa peraltro anche la giurisdizione sportiva, la quale in una recentissima pronuncia ha osservato che la designazione convenzionale di un “foro”, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. in tal senso Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze economiche – decisione n. 6/TFN-SVE del 28 luglio 2022; Cass. ordinanza 18707/2014; Cass. 10376/2005).

Osserva il Tribunale come nel contratto sottoscritto il 10/07/2017, le parti avessero pattuito il ricorso allarbitrato come rimedio generale per la soluzione delle controversie concernenti il rapporto di lavoro tra loro in essere e come, in virtù della

 

militanza della


CP_1


in Serie B nella stagione sportiva 2017/2018, il collegio


arbitrale competente fosse quello incardinato presso la Lega di Serie B, regolamentato


dalle disposizioni dellAccordo Collettivo sottoscritto tra la


[...]


 

[...]


Controparte_3


e  l’


Controparte_4


Tuttavia, la dicitura estremamente generica della clausola compromissoria di cui

al punto 4) non costituisce, ad avviso del Giudice, una espressa deroga delle parti alla giurisdizione statale in favore di quella del collegio arbitrale, vuoi perché, come g

detto,  tale  tutela  è  solo  alternativa  a  quella  ordinaria,  vuoi  perché  loggetto  della

controversia,    riguardando    aspetti   come    quello    del    diritto   alla    retribuzione, costituzionalmente  tutelato,  investe  ambiti  e  situazioni  rilevanti  per  l’ordinamento

giuridico statale.

L'art 4 di tale contratto, poi, ripropone in maniera generica la clausola dell'art

1.3 del Regolamento Collegio Arbitrale (all.to n.11 memoria di costituzione) ovverosia


quella secondo cui le controversie tra allenatori tesserati e socie


Org_1


(come la


CP_1


al momento della risoluzione del rapporto con il


Pt_1


) sono risolte dal


collegio arbitrale previsto dai rispettivi accordi collettivi, senza indicazione alcuna in

merito alla costituzione e composizione degli organi giudicanti della giustizia sportiva.

Pertanto, il ricorso all'arbitrato va reputato facoltativo sì da essere lasciata alle parti una libertà nella scelta della tutela dei propri diritti.

Per altro aspetto, non coglie nel segno la difesa di parte resistente allorquando afferma che, in ottemperanza del lodo arbitrale del 12/02/2019 con cui il Collegio


Arbitrale presso la


Controparte_3


aveva declinato la propria competenza, sarebbe stato


onere dellAllenatore Emilio Coraggio adire il Collegio Arbitrale presso la


Org_1   ,


lega a cui era associata la


CP_1


al momento della proposizione della domanda.


Nelle “Norme Transitorie e Finali” dellAccordo


CP_5          CP_3


e  CP_4  ,


si afferma che, nella ipotesi in cui la Società non partecipi pal campionato di Serie B

per effetto di retrocessione e promozione, …..il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo……” (cfr. All. n. 7 al ricorso in atti). Lapplicazione del diverso accordo


collettivo di riferimento (nel caso di specie l’Accordo


Controparte_6            ) e


conseguentemente la competenza del Collegio arbitrale presso la


Org_1


, non può


quindi essere invocata in relazione alle pattuizioni di natura economica, rispetto alle

quali la perdurante applicabilità dell’originario accordo collettivo e delle sue tutele è all’uopo  funzionale  ad  evitare  che  la  nuova  normativa  possa  prevedere  trattamenti

economicamente più svantaggiosi per il professionista sportivo.

Ad avviso del Tribunale, le doglianze mosse dal ricorrente circa la nullità della


clausola di recesso contenuta nel modulo


Org_3


ed in particolar modo circa


lirrisorietà del corrispettivo di € 2.000,00 erogato, rientrano a pieno titolo tra le ipotesi

sopr descritte   co la   conseguenz che   i ricorrente,   i forza   della   clausola compromissoria prevista all’art. 4, non avrebbe potuto adire altro Collegio Arbitrale se

non quello di serie B, originariamente competente per la risoluzione delle controversie

al momento della sottoscrizione del contratto del 10/07/2017.


 

 

 

 

In questottica quindi, la successiva declaratoria di incompetenza del Collegio Arbitrale presso la Lega di Serie B ha avuto leffetto di determinare la irreversibile consumazione in capo al ricorrente, del diritto di avvalersi dei rimedi endofederali previsti dall’ordinamento sportivo, aprendo la strada, previa autorizzazione della FIGC ex art. 30 dello Statuto, alla tutela statuale ordinaria.

L’eccezione va pertanto rigettata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Terni – Sez. Lavoro a decidere sulla questione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, parimenti infondata è l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario articolata da parte resistente, secondo cui la competenza a decidere in ordine alla domanda di nullità della clausola di recesso

contenuta nel contratto di lavoro inter partes si radicherebbe in capo agli organi della giustizia sportiva, in particolare innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti.


Sul  punto  la


CP_1


ha  rilevato  come,  una  volta  conclusosi  liter


amministrativo di approvazione del contratto di lavoro sportivo da parte della CP_3 , il

contratto  entrerebbe  a  far  parte  a  tutti  gli  effetti  dell’ordinamento  sportivo,  con  la

conseguenza che al Giudice Ordinario sarebbe di fatto preclusa qualsivoglia valutazione circa il contenuto dello stesso, potendo tuttal più essere devoluto a tale Giudice il solo ed eventuale giudizio di impugnazione del provvedimento con il quale la Federazione approva o rigetta un contratto di lavoro.

Osserva il Tribunale che, secondo l’art. 88 del Codice di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale a livello nazionale, Sezione tesseramenti, è giudice di primo grado

in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei

calciatori”; il che equivale a dire che, come correttamente rilevato dal ricorrente, tale competenza riguarda materie aventi ad oggetto lo status del soggetto tesserato presso le società sportive e non aspetti legati alla esecuzione del contratto di lavoro.

Da  una attenta lettura delle  numerospronunce  della  Sezione  Tesseramenti richiamate  e  prodotte  da  parte  resistente  (cfr.  all.  n.  19   24  alla  comparsa  di

costituzione – in atti) si evince invero che il petitum sottoposto al vaglio degli organi di


giustizia  sportiva  attiene  a  viz formal dellaffiliazione


CP_3


o   della   pratica


amministrativa alla stessa collegata; di contro, l’oggetto dell’odierno giudizio investe la

nullità di una clausola di recesso per violazione, quantomeno nell’ottica del ricorrente, di norme imperative.


 ciò   s aggiunga   ch la   stessa


CP_3


co nota   de 27/06/2019,


corrispondendo allistanza dell’allenatore


Pt_1


di autorizzazione ad adire le vie


legali  e  motivata  sulla  impossibilità  per  lo  stesso  di  avvalersi  di  ulteriori  rimedi

endofederali, ha ritenuto di poter concedere la deroga al vincolo di giustizia “esaminata la richiesta e la documentazione prodotta” (cfr. all. n. 10 al ricorso in atti). A riprova


che anche la


CP_3


non ha ravvisato profili di compatibilità della questione con le


controversie generalmente attribuite alla competenza del Tribunale Federale - Sezione

Tesseramenti.

L’eccezione va pertanto rigettata e va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere in ordine alla domanda di nullidella clausola di recesso.


Venendo al merito, si premette che in data 10/07/2017,


Parte_1


e la


Controparte_1


stipulavano un contratto di prestazione sportiva, in forza del quale


il ricorrente si impegnava a prestare la propria attività professionale in favore della


 

 

 

 

società calcistica quale allenatore in seconda della Prima Squadra e per un compenso lordo annuo di euro 36.500,00.

In  aggiunta  al  contratto de  quo,  modellato  sul  contenuto del  contratto  tipo


previsto  dallAccordo  Collettivo  tra  la


Organizzazione_4


,    [...]


Controparte_3                      e


Controparte_4


, le parti


negoziavano una integrazione, anchessa redatta sul modulo tipo denominato “Altre

Scritture ai sensi dell’art. 4.1 dell’accordo collettivo”, con la quale stabilivano che “ad integrazione  delle  pattuizioni  inserite  nel  contratto  sopra  indicato  la  Società  o

l’Allenatore pattuiscono il diritto di recesso dal contratto di prestazione sportiva in

favore della Società nei termini di seguito esposti. 1. A partire dalla prima stagione sportiva di vigenza del contratto (2017/2018) e per tutta la durata dello stesso, la

Società potrà recedere liberamente dal contratto di lavoro mediante invio allallenatore

di comunicazione scritta entro il 15 giugno di ciascuna stagione sportiva. Il recesso spiegherà effetti a partire dal 30 giugno della stagione sportiva in cui il diritto è stato esercitatoe che “In caso di esercizio del diritto di recesso, la società corrisponderà all’allenatore l’importo immodificabile di € 2.000,00 (euro DUEMILA/00) al lordo di qualsiasi imposta e contributo fiscale e previdenziale, a titolo di multa penitenziale/ corrispettivo per il recesso ex art. 1373 c.c. e nullaltro sarà dovuto all’allenatore per il periodo successivo alla cessazione degli effetti del contratto di lavoro” (cfr. all. n. 3 al ricorso - in atti).

Parte ricorrente ha eccepito la nullidi tale clausola di recesso contenuta nel modulo Altre Scritture sotto diversi profili.

Con un primo motivo ne ha lamentato la natura di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., da cui scaturirebbe la non applicabilità ai contratti di lavoro di natura subordinata; con il secondo ed il terzo motivo ha eccepito lillegittimità del recesso per

assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c. e per la sua evidente vessatorietà, stante la mancanza  della  duplice  sottoscrizione  da  parte  del  lavoratore.  Infine,  ha  dedotto

linvalidità della clausola, sia sotto il profilo dellirrisorietà del corrispettivo erogato


dalla


CP_1


a  titolo  di  multa  penitenziale,  sia  in  relazione  alla  omessa


protezione sindacale della posizione del lavoratore.

Ad avviso del Tribunale, tutte le doglianze sono infondate per le ragioni di seguito esposte.

Come  noto,  nell’ambito  dell’ordinamento  statale,  il  favor  nei  confronti  del lavoratore che contraddistingue la normativa giuslavoristica emerge, con riguardo alla

cessazione del rapporto di lavoro, in una serie di limiti posti alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro e nella presenza di strumenti giuridici idonei a tutelare la posizione del lavoratore illegittimamente licenziato. Da un lato, infatti, a partire dalla L.

n.604/1966 non è più concesso al datore di lavoro licenziare liberamente un proprio dipendente,  venendo  condizionata  la  legittimità  del  recesso  da  parte  datoriale  alla

sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento; dall’altro lato, la tutela apprestata in favore dei lavoratori dipendenti da datori che superino determinate soglie dimensionali, ovvero tutela reale del posto di lavoro, riconosce al

lavoratore, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con conseguente ricostruzione della posizione lavorativa.

Tale articolata tutela, apprestata dal legislatore italiano contro i licenziamenti illegittimi, non si applica al lavoro sportivo. Lart. 4 L. n. 91/81 infatti, esclude espressamente l’applicabilità al rapporto di lavoro sportivo dellart. 18 dello Statuto dei Lavoratori nonché degli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della L. n. 604/1966.

Il lavoro sportivo, dunque rientra tra le pochissime ipotesi nelle quali, anche ove il rapporto di lavoro sia costituito a tempo indeterminato, opera il recesso ad nutum,

modalidi scioglimento che non richiede giustificazione e la cui disciplina risiede negli artt. 2118 e 2119 c.c..

Nellambito dei rapporti contrattuali maggiormente utilizzati nel mondo del calcio, ovvero nelle ipotesi usuali di contratti a tempo determinato, è tuttavia frequente il ricorso all’apposizione di clausole che consentano lo scioglimento del contratto, in corso di   esecuzione,   attraverso   il   pagament d un somma   di   denaro.   Dottrina   e giurisprudenza si sono a lungo interrogate circa la natura di tale clausola, ovvero se la stessa possa essere classificata alla stregua di una clausola risolutiva espressa o se possa più propriamente parlarsi di recesso convenzionale a cui acceda una multa penitenziale.

Nella prima ipotesi, le parti convengono che il loro rapporto si risolva qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta nelle modalità pattuite (art. 1456

c.c.). In tale caso, la risoluzione avviene di diritto se la parte non inadempiente dichiara allaltra di volersi avvalere della clausola. La risoluzione dunque, non è automatica, non

consegue cioè de iure al mancato adempimento dell’obbligazione secondo le modalità pattuite, perché, come detto, è necessario che la parte interessata dichiari allaltra che intende avvalersi della clausola risolutiva, incamerando poi la penale pattuita.

Nella ipotesi di recesso convenzionale, di converso, i contraenti convengono che uno di essi abbia facoltà di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale in deroga al principio generale della vincolatività del contratto, dietro pagamento di un corrispettivo.

L’art. 1373 c.c. prevede infatti la possibilità che il contratto sia sciolto ad iniziativa   di   una   delle   part  dunqu unilateralmente.   Attesa   la   vincolatività dell’accordo, il recesso è quindi possibile solo se il relativo potere sia stato attribuito in sede di contratto. I contraenti possono, altresì, fissare la prestazione di un corrispettivo per  il  recesso  che,  secondo  le  regole  generali,  può  essere  versato  anticipatamente (caparra penitenziale) o più comunemente al momento del recesso stesso (multa penitenziale).

Lo spartiacque tra le due ipotesi risiede nel quantum della prestazione di indennizzo: se infatti in entrambi i casi il soggetto inadempiente può essere obbligato ad

una prestazione sostitutiva di entità convenzionalmente prefissata, la clausola penale può essere diminuita dal giudice se manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata parzialmente eseguita, mentre la multa penitenziale non può subire

modifiche, essendo la sua funzione quella di remunerare la soggezione alla scelta altrui.

Sulla scorta di tali osservazioni, emerge con solare evidenza come la clausola di recesso apposta sul contratto stipulato il 10/07/2017 non sia in alcun modo assimilabile

ad una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come sostenuto dal ricorrente, essendo del tutto mancante, nella dicitura utilizzata, sia la previsione dellinadempimento da cui far discendere la risoluzione del contratto, sia la funzion risarcitoria della somma stabilita a titolo di penale, in quanto, a fronte di un corrispettivo annuo di € 36.500,00 di cui avrebbe potuto godere l’allenatore


Parte_1


, è stata


 

 

 

 

convenuta  la  corresponsione  di  una  somma  significativamente  inferiore,  pari  ad  € 2.000,00.

Peraltro, osserva il Tribunale, non vi è alcuna prova agli atti che tale clausola,


contenuta nel modulo Altre Scritture, sia stata apposta in via unilaterale dalla


CP_1


[...]


e  senza  una  effettiva  cognizione  da  parte  del  ricorrente  in  ordine  al  suo


significato. E ciò in quanto tale clausola, oltre a recare la firma dell’allenatore in calce a contratto ed in ogni pagina, non risulta essere mai stata oggetto di contestazione tra le parti, neppure a seguito del deposito del contratto per l’approvazione presso la CP_3 .

Accertata quindi la natura di recesso convenzionale della clausola apposta sul modello Altre Scritture, vanno analizzati gli ulteriori motivi di nullità articolati da parte ricorrente ed incentrati sulla mancanza, nella fattispecie, della giusta causa ex art. 2119 c.c. quale condizione per lesercizio del recesso e della vessatorietà per mancanza della

doppia sottoscrizione.

In ordine al primo aspetto, osserva questo Giudice che il regime di particolari tutele predisposto dal legislatore italiano per il recesso ante tempus del datore di lavoro,

tra cui rientra a pieno titolo la giusta causa ex art. 2119 c.c., non è applicabile, per espressa previsione dellart. 4, comma  8, L. 23 marzo 1981 n. 91 ai contratti di lavoro

sportivo: rispetto ai quali l’interesse preminente è quello di conciliare più possibile la libercontrattuale del professionista sportivo con gli interessi economici della società,

evitando che in difetto di un effettivo inadempimento, ci si trovi nellimpossibilità di svicolarsi dal contratto di prestazione sportiva.

Per ovviare a tale inconveniente, non certo infrequente nella prassi, la CP_3  ha

previsto l’inserimento nel contratto di lavoro di una clausola impropriamente chiamata

“rescissoria” laddove lo scioglimento ante tempus del contratto avviene attraverso il pagamento di una somma di denaro il cui ammontare può essere sia stabilito a priori nel

contratto o viceversa determinato ex post in sede giudiziale.

Ad avviso del Tribunale, da una attenta analisi della clausola contenuta nel modulo  Altre  Scritture  emerge  come  le  parti  abbiano  chiaramente  escluso,  qual condizione per l’esercizio del recesso, la sussistenza di una giusta causa, pattuendo piuttosto limporto di € 2.000,00 quale corrispettivo che la


CP_1


avrebbe

dovuto corrispondere a fronte dello scioglimento anticipato del rapporto. Il che, come

correttamente evidenziato da parte resistente, rende del tutto inconferente il richiamo allart. 2119 c.c. in quanto, nel caso in esame, non siamo di fronte ad un atto unilaterale

del datore di lavoro che si pone in contrasto con le previsioni contrattuali e che deve

essere quindi giustificato per essere considerato legittimo, bensì nella diversa ipotesi in cui quell’atto unilaterale è stato concordato, previsto e disciplinato nel contratto stesso ed esercitato nel rispetto delle condizioni pattuite.

Ritiene inoltre il Giudicante che, in aderenza al principio espresso da gran parte della  giurisprudenza in  ordine al fatto che,  ldeterminazione in via convenzionale

anticipata della misura del ristoro economico dovuto da una parte allaltra in caso di recesso o di inadempimento non ha natura vessatoria, nessuna specifica approvazione ex


art.   134 c.c.   dovev essere   appost nel   modulo


Org_


Scritture   sottoscritto


dall’allenatore


Pt_1


(cfr.  per  tutti  Cass.  n.  18550/2021;  Cass.  n.  6558/2010;


Tribunale Milano 23/01/2020).


 

 

 

 

A norma dellart. 4 L. n. 91/81, infatti, i contratti di lavoro devono essere


redatti, a pena di nullità, sui contratti tipo predisposti dalla


CP_3


con le associazioni


rappresentative  di  categoria  e  nella  modulistica  all’epoca  utilizzata  per  le  società

militanti nel campionato di Serie B, nessuna specifica sottoscrizione era prevista oltre alla firma in calce.

Non è peregrino aggiungere in questa sede che la ratio dell'art. 1341 cod. civ. va individuata  nel  carattere  vessatorio  della  convenzione  che  ne  importa  la  specifica

approvazione per iscritto.

Con tale norma il legislatore ha voluto impedire gli abusi cui in molti casi dava luogo la pratica commerciale nell'adesione a moduli di contratti a stampa ed in relazione

ai quali spesso era necessario fare ricorso al giudice per attuare giusti principi di equità e buona fede.

La finalità dell'approvazione per iscritto è, dunque, quella di ravvivare l'attenzione e la riflessione dell'aderente o dell'accettante su quelle condizioni pattizie, che  rivestono  un  carattere  particolarmente  oneroso,  limitando  in  tal  modo  quella

disparidi posizione e di forza contrattuale riscontrabile tra chi predispone moduli. o schemi di proposte di negozi di massa e chi, invece, deve sottoscriverli per conseguire

determinate prestazioni o servizi.

Nell'ipotesi dell'arbitrato nella materia sportiva non si rinvengono gli inconvenienti cui il legislatore ha inteso porre riparo con la già citata norma codicistica

perché l'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposto da un contraente, ma dall'adesione delle

parti stesse all'organizzazione sportiva e dalla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono.

Nella  soluzione  della  problematica  in  esame  percorre  gli  indicati  passaggi

teorici la giurisprudenza dei giudici di legittimità che ha pvolte ribadito l'inapplicabilità dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. nell'ambito dei contratti societari o associativi ribadendo l'operatività della norma soltanto con riferimento ai contratti di scambio (cfr. tra le altre Cass. 18 febbraio 1985 n. 1367; Cass. 30 marzo 1981 n. 1826), e specificando che la norma codicistica ha per oggetto contratti con condizioni generali predisposte da un solo contraente ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non invece clausole contenute nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a fare parte, come le clausole contenute nello statuto di una Federazione sportiva (cfr. Cass. 9 aprile 1993 n. 4351 con riferimento alla clausola compromissoria prevista dall'art. 26 dello statuto e dell'art. 49


del Regolamento della


Organizzazione_5


) e nei contratti stipulati a valle


tra le singole sociesportive e i collaboratori.

Sotto altro aspetto mette conto evidenziare che l'elencazione di cui all'art. 1341

    1. c.   ha natura tassativa e che la sua interpretazione estensiva è possibile solo quando l'ipotesi non prevista dalla norma sia accomunata a quelle espressamente previste dalla

medesima ratio, si rileva come la previsione, per l'ipotesi di recesso anticipato, di una

penale a titolo di risarcimento del danno non rivesta i caratteri della vessatorietà come chiarito dalla Suprema Corte secondo cui: “ … in materia contrattuale le caparre, le

clausole  penali  ed  altre  simili,  con  le  quali  le  parti  abbiano  determinato  in  via

convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di


 

 

 

 

recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. Cass. Civ. sent. n.6558/2010).

Né, non essendo nella specie applicabile la normativa a tutela del consumatore, la vessatorietà della clausola può essere determinata dall'importo del dovuto a titolo di

“penale” (irrisorietà asseritamente sostenuta dalla difesa attorea con sostanziale svuotamento  di  valenza  giuridica  del  recesso  stesso),  dovendo  sotto  altro  profilo

rilevarsi che in punto di quantificazione dell'importo previsto per l'ipotesi di recesso anticipato dal contratto alcuna eccezione non rilevabile d'ufficio, relativa ad eventuale annullabilità (per vizio del consenso) o altro, è stata tempestivamente e specificatamente

dedotta in ricorso.

Ne discende, in definitiva, che il ricorrente, avendo sottoscritto il modulo Altre Scritture sia in calce che alla fine degli accordi, ha fatto anche più di quanto era tenuto a

fare,   evidenziando   tale  comportamento   un effettiv conoscenza  dell clausole

contenute nel contratto o comunque avrebbe dovuto verosimilmente rendersi conto di quanto accettava con le firme apposte al contratto ed allegati.

Sotto questo aspetto, quindi, le argomentazioni spese sono infondate.

Quanto, infine, alla eccepita nullità della clausola di recesso in relazione alla


irrisorietà  del  corrispettivo  erogato  allallenatore


Pt_1


sub  specie  di  omessa


protezione  sindacale  offerta  al  lavoratore,  va  osservato  che  la  qualificazione  della

clausola di cui è giudizio come recesso convenzionale ex art. 1373 c.c. impedisce di attribuire al corrispettivo di € 2.000,00 erogato al ricorrente quel valore risarcitorio viceversa previsto per linadempimento di una parte (clausola penale). E impedisce anche al Giudice di rideterminarne d’ufficio limporto, stante la sua funzione di remunerare la soggezione alla scelta altrui.

Come motivato psopra, la clausola in questione rappresenta una sanzione/indennizzo per il recesso ed inquadrata quale multa penitenziale ex art. 1373 c.c., istituto rispetto al quale gli Ermellini si sono pronunciati in maniera ormai granitica nel modo seguente: “L'istituto della c.d. "multa penitenziale" previsto dall'art.1373, terzo comma, cod. civ., assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalidi indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente” (cfr. Cass. Civ. sent. n.6558/10).

La differenza tra i due istituti della clausola penale e multa penitenziale risiede nel fatto che, mentre con la pattuizione di una clausola penale le parti convengono di

predeterminare la misura del risarcimento del danno per il caso di inadempimento o di

ritardo nell'adempimento (cfr. art. 1382 c.c.), l'istituto della c.d. multa penitenziale persegue la diversa finalità di indennizzare un contraente in caso di esercizio del diritto

di recesso da parte dell'altro (cfr. art. 1373, terzo comma, c.c.).

A tale clausola non è applicabile l'art. 1384 c.c. che consente la riduzione ad opera del giudice della sola clausola penale ex art. 1382 c.c.

L'art. 1384 c.c. infatti, introducendo una deroga al principio generale di liber

posto dall'art. 1322 c.c., non può essere oggetto di applicazione analogica a fattispecie diverse da quella contemplata dalla norma medesima, come il caso del diritto di recesso previsto ex art. 1373 c.c. e mutatis mutandis non consente un aumento nellimporto,

 trattandosi anche in tal caso di applicazione analogica di una deroga, non estensibile oltre i casi espressamente contemplati dalla legge (cfr. conf. Corte d'Appello Milano 28/01/21, Tribunale Milano sez. V, 04/09/2019, n.7969, nonché Cassazione secondo cui: Il motivo si fonda sull'errato presupposto dell'applicabilità alla multa penitenziale del principio di riduzione ad equità di cui all'art. 1384 cod. civ. dettato, come è noto, per il differente caso della penale che, a differenza della multa penitenziale, ha natura risarcitoria e presuppone un inadempimento contrattuale e non può, pertanto, essere analogicamente applicato al caso in esame(Cass. Civ. sent. n.14766/14)”.

La giurisprudenza citata dalla difesa attorea in materia di riducibili della penale contrattualmente prevista, non è pertinente al caso che ci occupa, poiché si

riferisce a clausole penali in senso stretto.

La domanda subordinata di rideterminazione in aumento della multa penitenziale contrattualmente prevista non può pertanto trovare accoglimento.

Del pari, non coglie nel segno la difesa del ricorrente nellinvocare la necessità

dell’assistenza sindacale per il recesso operato, giacchè come correttamente osservato da parte resistente, nè gli accordi collettivi, né tantomeno la normativa federale prevedono

l’assistenza del sindacalista in fase di stipula del contratto o la sua redazione in sede

protetta.

Appare, peraltro, superfluo segnalare che la fattispecie al vaglio non rientrando nella previsione di cui allart.2113 c.c. non necessita di alcuna assistenza sindacale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.

La reciproca soccombenza delle parti sulle questioni dedotte in giudizio, in uno alla peculiaridella controversia, legittima la compensazione integrale delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:

      • Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
      • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

 

Terni, il 19 ottobre 2022

 

Il Giudice Manuela Olivieri

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it