TRIBUNALE DI TIVOLI – SENTENZA N. 1877/2021 DEL 22/10/2021

 

 

IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO


 

 

 

 

Il  Giudice  dott.  Roberta  Mariscotti,     a  scioglimento  della  riserva  assunta,     ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella causa n. r.g. 1877/2021, pendente


  

 

Parte_1


 

 ra

 

C.F._1


 

 

), con il patrocinio dell’avv.


 

Omissis                     e dall’avv. Omissis

 

 

ricorrente

 

 

Controparte_1


elettivamente domiciliato presso VIA G.G.BELLI, 96 00193


 

ROMA rappresentato e difeso dall’avv. Omissis  e dall’avv.

 

Omissis  giusta procura in atti

 

 

 esistente

 

 

 

 

 

OGGETTO: Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)

 

 

 


Con ricorso depositato  il 1.6.2021


Parte_1


ha proposto ricorso ex


 

art 48 legge n.92/2012 avverso la


Controparte_2


esponendo: di aver sottoscritto con


 

la  predetta  società  numerosi  contratti  quale  preparatore  atletico  a  partire  dalla stagione sportiva 2005&2006;                  di aver stipulato l’ultimo contratto per la stagione


sportiva 2019/2020 con scadenza il 30 giugno 2020; che in data 19.8.2020  ha ricevuto convocazione dal team Manager al fine di presentarsi per ricevere la nuova divisa 2020/2021e sottoporsi a tampone; che  nei giorni 22 e 23.8.2020 ha iniziato la


preparazione per la nuova stagione sportiva in vista del ritiro di


Parte_2


 

che il 24.8.2020 gli è stato comunicato che non doveva partire per il ritiro ma doveva rimanere ad occuparsi dei giocatori fuori rosa; che in data 2 settembre 2020 ha ricevuto messaggio dal dirigente preposto che gli ha comunicato di che non avrebbe più fatto parte della squadra; che in data 11.1.2021 ha ricevuto il pagamento delle competenze di fine rapporto.

Ciò premesso ha dedotto che il comportamento della socieha integrato una illegittima risoluzione del rapporto in essere tra le parti sulla scorta di tre ordini di ragioni: in agosto si sarebbe stipulato per fatti concludenti un nuovo contratto di lavoro, in subordine  si sarebbe dovuto ritenere proseguito di fatto quello precedente


relativo


Controparte_3


,  infine,  dovevano  ritenersi  illegittimi  i  termini


 

apposti a precedenti contratti stante la natura indeterminata del rapporto.

 

Ha chiesto, quindi, la tutela ex art 18 legge n.300/70 ed in particolare    di “


 

Dichiarare che tra le parti


Parte_1


e       Controparte_1


a partire dal 2005 od


 

altra data meglio vista sussisteva rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;2) dichiarare latto interruttivo del rapporto quale licenziamento verbale, e conseguentemente radicalmente nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato. 3)


Conseguentemente   condannare


Controparte_1


in   persona   del   suo   legale


 

rappresentante pro tempore, a reintegrare il Sig.


Parte_1


nel suo posto di


 

lavoro. Ciò fatto salvo il diritto d'opzione in capo alla ricorrente a sensi dell'art. 18, 5°


 

c. L. 20/5/70 n. 300. Condannare altresì


Controparte_1


in persona del suo legale


 

rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente i danni tutti patiti in conseguenza della illegittima risoluzione del rapporto, in misura pari alla retribuzione globale di fatto spettante dal giorno della risoluzione medesima sino alla riammissione in servizio e comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 4) In via subordinata ed alternativa , dichiarare il contratto di lavoro


sportivo 1/7/19 rinnovato tacitamente o per fatti concludenti; 5) Conseguentemente,


 

dichiarata  illegittima l’interruzione  del  rapporto,  condannare


Controparte_1          a


 

corrispondere al ricorrente le retribuzioni pattuite fino al termine del contratto coincidente con il termine della stagione 2020-21, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizi0”.


Si è costituita la


Controparte_1


, eccependo in via pregiudiziale la carenza di


 

giurisdizione del giudice ordinario stante la previsione della clausola arbitrale nel contratto sottoscritto dal ricorrente e, nel merito sostenendo l’infondatezza della tesi attorea stante la prosecuzione del contratto stipulato fino al 30.8.2020 per espressa determinazione concordata tra le aprti a seguito delle disposizioni emergenziali dovute allapandemiadacovid-19 e conseguente prolungamento del campionato di calcio nonché per assenza di presupposti per escludere l’applicabilità della legge 91/81 trattandosi di prestazioni di sportivo professionista rientrante nelle previsioni di cui all’art 2 della medesima legge.

A seguito di rinvio per consentire alle parti di conciliare la controversia stante la pendenza di trattative e di successiva proposta del Giudice rifiutata dalla società convenuta, la causa è stata posta in riserva e decisa con la presente ordinanza.

Preliminarmente va affrontata leccezione pregiudiziale della parte convenuta inerente alla devoluzione del rapporto delle relative controversie alla competenza del Collegio arbitrale stante la clausola di cui allart 3 del contratto stipulato il 1 luglio 2019 e scaduto il 30 agosto 2020 per sua espressa estensione.

A fine di analizzare compiutamente tale eccezione nonché riqualificarla nei suoi corretti termini giuridici, deve individuarsi la natura del contratto stipulato tra le parti e il ruolo specifico del ricorrente.

Risulta dal contratto sopra nominato come egli sia stato assunto quale preparatore atletico della società.

L’ 2 del D.L. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, poi, che “e' riservata all'ordinamento  sportivo  la  disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a)


l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivisportive); b)  i  comportamenti  rilevant sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle  relative  sanzioni disciplinari sportive”.

Dispone poi l’art. 3 (rubricato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”) che resta ferma “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” e che “In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli  statuti  e


dai    regolamenti    del


Organizzazione_1


e delle Federazioni


 

sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché'  quelle  inserite  nei  contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Orbene l’art 2 della legge n.81 del 1991 dispone che ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CP_4 e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali,secondo le norme emanate dalle federazioni stesse,con l'osservanza delle direttive stabilite dal CP_4 per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica

La norma citata opera, quindi, una distinzione tra le figure tassativamente indicate, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato.


Nel   caso   di   specie,   l’art.25   dell’accordo   collettivo   tra   la


Pt_3


e   la


 

Parte_4


dispone: “In conformità a quanto previsto dallart.


 

4, 5° comma della legge 23 marzo 1981 n.91, e successive modificazioni, nonché

 

dall’art.  3,  1°  comma  (ultimo  periodo)  della  legge  17  ottobre  2003,  n.  280,  il Contratto  deve  contenere  una  clausola  compromissoria  in  forza  della  quale  la


soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto linterpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto Contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale.”.

Ne discende quindi che, contrariamente a quanto opinato, tutte le controverse di natura patrimoniale inerenti al rapporto del Preparatore Atletico debba essere necessariamente devolute agli arbitri ove nel contratto individuale si prevista tale clausola.

In pratica a differenza dell’attività dilettantistica, ove il ricorso all’arbitrato è ammissibile soltanto con i limiti di cui all’art. 806 c.p.c. norma che consente di demandare agli arbitri la decisione delle controversie di cui all'articolo 409 solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro, nel caso di sportivi professionisti quali atleti, allenatori o preparatori atletici, è espressamente prevista dalla legge la possibilità di inserire nel contratto individuale una clausola compromissoria senza limiti di sorta.

E nel contratto individuale del ricorrente la clausola è espressamente prevista all’art 3 del contratto stipulato nel luglio 2019.

Ritenuto, quindi, che tutte le doglianze del ricorrente, così come prospettate nella domanda, anche quelle relative allinstaurazione di fatto di un nuovo rapporto in virtù della illegittimidella risoluzione del precedente o alla sua prosecuzione per fatti concludenti, debbano ritenersi rientranti nella clausola arbitrale in quanto connesse all’interpretazione e risoluzione del contratto stipulato tra le parti, la domanda deve ritenersi improponibile.

Ed infatti l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, avanzata dalla parte resistente, deve essere riqualificata, come doveroso, in termini di eccezione di improponibilità della domanda atteso che, secondo il consolidato orientamento della S.C. di Cassazione, “l'arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri


un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale” (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 6423 del 11/03/2008).

Loperatività della clausola arbitrale impedisce, quindi, di affrontare nel merito le domande avanzate dal ricorrente dovendo le stesse essere proposte dinanzi al competete Collegio Arbitrale.

Le spese di lite, stante la natura in rito della pronuncia, la presenza di interferenze tra disciplina codicistica e leggi speciali nonché stante il comportamento processuale collaborativo della parte ricorrente, possono essere interamente compensate.


PQM

 

Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando: dichiara improponibile il ricorso;

compensa le spese di lite. Tivoli, il 22/10/2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudice


dott.ssa Roberta Mariscotti

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