TRIBUNALE DI TRENTO – SENTENZA N. 90/2023 DEL 06/02/2023
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
Nella causa civile promossa
SENTENZA
DA
Parte_1
C.F._1
n. Brescia il 16.10.1955 e residente a Serle (BS) – Via Zuzurle n. 38 (C.F.
) rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall’avv. Omissis del Foro di Latina (C.F.
C.F._2
, con studio in Latina – Viale dello Statuto n.
52 Sc. A presso il cui studio elegge domicilio, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma cpc da intendersi in calce al ricorso introduttivo;
CONTRO
RICORRENTE /ATTORE
Controparte_1
(P. IVA
P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore
Presidente
CP_2
con sede in 38123
CP_1
- Via Roberto da Sanseverino n. 41,
rappresentata e difesa dall’avv. Omissis (C.F.
C.F._3
, con domicilio eletto presso il
suo studio in 38122
CP_1
- Via Brigata Acqui n. 9, giusta delega in calce alla comparsa di
costituzione e risposta ex art. 83 co. 3 cpc;
IN PUNTO:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE / ATTORE
Nel merito
RESISTENTE / CONVENUTA
Condannare la società
CP_1
al pagamento a favore del sig.
Parte_1
per le
causali di cui in narrativa, dell’importo di euro 12.000,00 comprensivo degli oneri accessori, oltre
interessi legali dalla data del dovuto al saldo, nonché spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai numeri da 1) a 13) nella parte in premessa.
Nonché si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla pag. 9 del ricorso introduttivo.
Sui capitoli di cui ai punti da 1) a 13) della parte in premessa che qui si intendono integralmente richiamati nonché dei punti da 1) a 5) della parte istruttoria potranno rispondere i seguenti testi:
- sig.
- sig.
Testimone_1 Testimone_2
, tesserato all’epoca dei fatti in qualità di allenatore;
, tesserato all’epoca dei fatti in qualità di calciatore.
Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate
in esito alla costituzione della società resistente nonché, nell’ipotesi in cui il Tribunale decidesse di procedere ai sensi dell’art. 702 ter comma 3 cpc, di produrre documenti e formulare istanze istruttorie, nei limiti e termini previsti dall’art. 183 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE / CONVENUTA IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO:
accertato il difetto di giurisdizione dell’adita A.G.O., dato che il ricorrente, quale tesserato per
[...]
Controparte_1
-affiliata
CP_3
era soggetto al vincolo della Giustizia sportiva, indicare la
competenza della Giustizia Sportiva e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’odierna Autorità Giudiziaria Ordinaria, quivi adita, ovverosia del Tribunale civile di Trento, con vittoria di spese e competenze avvocato (IVA e CNAP incluse come e nella misura di legge), con la maggiorazione delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: stante la comprovata assenza di un contratto di lavoro subordinato
tra il ricorrente/attore
Parte_1
e la convenuta
Controparte_1
e stante l’esistenza, tra
i due, di un rapporto di collaborazione/consulenza esterna, remunerato attraverso i rimborsi ed i premi e benefit previsti per i c.d. “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e stante l’inesistenza di un qualsivoglia potere di rappresentanza della società convenuta in capo al
Parte_1
(come ammesso dallo stesso ricorrente/attore, con valore confessorio,
all’interrogatorio formale del 14.02.2022), per tutti i motivi esposti nei suoi atti causa della
convenuta
Controparte_1
respingere le domande tutte così come azionate dal
ricorrente/attore
Parte_1
nei confronti della convenuta
Controparte_1
in persona
del legale rappresentante pro tempore Presidente
CP_4 .
IN VIA ISTRUTTORIA: se del caso, qualora i fatti non dovessero risultare sufficientemente chiari, a
parziale modifica dell’ordinanza istruttoria a firma del Giudice dott. Massimo Morandini dd. 22.02
- 04.03.2022, ammettere la prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle circostanze capitolate in comparsa di costituzione e risposta dd. 02.07.2020 e nelle memorie della convenuta ex art. 183, VI co. n. 2 dd. 18.11.2020 e n. 3 dd. 16.12.2020 (a prova contraria); sui
capitoli non già ammessi ed anche a mezzo del teste della convenuta non ammesso (sig.
Tes_3
[...] .
IN OGNI CASO:
Condannare il ricorrente/attore
Parte_1
, alla corresponsione, in favore della
convenuta
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente
CP_4
delle competenze e delle spese di avvocato (IVA e CNAP) incluse come e nella
misura di legge), maggiorate delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd. 13.01.2020 proposto contro la società
Controparte_1
Parte_1
esponeva: - di essere direttore sportivo con tessera n. 280 (documento 1 di
parte ricorrente), rilasciata dalla
Organizzazione_1
; - di essere stato contattato dal
sig.
CP_4
, Presidente di
Controparte_1
durante la stagione sportiva 2017/2018 al fine
di svolgere, presso l’anzidetta società, le funzioni di “Dirigente/Coordinatore dell’Area Tecnica
della Prima Squadra” che militava nella
Organizzazione_2
- di aver sottoscritto, pertanto,
con
Controparte_1
un contratto dd. 15.12.2017, che prevedeva l’obbligo della resistente di
procedere al tesseramento dello stesso e di corrispondere, a fronte dell’attività prestata, “...l’importo massimo di euro 14.000,00 da percepirsi mediante: 7 rate mensili…con bonifico da accreditarsi sul C/C intestato al dirigente…” (documento 4 di parte ricorrente); - che l’anzidetto contratto prevedeva, tra l'altro, che, in caso di salvezza alla conclusione del campionato di Serie D
2017/2018, l’obbligo per
Controparte_1
di tesserare il
Parte_1
anche per la successiva stagione
2018/2019 con le stesse mansioni. Il compenso era convenuto in Euro 24.000,00 ed avrebbe dovuto essere corrisposto in n. 12 rate mensili a fare tempo dal 10.07.2018 al 10.06.2019 ciascuna
di Euro 2.000,00 cadauna; - che, all’esito della stagione 2017/2018
Controparte_1
si posizionava
al tredicesimo posto raggiungendo, quindi, la salvezza;
Parte_1
veniva, quindi, tesserato dalla
resistente anche per tale seconda stagione sportiva; - che, a seguito dei risultati negativi ottenuti
nella stagione 2018/2019,
CP_1
esonerava l’allenatore e allontanava anche il medesimo
Parte_1
nel corso del mese di gennaio 2019 senza specifica motivazione (documenti 9a e 9b di
parte ricorrente); - che il ricorrente rimaneva tesserato con
Controparte_1
sino alla conclusione
della stagione 2018/2019, così come previsto dalla normativa federale, con conseguente
impossibilità di tesserarsi con altro club calcistico; - che
Controparte_1
non aveva provveduto al
pagamento delle rate scadute dopo l’esonero, per complessivi Euro 12.000,00; - che l’esonero non determinava il venir meno del vincolo con il club fino al termine della stagione, salvo il caso di revoca del tesseramento da parte della società che, nel caso di specie, non era avvenuto. Per tale
ragione,
Controparte_1
avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme concordate con il
contratto dd. 15.12.2017 sino al termine della stagione 2018/2019.
Chiedeva, pertanto, nel merito che il Tribunale di Trento volesse condannare la resistente al
pagamento della somma di Euro 12.000,00 comprensivo di oneri accessori, in favore di oltre alle spese e competenze del giudizio.
Parte_1
Costituitasi in giudizio con comparsa dd. 02.07.2020 a seguito di rituale notifica del ricorso e del
decreto di fissazione d'udienza,
Controparte_1
eccepiva: - in via preliminare di rito, il difetto di
giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice Sportivo, in quanto il
Parte_1
era tesserato con
CP_3
oltre che quale Direttore Sportivo, iscritto nell’Elenco Speciale
dei Direttori Sportivi anche in qualità di “tesserato per
Controparte_1
, affiliata alla
CP_3
(cfr. documento 8 di parte convenuta), per la stagione sportiva 2017/2018 e per la stagione
sportiva 2018/2019. La carenza di giurisdizione dell
Org_3
discende sia dalla violazione del
disposto dell’art. 30 dello Statuto della
CP_3
sia dell’art. 10 del Regolamento dell’Elenco
Speciale dei Direttori Sportivi; - nel merito, che l’attività di Direttore Sportivo può essere svolta solo in favore della società professionistiche e non anche di quelle dilettantistiche, come l’ [...]
CP_1
; - che l’iscrizione nel predetto albo non consentiva la contestuale iscrizione nell’Elenco
Speciale dei Direttori Sportivi - Sezione Collaboratori della Gestione Sportiva previsto per le società dilettantistiche; - che tale scelta del ricorrente aveva impedito la sottoscrizione del contratto tipo che avrebbe consentito di applicare la previsione dell’art. 4 della Legge n. 91 dd. 23.03.1981; - che,
Org_
per tale ragione, le parti non avevano potuto depositare l’idoneo contratto presso la
|
- che, in assenza di contratto tipo, il contratto dd. 15.12.2017 sottoscritto da non poteva essere qualificato come contratto di lavoro
-che, del resto, anche l’indicazione da parte di
CP_
Parte_1
dei compensi percepiti tra i redditi diversi
di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del nel proprio CUD attestava la circostanza che anche per
il ricorrente i compensi non fossero da attribuire ad un’attività assimilabile a quella di lavoro
dipendente; - che la decisione di interrompere il contratto di collaborazione non era imputabile ad
CP_
CP_1
. Il ricorrente, infatti, aveva insistito con la società perchè venisse assunto quale
allenatore il sig.
Tes_1
; alla luce, tuttavia, dei risultati negativi conseguiti dalla società sportiva
nella stagione 2018/2019 e del conseguente esonero dell’allenatore,
Parte_1
aveva deciso di
interrompere spontaneamente la collaborazione con la società. Per tale ragione, il mancato pagamento delle mensilità successive a quella di gennaio 2019 e del rateo di febbraio 2019,
costituiva, da parte di
Controparte_1
, eccezione di inadempimento in quanto, dopo tale
momento,
Parte_1
non aveva più prestato la propria attività in favore della resistente; - in ordine
al quantum debatur,
Controparte_1
contestava l’erroneità dei calcoli effettuati da controparte,
risultando non corrisposta al 7.625,00.
Parte_1
per le ragioni innanzi esposte, la minor somma di Euro
Disposta con ordinanza dd. 06.08.2020, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza
del 24.07.2020, su congiunta richiesta, la conversione del rito da sommario di cognizione in ordinario, veniva fissata udienza ex art. 183 c.p.c. all'esito della quale alle parti venivano concessi i termini di cui al sesto comma della norma richiamata. Alla successiva udienza del 27.01.2021 le parti insistevano per l’ammissione dei mezzi istruttori dedotti. Assunti gli interrogatori formali delle parti e le prove per testi alle udienze dd. 14.02.2022 e 14.03.2022 e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 23.06.2022 all’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
***
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta sin
dalla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto, è opportuno ricordare che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che si identifica non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione (ossia, avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del cosiddetto petitum sostanziale, il quale si individua indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola (Cass. SS.UU. (ord.), 28 dicembre 2001, n. 16218; Cass. 3 marzo 2003, n. 3145).
Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della debenza, da parte di
Controparte_1
dell’importo residuo del residuo corrispettivo, pari ad Euro 12.000,00, con il
Parte_1
quale
Dirigente/Collaboratore tesserato con mansioni di Dirigente/Coordinatore Area Tecnica della Prima Squadra, in forza del contratto stipulato per la stagione 2018/2019 dd. 15.12.2017. Trattasi, pertanto, di questione relativa a rapporti patrimoniali tra le parti, avente ad oggetto la verifica dell’esatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive tra un soggetto tesserato con
una società sportiva dilettantistica affiliata alla
CP_3
e la società medesima.
Da un punto di vista della normativa applicabile, va osservato che, attraverso l’introduzione del
D.L. 19.08.2003 n. 220, convertito con modificazioni nella L. 280/2003, è stata riconosciuta l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale; contestualmente, il Legislatore ha stabilito i criteri di riparto della giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e del Giudice Sportivo.
Ai sensi dell’art. 1 della L. 280/2003, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia, che, incontra, tuttavia, un limite nei casi in cui i provvedimenti emanati dall’ordinamento sportivo abbiano una rilevanza anche per l’ordinamento dello Stato. Ricorre tale ipotesi, ad esempio, quando, per effetto dell’adozione di provvedimenti da parte dell’ordinamento sportivo, si determini una situazione di potenziale lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti, siano esse qualificabili alla stregua di diritti soggettivi o di interessi legittimi. In queste ipotesi, tali provvedimenti sono impugnabili innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 22.06.2017, n. 3065, secondo cui “in tema di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statuale l’art. 1 D.L. n. 220 del 2003 definisce l’ambito di autonomia del primo; essendo quello sportivo un ordinamento infra statuale, la norma comporta che le sue peculiarità non possono sacrificare le posizioni soggettive rilevanti per l’ordinamento statuale, perché inviolabili o comunque meritevoli di tutela rafforzata in quanto non disponibili”).
In applicazione di tale principio, ai sensi del successivo art. 2 L. 280/2003, sono riservate alla Giustizia Sportiva le questioni tecniche e le questioni disciplinari (cfr. altresì T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 27.07.2021, n. 8980), salvo, naturalmente, il caso in cui i provvedimenti disciplinari adottati assumano una rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, L. 280/2003.
Le materie in cui vige il sistema del cd. “vincolo sportivo” possono essere individuate, in base all’elencazione contenuta nell’art. 2, comma 1, L. 280/2003, in quelle aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive. In tali ipotesi, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati
hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del
Org_4 e delle
Federazioni Sportive indicate negli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 242 del 1999, gli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo.
Le questioni di carattere economico, per il loro contenuto patrimoniale, sono già riconosciute come rilevanti per l’ordinamento statale e, pertanto, devolute al Giudice Ordinario una volta esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie (Cass. civ., Sez. Unite, 23/03/2004, n. 5775). Si veda sul punto l'art. 3, L. 280/2003, secondo periodo, laddove afferma che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie
previste dagli statuti e dai regolamenti del
Organizzazione_5
e delle Federazioni
sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
La CP_3
è annoverabile tra le Federazioni Sportive di cui all’art. 2, secondo comma, L. 280/2003,
richiamato dal secondo periodo dell’art. 3 ora citato (cfr. art. 1, comma 1, dello Statuto della FIGC).
L’art. 30, terzo comma, dello Statuto della
Org_1 CP_
prevede che “3. Le controversie tra i
soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la , per le quali non siano previsti o siano esauriti i
gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del Org_4 sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport
presso il
Org_4 in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti
attuativi, nonché dalle norme federali”. La predetta clausola è obbligatoria per i soggetti indicati
dall’art. 30, comma 1, dello Statuto FIGC, ovverosia i “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”.
Pertanto, in caso di controversie di natura economica, il vincolo sportivo non è esclusivo ma la
giurisdizione dell’ Org_3
ai sensi dell'art. 3, L. 280/2003, è subordinata al rispetto delle eventuali
previsioni statutarie delle Federazioni aderenti, come, appunto, quella anzidetta contenuta nello
CP_
Statuto della .
***
In ordine alla qualificazione giuridica della clausola contenuta nell’art. 30 dello Statuto della FIGC, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell'esistenza in concreto di essa (cfr. Cass, Sez. U, Sentenza n. 9550 del 29/09/1997 (Rv. 508387 - 01); cfr. Cass. SU. 29 settembre 1997, n. 9550, secondo cui “la deduzione dell'improponibilità assoluta della domanda per insussistenza, nell'ordinamento, di una norma astratta idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere introduce una questione che attiene al merito e non già alla giurisdizione. Pertanto in caso di provvedimenti delle federazioni sportive nazionali,
diretti alla realizzazione di interessi istituzionali dell'attività sportiva e posti in essere dalle
Org_
suddette federazioni in qualità di organi del costituisce questione di merito la censura diretta
ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento della Figc, che, avendo riscontrato irregolarità nella gestione di una società sportiva, abbia rifiutato l'iscrizione della squadra di detta società al campionato nazionale e quindi non attiene alla giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, emessa a seguito
dell'impugnativa del provvedimento suddetto”).
CP_
In particolare, il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della integra una clausola
compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18919 del 28/09/2005 (Rv. 585413 - 01)).
Per tale motivo, l’eccezione sollevata dal convenuto
Controparte_1
, con cui nella sostanza ha
dedotto quale contestazione, la sussistenza della clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello
Statuto della
CP_3
deve essere correttamente riqualificata come eccezione di arbitrato irrituale.
***
Quanto alla qualificazione del contratto dd. 15.12.2017, va osservato che, ai sensi dell’art. 4, L. 91/1981, “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”.
E’ circostanza pacificamente ammessa (cfr. ricorso ex art. 702 bis cpc e documento 1 allegato allo
stesso) che la qualifica professionale di
Parte_1
sia quella di Direttore Sportivo con tessera n. 280
rilasciata dalla
Organizzazione_6
L’attività del Direttore Sportivo, ai sensi
dell’art. 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi può essere svolta soltanto in
favore delle società sportive professionistiche; per quanto riguarda le società dilettantistiche,
come l’
Controparte_1
, il terzo comma della medesima norma prevede l’istituzione della figura
del “Collaboratore della Gestione Sportiva [...] che svolge attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonchè il tesseramento dei
tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall’ordinamento della
CP_3
. Ai sensi dell’art. 51 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati
Nazionali della
Organizzazione_2
nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono
tesserare soggetti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell’apposita Sezione dedicata ai
Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.
Risulta, tuttavia, non contestato che
Parte_1
non rivesta anche la qualifica di Collaboratore della
Gestione Sportiva (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma n. 3 cpc parte ricorrente, pag. 8); per
CP_
tale ragione, questi e
CP_1
sottoscrivevano in data 15.12.2017 un contratto con cui la
convenuta si impegnava, tra l’altro, a tesserare il
Parte_1
come “Dirigente/Collaboratore” per la
stagione 2017/2018 con mansioni di “Dirigente/Coordinatore Area Tecnica” e, “in caso di salvezza alla conclusione del campionato nazionale di serie D 2017/2018” anche per la successiva stagione 2018/2019 con le medesime mansioni (cfr. documento 4 di parte ricorrente, punti 1 e 3). Il
tesseramento del
Parte_1
per la stagione 2018/2019 è, in effetti, avvenuto, così come dallo
stesso documentato (cfr. documento 6 parte ricorrente) e ciò in conformità con quanto stabilito dall’art. 36 delle Norme Organizzative Interne della F.G.I.C. che prevede, tra l’altro, alla lettera c) che debbano essere tesserati anche “i dirigenti ed i collaboratori della gestione sportiva delle società”.
Il motivo del tesseramento come dirigente/collaboratore veniva spiegato dal medesimo
Parte_1
che, sentito in data 14.02.2022 in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “... non potevo sottoscrivere alcun contratto in quanto potevo lavorare, come direttore sportivo, solo con società professionistiche. E quindi potevo collaborare con la società convenuta in altri ruoli/mansioni come ad esempio consulente tecnico e coordinatore tecnico”.
Le parti non hanno, quindi, sottoscritto un contratto tipo che avrebbe potuto essere inviato alla
Organizzazione_2
relativo all’attività che il
Parte_1
avrebbe dovuto svolgere in favore di
Controparte_1
; ciò impedisce l’applicazione dell’art. 4, L. 91/1981, con la conseguenza che deve
escludersi nel caso di specie che l’accordo dd. 15.12.2017 stipulato tra le parti possa essere qualificato come contratto di lavoro subordinato sportivo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995 (Rv. 492732 - 01): “Il rapporto contrattuale tra professionista sportivo (nella specie, direttore sportivo) e società destinataria delle prestazioni sportive non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato sportivo ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui alla legge 23 marzo 1981 n. 91, ove manchi un contratto tipo, ai sensi dell'art. 4 di detta legge, perché non predisposto mediante accordo tra la competente federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate. In tal caso il rapporto, se ne ricorrono i presupposti, costituisce un comune rapporto di lavoro subordinato, a cui è applicabile (non operando la deroga di cui al citato art. 4) la legge 18 aprile 1962 n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”).
Andrà, pertanto, verificata la circostanza se il rapporto contrattuale tra il
Parte_1
e l’
CP_1
sia qualificabile come contratto di lavoro subordinato stipulato secondo le regole ordinarie, applicabile anche ai contratti di lavoro stipulati dalle figure di sportivi professionisti non indicati dall’art. 2 della L. 91/1981 (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9551 del 11/04/2008 (Rv. 602757 - 01) secondo cui “L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato”).
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass., Sez. L., Ord. 2 settembre 2021, n. 23816) che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
La natura del rapporto contrattuale deve, pertanto, essere valutata sulla base dell’interpretazione complessiva degli elementi forniti dalle parti. A tal proposito, va evidenziato che la natura
subordinata del contratto di lavoro è stata esplicitamente sottoposta al vaglio del Tribunale da parte del ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale: infatti, la domanda, proposta nelle forme ordinarie (seppur nella forma del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis
c.p.c.) era volta ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di
CP_1
al pagamento
della somma residua del contratto dd. 15.12.2017 (cfr. il ricorso ex art. 702 bis cpc laddove il
Parte_1
afferma “appare chiaro, quindi, come non vi sia alcun dubbio circa l’esistenza del
rapporto specifico di consulenza venutosi a creare tra il Sig.
Parte_1
e la società
[...]
Org_7
”). Analogamente, anche nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), cpc, il
Parte_1
affermava che “l’oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento del soggetto per
l’attività svolta, sulla base proprio degli accordi e relative obbligazioni prese tra le parti del
presente giudizio”, riferendosi, nel prosieguo del medesimo atto, all’attività svolta dal
come “consulenza verso la società”.
Parte_1
Ritiene il Tribunale che dall’esito dell’esame complessivo delle dichiarazioni delle parti e dei documenti dalle stesse prodotti, nonchè dalle risultanze dell’istruttoria condotta non emergano
elementi sufficienti per affermare che il contratto tra il qualificato come contratto di lavoro subordinato.
Parte_1 ed
Controparte_1
possa essere
Sentito nel corso dell’udienza del 14.02.2022 in sede di interrogatorio formale, in risposta al
capitolo 12 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. di parte convenuta,
Parte_1 ha
dichiarato che, pur non avendo poteri di firma benchè svolgesse il ruolo di consulente della
società, “in alcune circostanze ho svolto ruoli rappresentativi, cioè venivo individuato come il responsabile tecnico della società”. Ancora, rispondendo affermativamente al capitolo 21 della
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3), cpc di parte convenuta,
Parte_1
confermava di essere
stato in possesso delle chiavi della sede dell’
CP_1 .
L’autonomia di cui godeva il
dalle dichiarazioni del teste
Parte_1 Testimone_2
nello svolgimento dell’incarico affidatogli emerge anche
che afferma di essere stato contattato “... direttamente
dallo stesso sig.
Parte_1
come calciatore per la società
CP_1
nella stagione calcistica 2018-2019.
Una volta contattato dal
Parte_1
è stato fissato un incontro tra me, il
Parte_1 e
Tes_1
(allenatore). Una volta raggiunto l’accordo ci siamo recati, dopo circa 15 giorni, presso la sede
della società a
CP_1
per la firma del contratto (firmato in data 07.12.2018) alla presenza mia, del
Parte_1
e dell’Amministratore Delegato sig.
Controparte_6
” (cfr. verb ale d ell’u d ien z a dd .
14.03.2022). Ed ancora: “so per certo che il mio tesseramento è stato seguito personalmente dal
Parte_1 .
Anche l’individuazione dell’allenatore
Tes_1
effettuata dal
Parte_1
e la sottoscrizione di un
contratto come allenatore tra questi e l
CP_1
nonostante il manifesto dissenso -
quantomeno in fase iniziale - da parte dell’Organo Amministrativo è un chiaro elemento della
libertà decisionale di cui il
Parte_1
godeva nel compimento dell’incarico affidatogli. Tutte queste
circostanze denotano la sostanziale autonomia decisionale di cui godeva nei rapporti con
[...]
CP_1
Parte_1
a cui spettava, in conclusione, la sottoscrizione dei contratti conclusi per il tramite del in quanto questi era privo della facoltà di spendere il nome della società.
***
L’istruttoria condotta ha, in definitiva, consentito di chiarire che, nel corso della stagione
CP_
2018/2019
Parte_1
fosse tesserato con e che abbia svolto un’attività in favore della società
qualificabile come tecnico-organizzativa con un contratto che, per le ragioni innanzi esposte, non è qualificabile come contratto di lavoro subordinato; risulta, pertanto, applicabile il disposto dell’art.
30 dello Statuto della FIGC alla fattispecie in esame, con conseguente improponibilità della
CP_
domanda del ricorrente, stante la sussistenza della clausola di cui all’art. 30 dello Statuto di ,
cui le parti hanno aderito.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improponibilità delle domande formulate da
Parte_1 ;
- condanna
Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.235,00
per compensi, oltre a rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed IVA se dovuta.
Trento, lì 26.01.2022
Dott. M. Morandini