CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 19/09/2025 N. 7418

Pubblicato il 19/09/2025

N. 07418/2025REG.PROV.COLL.

N. 01770/2025 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2025, proposto da OMISSIS in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società “OMISSIS SLU” rappresentati e difesi dall'avvocato Armando Profili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima ter) n. 21665, pubblicata in data 2 dicembre 2024, resa tra le parti;

per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dalla Federazione italiana giuoco calcio - F.I.G.C. il 2 aprile 2025:

per la riforma in parte qua:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima ter) n. 21665, pubblicata in data 2 dicembre 2024, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;

Visto l’appello incidentale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, avverso la decisione n. 59 del 15 settembre 2022, emessa dal Collegio di garanzia dello Sport e notificata a mezzo PEC il 16 settembre 2022, di reiezione dell’impugnazione della delibera della Commissione Agenti Sportivi del CONI del 29 marzo 2022 che ha disposto la cancellazione del nominativo dell’appellante dal Registro nazionale degli agenti sportivi –Sezione domiciliati con conseguente cancellazione anche della persona giuridica attraverso cui lo stesso svolge la propria attività imprenditoriale.

1.2. Gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata:

1) per violazione degli artt. 19, comma 2, lett. b), 23, comma 1, 25, comma 6, 26, comma 2, del Regolamento agenti sportivi C.O.N.I., pubblicato in data 11 febbraio 2022, del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, dell’art. 22, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. agenti sportivi di cui al c.u. n. 227/a del 27 aprile 2022, dell’art. 97 Cost., per illogicità manifesta, per sproporzione, per violazione del principio di legittimo affidamento, del principio di legalità, per difetto di motivazione, per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto.

Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la peculiarità della sua posizione e le seguenti circostanze: a) lo svolgimento dell’attività di agente sportivo dal 2015 in forza dell’iscrizione presso la F.I.G.C.; b) l’iscrizione nel Registro degli agenti sportivi istituito con D.P.C.M. 2018 in forza dell’iscrizione nel Registro degli “stabiliti” che non necessitava di una prova preliminare abilitativa, ma solo di un titolo abilitativo unionale equipollente in suo possesso; c) la norma transitoria del Regolamento C.O.N.I. 2020 che prevedeva la possibilità per gli agenti scritti al registro degli “stabiliti” prima della sua entrata di esercitare la professione di agente sportivo quali agenti “domiciliati”, norma ribadita anche nel Regolamento del 2021 del C.O.N.I..

Secondo la prospettazione dell’appellante la normativa transitoria di cui all’art. 25, comma 6, del Regolamento dell’11 febbraio .2022 avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che all’agente “stabilito”, iscritto alla data del 14 maggio 2020, avrebbe dovuto essere consentita l’iscrizione come “domiciliato” a prescindere dalla sua residenza o da altre caratteristiche essendo preminente, ai fini della applicazione dell’istituto della domiciliazione, la appartenenza al registro degli agenti stabiliti a quella data. Di qui l’erroneità della sentenza impugnata, atteso che la qualifica di agente sportivo “domiciliato” e l’iscrizione nel relativo elenco per i soggetti che beneficiavano della normativa transitoria, reiterata nel Regolamento del 14 maggio 2020 e nel Regolamento del 20 luglio 2021, avrebbe dovuto essere riconosciuta a prescindere dal possesso contestuale dei requisiti di cui all’art. 23, comma 1, del nuovo Regolamento del 10 febbraio 2022. La permanenza della deroga alla nuova disciplina introdotta dal Regolamento del 2022 si giustificherebbe anche per l’assenza delle misure compensative previste dal D.P.C.M. del 24 febbraio 2020. Infine, ad avviso di parte appellante, sarebbe erronea anche la statuizione relativa alla cancellazione della società dal Registro atteso che dalla documentazione trasmessa al RUP in sede di istruttoria dalla quale si evince che la società “OMISSIS S.L.U.”, con sede in Barcellona, è una ditta individuale con il sig. OMISSIS come socio e amministratore unico, sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento del 2022;

2) per violazione del principio di irretroattività e di tutela dei diritti acquisiti in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 97 Cost., dell’art. 11 delle preleggi, del principio di legittimo affidamento, del principio di certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche, del giusto procedimento di legge, per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto.

Secondo l’appellante i provvedimenti di cancellazione adottati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. e, conseguentemente, le impugnate decisioni del Collegio di garanzia dello sport violerebbero il principio di legalità non essendo possibile una interpretazione del nuovo Regolamento agenti sportivi C.O.N.I. difforme rispetto al dettato del D.M. 24 febbraio 2020 che impone la previsione di misure compensative ad eccezione dell’iscrizione nel registro degli agenti sportivi domiciliati per coloro che erano iscritti nel registro degli agenti sportivi stabiliti alla data del 14 maggio 2020. Pertanto, a differenza di quanto statuito dal giudice di primo grado il Regolamento del 2022 non avrebbe potuto essere applicato in modo retroattivo all’appellante e avrebbe dovuto concedere un termine agli agenti sportivi già iscritti nel Registro nazionale del C.O.N.I.- elenco domiciliati per adeguarsi alle nuove prescrizioni, pena la violazione del principio della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento;

3) per violazione del Regolamento U.E. del 28 febbraio 2022, del principio di libera circolazione dei servizi nell’U.E. ex artt. 56, 57, 59 e 60 del T.F.U.E., del principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’U.E. ex artt. 47, 49, 56 e 63 del T.F.U.E., del divieto di discriminazione, della legge n. 241/1990, del principio di legittimo affidamento, dell’art. 97 Cost.;

Ad avviso dell’appellante il nuovo Regolamento degli agenti sportivi non potrebbe impedire ai cittadini dell’Unione Europea, iscritti nelle Federazioni dei Paesi dell’U.E., di operare nel territorio nazionale italiano, pena la violazione dei principi di libera circolazione.

1.3. Alla luce delle predette censure l’appellante deduce l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria relativa ai danni patrimoniali e non subiti a causa della detta cancellazione.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita con memoria di stile concludendo per il rigetto dell’appello.

3. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano si è costituito in giudizio ed ha concluso per la reiezione dell’appello.

4. La Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso originario per avere impugnato il Regolamento CONI del 2022 oltre il termine decadenziale previsto, nonostante la presenza di puntuali prescrizioni escludenti per l’appellante ai fini della iscrizione presso l’apposito Registro agenti sportivi e la conseguente qualificazione del provvedimento di cancellazione adottato dalla Commissione agenti come mero atto esecutivo, frutto di una attività vincolata e dovuta in ragione delle citate disposizioni. Né, ad avviso dell’appellante incidentale, rileverebbe la circostanza che all’atto della pubblicazione del Regolamento l’appellante fosse iscritto nel Registro perché si trattava di una iscrizione con riserva, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti alla luce del Regolamento in corso di pubblicazione.

4.1. Nel merito la F.I.G.C. ha concluso per il rigetto dell’appello.

5. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

6. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

8. Dalla documentazione versata agli atti si evince che:

- il 16 gennaio 2020 l’appellante, cittadino italiano residente in Italia, avendo ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente sportivo in Spagna, è stato iscritto con riserva nel Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il C.O.N.I., nella c.d. “sezione stabiliti” nella quale è consentita l’iscrizione dei professionisti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea che intendano esercitare la propria attività anche in Italia;

- il 2 ottobre 2020 la Commissione agenti sportivi, in attuazione della modifica normativa dei requisiti di iscrizione disposta dal D.P.C.M. 24 febbraio 2020, ha deliberato la cancellazione dell’appellante dal Registro nazionale - sezione stabiliti - per non aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di agente sportivo tramite il superamento di una prova abilitativa equipollente a quella prevista in Italia;

- avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso al Collegio di garanzia dello sport che lo ha rigettato perché improcedibile e anche infondato nel merito;

- il 26 gennaio 2021 l’appellante è stato iscritto nella sezione “domiciliati” del Registro nazionale degli agenti sportivi,

- il 18 novembre 2021 è stato adottato il Regolamento agenti sportivi C.O.N.I., approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport;

- il 4 gennaio 2022 l’appellante ha, quindi, chiesto l’iscrizione nell’elenco agenti domiciliati per l’anno 2022;

- il 12 gennaio 2022 l’appellante è stato iscritto con riserva nella sezione domiciliati del Registro nazionale, come anche la società “OMISSISS.L.U.” per il cui tramite esercita la sua attività, “in attesa delle determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sulle modifiche apportate dalla Giunta Nazionale del CONI in tema di domiciliazione e fatto salvo ogni eventuale soccorso istruttorio”;

- il 24 gennaio 2022, il 2 e il 22 febbraio 2022 sono state inviate all’appellante comunicazioni per la produzione di documenti e di altre informazioni a comprova della sussistenza dei requisiti richiesti per essere iscritto, come agente domiciliato, nel relativo Registro;

- l’8 marzo 2022 l’appellante ha dato riscontro alle predette richieste;

- il 29 marzo 2022 la Commissione agenti sportivi ha disposto la cancellazione dell’appellante e della società tramite cui esercitava al propria attività dal Registro “domiciliati, dopo aver preso atto dell’insufficienza della documentazione integrativa prodotta per dimostrare il possesso dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione;

- la deliberazione è stata impugnata dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport che, con decisione n. 59 del 16 settembre 2022, ha rigettato il ricorso.

9. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado non ha esaminato le eccezioni di inammissibilità stante l’infondatezza nel merito del gravame, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sul presupposto della non immediata lesività del Regolamento C.O.N.I. del 2022, attesa l’impossibilità di identificarne al momento dell’approvazione gli esatti destinatari, e dell’assenza di “un concreto ed attuale interesse ad impugnare del Sig. Lauro, essendo questi all’epoca iscritto al registro agenti sportivi “domiciliati” ed ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, accertando la legittimità del “provvedimento di cancellazione in quanto esso si pone in armonia e coerenza col quadro regolamentare e normativo sovraordinato laddove ha correttamente negato la possibilità per il sig. OMISSIS di avvalersi della domiciliazione per mancanza dei requisiti prescritti”.

10. Con il primo motivo l’appellante deduce l’illegittimità della cancellazione sua e della società attraverso cui opera dal Registro nazionale degli agenti sportivi perché la qualifica di agente sportivo “domiciliato” e l’iscrizione nel relativo elenco per i soggetti che beneficiavano della normativa transitoria, reiterata nel Regolamento del 14 maggio 2020 e nel Regolamento del 20 luglio 2021, avrebbe dovuto essere riconosciuta a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all’art. 23, comma 1, del nuovo Regolamento del 10 febbraio 2022.

Di qui, ad avviso dell’appellante, l’erroneità della sentenza che ha affermato la coerenza del provvedimento di cancellazione con il quadro regolamentare e normativo sovraordinato.

10.1. Occorre premettere che ai sensi dell’art. 23, comma 1, del citato Regolamento “Può assumere la qualifica di agente sportivo domiciliato e ottenere l’iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente: (i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano); (ii)sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento; (iii) nel corso dell’ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione CONI agenti sportivi di cui al comma 5”.

L’art. 25 dedicato alle norme transitorie prevede al comma 6 che “Fermo restando, su istanza dell’interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, e privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l’istituto della domiciliazione secondo quanto previsto al precedente art. 23”.

10.2. Alla luce delle predette disposizioni, lette in combinato con l’art. 12 del D.M. del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, il giudice di primo grado ha affermato che “non è previsto un automatismo che regoli l’ottenimento della qualifica di “agente domiciliato”, occorrendo invece il riscontro delle “condizioni, modalità e termini” che il CONI è autorizzato a introdurre nell’esercizio della delega disposta dal citato D.M. 24 febbraio 2020” e che già il Regolamento, approvato con la deliberazione n. 127 del 14 maggio 2020, “prevedeva che la qualifica di “agente sportivo stabilito” afferisse a soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, e che per la domiciliazione occorresse essere residente da prima del 1°gennaio 2018 o da almeno cinque anni nel Paese presso il cui elenco federale l’istante fosse registrato”.

Il giudicante ha, pertanto, concluso che “i nuovi criteri di generale applicazione in tema di domiciliazione” sono “efficaci anche rispetto agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che vogliano accedere all’istituto della domiciliazione per proseguire la propria attività”.

10.3. Il Collegio ritiene le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado condivisibili e non inficiate da nessuno dei vizi dedotti dall’appellante.

Osserva il Collegio che l’iscrizione nel Registro degli agenti sportivi avviene per periodi annuali, previa verifica circa il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento applicabile ratione temporis, con la conseguenza che alla richiesta relativa al 2022 è stato applicato il Regolamento approvato con delibera della Giunta nazionale n. 385 del 18 novembre 2021.

La cadenza annuale dell’iscrizione elide la contestata applicazione retroattiva della disposizione in commento e la previsione di requisiti “ora per allora” perché correttamente la Commissione agenti sportivi, al momento di valutare la domanda di iscrizione dell’appellante all’elenco domiciliati per l’anno 2022, ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 23 del Regolamento applicabile ratione temporis.

10.4. Tanto premesso, non può essere condivisa l’interpretazione prospettata dall’appellante secondo la quale la normativa transitoria del Regolamento del 2022 gli avrebbe consentito di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione, essendo già iscritto alla sezione “Agenti sportivi Stabiliti” prima della sua entrata in vigore, cioè dalla data del 20 luglio 2021.

Dal tenore letterale dell’art. 25, comma 6, si evince che gli agenti iscritti nella sezione stabiliti alla data del 14 maggio 2020, cancellati per effetto del recepimento del D.P.C.M. 24 febbraio 2020, possono accedere alla domiciliazione nel rispetto dei requisiti previsti per tale istituto, senza che possa in alcun modo desumersi la previsione di un regime speciale e derogatorio per tale tipologia di agenti rispetto a tutti i nuovi richiedenti.

10.5. Sulla base delle predette considerazioni il Collegio rileva, inoltre, che né la precedente iscrizione nella sezione domiciliati per l’anno 2021, né tanto meno l’iscrizione del 12 gennaio 2022 con riserva “in attesa delle determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sulle modifiche apportate dalla Giunta Nazionale del CONI in tema di domiciliazione e fatto salvo ogni eventuale soccorso istruttorio” sono idonee a creare alcun legittimo affidamento in capo all’appellante in considerazione della valenza annuale dell’iscrizione e della chiara indicazione delle ragioni correlate all’iscrizione con riserva.

10.6. Né, infine, è condivisibile l’affermazione secondo cui con il nuovo Regolamento il C.O.N.I. avrebbe previsto requisiti ulteriori “ora per allora” esigendo il possesso della residenza da almeno un anno nel territorio di altre federazioni unionali. Come prospettato dalle difese delle appellate e valutato anche dal giudice di primo grado già nella versione del Regolamento approvato con deliberazione n. 127 del 14 maggio 2020 era previsto che la qualifica di “agente sportivo stabilito” afferisse a soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, e che per la domiciliazione occorresse essere residente da prima dell’1 gennaio 2018 o da almeno cinque anni nel Paese presso il cui elenco federale l’istante fosse registrato.

10.7. Quanto alle censure relative alla cancellazione anche della società e, in particolare, all’intervenuta comprova del possesso del requisito di cui all’art. 19, comma 2, lett. b) del Regolamento, come evidenziato dal giudice di primo grado, essendo la possibilità di esercizio della professione di agente sportivo in forma societaria subordinata alla iscrizione dell’agente sportivo persona fisica nel Registro nazionale C.O.N.I., l’assenza dei presupposti per l’iscrizione della persona fisica rende irrilevante l’eventuale sussistenza di quelli relativi all’iscrizione della società.

11. Sono infondati e da disattendere anche il secondo e il terzo motivo con i quali l’appellante lamenta la violazione del principio di legalità e dei principi eurounitari di libera circolazione dei servizi e delle persone laddove si sposasse l’interpretazione del nuovo Regolamento agenti sportivi seguita nel provvedimento impugnato.

11.1. Quanto alle dedotte questioni delle misure compensative, dell’applicazione retroattiva del regolamento e della lesione del legittimo affidamento il Collegio ritiene sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo evidenziando come l’iscrizione del 12 gennaio 2022 con riserva, l’esplicitazione delle ragioni della riserva e la intensa interlocuzione con l’amministrazione sono tutte circostanze idonee a far sì che non si ingeneri nel destinatario alcuna certezza, né alcun affidamento sull’esito della sua istanza.

11.2. A prescindere dai dubbi sull’applicabilità al caso di specie del Regolamento UE 2018/302 che vieta la discriminazione tra clienti, nell’accesso a beni e servizi, sulla base della nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, quando il cliente straniero accetta le condizioni applicate nel mercato interno, l’art. 23 del Regolamento non viola alcuna delle disposizioni eurounitarie, ma come affermato dal giudice di primo grado “il regime della domiciliazione lungi dal costituire deroga ai principi europei ne è espressione coerente, introducendo anzi una regola che agevola il professionista”.

E, infatti, in forza dell’art. 23 citato “legittima la regola secondo cui un cittadino italiano o non italiano, stabilito in Italia, abilitato in uno Stato membro diverso dall’Italia, deve ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale con gli strumenti previsti dall’ordinamento interno. Entro tali limiti la libertà di stabilimento è garantita e non risulta conculcata dalle norme in esame, che si palesano volte ad assicurare competenza e professionalità dell’Agente sportivo a fronte di un lavoro complesso che incide talora su interessi economici rilevanti e sulle carriere di professionisti dello sport”.

Tanto premesso dalla documentazione allegata emerge che l’appellante, abilitato all’estero, ma da sempre residente in Italia, non ha un “titolo equipollente” a quello italiano.

Ne discende, quindi, che l’appellante risulta privo sia dei requisiti per la domiciliazione, che di quelli per la stabilizzazione.

12. Deve, infine, essere respinto anche il motivo relativo al rigetto della domanda risarcitoria perché come evidenziato dal giudice di primo grado “la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria, atteso che non si rinviene alcuna illegittimità nella complessiva azione svolta dalla FIGC e dal CONI nella vicenda in esame, mancando pertanto un presupposto essenziale della tutela risarcitoria per equivalente”.

13. Per tutte le esposte considerazioni l’appello principale deve essere respinto con assorbimento dell’appello incidentale giacché l’esame di quest’ultimo non comporterebbe alcun ulteriore effetto utile alla F.I.G.C. rispetto a quello della reiezione e della conferma della sentenza di primo grado.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al C.O.N.I. e alla F.I.G.C., mentre possono essere compensate con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della mera costituzione di stile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previo assorbimento dell’appello incidentale, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del C.O.N.I. e della F.I.G.C., liquidandole in complessivi euro 6.000,00 in ragione di euro 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge. Compensa le spese con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

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