Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 5.4.2005 Impugnazione – istanza:Appello A.S. Bergamo Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Bergamo Calcetto/Bergamo Calcio a 5 dell’11.12.2004 Massima: In virtù dell’art. 12, comma 5 C.G.S., la sanzione della perdita di una gara è prevista solo allorquando una società utilizzi un calciatore squalificato. Per cui è regolare la partecipazione…
Calciatore-allenatore squalificato con sanzione a giornate e/o a tempo, Massime
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• Anno: 2021