COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2009 COPPA ITALIA Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22 A

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.interregionale.com e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2009

COPPA ITALIA Decisioni del Giudice Sportivo

GARA DEL 22 APRILE 2009 VILLACIDRESE - SAPRI

Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D. SAPRI CALCIO

OSSERVA

la S.S.D. SAPRI CALCIO chiede che sia inflitta alla S.S. VILLACIDRESE CALCIO la punizione sportiva

della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere fatto partecipare alla stessa un calciatore

squalificato.

In particolare, la società reclamante espone:

- che alla gara di cui all'oggetto, valevole per l'andata della finale di COPPA ITALIA di Serie "D" 2008-

2009, ha preso parte il calciatore n. 6 CAMMAROSANO VITTORIO;

- che il detto calciatore era stato colpito da squalifica per una giornata con C.U. della Lega

Professionisti della Serie C n. 24/CIT del 14 settembre 2006 in relazione alla partita BIELLESE -

LEGNANO del 13 settembre 2006 valevole per la COPPA ITALIA di SERIE C, stagione 2006/2007;

- che la squalifica non era stata scontata dal calciatore nè nella stagione successiva 2007-2008, nè

nella corrente stagione 2008-2009, con la conseguenza che alla data del 22 aprile 2009, il

CAMMAROSANO versava in posizione irregolare.

Dagli accertamenti eseguiti da questo Giudice, è risultato:

- che il calciatore CAMMAROSANO VITTORIO non aveva potuto scontare la sanzione inflittagli con il

succitato C.U. 24/CIT del 14 settembre 2006 trattandosi dell'ultima giornata di COPPA ITALIA della

stagione 2006/2007;

- che successivamente, il CAMMAROSANO era stato tesserato:

-- il 14 settembre 2007 con la Sanremese;

-- il 14 novembre 2007 con la Sestese Calcio;

-- il 21 dicembre 2007 con la Sestri Levante;

- che, all'atto di detti tesseramenti, tutte e tre le suindicate società di Serie D erano state escluse dalla

COPPA ITALIA e, pertanto, il calciatore non aveva avuto la possibilità di scontare la giornata di

squalifica;

- che, nella corrente stagione 2008-2009, il calciatore ha disputato i primi turni di COPPA ITALIA di

Serie D nelle file della F.S. SESTRESE e successivamente, tesserato dalla S.S. Villacidrese Calcio, è

stato utilizzato in tutte le gare di COPPA ITALIA da detta società disputate.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice di dover accogliere il proposto reclamo.

L'art. 19, comma 11.1, C.G.S. stabilisce:

- che la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta dagli Organi della Giustizia

Sportiva in relazione a gare di COPPA ITALIA debba essere scontata nelle rispettive competizioni

(prima parte);

- che, a tale fine, le competizioni di COPPA ITALIA si considerano tra loro distinte in ragione delle

diverse Leghe organizzatrici (seconda parte).

Tale disposizione va però coordinata con quella di cui all'art. 22, comma 6, ultima parte, C.G.S.

secondo la quale la distinzione prevista dalla seconda parte dell'art. 19, comma 11.1, non sussiste,

qualora "nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare la sanzione nella medesima

COPPA ITALIA in relazione alla quale è stata inflitta".

Con la conseguenza che, verificatasi tale circostanza, rivive il principio generale stabilito nel 1° comma

del succitato art. 6: la squalifica, cioè, deve essere scontata per la giornata in cui disputa gare ufficiali la

prima squadra della nuova società presso cui è tesserato il calciatore.

Il CAMMAROSANO, che non aveva potuto scontare la squalifica per ragioni oggettive nella stagione

2007/2008, è stato tesserato, nella corrente stagione, da due società senza tuttavia scontare la

sanzione inflittagli.

Egli, pertanto, alla data del 22 aprile 2009, versava in posizione irregolare e, ai sensi dell'art. 17,

comma 5°, lettera a, C.G.S. ciò comporta, per la società di appartenenza, la punizione sportiva della

perdita della gara.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S.D. SAPRI CALCIO infligge alla S.S. VILLACIDRESE

CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3;

- dispone non addebitare sul conto della società reclamante la tassa di reclamo.

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