LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 153 DEL 23 dicembre 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. BRESCIA Soc. MODENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 153 DEL 23 dicembre 2008

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Soc. BRESCIA

Soc. MODENA

Soc. PISA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Brescia-Grosseto sostenitori della Soc. Brescia accendevano quattro

fumogeni nel proprio settore e ne lanciavano un altro nel recinto di giuoco;

nel corso della gara Modena-Bari sostenitori della Soc. Modena accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

nel corso della gara Piacenza-Pisa sostenitori della Soc. Pisa accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it