LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 153 DEL 23 dicembre 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. BRESCIA Soc. MODENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 153 DEL 23 dicembre 2008
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. BRESCIA
Soc. MODENA
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Brescia-Grosseto sostenitori della Soc. Brescia accendevano quattro
fumogeni nel proprio settore e ne lanciavano un altro nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Modena-Bari sostenitori della Soc. Modena accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
nel corso della gara Piacenza-Pisa sostenitori della Soc. Pisa accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.