LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 20 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. FROSINONE Soc. PISA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 20 gennaio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. FROSINONE
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Frosinone-Grosetto sostenitori della Soc. Frosinone facevano esplodere due
petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Brescia-Pisa sostenitori della Soc. Pisa facevano esplodere tre petardi nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.