LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 20 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. FROSINONE Soc. PISA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 20 gennaio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Soc. FROSINONE

Soc. PISA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Frosinone-Grosetto sostenitori della Soc. Frosinone facevano esplodere due

petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Brescia-Pisa sostenitori della Soc. Pisa facevano esplodere tre petardi nel

proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it