LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 20 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 20 gennaio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. ATALANTA

Soc. JUVENTUS

Soc. LAZIO

Soc. LECCE

Soc. MILAN

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Internazionale sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere

alcuni petardi e accendevano alcuni bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere alcuni

petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore, lanciando inoltre un petardo nel

recinto di giuoco;

nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Lazio facevano esplodere un petardo

nel proprio settore;

nel corso della gara Lecce-Genoa sostenitori della Soc. Lecce facevano esplodere due petardi e

accendevano tre bengala nel proprio settore e lanciavano due petardi nel recinto di giuoco;

nel corso della gara Milan-Fiorentina sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere tre petardi

nel proprio settore;

nel corso della gara Cagliari-Udinese sostenitori della Soc. Udinese, facevano esplodere un

petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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