LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 29 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. SAMPDORIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 29 gennaio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. ATALANTA

Soc. SAMPDORIA

Soc. TORINO

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Bologna sostenitori della Soc. Atalanta accendevano tre fumogeni e

facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Lazio sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un

petardo e accendevano due fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Torino-Reggina sostenitori della Soc. Torino accendevano un bengala nel

proprio settore;

nel corso della gara Udinese-Juventus sostenitori della Soc. Udinese facevano esplodere tre

petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it