LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 10 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. PISA Soc. SALERNITANA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 10 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. PISA
Soc. SALERNITANA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Modena-Pisa sostenitori della Soc. Pisa accendevano otto fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Frosinone-Salernitana sostenitori della Soc. Salernitana accendevano due
fumogeni nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.