LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DEL 24 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. BRESCIA Soc. MANTOVA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DEL 24 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. BRESCIA
Soc. MANTOVA
Soc. PARMA
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Parma-Brescia sostenitori della Soc. Brescia accendevano tre fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Mantova-Triestina sostenitori della Soc. Mantova accendevano tre fumogeni
nel proprio settore;
nel corso della gara Parma-Brescia sostenitori della Soc. Parma accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
nel corso della gara Pisa-Salernitana sostenitori della Soc. Pisa accendevano alcuni fumogeni e
facevano esplodere un petardo nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.