LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DEL 24 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. BRESCIA Soc. MANTOVA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DEL 24 febbraio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Soc. BRESCIA

Soc. MANTOVA

Soc. PARMA

Soc. PISA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Parma-Brescia sostenitori della Soc. Brescia accendevano tre fumogeni nel

proprio settore;

nel corso della gara Mantova-Triestina sostenitori della Soc. Mantova accendevano tre fumogeni

nel proprio settore;

nel corso della gara Parma-Brescia sostenitori della Soc. Parma accendevano un fumogeno nel

proprio settore;

nel corso della gara Pisa-Salernitana sostenitori della Soc. Pisa accendevano alcuni fumogeni e

facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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