LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 10 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. PISA Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 10 marzo 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Pisa-Albinoleffe sostenitori della Soc. Pisa accendevano due fumogeni nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.