LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 17 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 17 marzo 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. ATALANTA

Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Torino sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere tre petardi

nel proprio settore;

nel corso della gara Internazionale-Fiorentina sostenitori della Soc. Internazionale accendevano

un fumogeno nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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