LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 17 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 17 marzo 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. ATALANTA
Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Atalanta-Torino sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere tre petardi
nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Fiorentina sostenitori della Soc. Internazionale accendevano
un fumogeno nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.