LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 18 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. MANTOVA Soc. PISA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 18 marzo 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. MANTOVA
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Parma-Mantova sostenitori della Soc. Mantova facevano esplodere un
petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore;
nel corso della gara Pisa-Empoli sostenitori della Soc. Pisa accendevano alcuni bengala nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.