LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 24 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. SALERNITANA Il Giudice Sportivo

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 24 marzo 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Soc. SALERNITANA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Salernitana-Brescia sostenitori della Soc. Salernitana accendevano un

fumogeno e alcuni bengala nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al

comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

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