LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 aprile 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 aprile 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
esaminata la dettagliata ed esaustiva relazione dei collaboratori della Procura federale;
considerato che, nel corso della gara, in molteplici occasioni (con particolare riferimento ai
minuti 4°, 26°, 35°, 41°, 42° del primo tempo e 11°, 19°, 22°, 25°, 30° del secondo tempo),
sostenitori della Società ospitante, in vari settori dello stadio, intonavano cori costituenti
espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione di tali deplorevoli comportamenti, che
nulla hanno a che vedere con la passione sportiva;
preso atto dell’assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori ovvero
di interventi dissuasivi da parte della Società, rilevanti ex art. 13, n. 1, lett. c) e d) CGS;
visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n. 1 lett. d) CGS;
delibera
di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.