LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 aprile 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 aprile 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice Sportivo,

esaminata la dettagliata ed esaustiva relazione dei collaboratori della Procura federale;

considerato che, nel corso della gara, in molteplici occasioni (con particolare riferimento ai

minuti 4°, 26°, 35°, 41°, 42° del primo tempo e 11°, 19°, 22°, 25°, 30° del secondo tempo),

sostenitori della Società ospitante, in vari settori dello stadio, intonavano cori costituenti

espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;

valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione di tali deplorevoli comportamenti, che

nulla hanno a che vedere con la passione sportiva;

preso atto dell’assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori ovvero

di interventi dissuasivi da parte della Società, rilevanti ex art. 13, n. 1, lett. c) e d) CGS;

visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n. 1 lett. d) CGS;

delibera

di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

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