LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 151/DIV DEL 5 MAGGIO 2009 1^ D I V I S I O N E GARA AREZZO – CROTONE DEL 3 MAGGIO 2009 E RECLAM

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 151/DIV

DEL 5 MAGGIO 2009

1^ D I V I S I O N E

GARA AREZZO – CROTONE DEL 3 MAGGIO 2009 E RECLAMO SOCIETA’ CROTONE - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Crotone, o s s e r v a - che prima dell’inizio della gara, mentre i calciatori rientravano negli spogliatoi dopo l’ispezione sul terreno di gioco, il calciatore della società Crotone Galeoto Francesco veniva aggredito dapprima con una manata e successivamente con schiaffi dal calciatore della società Arezzo Bondi Renato Rafael; - che il descritto episodio non veniva rilevato direttamente da alcuno dei soggetti titolari della redazione degli atti ufficiali, ma ricostruito sulla base delle dichiarazioni rilasciate da entrambi i protagonisti dell’episodio al collaboratore della Procura Federale; - che quest’ultimo prontamente recatosi negli spogliatoi ha avvicinato il calciatore del Crotone Galeoto Francesco che stava indossando gli indumenti di gioco, e che a precisa domanda manifestava l’intenzione di partecipare alla gara; - che lo stesso calciatore non veniva poi inserito nella distinta, ma accompagnato all’ospedale per accertamenti; - che in tale sede il medico competente, come da referto allegato agli atti ufficiali, rilevava trauma cranico e cervicale compatibile con la versione dei fatti, comminando una prognosi di giorni cinque; - che nel ricorso presentato nei termini della società Crotone, si lamenta l’alterazione del potenziale tecnico della propria squadra a seguito della mancata partecipazione alla gara del proprio capitano Galeoto Francesco;

- che in conseguenza di tale alterazione la gara successivamente disputata sarebbe stata affrontata dai propri calciatori in stato di condizionamento psicologico per l’accaduto, con ciò pregiudicando il risultato finale della gara stessa; - che in conclusione la ricorrente richiedeva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 17/1 del Codice Giustizia Sportiva ovvero la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Crotone ed in subordine la ripetizione della gara; - che dall’esame degli atti ufficiali appare accertata, soprattutto per esplicita ammissione dello stesso, la responsabilità del calciatore Bondi Renato Rafael della società Arezzo; mentre non risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che la mancata partecipazione alla gara del calciatore Galeoto Francesco del Crotone, sia stata conseguenza diretta dei colpi subiti dallo stesso, in quanto il medesimo dopo l’episodio si preparava alla gara indossando indumenti di gioco e si dichiarava disponibile a scendere in campo; - che pertanto, diversamente da quanto accreditato dalla società ricorrente, l’esclusione dalla formazione del predetto calciatore, risulta dettata più da comprensibili motivi di prudenza che da effettiva necessità, anche in considerazione della provata capacità atletica dei calciatori a sopportare nel corso della gara eventi traumatici simili, se non più gravi, di quelli lamentati. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Crotone confermando il risultato della gara acquisito in campo (Arezzo 4 – Crotone O); - di infliggere al calciatore Bondi Renato Rafael della società Arezzo la squalifica per due gare effettive e l’ammenda di € 1.500,00:=, anche in considerazione della leale ammissione di colpevolezza da parte dello stesso. - La tassa va addebitata.

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