COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009   Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009

 

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCAMORICE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA CALCIATORI VECCHIOTTI ALESSANDRO PER OTTO TURNI; MENNA CARMINE PER CINQUE TURNI; DI MILLO PAOLO PER TRE TURNI; INIBIZONE ROSATI FABRIZIO FINO AL 12/7/09 E DI MILLO LUIGI FINO AL 12.5.09; AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA') IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCAMORICE / PIETRANICO DISPUTATA IL 12/3/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 31 DEL 19/3/09 – DEL. PROV.LEDI PESCARA).

  Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Roccamorice ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: al 45° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra del Pietranico,i seguenti giocatori della società Roccamorice: DI MILLO Paolo, MENNA Carmine e VECCHIOTTI Alessandro ed i seguenti dirigenti della società Roccamorice: D'ANGELO Giovanni e DI MATTEO Sergio; circondavano l'arbitro impedendogli di proseguire la corsa verso il centro del campo, e:DI MILLO PAOLO gli rivolgeva frasi offensive; MENNA Carmine gli rivolgeva frasi ingiuriose e lo spintonava col busto tenendo le braccia dietro al corpo; VECCHIOTTI Alessandro gli rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose ed inoltre lo spintonava e cercava di strattonarlo tirandolo dal fianco destro; D'ANGELO Giovanni e DI MATTEO Sergio gli rivolgevano frasi ingiuriose; in altra parte del campo, altri giocatori della società Roccamorice, unitamente al dirigente DI MILLO Luigi e all'allenatore ROSATI Nicola della stessa società, aggredivano verbalmente e con spintoni i giocatori della società Pietranico, ed inoltre DI MILLO Luigi si avventava di corsa verso l'arbitro con atteggiamento minaccioso ed urlando ingiurie nei confronti dello stesso; dal momento che anche parte degli spettatori partecipavano al parapiglia che si era creato l'arbitro della gara, resosi conto di non riuscire a riportare la situazione alla normalità per proseguire la partita decideva di sospenderla e, mentre procedeva al triplice fischio, ROSATI Nicola, allenatore della società

odierna appellante, tentava di strappargli il fischietto dalla bocca procurandogli momentaneo dolore; inoltre mentre si allontanava dal terreno di gioco accompagnato dai Carabinieri nel frattempo intervenuti, lo stesso arbitro, che aveva voltato le spalle al gruppo dei contestatori cui si erano uniti anche CAFARELLI Mauro (Roccamorice) e D'URBANO Agostino nonché alcuni propri sostenitori, veniva colpito con un pugno sulla parte bassa della schiena da persona non identificata; infine, mentre era nello spogliatoio, l'arbitro veniva nuovamente minacciato dal predetto allenatore ROSATI Nicola, entrato nello spogliatoio per ritirare i documenti, e insultato dal calciatore VECCHIOTTI Alessandro.

  La società appellante ha, quindi, chiesto: la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Vecchiotti, Menna e Di Millo Paolo, in quanto eccessive, atteso che le proteste poste in atto dai medesimi non sarebbero andate oltre il lecito; la riduzione della sanzione inflitta all'allenatore Rosati Nicola, poiché non avrebbe aggredito verbalmente e con spintoni i giocatori del Pietranico; l'annullamento dell'inibizione a Di Millo Luigi, in quanto non avrebbe commesso i fatti attribuitigli; l'annullamento della sanzione pecuniaria, perché nessuno spettatore avrebbe partecipato all'aggressione e alle proteste nei confronti del direttore di gara.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde la decisione del Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata in questa sede, ritenendosi le sanzioni inflitte congrue ed adeguate agli addebiti contestati.

L’arbitro della gara, infatti, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti, sia riguardo i singoli eventi, sia in riferimenti ai responsabili delle condotte censurate, tutti individuati in maniera estremamente precisa e dettagliata.

Per quanto precede, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, mentre la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

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