COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 21/05/2009   Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO D

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 66 del 21/05/2009

 

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE NAPOLETANO DANIELE FINO AL 17/05/09, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. FLACCO PORTO PESCARA / A.S.D. GIOVANILE CHIETI DISPUTATA IL 10/5/09 PER IL II TORNEO DI CALCIO “CITTA' DI CHIETI” (C.U. n° 2 DELL'11/5/09 – DELEGAZIONE PROV. LE DI CHIETI).

  Con appello proposto in data 11.5.09 l'A.S.D. Giovanile Chieti ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per avere, il calciatore Napoletano, rivolto insulti all'arbitro e spintonato un calciatore avversario e ne ha chiesto la riduzione.

  La società appellante ha dedotto l'eccessività della sanzione, trattandosi di un episodio, a detta della stessa, rimasto nei canoni di un clima ricreativo proprio di un torneo di calcio di fine stagione, anche in considerazione delle scuse rivolte a fine incontro dal tesserato sia nei confronti del direttore di gara, sia nei confronti del calciatore avversario.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, in quanto privo di sottoscrizione, con conseguente preclusione di un suo esame nel merito. Deve, in ogni caso, segnalarsi l'inammissibilità dell'appello anche sotto altro e diverso profilo, tenuto conto che ai sensi dell'art. 45, comma III, lett. a), C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, e sono immediatamente esecutive, tra l'altro, le squalifiche dei calciatori a termine fino a quindici giorni.

  Per quanto precede, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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