COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETIC PRO PENNE AVVERSO LA DECISONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 3 – 0, SQUALIFICA NOBILIO GIONI E CHIAVAROLI DANIELE PER TRE GARE, ASTOLFI MIRCO PER DUE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CATIGNANO 2007 / ATLETIC PRO PENNE DISPUTATA IL 17/05/09 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. n° 40 DEL 21/05/2009 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA)
Con appello ritualmente proposto, la Società Atletic Pro Penne ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno della stessa società a seguito dei comportamenti tenuti dai propri tesserati in occasione della disputa della gara di cui in premessa, chiedendone la revoca.
Osserva la Commissione Disciplinare, preliminarmente, che, in merito alla decisione della perdita della gara, l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto sfornito della ricevuta della raccomandata che la società avrebbe dovuto inviare alla controporte ai sensi dell’art.33, comma 5 C.G.S.
Ugualmente inammissibile va dichiarato l’appello relativamente alla squalifica per due gare del calciatore Astolfi Mirco ai sensi dell’art. 45, comma III, lettera a), C.G.S..
In merito alla sanzione di tre giornate inflitta dal primo Giudice ai calciatori Nobilio Gioni E Chiavaroli Daniele osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto contestato di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Nobilio Gioni e Chiavaroli Daniele a due gare confermando, nel resto, l’impugnato provvedimento disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.