COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 112 del 13/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VULTUR AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE RAPOLLA PIERPAOLO PER 3 GARE, COME RIPORTATE SUL CU N. 103 DEL 29.04.2009.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società VULTUR avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore RAPOLLA PIERPAOLO, pubblicata sul CU n. 103 del 29.04.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che le argomentazioni difensive della reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali, al contrario, emerge una condotta violenta del Rapolla che, a gioco fermo, correndo verso un avversario, giuntogli di fronte, lo colpiva con una manata al viso, facendolo cadere;
Rilevato che il G.S. ha correttamente applicato le sanzioni come previste dall’art. 19, comma 4, del CGS
P.Q.M.
· rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica di 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore Rapolla Pierpaolo;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.