COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 114 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIORGIO (3^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.44 DEL 6.5.2009.

Letto il reclamo proposto dalla società ASD SAN GIORGIO (3^ categoria) avverso le decisioni del G.S., pubblicate sul CU n. 44 del 6.5.2009, con cui veniva assegnata gara persa alla reclamante con il punteggio di 0-3 nella gara del 3.5.2009 con lo Sporting Vaglio, la penalizzazione di 1(un) punto in classifica e l’ammenda di € 150.00; nonché avverso la squalifica inflitta ai calciatori Filippi Giorgio per 8(otto) gare effettive a D’Andrea Angelo per 2(due) gare;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato, per quanto attiene la perdita della gara per abbandono, che il reclamo non è stato proposto nel rispetto dei termini abbreviati fissati dal CU n. 100/a della FIGC (vedi allegato al CU n. 85 del 18-03-2009 del Comitato Regionale di Basilicata) ovvero entro il secondo giorno successivo alla data pubblicazione del C.U. n.44 ( il 6.5.2009), e che la società reclamante non ha allegato l’attestazione dell’invio alla controparte di copia del ricorso, a norma dell’art. 46 del C.G.S.;

Considerato, altresì, che a norma dell’art. 45, n.3, del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede, le squalifiche di calciatori fino a 2(due) giornate;

Ritenuto, in merito alla squalifica inflitta al calciatore FILIPPI GIORGIO per 8(otto) gare, che le argomentazioni difensive della reclamante società non trovano riscontro alcuna negli atti ufficiali di gara, dai quali risulta, al contrario, che il calciatore in questione colpiva il D.G. con uno schiaffo alla nuca e che, pertanto, poneva in essere una condotta violenta ai danni dell’arbitro, giustamente e correttamente sanzionata dal G.S., ai sensi dell’art. 19, comma 4, lettera d, del C.G.S.;

Preso atto, inoltre, che la società reclamante ha allegato al proprio reclamo copia di atti di querela ai danni del D.G. proposta dal calciatore Filippi Giorgio e che agli atti non risulta che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato dal Organi Federali, così come previsto dall’art. 27 dello Statuto Federale, a ricorrere alla giurisdizione statale, configurandosi, in tal modo, violazione delle clausola compromissoria;

P.Q.M.

·  dichiara inammissibile il proposto reclamo relativamente all’assegnazione di “gara persa” alla società reclamante ed alle sanzioni correlate;

·  dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore D’Andrea Angelo (2 gare);

·  rigetta il ricorso avverso la squalifica inflitta al calciatore Filippi Giorgio, confermando le decisioni del G.S. (8 gare);

·  dispone la trasmissione al Presidente del C.R. Basilicata degli atti relativamente alla presunta violazione della clausola compromissoria da parte del tesserato Filippi Giorgio, per le opportune valutazioni;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.

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