COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARNET RED BELLA (2^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 100 DEL 23.04.2009, RELATIVE ALLA GARA DEL 19.04.2009 SAN FELE - GARNET RED BELLA.
Letto il reclamo presentato dalla società GARNET RED BELLA avverso la squalifica del calciatore PIGNATARO VITO, fino al 31.12.2011, ed all’ammenda di € 300.00, così come pubblicato sul CU n. 100 del 23-04-2009;
Esaminati gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G.;
Rilevato, quanto alla squalifica del calciatore Pignataro Vito, che le argomentazioni difensive della società ricorrente non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali e nella disposta audizione dell’arbitro della gara, dai quali, al contrario, emerge una condotta violenta e di particolare gravità ai danni del D.G., il quale veniva colpito con un pugno al volto che gli procurava rossore ed un forte dolore ai denti;
Considerato, inoltre, che all’atto dell’espulsione del calciatore Pignataro, il D.G. veniva accerchiato e spintonato da altri componenti della squadra, compresi i dirigenti ed i calciatori in panchina, che lo stesso D.G. non riusciva ad identificare;
Considerato, altresì, che le società sono oggettivamente responsabili dell’operato e del comportamento dei dirigenti e dei propri tesserati, a norma dell’art. 4,;
P.Q.M.
· rigetta il proposto reclamo, confermando sia la squalifica del calciatore Pignataro Vito fino al 31.12.2011, sia l’ammenda di € 300.00, come deliberato dal G.S.;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.