COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BELLIZZI CALCIO – GARA ANTICA SALERNO / BELLIZZI CALCIO DEL 20.12.2008 – 2^
CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva
l’infondatezza del reclamo medesimo, proposto avverso la delibera del G.S.T. Invero, la reclamante
contesta che la società Antica Salerno abbia fatto partecipare, alla gara oggetto di reclamo, una persona
fisica (n. 14 della distinta di gara, indicata come Baldi Francesco), omettendo però di identificarla. Reclama,
inoltre, che anche l’assistente di parte, sig. Vincenzo Liguori, non sia stato identificato, perché per entrambi
non era indicato, nella distinta di gara, il relativo documento di identificazione. Sulla base delle esposte
considerazioni, la società reclamante ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della
società Antica Salerno, ai sensi dell’art. 17 C.G.S. La reclamante, inoltre, in sede di audizione, ha
depositato la propria copia della distinta di gara. Orbene, l’arbitro, in sede di audizione presso questa
C.D.T., ha chiarito che, nel corso della gara, ha annotato sul suo taccuino l’ingresso in campo e la
successiva espulsione del n. 13, corrispondente al nominativo di Galdi Luigi; ha precisato, inoltre, che, nel
redigere il referto di gara, ha erroneamente riportato il numero 14, corrispondente a Baldi Francesco, non
identificato perché assente; infine, che, avvedutosi dell’errore, ha provveduto a correggerlo, indicando
correttamente in referto l’ingresso e l’espulsione del n. 13, sig. Galdi Luigi. Quanto all’assistente di parte,
sig. Vincenzo Liguori, l’arbitro ha sottolineato di averlo identificato regolarmente, come da referto, a mezzo
dell’annotata ed esibita patente di guida. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Bellizzi Calcio; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, in ragione dell’enunciato errore arbitrale.