COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO BELLIZZI CALCIO – GARA ANTICA SALERNO / BELLIZZI CALCIO DEL 20.12.2008 – 2^

CAT.

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva

l’infondatezza del reclamo medesimo, proposto avverso la delibera del G.S.T. Invero, la reclamante

contesta che la società Antica Salerno abbia fatto partecipare, alla gara oggetto di reclamo, una persona

fisica (n. 14 della distinta di gara, indicata come Baldi Francesco), omettendo però di identificarla. Reclama,

inoltre, che anche l’assistente di parte, sig. Vincenzo Liguori, non sia stato identificato, perché per entrambi

non era indicato, nella distinta di gara, il relativo documento di identificazione. Sulla base delle esposte

considerazioni, la società reclamante ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della

società Antica Salerno, ai sensi dell’art. 17 C.G.S. La reclamante, inoltre, in sede di audizione, ha

depositato la propria copia della distinta di gara. Orbene, l’arbitro, in sede di audizione presso questa

C.D.T., ha chiarito che, nel corso della gara, ha annotato sul suo taccuino l’ingresso in campo e la

successiva espulsione del n. 13, corrispondente al nominativo di Galdi Luigi; ha precisato, inoltre, che, nel

redigere il referto di gara, ha erroneamente riportato il numero 14, corrispondente a Baldi Francesco, non

identificato perché assente; infine, che, avvedutosi dell’errore, ha provveduto a correggerlo, indicando

correttamente in referto l’ingresso e l’espulsione del n. 13, sig. Galdi Luigi. Quanto all’assistente di parte,

sig. Vincenzo Liguori, l’arbitro ha sottolineato di averlo identificato regolarmente, come da referto, a mezzo

dell’annotata ed esibita patente di guida. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Bellizzi Calcio; nulla dispone in ordine alla tassa

reclamo, in ragione dell’enunciato errore arbitrale.

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