COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO NUOVA TORNESE CAMPORA – GARA NUOVA TORNESE CAMPORA / CAFASSO DEL

26.04.2009 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla

società Nuova Tornese Campora in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli

eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega

Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in

allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania nonché in allegato al Comunicato

Ufficiale n. 32 del 26.03.2009 della Delegazione Provinciale di Salerno. Invero, i richiamati termini abbreviati

prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, o a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il

C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato

Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che s’intende

impugnare, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la

finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla

controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato

con raccomandata postale in data 6.05.2009 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 11.05.2009. La

conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di

quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul

conto della società Nuova Tornese Campora.

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