COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

  RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PALLAVICINO

avverso squalifica per 4 giornate calc. GHILLANI MAURO

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  40 del 22.4.2009

gara  FORMIGINE – PALLAVICINO del 19.4.2009

L’U.S.PALLAVICINO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “il ns.tesserato in un momento di sconforto misto a stanchezza, viste le pessime condizioni climatiche nelle quali si è svolta la partita, ha sputato per terra dopo un’azione di gioco, come spesso capita durante una gara, senza voler assolutamente colpire o sfiorare l’avversario . A fine gara infatti il giocatore del Formigine ha dichiarato di non essere proprio stato colpito e nemmeno sfiorato dallo sputo di Ghillani Mauro. Sputare risulta essere un gesto sicuramente deprecabile ma, in questa particolare situazione, l’assenza dell’intenzionalità di colpire ed offendere l’avversario, ed il fatto stesso di non aver proprio procurato danno , come dichiarato dallo stesso atleta, ci pare poter essere un particolare importante”. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere distintamente visto uno sputo lanciato dal calc.GHILLANI raggiungere il viso di un giocatore avversario,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.GHILLANI MAURO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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