COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PALLAVICINO
avverso squalifica per 4 giornate calc. GHILLANI MAURO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 22.4.2009
gara FORMIGINE – PALLAVICINO del 19.4.2009
L’U.S.PALLAVICINO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “il ns.tesserato in un momento di sconforto misto a stanchezza, viste le pessime condizioni climatiche nelle quali si è svolta la partita, ha sputato per terra dopo un’azione di gioco, come spesso capita durante una gara, senza voler assolutamente colpire o sfiorare l’avversario . A fine gara infatti il giocatore del Formigine ha dichiarato di non essere proprio stato colpito e nemmeno sfiorato dallo sputo di Ghillani Mauro. Sputare risulta essere un gesto sicuramente deprecabile ma, in questa particolare situazione, l’assenza dell’intenzionalità di colpire ed offendere l’avversario, ed il fatto stesso di non aver proprio procurato danno , come dichiarato dallo stesso atleta, ci pare poter essere un particolare importante”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere distintamente visto uno sputo lanciato dal calc.GHILLANI raggiungere il viso di un giocatore avversario,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.GHILLANI MAURO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.