COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. REAL S.MARIA
avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 38 dell’1.4.2009
gara REAL S.MARIA – TORRILE SAN POLO del 22.3.2009
L’A.C.D. REAL S.MARIA, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ribadendo quanto già espresso in primo grado : “espulsione del calc.FORNARI NICOLAS in seguito a doppia ammonizione, in realtà non avvenuta”. Nel chiedere la ripetizione della gara, allega “un documento firmato dall’arbitro stesso il giorno della gara”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato, con rilascio di dichiarazione formale, di avere espulso, al 24° minuto del secondo tempo, il calc.FORNARI per doppia ammonizione (la precedente subita al 30° minuto del primo tempo);
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’omologazione del risultato conseguito sul campo : REAL SANTA MARIA 0 – TORRILE SAN POLO 1.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.